REVERSE CHARGE: prevalenza inversione contabile su regola generale

La regola generale, che individua il debitore dell’IVA nel cedente o prestatore (art.17, co.1 DPR 633/1972), va derogata tutte le volte in cui disposizioni speciali obblighino, anche per le operazioni tra soggetti stabiliti in Italia, al pagamento dell’IVA il cessionario o committente.

E’ questo il senso della RM 28/E/2012.

Tale risoluzione si occupa della cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati in Italia, fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri; tali cessioni sono soggette a inversione contabile ex art. 74 co.7 – 8 DPR 633/1972: non rileva quindi che ex art. 17 co.3 DPR 633/1972 il reverse charge sia escluso, quando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato.

Si precisa che tale soluzione è estensibile agli altri settori, disciplinati ex art. 17, co. 5, 6 e 7, DPR 633/1972 (es. oro, subappalti edili, ecc.), rispetto ai quali l’IVA è dovuta dal destinatario del bene o del servizio, in luogo del cedente o del prestatore.

Rispetto alla RM 36/E/2011, sulle cessioni di telefonini e di dispositivi a circuito integrato, anch’esse soggette a reverse charge, le nuove indicazioni dell’Agenzia specificano che il destinatario della cessione, anche se non residente, ma identificato in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente, quindi, definitivamente chiarendo se il reverse charge si applicasse anche nell’ipotesi in cui il cessionario non residente fosse privo di identificazione in Italia, posto che la soluzione affermativa, già riconosciuta dalla CM 11/E/2007, si pone in contrasto con lo status (di “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”) richiesto al cessionario ex art. 17, co. 5, e art. 74, co. 7, DPR 633/1972, così come interpretato dalla RM 36/E/2011.

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Corte UE: sul diritto a detrazione l’immediatezza d’uso non conta

Fonte: Fisco Oggi

Data: 27/03/2012

Autore: M. Maiorino

La domanda di pronuncia pregiudiziale, oggetto di intervento dei giudici comunitari nella recente pronunzia, verte sull’interpretazione della direttiva 112/2006.
Secondo l’articolo 168, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro  in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore, gli importi seguenti  “l’Iva dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o saranno resi da un altro soggetto passivo”.
L’oggetto della controversia
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra una società che gestisce un hotel in una stazione balneare e l’Amministrazione finanziaria bulgara in ordine a un avviso di accertamento in rettifica con cui è stato negato alla società il diritto alla detrazione dell’imposta versata per l’acquisto di un appartamento. L’ immobile è destinato a uso abitativo e la società non ha provveduto a modificare la destinazione dell’immobile. Ciò ha indotto l’Amministrazione finanziaria  a ritenere che tale immobile non fosse utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa e pertanto non potesse beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta assolta per il suo acquisto.
Le questioni pregiudiziali
L’autorità giurisdizionale adita ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
  • se l’articolo 168, lettera a) della direttiva debba essere interpretato nel senso che dopo che il soggetto passivo ha esercitato il proprio diritto di scelta e ha inserito un immobilenel patrimonio dell’impresa, che rappresenta un bene di investimento,  si deve presumere che sia utilizzato ai fini delle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo;
  • se l’articolo 168, lettera a) della direttiva debba essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione in occasione dell’acquisto di un immobile destinato al patrocinio dell’impresa di un soggetto passivo sorge immediatamente nel periodo fiscale in cui l’imposta è divenuta esigibile, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’immobile non possa essere utilizzato a causa della mancanza del certificato di agibilità previsto per legge;
  • se sia compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza una interpretazione di prassi secondo cui il diritto alla detrazione fatto valere da soggetti passivi Iva per beni di investimento da essi acquistati può essere negato sulla base del fatto che tali beni sono utilizzati dai titolari delle società per fini privati senza che a tale uso venga applicata l’Iva.
Le valutazioni della Corte
La Corte esamina congiuntamente le questioni, pervenendo alle seguenti conclusioni. Nel caso di una operazione consistente nell’acquisto di un bene di investimento destinato in parte all’uso privato e in parte all’uso professionale, il soggetto passivo può decidere di destinare integralmente il bene al patrimonio dell’impresa. In via generale, l’Iva dovuta a  monte sull’acquisto di tale bene è integralmente detraibile. Ciò premesso, qualora un bene di investimento destinato all’impresa abbia consentito una detrazione integrale o parziale dell’Iva versata  a monte, il suo impiego per le esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o per finalità estranee all’impresa è equiparato ad un prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 26 della direttiva Iva.
Se la detrazione dell’Iva dovuta  a monte fosse negata al soggetto passivo per i successivi utilizzi professionali imponibili, nonostante l’iniziale intento di destinare integralmente il bene di investimento alla sua impresa, in vista di operazioni future, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall’imposta inerente al bene utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione che risulterebbe in contrasto con il principio della neutralità fiscale che caratterizza il sistema comune dell’Iva.
Spese d’investimento e attività economiche
In ossequio al predetto principio, si richiede che le spese d’investimento effettuate ai fini e in vista di un’impresa siano considerate come attività economiche che conferiscono l’immediato diritto alla detrazione dell’Iva dovuta a monte. Pertanto, un privato che acquisti beni ai fini di una attività economica (articolo 9 della direttiva Iva), agisce in qualità di soggetto passivo, anche laddove i beni non siano immediatamente impiegati per detta attività economica.
Tuttavia, nelle ipotesi fraudolente o abusive in cui il soggetto passivo abbia finto di voler svolgere un’attività economica specifica, cercando in  realtà di fare entrare nel suo patrimonio privato beni che possono essere oggetto di una detrazione, l’Amministrazione finanziaria può chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme detratte, posto che tali detrazioni sono state concesse sulla base di false dichiarazioni.
Le conclusioni
Secondo gli eurogiudici l’articolo 168, lettera a) della direttiva deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene di investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa, ha il diritto di detrarre l’Iva che grava sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetterà al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene di investimento ai fini della sua attività economica e quindi valutare se del caso l’esistenza di una pratica fraudolenta.

POR MARCHE 2007 – 2013: rettificata graduatoria POR Innovazione

Fonte: www.studioastolfi.com

Data: 22/03/2012

E’ stata rettificata la graduatoria del POR Innovazione in quanto le spese di consulenza per il business plan sono state considerate in de minimis. Di seguito il decreto.

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA

POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI 

 

N.

13/IRE

DEL

20/03/2012

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: POR MARCHE FESR 2007-2013 Intervento 1.2.1.05.01 “Promozione dell’Innovazione dei Processi Aziendali” –  Bando 2010 – Rettifica graduatoria approvata, assunzione impegni e concessione contributi.

 

– D E C R E T A –

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Il punto 5 del bando approvato con D.D.P.F. n 267/IRE_11 del 09/11/2010 stabilisce che le spese di consulenza per la predisposizione del business plan beneficeranno di un contributo in esenzione ai sensi dell’art. 38 del Reg. 800/2008. Tuttavia, si ritiene necessario rettificare tale punto, in applicazione del principio di autotutela, in quanto la finanziabilità di tali spese potrebbe entrare in contraddizione con quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del Reg. 800/2008, il quale stabilisce, per l’esenzione, la necessità di un effetto di incentivazione, che si ha solo se il beneficiario avvia i lavori successivamente alla presentazione della domanda. Si ritiene, pertanto, necessario, riconoscere tali spese finanziabili in regime de minimis, anziché in esenzione.

Si precisa, infatti, che tale effetto di incentivazione potrebbe non essere garantito, in considerazione del fatto che tale documento doveva essere allegato alla domanda e costituiva parte integrante della stessa; quindi l’atto di incarico per la sua predisposizione è necessariamente avvenuto prima della presentazione della domanda.

Pertanto, onde evitare la possibilità di una contraddizione con l’art. 8 del Reg. 800/2008, e, nel contempo, al fine di finanziare comunque le spese per la predisposizione del business plan e per il principio di conservazione degli atti, si procede a rettificare la graduatoria approvata con DDPF n. 6/IRE del 15/02/2012. Si fa presente che la rettifica applicata non incide sulla posizione assunta dalle ditte nella graduatoria medesima, e conseguentemente il principio della parità di trattamento non viene leso. La rettifica incide solo sull’importo del contributo concesso e/o concedibile di alcune imprese (contrassegnate con * negli allegati A, B, C e D), in quanto l’inserimento delle spese per la redazione del business plan nell’ambito del regime de minimis ha determinato in alcuni casi una decurtazione del contributo concedibile, onde evitare il superamento del limite de minimis.

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CONSIDERAZIONI

La graduatoria è rimasta sostanzialmente invariata (c’è stato lo scorrimento di una sola posizione).

Ad alcune aziende (segnalate con l*) è stato diminuito il contributo concedibile in quanto la spese di consulenza per la predisposizione del Business Plan sono state considerate in de minimis.

>>>> Scarica la graduatoria (decreto 13 del 20/03/2012)

E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”: online la versione 1.07

E’ online sul sito del Commercialista Telematico l’e-book dello Studio Giardini “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.07, aggiornato al 20/3/2012.

L’e-book è diviso in 12 capitoli per 400 pagine, rispetto alla prima versione di 10 capitoli e 242 pagine

Il prezzo dell’e-book è di 30,25 euro IVA inclusa 

Tante le novità e gli aggiornamenti effettuati alle ultime modifiche legislative e di prassi, in particolare alla Legge Comunitaria 2010 (sulle prestazioni di servizi, il momento di effettuazione) e alle recenti modifiche in tema di depositi IVA (obbligo di garanzia ecc.).

L’intero e-book risulta comunque aggiornato e le novità coordinate tra loro nei vari capitoli, per vedere l’indice e la presentazione e per effettuare l’acquisto si rinvia ai seguenti links:

>>>> Scarica gratuitamente indice e presentazione dell’e-book

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