BLACK LIST: Proroga della comunicazione al 2 novembre 2010 – DM 05/08/2010 – ultime novità

BLACK LIST

CRONISTORIA DELL’ADEMPIMENTO

L’art. 1, DL 40/2010 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni (cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute), poste in essere con operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata  (c.d. black list ex DM 4.5.1999 e DM 21.11.2001), al fine di contrastare l’evasione fiscale (frodi “carosello” e “cartiere”).

Il DM 30/03/2010 ha previsto che tale comunicazione vada presentata per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.

Con Provvedimento 28 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, mentre con Provvedimento 5 luglio 2010 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Con DM MEF 5 agosto 2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni mensili relative ai mesi di luglio e agosto (il termine per settembre sarebbe stato comunque il 2 novembre, dal momento che il 31 ottobre è festivo).

ULTIME PRECISAZIONI IN TEMA DI BLACK LIST

Il citato DM 05/08/2010 ha precisato quanto segue:

  • sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
    • le operazioni effettuate con Malta, Cipro e Corea del Sud;
    • le operazioni esenti IVA realizzate dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR 633/1972 (resta comunque l’obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate da questi soggetti).
  • per le operazioni effettuate dal 1° settembre 2010 vanno comunicate anche le prestazioni di servizi con Paesi “black list”, fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità;
  • enti, associazioni e altre organizzazioni ex art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), DPR 633/1972, presentano la comunicazione solo relativamente alle operazioni effettuate in ambito commerciale (non quindi le operazioni “istituzionali”, come è invece per gli elenchi Intrastat).

OPERAZIONI DA SEGNALARE

Per quanto riguarda le operazioni da segnalare vanno quindi indicate:

  • cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”;
  • le operazioni effettuate con operatori economici (imprese ed esercenti arti o professioni), mentre non vanno indicate quelle con privati consumatori o con enti non esercenti attività commerciali.

Il momento in cui vanno dichiarate le operazioni è quindi legato a quello in cui le operazioni vengono registrate o, nel caso di omissione, al momento in cui avrebbero dovuto essere registrate; nel decreto non c’è infatti alcun riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.

Nel modello devono essere dichiarate le operazioni:

  • imponibili, non imponibili, esenti, non soggette a IVA, effettuate dal 1° luglio 2010.
  • prestazioni di servizi fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, effettuate dal 1° settembre 2010.

 

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, vanno quindi dichiarate:

  • a partire dal 1° luglio 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute e soggette ad autofatturazione,
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
  • a partire dal 1° settembre 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, rese e ricevute.

Resta ancora da capire – si attende in merito un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – se vanno segnalate le importazioni di beni extra UE, che non sono stati già immessi in libera pratica nella UE, mentre invece vanno sicuramente dichiarati gli acquisti di beni effettuati con San Marino.

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZARIO

  • periodicità trimestrale soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) non hanno superato il limite di € 50.000;
  • periodicità mensile soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) hanno superato il limite di € 50.000.

Il riferimento è ai quattro trimestri che compongono l’anno solare.

Le singole categorie di operazioni non si sommano ma vanno considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta la periodicità mensile anche per le altre categorie (N.B.: notare la differenza con l’Intrastat).

I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale possono optare per la periodicità mensile, tuttavia la scelta è vincolante per l’intero anno solare (barrare la casella “Variazione di periodicità”, sul frontespizio del modello, nell’ambito della prima comunicazione mensile dell’anno).

Al momento in cui si scrive non è ancora chiaro se, in sede di prima applicazione della normativa:

  • occorra ricostruire il volume delle operazioni pregresse (4 trimestri precedenti l’avvio dell’adempimento);
  • oppure, come per gli INTRA servizi, si possa partire con la periodicità trimestrale, salvo il superamento delle soglie già in luglio o agosto 2010 (1° e 2° mese del terzo trimestre).

I soggetti trimestrali che superano il limite nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, devono presentare le comunicazioni con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo a quello di superamento.

In tal caso, per i mesi già trascorsi, devono essere presentati gli elenchi riepilogativi appositamente contrassegnati (barrando la casella “Variazione di periodicità”).

Si fornisce il seguente esempio:

  • si supera la soglia a ottobre 2010, si diventa mensili da novembre>>>> il 30 novembre si presenta un modello mensile;
  • si supera la soglia a novembre 2010, si diventa mensili da dicembre>>>> il 31 dicembre si presentano 2 modelli mensili (ottobre e novembre)

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, la comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale (sempre che non abbiano superato la soglia di € 50.000 nei trimestri già trascorsi).

Ex DM 5 agosto 2010, il primo invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il 02/11/2010.

SANZIONI

In caso di omesso invio della comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica il doppio della sanzione prevista dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997: da € 516 a € 4.130. Il legislatore ha espressamente affermato che non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico, che unificherebbe la sanzione in caso di una pluralità di violazioni. Pertanto, la violazione di ciascuna comunicazione sarà autonomamente sanzionata.

Dovrebbero invece applicarsi:

  • il ravvedimento operoso (sanzione ridotta a € 51 per ciascuna violazione);
  • l’istituto dell’acquiescenza e della definizione agevolata (sanzioni ridotte ad un quarto del minimo).

Non ci sono ulteriori variazioni rispetto a quanto già scritto in precedenza (vedi articolo BLACK LIST: nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010 )

Lo Studio ha predisposto uno scadenzario, gratuito e personalizzabile, per le comunicazioni del 2010, di cui vedete un’anteprima di seguito:

Scarica lo Scadenzario Black List

Per visionare l’elenco dei paesi e territori inclusi nelle black list, scarica l’ELENCO AGGIORNATO

Trovate una trattazione più approfondita della materia, oltre che nel DM citato, nell’ E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 20 € + IVA (Clicca qui per scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book).

INTRASTAT: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate – CM 43/E/2010 – parte 3 – ULTERIORI QUESITI

Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.

Chiudiamo l’analisi degli ultimi chiarimenti con la CM 43/E/2010 del 06/08/2010

QUESITO 1. COME ACCERTARE CHE L’IMPOSTA NON SIA DOVUTA NELLO STATO DEL COMMITTENTE ED EVITARE L’INTRASTAT

Per stabilire se una prestazione di servizio deve essere inclusa nell’INTRASTAT è necessario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente (art.50, co.6, DL 331/1993), quindi:
  • per il committente stabilito in Italia, se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad un regime di non imponibilità o di esenzione, la prestazione non va nell’INTRASTAT dei servizi ricevuti;
  • per il committente stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano deve accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente, tramite:
    • la richiesta di una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente UE con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. Il prestatore stabilito in Italia, in possesso di tale dichiarazione, può non includere la prestazione nell’INTRASTAT dei servizi resi.
    • In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente può non includere la prestazione nell’INTRASTAT solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per essa non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
  • Si ritiene, infine, che in linea di principio ricorra un obbligo generalizzato di fatturazione – ex art. 21, co.6,  DPR 633/1972 – per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, ancorché, per i motivi sopra detti, le stesse non vadano nell’INTRASTAT. Tuttavia, occorre tener presente che tali operazioni, rese nei confronti di committenti comunitari, in taluni casi, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, ove soggette al regime di esenzione, potrebbero fruire di esonero dall’obbligo di fatturazione: quindi si conclude che non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
      • l’operazione non va nell’INTRASTAT, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;
      • l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad es.  ex artt. 22, co.1, n. 6 e 36-bis DPR 633/1972).

QUESITO 2. FATTURE PER INVIO DI CAMPIONI GRATUITI ED ADDEBITO DELLE SOLE SPESE DI TRASPORTO

Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell’onerosità, ex art. 41 DL  331/1993 e, conseguentemente, non vanno nell’Intrastat (CM 13/E/1994 par. B.15.1.a).

Tuttavia, se al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, queste assumono autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest’ultima prestazione, resa nei confronti di un committente – soggetto passivo d’imposta – stabilito in altro Stato membro, rientra tra le prestazioni generiche, ex art. 7-ter DPR 633/1972 e come tale va nell’INTRASTAT dei servizi resi.

QUESITO 3. MANDATO ED OBBLIGHI INTRASTAT

Si distingue tra mandato con o senza rappresentanza:

  • in caso di mandato con rappresentanza, poiché il mandatario opera in nome e per conto del cliente, gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante, nei cui confronti il terzo prestatore addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà la relativa fattura. Pertanto, se il soggetto A agisce in nome e per conto di B (mandato con rappresentanza), B sarà tenuto alla presentazione dell’INTRASTAT;
  • in caso di mandato senza rappresentanza, gli effetti dell’atto sono imputabili al mandatario che renderà successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante. Conseguentemente, l’obbligo della presentazione dell’INTRASTAT servizi ricade sul soggetto cui sono giuridicamente imputabili le operazioni in questione. Pertanto, se il soggetto A non agisce in nome e per conto di B (mandato senza rappresentanza), l’obbligo dell’INTRASTAT ricade su A (mandatario).

QUESITO 4. TRIANGOLAZIONI CON LAVORAZIONE ED OBBLIGHI INTRASTAT

UE acquista materie prime da IT1, che su incarico di UE, consegna la merce a IT2 per la lavorazione. IT2, a fine lavorazione, consegna la merce direttamente a UE (v. anche CM 145/E/1998) .

IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. a), DL 331/1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 ed è tenuto a compilare l’INTRASTAT relativo ai beni. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta. IT2, che esegue la lavorazione, è tenuto a:

  • riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, ex art. 50, co.5, DL 331/1993, i beni ricevuti da IT1, per conto di FR1.
  • emettere fattura ex art. 7-ter DPR 633/1972 per la lavorazione nei confronti del committente FR1 ; si tratta di una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, che va comunque nell’INTRASTAT servizi resi.
  • cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell’altro Stato membro. Si precisa che la fattispecie qui descritta si riferisce ad una configurazione giuridica diversa da quella commentata al punto n. 19, parte II, della CM 36/E/2010 in quanto, nel caso ora illustrato, entrambi i soggetti nazionali hanno rapporti contrattuali diretti nei confronti del soggetto francese.

QUESITO 5. TRIANGOLARE NAZIONALE ED OBBLIGHI INTRASTAT

Ipotesi in cui un soggetto nazionale IT2 acquista beni da un fornitore nazionale IT1, attribuendo a quest’ultimo l’incarico di spedirli direttamente al proprio cliente stabilito in altro Stato membro (v. anche CM 13/E/1994, par. B.16.1); si precisa che il rapporto tra IT1 e IT2 si configura come operazione interna, non imponibile ex art. 58, co.1, DL 331/1993; analogamente, il rapporto tra IT2 ed il cessionario stabilito in altro Stato membro costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, co. 1.

La non imponibilità IVA nel rapporto IT1 – IT2 si applica solo se i beni vengono spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) a cura o a nome del fornitore (IT1), quindi, la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione di trasporto o da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario (v. anche RM 35/E/2010).

Pertanto, ai fini INTRASTAT, l’obbligo ricade esclusivamente su IT2, soggetto nazionale promotore della triangolazione.

QUESITO 6. BENI E SERVIZI NELLA STESSA FATTURA

Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate verso lo stesso soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive), ex art. 21, co.3, DPR 633/1972. Le operazioni in questione saranno distintamente indicate in fattura/autofattura e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente nell’INTRASTAT delle cessioni/acquisti di benio servizi. Tuttavia, nel caso in cui esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse (v. quesito18 CM 36/E/2010) nell’INTRASTAT va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

QUESITO 7. ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI  DA SOGGETTO UE ED OBBLIGHI INTRASTAT

Si distingue:

  • se il cedente UE è soggetto nel proprio Stato membro ad un regime speciale IVA, ai sensi del quale le cessioni dal medesimo effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine dei beni (v. CM 36/E/2010, parte I, n. 4), senza che ciò comporti la realizzazione, in capo ai cessionari italiani, di un acquisto intracomunitario;
  • se il cedente UE agisce in regime ordinario IVA, i clienti italiani dovranno adempiere a tutti gli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari. Tuttavia, se i clienti italiani, a loro volta, sono soggetti al regime speciale dei produttori agricoli, ex art. 34 DPR 633/1972, l’acquisto intracomunitario si realizzerà solo se nell’anno solare precedente o nell’anno in corso detti soggetti abbiano superato la soglia di 10.000 euro di acquisti presso cedenti stabiliti in altri Stati membri (art. 38, co. 5, lett. c), DL 331/1993) ovvero se, indipendentemente dal superamento di tale soglia, i medesimi contribuenti abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia. Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari saranno tenuti alla compilazione dell’INTRASTAT.

QUESITO 8. FATTURE AUTOTRASPORTATORI ED OBBLIGHI INTRASTAT

Gli autotrasportatori hanno la facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, in deroga all’art. 23 DPR 633/1972. Tuttavia, gli adempimenti INTRASTAT si ricollegano al momento di emissione della fattura (v. CM 36/E/2010, parte II, quesito n. 3). Pertanto, la fattura emessa a febbraio dovrà essere inclusa nell’INTRASTAT di febbraio (se contribuente mensile) o del primo trimestre (se contribuente trimestrale) dell’anno in corso, indipendentemente dal termine di registrazione nei registri IVA.

QUESITO 9. COSTRUZIONE STAMPI ED OBBLIGHI INTRASTAT

La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella CM 13/E/1994, paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che la realizzazione  per un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è  cessione intracomunitaria (non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a) qualora sussistano queste due condizioni:

  • tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o inservibile.
  • Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini INTRASTAT.
  • Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente UE configura una prestazione di servizio generica da includere nell’INTRASTAT come servizio reso.

>>>>Vai alla PRIMA PARTE DELL’ARTICOLO

>>>>Vai alla SECONDA PARTE DELL’ARTICOLO

DEVI APPROFONDIRE? UTILIZZA L’E-BOOK DELLO STUDIO GIARDINI 

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI v. 1.09 – agg. 05/2014 – 400 pag. , in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 25 € + IVA 

cover-op-int

INTRASTAT: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate – CM 36/E/2010 – parte 2 – QUESITI SPECIFICI

Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.

Continuiamo in questa seconda parte dell’articolo la trattazione della CM 36/E/2010, sicuramente la più importante; essa è strutturata in due parti:

1) indicazioni di carattere generale;

2) risposte ai quesiti pervenuti nel forum INTRASTAT.

RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI

QUESITO 1. CAMBIO PERIODICITA’ NEL CORSO DI UN TRIMESTRE

Comportamento di un soggetto trimestrale che supera il limite di € 50.000 nel corso del mese di:

  • gennaio. Entro il 25 febbraio presenta l’INTRA trimestrale, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”.
  • febbraio. Entro il 25 marzo presenta l’INTRA trimestrale riferito ai mesi di gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”.
  • marzo. Entro il 26 aprile presenta l’INTRA trimestrale riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella “trimestre completo”.

Scarica il foglio di calcolo (.ODS) per determinare la periodicità [download id=”0″]

QUESITO 2. OPERAZIONI A CAVALLO D’ANNO

Per stabilire se una prestazione di servizi vada indicata nell’INTRA, è necessario far riferimento al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6, DPR 633/1972, ossia al pagamento del corrispettivo (eccetto per le prestazioni continuative di durata superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali).

Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell’IVA (ad esempio, in base al principio di applicazione dell’IVA nello Stato del prestatore), mentre nel 2010 la stessa prestazione soggiace alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non è da considerarsi rilevante ai fini INTRA nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Ciò per evitare fenomeni di doppia imposizione.

QUESITO 3. TERMINI DI REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTI INTRA UE

Ai fini IVA, relativamente ai servizi ricevuti, l’autofattura ex art. 17, co. 2, DPR 633/1972,

  • va emessa al momento del pagamento del corrispettivo (momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6, DPR 633/1972).
  • va registrata nel registro IVA vendite entro 15 giorni dall’emissione;
  • va registrata nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

La normativa INTRASTAT (art. 5, DM 22/02/2010), prevede che il soggetto passivo sia tenuto a riepilogare negli elenchi i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione. Ad esempio un’autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui:

  • l’autofattura sia stata emessa in via anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione (al pagamento);
  • nel caso di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario (CM 12/E/2010).

QUESITO 4. OPZIONE PER PERIODICITA’ MENSILE

I soggetti trimestrali che hanno scelto di presentare nel 2010 i modelli con periodicità mensile sono vincolati a questa periodicità per l’intero anno, a prescindere dal mancato superamento del limite di € 50.000.

QUESITO 5. SUPERAMENTO DEL LIMITE (NEL 2009) IN UN SOLO TRIMESTRE

A regime, il superamento del limite anche in uno solo dei 4 trimestri dell’anno precedente, comporta la presentazione dei modelli con periodicità mensile per almeno 4 trimestri consecutivi. Si potrà quindi tornare alla presentazione trimestrale se non si supererà la soglia per almeno 4 trimestri consecutivi.

La CM 14/E/2010 stabilisce che nel primo anno (2010) di applicazione della nuova normativa, gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi vanno presentati con periodicità trimestrale fino a quando non viene superato il limite di € 50.000.

QUESITO 6. CASO DI ASSENZA DI OPERAZIONI

Se per un mese/trimestre non vengono effettuate operazioni rilevanti ai fini INTRASTAT non si presenta l’INTRASTAT.

QUESITO 7. INVIO DI BENI IN C/DEPOSITO E OBBLIGHI INTRASTAT

La parte fiscale dell’INTRASTAT non riguarda l’ipotesi in cui i beni vengono spediti in un altro Stato UE senza che si tratti di una cessione intracomunitaria (beni in c/deposito, c/prova, c/visione) di beni ovvero di una cessione intracomunitaria assimilata, cioè, ex art. 41, co. 2, lett. c), DL 331/1993, l’invio di beni in un altro Stato UE effettuato per esigenze dell’impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale. In questi casi l‘obbligo dell’INTRASTAT scatta al momento in cui si realizza la cessione intracomunitaria, alla quale fa seguito l’emissione della fattura.

QUESITO 8. FATTURE DA PAESE NON ADERENTE ALL’EURO

Per determinare il controvalore in euro delle fatture espresse in valuta, si fa riferimento al cambio pubblicato dalla Banca d’Italia alla data in cui l’operazione si ritiene effettuata (e non alla data in cui viene registrata la fattura).

Per le rettifiche si fa riferimento al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione originaria.

QUESITO 9. FATTURE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

La rilevazione nell’INTRASTAT di acconti relativi a prestazioni di servizi segue il criterio ex art. 6, DPR 633/1972 (momento di effettuazione dell’operazione). Pertanto, gli acconti relativi a servizi UE vanno nell’INTRASTAT, poiché si considera realizzato il momento impositivo all’atto del pagamento della frazione di corrispettivo.

QUESITO 10. LAVORAZIONI DI BENI

Dal 2010, le lavorazioni di beni in ambito UE, essendo qualificate come prestazioni di servizi:

  • vanno indicate nell’INTRASTAT servizi se costituiscono una prestazione autonoma;
  • vanno nell’INTRA acquisti/cessioni di beni se invece, sono prestazioni accessorie ex art. 12, DPR 633/1972, all’acquisto o cessione di beni (il loro valore va incluso in quello dei beni acquistati o ceduti).

 

QUESITO 11. ERRATA INDICAZIONE NUMERO FATTURA NELL’INTRA SERVIZI

Nel caso in cui nell’INTRASTAT servizi si sia indicato il numero e la data della fattura ricevuta dal fornitore, anziché il numero e la data attribuiti dal committente nazionale in sede di emissione dell’autofattura o di integrazione della fattura ricevuta:

  • non si presenta alcuna rettifica se l’elenco è stato presentato prima del 18 marzo 2010 (data in cui è stata pubblicata la CM 14/E/2010);
  • si presenta il mod. INTRA 1-quinquies/INTRA 2-quinquies, se l’elenco è stato presentato dopo tale data.

QUESITO 12. TOUR OPERATOR

Pacchetti turistici: il regime IVA speciale previsto per le agenzie viaggio non è interessato dalle modifiche introdotte dal 2010 in materia di territorialità e, di conseguenza, alla presentazione dell’INTRASTAT, quindi la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non va nell’INTRASTAT.

Servizi turistici singoli: per quanto riguarda i servizi  (hotel, ristorante, volo, guida turistica) venduti singolarmente, si distingue:

  • il singolo servizio reso dal tour operator in nome e per conto di un cliente stabilito in altro Paese UE, va considerato attività di intermediazione e, quindi, se reso a soggetti passivi, segue la regola generale prevista dall’art. 7-ter, DPR 633/1972, compresa la presentazione dei mod. INTRASTAT;
  • se il singolo servizio è stato previamente acquistato dal tour operator, la rivendita dello stesso va assoggettata al regime del margine ex art. 74-ter, c. 5-bis, DPR 633/1972 e, pertanto, non va nell’INTRASTAT;
  • gli acquisti di singoli servizi da parte del tour operator non vanno nell’INTRASTAT in quanto gli stessi non rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, bensì tra quelli oggetto di deroghe ai fini della territorialità.

QUESITO 13. INTERMEDIAZIONI PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente relative a prenotazioni di alberghi siti in Italia costituiscono prestazioni “generiche” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e, pertanto, vanno indicate nell’INTRASTAT (tali prestazioni non rientrano tra i servizi relativi ad immobili ex art. 7-quater, DPR 633/1972).

QUESITO 14. GUIDE TURISTICHE

Il servizio reso da una guida turistica va inquadrato nell’art. 7-quinquies, DPR 633/1972, in quanto tale attività presenta, quale carattere preminente, il “requisito culturale”: tali servizi non vanno quindi nell’INTRASTAT.

QUESITO 15. SERVIZIO PRENOTAZIONI ON LINE

Le prestazioni di servizi relative a prenotazioni on line rese da un tour operator italiano ad un operatore comunitario sono servizi di intermediazione, quindi rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972 e vanno nell’INTRA 1-quater (servizi resi).

QUESITO 16. VIAGGI DI LAVORO

Il biglietto del treno acquistato da un operatore italiano per un viaggio di lavoro in un Paese UE ed il pranzo ivi consumato, rientrano tra le prestazioni ex art. 7-quater, DPR 633/1972, escluse dalla rilevazione nei modelli.

QUESITO 17. TRASPORTO DI BENI

Il trasporto intracomunitario di beni effettuato per conto di un committente soggetto passivo rientra tra le prestazioni “generiche” ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Casistiche:

  • trasporto effettuato da un vettore italiano per conto di un committente UE, la fattura emessa dal vettore nazionale non deve riportare l’indicazione dell’IVA. Trattandosi di una prestazione ex art. 7-ter, DPR 633/1972, l’operazione va nell’INTRASTAT;
  • trasporto effettuato da un sub-vettore italiano per conto di un trasportatore (italiano) principale, la fattura del sub-vettore deve essere assoggettata a IVA (rileva ai fini dell’imposta in Italia). L’operazione non va nell’INTRASTAT.

QUESITO 18. RIADDEBITO SPESE TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto viene riaddebitato al cliente comunitario , si distinguono due casi:

  • se si tratta di prestazione accessoria alla cessione, la prestazione di trasporto va solo nell’INTRASTAT cessioni (la prestazione accessoria segue la sorte della principale);
  • se non si tratta di prestazione accessoria alla cessione, la prestazione di trasporto va rilevata a parte nell’INTRASTAT servizi

QUESITI 20 – 21. SOFTWARE SCARICATO DA INTERNET

Ex art. 11, lett. a), Reg. (CE) 1777/2005, i software scaricati da Internet rientrano tra i c.d. “servizi elettronici”; la fattura emessa da un operatore UE ad un operatore italiano per l’acquisto di software scaricato da Internet, costituisce restazione di servizi “generica” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e va nell’INTRASTAT; se produttore del software e venditore dello stesso sono soggetti differenti, nell’INTRASTAT andrà indicato il venditore (ossia il soggetto che fattura  il software).

QUESITO 22. E-BAY

Ex art. 11, lett. d), Reg. (CE) 1777/2005, i servizi Internet offerti da E-bay rientrano tra i c.d. “servizi elettronici” (“la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer.”); tali servizi rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e, quindi, vanno nell’INTRA 2-quater (servizi ricevuti).

QUESITO 23 – 24. RIPARAZIONI

Le riparazioni di beni mobili effettuate a titolo oneroso da operatori italiani nei confronti di operatori comunitari vanno indicate nell’INTRASTAT servizi resi, quindi il prestatore italiano che effettua una riparazione di un macchinario di proprietà di una ditta UE, emetterà fattura non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e presenterà solo l’INTRA 1-quater, poichè il valore dei pezzi di ricambio confluisce nel corrispettivo della prestazione di servizi.

Allo stesso modo, l’invio dei beni da un operatore italiano ad un operatore UE per riparazione, non costituendo una cessione intracomunitaria di beni (ex art.41, co.3 DL 331/1993), va indicato nel mod. INTRA 2-quater (servizi ricevuti).

QUESITO 25. PROVVIGIONI

Le prestazioni di intermediazione ricevute nell’ambito di un mandato con rappresentanza (in nome e per conto), rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e quindi vanno nell’INTRASTAT (v. CM 14/2010).

Le prestazioni rese in nome proprio dall’agente di commercio per conto del committente nazionale, si configurano come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante (operatore nazionale) e mandatario (agente UE) assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso.

Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (Paese del committente), il relativo riaddebito dall’agente UE al committente nazionale va nell’INTRA servizi ricevuti (del committente nazionale).

Viceversa, se la prestazione acquistata dall’agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi.

QUESITO 26. DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI

L’acquisto e/o la cessione di diritti di riproduzione di immagini sono prestazioni di servizi ex art. 3, co. 2, DPR 633/1972, che in ambito comunitario rientrano nell’ambito dell’art. 7-ter, DPR 633/1972 (servizi generici) e, pertanto, vanno indicate nell’INTRASTAT quali servizi ricevuti e/o resi.

QUESITO 27. DIRITTI D’AUTORE

La cessione di diritto d’autore da parte dell’autore (lavoratore autonomo UE) o di un suo erede, costituisce un’operazione fuori campo IVA che non è considerata prestazione di servizi ex art. 3, co. 4, lett. a), DPR 633/1972, e non richiede la presentazione dell’INTRASTAT. Diversamente, la cessione del diritto d’autore resa da un soggetto diverso è soggetta a IVA in Italia, va indicata nell’INTRASTAT servizi.

QUESITO 28. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Le prestazioni relative a corsi di formazione e addestramento del personale rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e, pertanto, vanno nell’INTRASTAT.

Se le stesse prestazioni sono esenti IVA ex art. 10, n. 20), DPR 633/1972, perché rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, non vanno nell’INTRASTAT.

QUESITO 29. CESSIONE DI BENI NEL REGIME DEL MARGINE

Le operazioni tra operatori UE rientranti nel regime del margine non vanno indicate nei mod. INTRASTAT ai fini fiscali, mancando il principale requisito corrispondente all’effettuazione di un’operazione di cessione o acquisizione intracomunitaria di beni tra soggetti stabiliti in diversi Stati membri.

QUESITO 31. CESSIONE DI BENI CON RAPPRESENTANTE FISCALE

Caso di una società estera avente sede legale in un Paese UE che dispone di un rappresentante fiscale in Italia e, attraverso quest’ultimo, cede beni ad un operatore italiano: l’operazione costituisce acquisto intracomunitario di beni ex art. 38, co. 3, lett. b), DL 331/1993: il rappresentante fiscale deve compilare l’Intrastat degli acquisti, il cliente nazionale deve emettere autofattura per documentare l’acquisto.

QUESITO 32. DATA E NUMERO FATTURA DA INDICARE NEI MODELLI

L’Agenzia delle Entrate, con CM 14/E/2010, ha precisato che nel Mod.INTRA 2 – quater (servizi ricevuti) i campi “Numero” e “Data” della fattura devono contenere il numero e la data attribuiti dal committente nazionale in sede di emissione dell’autofattura (o di integrazione della fattura ricevuta), secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità nel registro IVA vendite ex art. 23, DPR 633/1972.

Qualora l’operatore annoti le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve al doppio obbligo della registrazione nel registro IVA vendite e in quello IVA acquisti, al documento sarà attribuita una numerazione unica.

QUESITI 33 – 34 – 35 . MODALITÀ DI INCASSO

Nel campo “Modalità di incasso” degli INTRA servizi, va indicato uno dei seguenti codici:

  • “A” (accredito): il versamento sul c/c viene effettuato utilizzando anche fonti diverse dal c/c bancario (es. carta di credito);
  • “B” (bonifico): il versamento sul c/c bancario viene effettuato utilizzando un c/c bancario;
  • “X” (altro): l’incasso e/o il pagamento avviene in una modalità diversa rispetto a quelle citate (es. ricevuta bancaria).

Se al momento della compilazione dei modelli il pagamento non è ancora avvenuto, il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati presunti.

QUESITI  36 – 37. PAESE DI PAGAMENTO

Nel campo “Paese di pagamento” degli INTRA servizi va indicato il codice relativo allo Stato in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (non il Paese di partenza del flusso finanziario ma quello ove giunge). Se il pagamento non è ancora avvenuto si indicheranno dati presunti.

QUESITO 38. COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI

La compensazione di debiti e crediti commerciali comporta che:

  • per ogni operazione va comunque compilato il relativo INTRASTAT;
  • nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “X” (altro).

Si espone il caso di un’azienda che emette una fattura di cessione di beni ad un operatore UE dal quale riceve, a sua volta, una fattura per provvigioni. Il credito ed il debito vengono poi reciprocamente compensati: in tal caso va compilato il mod. INTRA 1-bis per la cessione di beni ed il mod. INTRA 2-quater per i servizi ricevuti indicando, quale modalità di pagamento, il codice “X”.

QUESITI 39 – 40 – 41 – 42. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Nel campo “Modalità di erogazione” degli INTRA servizi, va indicato uno dei seguenti codici:

  • “I” (istantanea): servizi erogati in un’unica soluzione (ad es. trasporto unitario, singola lavorazione, recupero crediti relativo ad un solo cliente anche se sono emesse diverse fatture);
  • “R” (a più riprese): servizi erogati ciclicamente (ad es. manutenzioni periodiche, contratto di trasporto che prevede molteplici esecuzioni, contratto di agenzia, pubblicità su cataloghi con più ristampe, rinnovo licenza software).

QUESITI 43 – 44. INDIVIDUAZIONE DEL “CODICE SERVIZIO”

In caso di incertezza, il contribuente deve individuare il codice CPA del servizio che ritiene “più vicino” all’attività effettivamente svolta. Ad esempio:

  • il servizio ricevuto da Google per essere posizionati a capolista nelle ricerche effettuate sul relativo motore di ricerca Google adwords) richiede il codice “631130 – Spazi pubblicitari in Internet”;
  • le provvigioni fatturate su vendita all’ingrosso di tessuti richiedono il codice “464112 – Servizi di vendita all’ingrosso di tessuti”;
  • le provvigioni fatturate su vendita in conto terzi di tessuti richiedono il codice “461611 – Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili”.


>>>>Vai alla PRIMA PARTE DELL’ARTICOLO

>>>>Vai alla TERZA PARTE DELL’ARTICOLO

DEVI APPROFONDIRE? UTILIZZA L’E-BOOK DELLO STUDIO GIARDINI

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI v. 1.09 – agg. 05/2014 – 400 pag. , in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 25 € + IVA 

cover-op-int

INTRASTAT: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate – CM 36/E/2010 – parte 1 – INDICAZIONI GENERALI

Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.

Si propone una sintesi delle circolari in 3 parti, con 3 diversi post.

Partiamo dalla CM 36/E/2010, sicuramente la più importante; essa è strutturata in due parti:

1) indicazioni di carattere generale;

2) risposte ai quesiti pervenuti nel forum INTRASTAT.

PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

QUESITO 1. SOGGETTI OBBLIGATI

– PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ex art. 50, co. 6, DL 331/1993, la presentazione degli INTRASTAT servizi riguarda:

  • le prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti nella UE;
  • le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti nella UE.

Per il principio giuridico di “stabilimento” le prestazioni di servizi rese e/o ricevute da un soggetto passivo italiano non devono essere inserite negli INTRASTAT se la controparte è un soggetto passivo extra UE, privo di sede o di stabile organizzazione nel territorio comunitario, anche se identificato ai fini IVA nella comunità.

– PER LE CESSIONI/ACQUISTI DI BENI

Ex art. 50, co. 6, DL 331/1993, in questo caso ciò che rileva è l’aspetto oggettivo dell’operazione, cioè il movimento dei beni, pertanto vanno incluse negli INTRASTAT tutte le operazioni classificabili come cessioni o acquisti intracomunitari, dotate cioè delle seguenti caratteristiche:

  • acquisizione della proprietà del bene;
  • effettiva movimentazione del bene tra due Paesi UE;
  • status di operatore economico dei contraenti;

non rileva quindi che una delle parti sia un soggetto stabilito in uno Stato extra UE, purché lo stesso sia identificato ai fini IVA nella UE (v. anche art.38, co.1 e 2, DL331/1993 e art.2, lett. b) Direttiva 2006/112/CE).

QUESITO 2. OBBLIGHI INTRA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Gli elenchi INTRASTAT devono essere presentati anche da enti, associazioni e altre organizzazioni:

  • che svolgono attività commerciale in via secondaria rispetto all’oggetto principale della loro attività;
  • che sono identificati ai fini IVA, anche se non svolgono alcuna attività commerciale (rientrano in tale ipotesi gli enti non soggetti passivi, identificati ai fini IVA poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare superiore a € 10.000, ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia ex art. 38, co. 5, lett. c) e co. 6, DL 331/1993).

QUESITO 3. OBBLIGHI INTRA DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Si distinguono i seguenti casi:

1) Operatore minimo italiano IT1 effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di altro Stato UE: IT1 effettua un acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’INTRASTAT degli acquisti. Infatti, IT1 risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1, co. 100, L. 244/2007) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (art. 7, co. 1, lett. d, DM 2 gennaio 2008).

2) Operatore minimo italiano IT1  cede beni ad un soggetto passivo di altro Stato UE: IT1 non effettua una cessione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i contribuenti minimi, ex comma 100 art. 1 L.244/2007, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa (v. anche art. 41, comma 2-bis del DL 331/1993 e CM 73/E del 21/12/2007, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila l’INTRASTAT delle cessioni.

3) Operatore minimo italiano IT1 effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato UE: IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’INTRASTAT dei servizi ricevuti.

4) Operatore minimo italiano IT1  effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato UE: IT1 non effettua un’operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l’INTRASTAT dei servizi resi.

QUESITO 4. OBBLIGHI INTRASTAT DEI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI CHE OPERANO CON SOGGETTI UE IN REGIME DELLE PICCOLE IMPRESE

1) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1  acquista beni presso un operatore di altro Stato UE in regime delle piccole imprese: IT1 non effettua acquisto intracomunitario, in quanto trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’INTRASTAT degli acquisti.

2) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 cede beni ad un operatore di altro Stato UE in regime delle piccole imprese: IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito dimposta (art. 41  DL  331/1993) e compila l’INTRASTAT delle cessioni.

3) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua acquisto intracomunitario, in quanto trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’INTRASTAT dei servizi ricevuti.

4) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato UE in regime delle piccole imprese: IT1 effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’INTRASTAT dei servizi resi.

QUESITO 5. CONTENUTO DEGLI INTRASTAT

Negli INTRASTAT delle prestazioni di servizi rese vanno indicate le prestazioni di servizi  “generiche” rese da soggetti passivi nazionali a soggetti passivi UE che, in base alla regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, scontano l’IVA nel paese in cui è stabilito il committente. Sono quindi escluse dall’obbligo le prestazioni di servizi ex art. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972 (deroghe assolute), nonché le prestazioni rese a committenti privati ex artt. 7-sexies e 7-septies, DPR 633/1972.

Negli INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute vanno incluse le prestazioni di servizi “generiche” per le quali l’IVA è dovuta in Italia ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Infine, negli INTRASTAT  non vanno indicate:

  • prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta nel Paese UE in cui lo stesso è stabilito;
  • prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta in Italia

QUESITO 6. RIMEDIARE AGLI ERRORI NEGLI INTRASTAT

Per rettifiche di modelli già presentati (ad es., per errori od omissioni):

  • per le variazioni ex art. 26, DPR 633/1972 (cessioni di beni o prestazioni di servizi già indicate nei modelli), i relativi documenti (fatture integrative, note di accredito, note di addebito) vanno indicati negli INTRASTAT relativi al periodo in cui tali rettifiche sono state registrate (art. 5, co. 5, DM 22/02/2010);
  • nel caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare negli INTRASTAT i dati relativi ad alcune prestazioni di servizi (rese o ricevute), deve compilare un apposito intra (Sezione 3 del modello), nel quale indicare il periodo di riferimento (mese/trimestre) in cui si è verificata l’omissione.

In tutti gli altri casi di errori relativi alle prestazioni di servizi, compresa l’errata indicazione negli INTRASTA di operazioni non soggette ad IVA in Italia (prestazioni ricevute), oppure di operazioni non soggette ad IVA nello Stato UE (prestazioni rese), il contribuente deve compilare la Sezione 4 (rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti).

L’Agenzia delle Entrate precisa  infine che il contribuente può procedere immediatamente alla correzione dell’errore o dell’omissione riscontrata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.

>>>>VAI ALLA SECONDA PARTE DELL’ARTICOLO

>>>>VAI ALLA TERZA PARTE DELL’ARTICOLO

DEVI APPROFONDIRE? UTILIZZA L’E-BOOK DELLO STUDIO GIARDINI

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI v. 1.09 – agg. 05/2014 – 400 pag. , in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 25 € + IVA 

cover-op-int