Agevolazioni per BREVETTI (Bando BREVETTI+) e DISEGNI/MODELLI (Bando DISEGNI+)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato due strumenti di agevolazioni, con la finalità di qualificare la produzione industriale italiana, rafforzandone la capacità innovativa e la competitività sul mercato nazionale e internazionale. Per facilitare le imprese che intendono tutelare i propri prodotti utilizzando brevetti, disegni e modelli industriali.

Il 2 novembre 2011 partiranno alle ore 12:00 le procedure di registrazione online e relativa presentazione delle domande per i seguenti due Bandi:

  • BREVETTI+
  • DISEGNI+

Di seguito due brevi schede tecniche

BREVETTI+

Soggetto gestore: INVITALIA – www.invitalia.it

Soggetti beneficiari: PMI

Fondi: 30,5 milioni €

Il Programma “Brevetti+” si articola in due linee di intervento:

  • Premi per la brevettazione
    Per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero; I premi sono erogati per favorire l’incremento della domanda di brevettazione nazionale e l’estensione dei brevetti all’estero.
    Ogni impresa può cumulare al massimo 30.000 euro in “premi” indicati nella tabella 2 , per un massimo di 5 richieste per tipologia di premio.
  • Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti
    Per potenziare la capacità competitiva delle imprese attraverso la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. È prevista la concessione di un’agevolazione del valore massimo di 70.000 euro. Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili ed è erogata nel regime del de minimis. Sono ammissibili diverse tipologie di servizi tra cui, a titolo esemplificativo:

    • industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specialistici finalizzati alla progettazione produttiva, alla prototipazione, all’ingegnerizzazione, ai test di produzione, alla certificazione di prodotti e processi)
    • organizzazione e sviluppo (progettazione organizzativa, IT governance, studi e analisi per il lancio di nuovi prodotti, studi e analisi per lo sviluppo di nuovi mercati)
    •  trasferimento tecnologico (proof of concept, due diligence tecnologica, predisposizione degli accordi di cessione in licenza del brevetto, predisposizione degli accordi di segretezza).

    Non possono essere ammessi alle agevolazioni:

    • servizi specialistici acquistati, anche parzialmente, in data antecedente alla presentazione della domanda
    • servizi specialistici erogati da amministratori, soci e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti e da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti.

    L’impresa può presentare una richiesta di accesso alle agevolazioni relativa a più brevetti tra loro collegati (grappolo di brevetti) purché riconducibile ad un’unica strategia di valorizzazione economica.

SCARICA I DOCUMENTI (dal sito Invitalia):
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BANDO DISEGNI+
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Soggetto Gestore: Fondazione Valore Italia – www.incentividesign.it
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Soggetti Beneficiari: PMI
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Fondi: 15 milioni €
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Il Bando si articola in due linee d’intervento:
  • A: premi per la registrazionedi nuovi modelli/disegni; premio per il deposito, ai fini della registrazione nazionale, comunitaria ed internazionale di nuovi modelli e disegni industriali, con effetto a partire dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai Paesi nei quali è stata depositata la domanda di registrazione, secondo i seguenti criteri:a) deposito di domanda di registrazione in Italia: euro 1.000;b) deposito di domanda di registrazione comunitaria: euro 1.000;c) deposito di domanda di registrazione in Paesi al di fuori dell’UE:

    c.1) deposito di domanda di registrazione in un paese extra UE: euro 1.500;

    c.2) deposito di domanda di registrazione da due fino a cinque paesi extra UE: premio complessivo euro 3.000;

    c.3) deposito di domanda di registrazione in più di cinque paesi extra UE: premio complessivo euro 4.000;

    d) bonus addizionale per la domanda di registrazione depositata negli Stati Uniti d’America: euro 1.500;

    e) bonus addizionale per la domanda di registrazione depositata in Cina: euro 1.500.

    I premi per i depositi di domanda di registrazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono cumulabili.

  • B: Incentivi per lo sfruttamento economicodei titoli di proprietà industriale. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale alla realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi massimi indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:fase B.1 – area progettazione e ingegnerizzazione: importo massimo euro 10.000;fase B.2 – area produzione: importo massimo euro 60.000;fase B.3 – area commercializzazione: importo massimo agevolazione euro 10.000.

    Per accedere all’incentivo, il progetto dovrà obbligatoriamente prevedere almeno una delle fasi B2 o B3, nonché, facoltativamente, la fase B.1.

SCARICA I DOCUMENTI (dal sito www.incentividesign.it):

EXPORT: prova dell’operazione (sentenza Cassazione)

Fonte: Eutekne.info

Autore: L.A. Carello

Data: 27/10/2011

Con la sentenza n. 22233 depositata il 26 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di operazioni con operatori extra-Ue, “l’esportazione deve risultare da documento doganale o da vidimazione apposta dall’Ufficio”, al fine di comprovare l’uscita della merce dal territorio doganale.

Il caso trae origine dalla contestazione di omessa fatturazione di operazioni imponibili a una società italiana, che, all’epoca dei fatti (1997), aveva intrattenuto rapporti commerciali con una società ungherese, allora esclusa dal territorio UE, avvalendosi di un altro operatore identificato in Italia.

La Corte chiarisce, preliminarmente, che si tratta di un’esportazione triangolare regolata dall’articolo 8, lett. a) DPR 633/1972, la quale si caratterizza per la presenza di un cedente e di un cessionario entrambi residenti nel territorio dello Stato, e di un cessionario residente all’estero e destinatario della merce. In tale contesto, il giudice di merito aveva ritenuto legittimo l’operato della contribuente, la quale aveva considerato non imponibili ai fini IVA le cessioni fatturate alla società ungherese, sul presupposto che le stesse venissero esportate in territorio extra-Ue.

Secondo la Cassazione, la tesi del giudice di merito risulta carente, in quanto si poggia sul presupposto del diritto al rimborso che spetterebbe alla società cessionaria e alla conseguente mancanza di danno erariale derivante dalla non applicazione dell’IVA nelle fatture emesse dalla ricorrente. La Suprema Corte, intervenendo sul punto, nel richiamare il principio contenuto nell’articolo 8, comma 1, lettera a) DPR 633/1972, evidenzia come la norma, così come strutturata, prescinda dalla posizione del cessionario non residente e ponga precisi obblighi individuabili in capo all’operatore residente, tra cui la cura del trasporto dei beni e la presentazione in dogana delle fatture (su tale procedura, si veda la nota Agenzia delle Dogane n. 3495/2007).

Di conseguenza, solo qualora nelle fatture relative alla merce destinata all’esportazione, intestate al cessionario residente nel territorio dello Stato, risulti la vidimazione dell’Ufficio Doganale comprovante l’uscita dei beni dal territorio doganale, si devono ritenere sussistenti le condizioni richieste dalla legge per qualificare l’operazione come cessione all’esportazione esente da imposta (v. Cass. n. 5065/1998).
Non risultando i prescritti documenti nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che l’esportazione fosse eseguita dal cessionario destinatario dei beni, con conseguente disapplicazione del regime di non imponibilità ex art.8, co. 1, lett. a) DPR 633/1972, a nulla rilevando il fatto che la merce effettivamente abbandonasse il territorio comunitario.

Per l’esportazione triangolare, sanzione pari al 100% dell’imposta evasa

Sotto altro profilo, la sentenza della Cassazione in commento si pronuncia anche in tema di sanzioni. Ricordando che lo schema negoziale tipico di un’esportazione triangolare si caratterizza per la presenza di due operatori residenti e un cessionario non residente destinatario finale della merce, la Corte ritiene applicabile al caso di specie la norma sanzionatoria prevista dall’articolo 6, comma 8, del DLgs. 472/1997, in ossequio al principio del favor rei introdotto dall’art. 3 del DLgs. 472/1997. In caso di omessa auto-fatturazione da parte del cessionario o committente, risulta quindi dovuta una sanzione pari al 100%  dell’imposta evasa. Rispetto alla disposizione contenuta nell’abrogato articolo 41 del DPR 633/1972, tale sanzione risulta più lieve, atteso che l’abrogata disposizione richiedeva, oltre al pagamento della sanzione, anche l’imposta evasa.

IVA: rileva il luogo in cui ha sede l’attività economica

Per la disciplina IVA conta la sede dell’attività: di conseguenza, l’imprenditore che ha stabilito la sede dell’attività economica in uno stato membro UE diverso da quello nel quale mantiene la residenza, deve essere considerato in quest’ultimo stato come un soggetto non residente.

Questo importante chiarimento è stato fornito dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza 6/10/2011, nel procedimento C-421/10, sull’interpretazione delle disposizioni in materia di debitore dell’IVA, e in particolare con riguardo ai presupposti necessari per l’applicazione del meccanismo del reverse charge nel caso di effettuazione dell’operazione da parte di un soggetto non stabilito nel luogo in cui è dovuta l’imposta.

La questione, sollevata con riferimento alle pregresse disposizioni della sesta direttiva è ancor più rilevante alla luce della riforma del 2010.

La vicenda, contestata dall’Amministrazione finanziaria tedesca, ma ritenuta regolare dalla sentenza della Corte di giustizia UE è la seguente: una persona fisica nel 2002 trasferiva dalla Germania all’Austria la sede della propria attività economica, ottenendo partita IVA austriaca; dopo qualche mese trasferiva anche la residenza anagrafica, ma secondo l’autorità doganale egli continuava a soggiornare frequentemente in Germania. L’imprenditore fatturava le prestazioni rese a imprese stabilite in Germania senza addebitare l’IVA tedesca, ritenendo che l’imposta dovesse essere applicata dagli stessi destinatari con il meccanismo dell’inversione contabile, in ragione del fatto che le prestazioni erano rese nel territorio tedesco da un soggetto passivo non residente in tale territorio. L’amministrazione, però, non riteneva soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’inversione contabile, poiché l’imprenditore non poteva essere considerato un soggetto passivo non residente in Germania, avendovi mantenuto la residenza di fatto.

La decisione

La Corte di giustizia UE ha osservato che la qualità di soggetto passivo non residente all’interno del paese presuppone che il soggetto passivo non disponga in tale paese, nel periodo di riferimento, di alcuno dei criteri di collegamento individuati dalla norma:

  • il primo criterio è la sede dell’attività economica e l’esistenza di un centro di attività stabile (ora stabile organizzazione) a partire dal quale sono svolte le operazioni;
  • gli altri criteri (domicilio o residenza abituale del soggetto passivo) possono essere presi in considerazione, per la determinazione del luogo in cui il soggetto passivo si considera stabilito, solo in mancanza di informazioni pertinenti relative alla sede dell’attività economica o al centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni.

Pertanto, in una situazione come quella esaminata dalla Corte europea, nella quale la sede dell’attività economica del soggetto passivo è nota e si trova all’esterno del paese del destinatario, e non è stato messo in dubbio che si tratta della sede effettiva e reale e non di una sede fittizia, non si può tener conto dell’eventuale residenza privata del soggetto passivo all’interno di tale paese.

CREDITO IMPOSTA R&S ATTIVITA’ AVVIATE PRIMA DEL 29/11/2008: indicazione in UNICO 2012

Le imprese che hanno:

  • maturato il credito di imposta per investimenti in R&S (L. 296/2006),
  • iniziato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008,
  • inviato correttamente il formulario (modello FRS) al Centro Operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato, per esaurimento delle risorse disponibili,

a seguito delle disposizioni contenute nel [download id=”6723″] possono utilizzare immediatamente, con modello F24, il beneficio fiscale, ed inoltre dovranno indicare nel modello UNICO del prossimo anno (UNICO 2012), l’ammontare dei costi relativi agli investimenti, su cui determinare il credito di imposta cui applicare la percentuale del 47,53%, nonché il credito d’imposta spettante. 

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, che ha emanato la [download id=”6725″], sugli obblighi di comunicazione e sulle modalità di fruizione dell’agevolazione, precisando che il credito di imposta va utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008 (Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 n. 81 – Agenzia delle entrate).

Nel caso di specie prospettato nell’istanza di interpello, la società istante che ha ricevuto il diniego del nulla-osta alla fruizione del credito di imposta maturato per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 per esaurimento delle risorse disponibili, potrà, a decorrere dall’anno 2011, utilizzare in compensazione mediante F24 il credito d’imposta:

  • nella percentuale massima consentita sempreché la società istante abbia realizzato, nei periodi di imposta per i quali ha presentato il modello FRS, investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso;
  • nell’ipotesi di investimenti realizzati in misura inferiore all’importo indicato nel formulario FRS, l’ammontare del credito di imposta cui applicare la suddetta percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli investimenti in attività di ricerca effettivamente realizzati per  i medesimi periodi di imposta per i quali il formulario è stato presentato.

Infine, per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione risultante dal combinato disposto dell’art. 1 comma 282 Legge 296/2006 e dell’art. 5 del [download id=”6727″], atteso che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disciplinata dal [download id=”6723″], esso si considera soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello UNICO 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.

>>>> Vedi anche l’articolo di Fisco Oggi del 19/10/2011