INAIL: pubblicato il nuovo Bando 2011

Fonte: www.inail.it

27 dicembre 2011. Pubblicato oggi in Gu il bando del regolamento per lassegnazione degli stanziamenti mediante procedura valutativa a sportello. Da domani fino al 7 marzo sarà possibile presentare la richiesta sul portale dellIstituto. Dopo il 14 marzo sarà resa nota la data per linvio telematico. Ecco la guida in pillole per partecipare

ROMA – Al via la seconda tranche di contributi erogati dall’INAIL a favore di tutte le imprese italiane interessate alla realizzazione di interventi in materia di prevenzione. Viene  pubblicato oggi, in Gazzetta ufficiale, il bando del regolamento per l’assegnazione dei finanziamenti mediante procedura valutativa a sportello (ai sensi del decreto legislativo n.123/98 e delle successive modifiche e integrazioni). Se nel 2010 l’Istituto aveva destinato 60 milioni di euro, per il 2011 sono a disposizione complessivamente 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali (la ripartizione delle risorse tiene conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio). Nel complesso l’intervento, nel quadriennio 2011/2014, vedrà l’INAIL mettere a disposizione la cifra complessiva di circa 850 milioni.

Le aziende interessate e la copertura del contributo. Per quanto riguarda i contenuti del bando, il contributo dell’INAIL copre il 50% delle spese ammesse in relazione a ciascun progetto presentato dalle aziende, è in conto capitale e non può superare i 100mila euro. Il bando è rivolto a tutte le imprese – anche a quelle individuali – purché abbiano sede in Italia e siano iscritte alla Camera di commercio. Le imprese possono presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva. Si possono presentare solo progetti di investimento o di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

La procedura per presentare la domanda. Le imprese possono operare on line – cliccando sul portale dell’INAIL, nell’area “punto cliente” – a partire da domani, 28 dicembre 2011, e fino al 7 marzo 2012. La procedura consente di valutare i propri requisiti, di inserire il proprio progetto e le informazioni richieste, di salvare la domanda e di ricevere, infine, il codice identificativo che permetterà l’invio telematico alla data stabilita. Quest’ultima sarà pubblicata sul sito dell’INAIL a partire dal 14 marzo 2012.

I criteri per lassegnazione dei contributi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’assegnazione degli stanziamenti, le domande trasmesse con l’invio telematico saranno registrate nell’ordine cronologico di arrivo al sistema informatico INAIL. L’elenco cronologico per ciascuna regione (e provincia autonoma) sarà pubblicato successivamente sul portale dell’Istituto. Saranno ammesse alle fasi di conferma e di verifica dei requisiti le domande collocate nell’elenco cronologico fino alla copertura delle risorse disponibili.

Cosa fare se la domanda è ammessa. Successivamente, entro 30 giorni, le imprese ammesse dovranno confermare le domande salvate online, inoltrando via Pec (posta elettronica certificata) anche i documenti relativi al progetto e al possesso dei requisiti dichiarati. Se questo non avviene, l’impresa non sarà ammessa. La documentazione che non è possibile inviare via Pec dovrà essere consegnata a mano – o spedita per posta – nello stesso termine di 30 giorni alla sede regionale INAIL di competenza.

Le verifiche finali e le modalità di erogazione. La domanda e la documentazione trasmessa saranno, infine, esaminate dagli uffici tecnici e amministrativi dell’INAIL per la verifica del progetto e del possesso dei requisiti dichiarati. Saranno ammesse al finanziamento soltanto le domande con esito positivo. Il contributo sarà erogato dopo la realizzazione del progetto, ma è possibile chiedere un’anticipazione per le domande superiori a 30mila euro.

Nel 2010 finanziati con 60 milioni 1.086 progetti, il 98% di pmi. Lo scorso 12 gennaio – in occasione dell’assegnazione della prima tranche di stanziamenti – i 60 milioni di euro allora a disposizione vennero esauriti nel  giro di un’ora. Al termine delle verifiche, risultarono finanziati 1.086 progetti, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese (quelle, di fatto, dove è più alto il rischio infortunistico).

Il 74% dei progetti ha interessato investimenti in sicurezza. Per quanto riguarda la tipologia di progetti ammessi, quasi tre quarti (74%) sono stati relativi a investimenti (in particolare, per l’acquisto di attrezzature), il 20% all’adozione di modelli organizzativi responsabili e un restante 6% alla formazione. A presentare la richiesta di finanziamento sono state soprattutto le aziende manifatturiere (600 domande, il 41,7% del totale) e  le aziende del settore  costruzioni (295 domande, pari al 20,5% ), ma una significativa presenza è stata riscontrata anche da imprese operanti nell’agricoltura, nella silvicoltura e nella pesca (133 domande, 9,2%).

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Numero MECCANOGRAFICO: convalida entro il 31/12/2011

Fonte: www.tuttocamere.it

Le imprese operanti con l’estero in possesso del numero meccanografico devono provvedere, entro il 31 dicembre 2011, alla convalida del numero meccanografico a suo tempo assegnato.
La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:

  • in modalità cartacea, con un modulo reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);
  • in modalità telematica, compilando on-line un apposito modello firmato digitalmente attraverso il servizio Telemaco.

Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di euro 3,00 da pagarsi nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.
Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2012 la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero verrà considerata sospesa e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.
Le imprese che non operano più con l’estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ITALIACOM tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la cancellazione del Numero Meccanografico.

REVERSE CHARGE: inderogabile il regime di inversione contabile IVA

Fonte: sentenza Corte di giustizia UE del 15.12.2011 procedimento C-624/10 – su Fisco Oggi

Data: 16/12/2011

Autore: A. De Angelis

A stabilirlo la Corte di Giustizia europea che è stata interrogata su tre differenti questioni pregiudiziali ma collegate tra loro da un denominatore comune

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso presentato dalla Commissione europea con cui si contesta il comportamento della Francia che, con apposite circolari amministrative, concedeva talune deroghe rispetto al regime comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare  la possibilità, nell’ambito dello svolgimento di operazioni imponibili Iva tramite soggetti non residenti nel territorio nazionale, di non applicare il regime di inversione contabile e addebitare l’imposta direttamente al soggetto tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale per ottemperare agli obblighi di natura tributaria.

Il procedimento pre-contenzioso

La Commissione UE nel rilevare il contrasto di taluni provvedimenti amministrativi adottati dalla Francia con la normativa in materia di IVA presentava opportune osservazioni. Le autorità francesi rispondevano alle obiezioni sollevate contro i provvedimenti amministrativi controversi di voler continuare ad applicare ai soggetti passivi non residenti il regime di deroga, cd. tolleranza amministrativa, alla disciplina comunitaria IVA in merito alla nomina di un rappresentante fiscale. Alla successiva richiesta di parere motivato, presentato dalla Commissione UE, il governo francese non forniva alcuna risposta e, di conseguenza, veniva sottoposta la questione dinanzi ai giudici della Corte.

Le questioni pregiudiziali

Il procedimento, relativo alla compatibilità della normativa amministrativa nazionale con il regime comune in materia di IVA, si articola in tre distinte ma collegate questioni pregiudiziali. La prima concerne sostanzialmente l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per le operazioni imponibili compiute da soggetti non residenti nel territorio francese. La seconda riguarda l’assoggettamento agli obblighi ai fini IVA del soggetto non residente rispetto al titolare di partita IVA residente. La terza concerne il meccanismo di detrazione dell’IVA che deve essere tale da permettere la compensazione, tra IVA a credito e IVA a debito, per le operazioni imponibili assoggettate ad imposta per singoli soggetti. In altri termini, la questione riguarda se il soggetto residente che versi l’IVA in nome e per conto dei propri clienti possa detrarsi l’IVA assolta o debba necessariamente chiedere un rimborso.

Le argomentazioni dei giudici 

A difesa delle proprie ragioni le autorità francesi affermano che le disposizioni amministrative controverse hanno l’ardire di semplificare gli adempimenti in materia di IVA per scoraggiare comportamenti fraudolenti o di evasione fiscale. La prevista nomina di un rappresentante fiscale, infatti, ha il solo obiettivo di rendere più agevole l’espletamento degli adempimenti IVA relativi all’operazione commerciale imponibile tra soggetto non residente e cliente. La nomina di un rappresentante fiscale, sottolineano le autorità francesi, si rende necessaria anche se il soggetto non residente abbia solamente obblighi dichiarativi e questo ai fini di una migliore tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini fiscali. Quanto al confronto con il principio comunitario di neutralità fiscale, la regolamentazione amministrativa di cui alla causa principale seppur emanata in un ottica di semplificazione amministrativa, non vuole affatto disattendere e porsi in contrasto con tale principio. La direttiva 2000/65 ha abrogato quelle disposizioni comunitarie in materia di IVA che prevedevano la possibilità per gli Stati membri, di nominare dietro autorizzazione, un rappresentante fiscale. Al riguardo la Corte già si è espressa in passato pronunciandosi nel senso che non possa essere giustificata la scelta di nominare un rappresentante fiscale, contravvenendo al regime IVA comunitario, basando tale scelta sulla volontarietà da parte dei soggetti coinvolti. Inoltre, le disposizioni amministrative francesi sono tali da essere delle disposizioni che derogano al regime della inversione contabile nonostante la Francia abbia istituito tale sistema altrimenti noto come “reverse charge”. Quanto alla registrazione ai fini IVA dei soggetti non residenti in merito alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi tale adempimento non sembra plausibile in virtù proprio dell’istituzione del regime dell’inversione contabile e del fatto che comunque il soggetto non residente resta legalmente responsabile in quanto viene comunque identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in applicazione di specifiche disposizioni della sesta direttiva IVA. Infine, il riconoscimento della possibilità di portare a detrazione, da parte del soggetto non residente, anche l’IVA assolta per conto e in nome di clienti necessiti di una preventiva autorizzazione ai sensi della sesta direttiva Iva, art. 395, paragrafo 1. Pertanto, il soggetto non residente può comunque rivalersi attraverso l’attivazione di una procedura di rimborso.

Il giudizio della Corte

A conclusione della disamina eseguita sulla questione pregiudiziale presentata alla Corte, i giudici della ottava sezione si sono espressi dichiarando come non si possa contravvenire al regime comunitario in materia di IVA, direttiva del Consiglio 2006/112/CE, senza un espressa autorizzazione delle istituzioni comunitarie. Pertanto, le norme di natura amministrativa di cui alla causa principale, non possono introdurre misure in deroga al principio della inversione contabile e prevedere per il soggetto passivo non residente la nomina di un rappresentante fiscale nel territorio francese.