RIMBORSI IVA UE ANNO 2009: oggi 31 marzo la scadenza

Scade oggi 31 marzo 2011 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’IVA assolta nell’anno 2009, per l’acquisto di beni e servizi:

  • in altri Paesi UE da parte degli operatori economici nazionali;
  • in Italia dai soggetti passivi residenti in uno Stato membro della UE.

Coloro che avessero commesso errori pertanto hanno a disposizione solo oggi per correggere l’istanza con un secondo invio.
La data iniziale di scadenza (30 settembre 2010) era stata posticipata a causa dell’attuazione della direttiva 2010/66/UE, con provvedimento dell’Agenzia Entrate dell’11 novembre 2010.

Si precisa che sono escluse dal rinvio le istanze di soggetti passivi di Stati extra UE, con cui vigono accordi di reciprocità, che hanno posto in essere operazioni rilevanti in Italia.

INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011

A partire dal 1° aprile 2011 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di:

  • cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori),
  • dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),

nei confronti di imprese e professionisti.

In pratica il reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti, dato che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti e che, pertanto, continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla CM 59/E/2010, a seguito della decisione del Consiglio UE 22 novembre 2010 con la quale l’Italia (insieme ad Austria e Germania), è stata autorizzata ad applicare il reverse charge per le vendite dei beni ex art. 17, co.6, lett. b) e c) DPR 633/1972.

MODALITA’ EMISSIONE FATTURA

Le modalità sono le seguenti:

  • la fattura del cedente va emessa senza addebito dell’IVA ex art.17, co.6, DPR 633/1972, indicando anche la Decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE;
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

SANZIONI

Ex CM 59/E/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica la sanzione ex art. 6,co. 9-bis DLgs. n. 471/1997:

  • dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario (responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione);
  • oppure sanzione ridotta del 3%, con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta il diritto alla detrazione da parte del cessionario (non vale la soglia di 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa, poichè, ex RM 140/E/2010, tale limite valeva per gli anni 2008, 2009 e 2010).

PROBLEMATICHE APERTE

Non sono chiare le modalità operative da adottare nei seguenti casi ipotetici, per i quali si attendono chiarimenti:

  • vendita effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso il venditore è un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile;
  • professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure dovrà fatturare con IVA?
  • dettagliante che vende ad altro dettagliante che commercia nello stesso settore deve fatturare in reverse charge?

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CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 CAMPIONARI: risparmio d’imposta al 25,19%

Con un provvedimento 46743/2011 del 25/03/2011, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la percentuale massima di risparmio d’imposta ammessa per l’incentivo riservato dalla Tremonti-quater (D.L. n. 40/2010) alle imprese del settore tessile e dell’abbigliamento che investono in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prototipi e campionari.

La percentuale in questione è pari al 25,1903%: la quota di risparmio di imposta ottenibile con il bonus tessile di cui ogni azienda potrà beneficiare nel modello Unico 2011 è quindi pari al 25,1903% dell’importo richiesto nell’istanza CRT.

Tale percentuale è stata calcolata facendo il rapporto tra il totale delle risorse stanziate dal DL 40/2010, art.4, co.da 2 a 4 (c.d. Tremonti-quater), pari a 70.000.000 euro, e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto all’Agenzia Entrate con le comunicazioni CRT, che al 31 dicembre scorso ha toccato quota 277.884.229 euro.

Il provvedimento precisa inoltre che non si è tenuto conto della parte eccedente il tetto massimo di 500.000 euro di risparmio fiscale per ogni impresa nel calcolo della percentuale di risparmio .

Utilità Tremonti Quater

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Altri articoli sull’argomento pubblicati nel sito:

>>>CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: nuova circolare CM 57/E/2010;

>>>CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: scadenza invio al 31 dicembre;

>>>CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: determinazione e documentazione dei costi di R&S;

>>>CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: pronto il software dell’Agenzia Entrate;

>>>CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 CAMPIONARI: niente “Click day”;

>>>Credito imposta R&S settore tessile – DL 40/2010, art.4, co. da 2 a 4 – agevolazione campionari.


TERRITORIALITA’ SERVIZI: pubblicato in GUUE il Regolamento 282/2011

Nella Gazzetta Ufficiale UE n. L77/2011 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione n. 282/2011, di rifusione del Regolamento n. 1777/2005, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA.

L’obiettivo del Regolamento n. 282/2011 è di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi UE, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA, intervenendo in particolare su:

  • soggetti passivi IVA: vengono previsti gli adempimenti dei soggetti passivi che sono in attesa di attribuzione del numero di identificazione IVA
  • tassazione delle prestazioni di servizi: si precisa  che anche in caso di partecipazione a conferenze e seminari, così come per l’accesso in generale a manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, a partire dal 1° gennaio 2011 risultano sempre soggette a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse;
  • stabili organizzazioni: si precisa che la mera identificazione ai fini IVA non è sufficiente a configurare come tali un’organizzazione; la stabile organizzazione viene pertanto individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 12 aprile ma, per espressa previsione normativa, trovano attuazione solo a partire dal prossimo 1° luglio 2011 (fatte salve alcune specifiche disposizioni).

Per tali nuove disposizioni si è in attesa della relativa circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.