DEPOSITI IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia

Fonte: Fisco Oggi

Data: 26/07/2011

Autore: G. Quagliana

L’Europa chiede, l’Italia risponde con un pegno per evitare il rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La strategia di contrasto alle frodi IVA si arricchisce di un nuovo strumento. Infatti, con decorrenza 13 luglio, data di entrata in vigore della legge 106/2011, che ha convertito con modifiche il DL 70/2011, sono state introdotte nuove regole per quanto riguarda l’immissione nei depositi IVA, senza il pagamento dell’imposta, delle merci di provenienza extracomunitaria immesse in libera pratica.

La norma si inserisce in un contesto delicato (quello dell’immissione in libera pratica di beni extracomunitari), che è stato spesso oggetto di abusi e ha generato fenomeni di evasione IVA per importi considerevoli. La pericolosità fiscale di questa tipologia di operazioni è dovuta al fatto che l’istituto dell’immissione in libera pratica di beni nel territorio della UE prevede che l’introduzione di tali beni avvenga, a differenza delle altre importazioni, senza il pagamento immediato dell’IVA, la quale viene di fatto sospesa. Si tratta di una pratica commerciale particolare, per cui la merce che entra nel territorio comunitario, non essendo destinata al consumo nel Paese dell’importazione, non è soggetta al versamento dell’IVA che, di fatto, viene rinviato in un momento successivo, cioè quello dell’effettivo utilizzo del bene nel Paese in cui i beni sono realmente destinati.

Al momento dell’introduzione nel territorio comunitario, le uniche somme richieste dall’Amministrazione fiscale riguardano i dazi doganali all’importazione, per la cui riscossione è competente l’Agenzia delle Dogane.

In questo contesto, la novità normativa consiste nel fatto che ogni operatore, ogni qual volta effettui operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito IVA, deve necessariamente prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. Si tratta di un onere a cui devono sottoporsi gli operatori commerciali per poter usufruire dell’agevolazione consistente nel mancato pagamento dell’imposta al momento di introduzione del bene nel territorio comunitario.

Soltanto in alcuni casi residuali la garanzia non è dovuta. Si tratta di determinate categorie di operatori: coloro che sono certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento Cee 2454/93 e quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico delle disposizioni in materia doganale (Dpr 43/1973).

Va detto che il legislatore italiano, nell’emanazione della nuova norma, ha risposto a una esigenza molto sentita a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, negli ultimi anni, aveva trattato ripetutamente, nel corso di seminari e gruppi di lavoro, i rischi fiscali connessi all’immissione in libera pratica di beni extra UE. A tal proposito, tra le raccomandazioni impartite agli Stati membri, era menzionata anche la possibilità di richiedere agli operatori del settore il rilascio di una idonea garanzia a copertura del rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La norma, nel far proprio l’indirizzo operativo espresso dall’organo comunitario, ha previsto che la garanzia prestata dall’operatore per l’IVA dovuta, che tecnicamente è esposta nella dichiarazione ma non viene riscossa, deve essere rilasciata all’ufficio doganale competente all’ingresso della merce nel territorio comunitario.

Dal punto di vista sostanziale, la disposizione va a incidere sul rapporto che esiste tra la garanzia prodotta al momento dell’importazione e l’assolvimento dell’IVA all’estrazione dei beni dal deposito. Infatti, è previsto che, per poter svincolare la garanzia, l’operatore che procede all’estrazione dei beni deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta connessa all’estrazione del bene.

Questo significa che, nel caso in cui l’importatore e l’estrattore dei beni sono persone diverse, colui che ha importato i beni, e pertanto ha prestato garanzia, vede subordinato lo svincolo della stessa a un adempimento di un altro operatore che potrebbe non conoscere. Ciò è reso possibile dalla logica di funzionamento dei depositi IVA, la cui funzione è quella di permettere che i beni introdotti nei depositi vengano facilmente scambiati tra vari operatori, sempre senza pagamento di IVA.

Nella situazione descritta, è frequente il caso in cui l’ultimo cessionario, colui che deve liquidare l’imposta, non ha alcun rapporto commerciale con l’operatore, che tuttavia continua a essere il garante dell’IVA acquisita a titolo di cauzione dalle Dogane, fino al momento dello svincolo della garanzia.

DEPOSITI DOGANALI E ACCISE EQUIPARATI AI DEPOSITI IVA

Fonte: eutekne.info

Data: 25/07/2011

Autore: S. Cerato e M. Bana

La L. n. 106/2011 di conversione del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) ha apportato alcune significative integrazioni alla disciplina dei depositi IVA prevista dall’art. 50-bis DL 331/1993.

Il regime prevede la facoltà di effettuare delle operazioni senza versare l’imposta, qualora correlate all’introduzione in depositi istituiti per custodire beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali di conservazione degli stessi. Sul punto, il Decreto Sviluppo ha meglio precisato alcune assimilazioni contenute nel comma 1, stabilendo che sono equiparati a quelli IVA alcuni tipi specifici, e non più generici, di depositi:

  • fiscali ex art. 1, co. 2, lett. e), D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), quali gli impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti o spediti prodotti soggetti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione Finanziaria;
  • doganali ex art. 525, secondo paragrafo, Reg. CEE n. 2454/1995, contrassegnati dalle lettere “C”, “D” – riguardanti l’immissione in libera pratica secondo la procedura di domiciliazione, che può fondarsi sulla specie, sul valore in dogana e sulla quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime – ed “E”.

Un’ulteriore rilevante novità è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo della prestazione di idonea garanzia, commisurata all’imposta, con riferimento alle operazioni ex art. 50-bis, co. 4 DL 331/1993, ovvero di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA. L’adempimento non deve, tuttavia, essere assolto dagli operatori economici autorizzati, titolari del certificato “AEO”, rilasciato ex art. 14-bis Reg. CEE n. 2454/1993.
Analogamente, sono esclusi gli esonerati ex art. 90 DPR 43/1973 (TULD), per effetto del quale l’Amministrazione finanziaria può dispensare, tra l’altro, le imprese di notoria solvibilità dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sui beni propri o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essere effettuate, in tutti i casi in cui tale obbligo è previsto. Ferma restando la facoltà di revoca in qualsiasi momento, qualora sorgano fondati dubbi in ordine alla solvibilità del contribuente, che è, conseguentemente, tenuto a prestare la garanzia, relativamente alle operazioni in corso, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza dall’esonero.

Il Decreto Sviluppo ha, inoltre, stabilito un adempimento transitorio, efficace sino al completamento dell’integrazione delle informazioni contenute nelle banche dati delle Agenzie fiscali, da definirsi, successivamente, con un provvedimento del Direttore delle Dogane, di concerto con quello delle Entrate: è stato, infatti, aggiunto un periodo all’art. 50-bis, co. 6 DL 331/1993, per effetto del quale il soggetto che procede all’estrazione dei beni è tenuto a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi allaliquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della predetta garanzia.
Tali dati devono, inoltre, essere conservati ex art. 39 DPR 633/1972, unitamente agli altri documenti assunti a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni, nonché a quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito stesso.

A questo proposito, si rammenta, infine, che la medesima disciplina opera con riferimento al registro di cui al successivo art. 53, co. 3, obbligatoriamente istituito per evidenziare le informazioni ex art. 3 DM 419/1997:

  • il numero e la specie dei colli;
  • la natura, la qualità e la quantità delle merci;
  • il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni;
  • il luogo di provenienza e destinazione dei beni introdotti e di quelli estratti;
  • il soggetto per conto del quale è effettuato l’inserimento o il prelievo delle merci.

INTRA UE: aggiornamento aliquote IVA in vigore nella UE

Fonte: Fisco Oggi
Autore: r.fo.
Data: 18/07/2011
Il 1 ° luglio 2011, la Commissione europea ha pubblicato un elenco aggiornato delle aliquote IVA applicabili nell’Unione europea, tra cui le aliquote ridotte sui diversi prodotti e servizi negli Stati membri con un approfondimento sulle particolarità anche di tipo geografico. L’elenco aggiornato tiene conto, sulle base delle direttive comunitarie, degli sviluppi che ci sono stati nei singoli Stati che applicano l’IVA nei rapporti commerciali.
Il documento è suddiviso in otto capitoli. Dall’applicazione delle aliquote standard ad alcune peculiarità geografiche nell’applicazione dell’imposta passando per le aliquote ridotte secondo le indicazioni contenute nella Direttiva 2006/112/UE, quelle a “zero rate”. Completa il profilo del documento una analisi dell’evoluzione che le aliquote IVA hanno registrato negli ultimi anni.
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CM 21/D/2011: controlli sugli scambi intra UE e indagini finanziarie

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito la CM 21/D/2011 in materia di controlli sugli scambi intracomunitari, ai sensi dell’art.34, co. 4, DL 41/1995: con Determinazione Direttoriale prot. n. 63763/RU del 4 luglio 2011 sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni ex art. 34, co. 4, DL 41/1995, per quanto concerne in particolare la procedura per l’accesso di cui al numero 7) secondo comma art. 51 DPR 633/1972, la cui autorizzazione è rilasciata, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore Regionale (o Interregionale, o Provinciale).

Per tali attività, il co. 4 del suddetto art.51 DPR 633/1972 dispone che le richieste nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica, con le modalità stabilite da provvedimenti specifici in materia a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Considerata, quindi, l’avvenuta emanazione dei provvedimenti regolanti il settore delle indagini finanziarie per via telematica, e tenuto conto dei principi e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), l’Agenzia delle Dogane (CM 21/D/2011) ha realizzato una apposita applicazione in ambito AIDA, denominata “Indagini finanziarie” al fine di consentire la gestione del flusso informativo delle richieste e delle relative risposte utilizzando la procedura telematica per l’invio delle richieste e delle risposte già in uso presso l’Agenzia delle Entrate.

La suddetta procedura, prima della sua estensione in esercizio, prevista a decorrere dal 1° settembre 2011, è stata positivamente sperimentata sia presso taluni Uffici delle dogane che con alcuni soggetti rappresentativi della platea dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie.

La Circolare esamina in dettaglio i vari aspetti, quali:

  • i presupposti per l’avvio delle indagini finanziarie
  • l’iter di esecuzione delle indagini finanziarie
  • la procedura di autorizzazione alle indagini finanziarie
  • l’accesso alla procedura e le modalità operative
  • la predisposizione delle richieste di indagini finanziarie
  • l’utilizzo dei dati acquisiti con le indagini finanziarie
  • gli adempimenti delle banche e degli altri intermediari finanziari
  • le sanzioni in caso di inadempimento delle banche e degli altri intermediari finanziari