BLACK LIST: chiarimenti della CM 53/E

Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate con la CM 53/E del 21/10/2010 ha fornito i necessari chiarimenti sul nuovo obbligo delle comunicazioni black list, la cui prima scadenza, salvo ulteriori proroghe (peraltro opportune, dato che come sempre si fanno uscire circolari a ridosso di scadenza) , sarà il 2 novembre 2010.

Esponiamo in questo intervento gli aspetti salienti:

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi IVA:

  • residenti
    • imprese (art.4 DPR 633/1972);
    • artisti e professionisti (art.5 DPR 633/1972).
    • enti non commerciali pubblici e privati, quando agiscono nella sfera commerciale o agricola (art.4, co.4, DPR 633/1972).
  • non residenti (limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori black list), che adempiono a tale obbligo tramite alternativamente:
    • la stabile organizzazione in Italia;
    • identificazione diretta ex art. 35-ter, DPR 633/1972;
    • rappresentante fiscale.

2. SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:

  • i contribuenti minimi ex art.1, co.96-117 L.244/2007 (“forfettone”);
  • i contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive ex art.13, L.388/2000 (“forfettino”);
  • gli enti non commerciali pubblici e privati per le operazioni “istituzionali”.

3. PAESI BLACK LIST ED OPERATORI ECONOMICI BLACK LIST

Sono considerati paesi Black List i paesi inclusi nei DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001. La Circolare 53/E precisa che tali liste vanno considerate congiuntamente, come un’unica lista ed a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico: in pratica, se l’operatore economico ha sede, residenza oppure domicilio in un Paese Black List ai sensi dell’una o dell’altra lista, va comunicata ogni operazione intercorsa con lo stesso. Quindi, ad es. vanno comunicate tutte le operazioni intercorse con operatori economici lussemburghesi anche se non sono holding ai sensi della legge del 1929, e così via.

Scarica l’elenco dei paesi e territori BLACK LIST.

E’ considerato operatore economico “chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attivitò economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art.9, co.1 Direttiva 2006/112/CE).

Dunque, per verificare lo status di operatore economico si possono utilizzare i seguenti elementi probatori:

  • l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa,
  • la dichiarazione della controparte che attesti lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Sono rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA con i seguenti soggetti:

  • stabile organizzazione (in Italia/in Paese non black list) con casa madre stabilita in un paese black list;
  • rappresentante fiscale (in Italia/in Paese non black list) di operatore economico stabilito in paese black list.

4. QUALI OPERAZIONI VANNO SEGNALATE

Nel modello di comunicazione vanno segnalate le seguenti operazioni:

  • ATTIVE
    • cessioni di beni (incluse le esportazioni, ed anche quando l’esportazione è preceduta da custodia presso deposito IVA ex art.50-bis DL 331/1993);
    • prestazioni di servizi rese;
  • PASSIVE
    • acquisti di beni (incluse le importazioni, ed anche quando l’importazione è seguita da introduzione a deposito IVA ex art.50-bis DL 331/1993);
    • prestazioni di servizi ricevute,

da/verso operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paese black list comunitario/extracomunitario.

Le operazioni da segnalare vengono poi suddivise – distintamente per le attive e le passive – a seconda della loro qualificazione IVA, in :

  • imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale: tali operazioni sono state incluse nel novero delle operazioni da segnalare dal DM 05/08/2010; quindi, vanno dichiarate tutte le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex:
    • art.7-ter DPR 633/1972;
    • art.7-quater DPR 633/1972;
    • art.7-quinquies DPR 633/1972.

Con riguardo alle prestazioni di servizi, si ritiene utile la seguente ulteriore precisazione:

  • vanno dichiarate le seguenti operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 2010,
    • prestazioni ricevute ex art. 7-ter, DPR 633/1972, oggetto di autofattura;
    • prestazioni ricevute ex art. 7-quater, DPR 633/1972, territorialmente rilevanti in Italia;
    • prestazioni ricevute ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, territorialmente rilevanti in Italia.
  • vanno dichiarate le seguenti operazioni poste in essere a partire dal 1° settembre 2010
    • prestazioni rese e ricevute ex art. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972.

5. QUALI OPERAZIONI NON VANNO SEGNALATE

Sono escluse dall’obbligo di segnalazione, ex DM 05/08/2010:

  • le operazioni esenti, poste in essere da soggetti che abbiano ottenuto la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR 633/1972. Si precisa che l’obbligo di comunicazione permane per le eventuali operazioni imponibili effettuate. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’obbligo della comunicazione riguarda solo le operazioni imponibili attive, esclusi quindi gli acquisti imponibili (i soggetti con dispensa ex art. 36-bis, DPR 633/1972, non possono detrarre l’IVA sugli acquisti).

Inoltre non sussiste l’obbligo di comunicazione per le altre operazioni fuori campo IVA (cioè per le operazioni diverse dalle prestazioni di servizi prive di requisito territoriale) quali, ad esempio:

  • prestazioni di servizi prive di requisito oggettivo ex art. 3, DPR 633/1972;
  • cessioni di beni prive del requisito territoriale (beni che non si trovano nel territorio dello Stato al momento della cessione);
  • cessioni di beni prive del requisito oggettivo ex art, 2, DPR 633/1972 (campioni gratuiti, beni omaggio di valore unitario inferiore a € 25,82, ecc.).

6. MOMENTO RILEVANTE PER LA SEGNALAZIONE

Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare :

  • per le operazioni per le quali è obbligatorio emettere fattura, coincide con la data di registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie;
  • per le prestazioni di servizi rese per le quali non è obbligatorio emettere fattura (prestazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità),  coincide con la data di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore economico;
  • per gli acquisti da San Marino senza addebito d’imposta, coincide con la data di registrazione dell’autofattura o della fattura sanmarinese integrata;
  • in generale, le operazioni in cui si applica il reverse charge vanno considerate operazioni passive, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana.

7. PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE

NB: con DM 05/08/2010 la prima scadenza per l’invio delle comunicazioni mensili è stata spostata dal 31 agosto (per le com. di luglio) e dal 30 settembre (per le com. di agosto) al 2 novembre 2010. Significa che i contribuenti mensili il 2 novembre dovranno inviare 3 modelli, quello di luglio, di agosto e di settembre 2010.

La periodicità è la seguente:

  • TRIMESTRALE: soggetti che nei 4 trimestri solari precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni/servizi resi/ acquisti/servizi ricevuti) non hanno superato la soglia di 50.000,00 € per trimestre;
  • MENSILE: soggetti che nei 4 trimestri solari precedenti e per ciascuna categoria di operazioni hanno superato la soglia di 50.000,00 € per trimestre;

E’ possibile – pur essendo trimestrali – optare comunque per la presentazione mensile, tuttavia la scelta diventa vincolante per l’intero anno solare (cioè per 12 mesi, non fino alla fine dell’anno).

In sede di prima applicazione dell’adempimento, per stabilire la periodicità della comunicazione occorre distinguere tra:

  • cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia di 50.000 con riferimento ai quattro trimestri solari precedenti il 1° luglio 2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate le operazioni), quindi, già a partire dal 1° luglio 2009;
  • prestazioni di servizi, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia con riferimento ai due trimestri precedenti il 1° luglio 2010, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2010.

La periodicità è trimestrale anche per chi ha iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli già trascorsi, non abbia superato il limite di 50.000 €.

Quando la soglia viene oltrepassata, anche in relazione ad una sola tipologia di operazioni, attive o passive (NB: NOTARE LA DIFFERENZA CON L’INTRASTAT) dal mese successivo l’adempimento diventa mensile per tutte le categorie (anche perchè il modello è unico e non distinto per cessioni/servizi resi ed acquisti/servizi ricevuti come per l’Intrastat).

Scarica gli scadenzari BLACK LIST (.PDF)

8. SANZIONI

La CM 53/E ha confermato in pieno l’impianto sanzionatorio già previsto con i precedenti decreti, quindi l’omesso invio della comunicazione, o la comunicazione recante dati incompleti, inesatti, non veritieri espone ad una sanzione da 516€ a 4.130 €, il doppio della sanzione ex art.11 co.1, D.Lgs 471/1997.

Si ribadisce l’inapplicabilità del cumulo giuridico, per cui ogni violazione sarà sanzionata autonomamente.

Si conferma l’applicabilità del ravvedimento operoso, con sanzione ridotta al decimo, quindi da 51€ a 413€ per violazione.

In conclusione, data la pesantezza delle sanzioni fin qui previste e confermate, si consiglia, in caso di dubbi, di includere comunque una data operazione nella comunicazione black list: mentre infatti un’operazione omessa diviene sanzionabile, una operazione esclusa non dovrebbe far scattare la sanzione.


BLACK LIST: circolare esplicativa CM 53/E/2010

Con il consueto stile, cioè a ridosso della scadenza prevista (ma qualcuno dirà meglio tardi che mai) l’Agenzia delle Entrate ha appena emesso la [download id=”0″], che fornisce chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi Black List.

A breve lo Studio pubblicherà un commento alla Circolare ed aggiornerà l’e-book.

Per visionare l’elenco dei paesi e territori inclusi nelle black list, scarica l’elenco Paesi e Territori inclusi nelle BLACK LISTS

Trovate una trattazione più approfondita della materia nell’ E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” (agg. 30/09/2010) , in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 20 € + IVA (Clicca qui per scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book).

Credito imposta R&S settore tessile – DL 40/2010, art.4, co. da 2 a 4 – agevolazione campionari

Fonte: Studio Astolfi

AGEVOLAZIONE CAMPIONARI REALIZZATI NEL 2010
Settori: tessile, abbigliamento e calzature
Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (ribattezzata dalla maggior parte degli organi di stampa “Tremonti-quater”, per il meccanismo applicativo analogo a quello dell´agevolazione cosiddetta “Tremonti-ter”).

PREMESSA

L´agevolazione consiste in una detassazione dal reddito d´impresa di un importo pari al valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nel periodo d´imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d´imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

SOGGETTI INTERESSATI

L´agevolazione è riservata ai soggetti che, indipendentemente da natura giuridica e dimensione aziendale, svolgono attività produttive di reddito di impresa così classificate ai sensi della tabella ATECO 2007:

  • DIVISIONE 13 – Industrie tessili
  • DIVISIONE 14 – Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia;
  • DIVISIONE 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili
  • Codice 32.99.1 – Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Non è ammessa la DIVISIONE 15 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche).

COSTI AMMISSIBILI

a) personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell´attività di ricerca e sviluppo;
b) strumenti e attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l´attività di ricerca e sviluppo;
c) fabbricati e terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l´attività di ricerca e sviluppo;
d) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell´ambito di un´operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e) servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell´attività di ricerca e sviluppo;
f) spese generali.
g) i costi sostenuti per l´acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l´attività di ricerca e sviluppo.

MISURA E MODALITA´ DI FRUIZIONE DELL´AGEVOLAZIONE

La norma esclude “dall´imposizione sul reddito di impresa”  il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari. A differenza della Tremonti-ter, dunque, i costi afferenti agli investimenti ammissibili partecipano per il loro intero ammontare al meccanismo applicativo della detassazione e non solo per il 50% del relativo importo. Come precisato nella circolare in commento, inoltre, il beneficio spetta esclusivamente ai fini IRPEF (comprese le relative addizionali) e IRES, e non ai fini IRAP.

Quanto alle modalità operative, l´agevolazione è fruita apportando, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.

La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, riportabile negli esercizi successivi secondo le ordinarie regole del Tuir.

MODALITA´ DI ACCESSO ALL´AGEVOLAZIONE . PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La detassazione non spetta in modalità automatica come per la Tremonti-ter, ma nel rigoroso rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate (70 milioni di euro). Di conseguenza, l´accesso all´agevolazione, subordinato alla presentazione della comunicazione, può avvenire esclusivamente entro l´importo massimo attribuito dall´Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del direttore dell´Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2010, è stato approvato il modello di comunicazione (modello CRT) contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, unitamente alle relative istruzioni.
La comunicazione si presenta esclusivamente in via telematica (tramite Entratel o, per i soggetti non abilitati, tramite Internet) all’Agenzia delle Entrate dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, e può essere trasmessa:

  • direttamente dalle imprese beneficiarie, se abilitate dall´Agenzia delle Entrate;
  • tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell´articolo 3 del Dpr 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf o altri soggetti abilitati).

Nella comunicazione devono essere indicati l´ammontare degli investimenti agevolabili effettuati o da effettuare nel periodo agevolato e il risparmio d´imposta complessivo derivante dagli investimenti.

Come già chiarito nel suddetto provvedimento di approvazione del modello CRT, l’agevolazione potrà essere fruita entro il limite massimo comunicato dall´Agenzia dell´Entrate. Nel caso, pressochè certo, in cui l´importo complessivo delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto, l´agevolazione sarà attribuita a ciascuna impresa proporzionalmente all´ammontare del risparmio d´imposta richiesto.

Vedi anche:

  • www.studioastolfi.com;
  • [download id=”6591″] (il decreto di istituzione del credito);
  • [download id=”6593″] (elenco investimenti agevolabili ed attività ammissibili).

Il software di compilazione sarà disponibile sul sito dell’Agenzia a partire dal 20 novembre 2010.

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: on line la versione 1.03

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.03 (aggiornamento al 30/09/2010)  dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini “Operazioni Internazionali”.

Sono stati in particolare aggiornati i seguenti aspetti:

  • il cap. 2 (Esportazioni) con le ultime novità in tema di prove alternative
  • il cap. 3 (Importazioni) con l’ampliamento dell’esempio di registrazione della bolla doganale import ed una appendice dedicata alle novità in tema di tracciamento elettronico delle importazioni;
  • il cap. 5 (Operazioni intra UE) con l’aggiunta delle ultime novità legislative e di prassi, la Circolare 43/E sull’Intrastat, l’aggiornamento del paragrafo (6.10) dedicato ad esempi pratici di compilazione elenchi Intrastat; è stato inoltre aggiunto uno scadenzario degli adempimenti Intrastat per il 2010 e il 2011;
  • il cap 6 (Triangolazioni) con l’aggiunta della CM 43/E su alcuni casi di triangolazione;
  • il cap. 8 (Rimborsi IVA non residenti) con l’aggiunta delle ultime novità delle Entrate che dettano le modalità operative per accedere ai rimborsi (modalità di delega), le risposte alle domande più frequenti, la proroga prevista alla scadenza del termine.
  • il cap. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con l’aggiunta del DM 05/08/2010 che proroga la prima scadenza dell’obbligo di comunicazione e chiarifica/complica alcuni altri aspetti; è stato inoltre aggiunto uno scadenzario degli adempimenti black list per il 2010 e il 2011;
  • il cap.10 (Depositi IVA) con l’aggiunta della RM 89/E/2010 che risolve alcuni dubbi interpretativi derivanti dall’applicazione della nuova normativa sulla territorialità

E’ possibile scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book al seguente link.

Il prezzo dell’e-book è di 20,00 euro + IVA.