BANDI INAIL: disponibile il modulo per l’accesso agli incentivi

Fonte: Eutekne.info

Data: 26/05/2012

Autore: F. Tosco
Le domande potranno essere inoltrate per via telematica nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno 2012
Proseguendo nel processo che porterà all’assegnazione delle somme stanziate dall’INAIL per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISI INAIL 2011), l’Istituto assicuratore fa sapere che, nell’apposita sezione del proprio sito, è a disposizione delle imprese in possesso del codice identificativo della domanda il modulo da compilare per accedere agli incentivi.

Destinatarie del comunicato in esame sono le 25.000 imprese che, durante la prima fase della procedura in commento (conclusasi il 7 marzo 2012), avvalendosi dell’applicazione disponibile sul portale dell’Istituto, abbiano inserito la domanda di finanziamento dei propri progetti di investimento per interventi in materia di prevenzione degli infortuni e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza, ottenendo, stante il raggiungimento del “punteggio soglia”, un codice che identifica in maniera univoca la domanda stessa.

Già possibile compilare il modulo sul sito dell’INAIL

Com’è noto, l’inoltro online delle istanze si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno 2012, negli orari indicati, dedicati a gruppi diversi di Regioni secondo il calendario riportato sul sito www.inail.it.

In vista dell’invio telematico, le imprese possono già effettuare alcune operazioni.
In particolare, accedendo alla sezione PUNTO CLIENTE – INCENTIVI ALLE IMPRESE – ISI, è già possibile compilare il relativo modulo, che richiede, tra l’altro, l’indicazione del numero di telefono cellulare della persona che, per conto dell’impresa partecipante, si occuperà delleoperazioni di presentazione della domanda. Ciò consentirà all’INAIL di comunicare tutti gli aggiornamenti relativi all’apertura dello sportello informatico nel territorio di riferimento delle imprese interessate.

REGIONE MARCHE: bando 2012 L.R. 27/2009 commercio – sintesi e considerazioni

Fonte: www.studioastolfi.com – www.commercio.marche.it

L.R. 27/2009 INTERVENTI FINANZIARI PER IL COMMERCIO – BANDO 2012 – DDPF TURISMO COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI n. 132 del 16/05/2012

FONDI STANZIATI: € 867.000,00 così ripartiti:
1) progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali – € 667.000,00  

2) progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti – € 200.000,00

ANDAMENTO DEI FONDI STANZIATI NEL 2010-2011-2012

  • 2010  –  € 1.394.271,59
  • 2011  –  € 1.129.501,00
  • 2012  –  € 867.000,00  (-38% rispetto al 2010;  – 24% rispetto al 2011)

1. SOGGETTI BENEFICIARI 

a) micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, esistenti (possesso di autorizzazione amm.va o SCIA);

b) micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti;

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di attività:

a) tra le attività commerciali:

  • attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati);
  • attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
  • attività di farmacie salvo le parti di attività commerciali derivanti da SCIA ai sensi della L.R. n. 27/09 o da
  • autorizzazioni comunali per tabelle speciali di cui al DM n. 375/98;
  • attività che prevedono trasformazione di prodotti;
  • attività di rivendita di carburanti (impianti di distribuzione carburanti) ad eccezione delle attività tipiche del
  • commercio annesse all’attività principale (esercizi di vicinato, SAB, giornali e riviste);
  • attività di noleggio, salvo vi sia l’autorizzazione a vendita delle merci;
  • attività di commercio all’ingrosso;
  • attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi;

b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

  • attività svolte da circoli privati e mense (ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie ed utenze);
  • attività artigianali per la produzione propria;

c) le forme speciali di vendita di cui al titolo II sezione II della L.R. n. 27/09.

Il volume di affari non deve essere superiore ad € 2.000.000,00 per le imprese commerciali al dettaglio e per le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. TIPO DI  INTERVENTO

Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:

  • Costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale e al  deposito delle merci (le spese relative al deposito merci sono ammissibili a contributo anche se il deposito non è contiguo all’unità locale);
  • Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare).

 3. ENTITA’ DELL’AIUTO

Il contributo regionale concesso è pari al 20% della spesa riconosciuta ammissibile.

Non sono finanziabili gli investimenti mobiliari ed immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (es. leasing).

I contributi sono concessi in conto capitale.

Gli interventi finanziari devono essere conformi alla regola del “de minimis” ed è vietato cumulare altri contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali concernenti il medesimo investimento.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione  

Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01.01.2011.

4. SPESE AMMISSIBILI

La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a Euro 20.000,00 e superiore a Euro 100.000,00 

Nel caso di attività promiscue, ad esempio commerciale ed artigianale, o somministrazione e ricettiva – dettaglio e ingrosso – svolte congiuntamente, sono ammissibili esclusivamente gli interventi di cui al punto 3 riferiti alle sole attività commerciali.

In particolare, nel caso di attività promiscua, commerciale e artigianale, non rientrano le spese inerenti i laboratori di produzione anche se funzionali all’attività di vendita.

ELENCO SPESE AMMISSIBILI:

A) Spese per ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria:

  • demolizione pavimenti, massetti, rivestimenti, tramezzi, solai, ecc;
  • rifacimento pavimenti, massetti, rivestimenti, tramezzi, solai, ecc (con qualsiasi tipo di   materiali);
  • rimozione infissi, porte interne ed esterne, e relativa fornitura e posa in opera di nuove;
  • impianti generici (riscaldamento, condizionamento);
  • impianti specifici (igienici, impianti elettrici, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili, sistemi di sicurezza, ascensori,   montacarichi,);
  • rifacimento vetrina;
  • rifacimento insegna;
  • tinteggiatura locali interna ed esterna.

N.B.:  al fine dell’ammissibilità delle spese sopra elencate è necessaria la dichiarazione di inizio di attività (DIA)/ segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rilasciata dal Comune, unitamente al progetto firmato da un tecnico abilitato. Nel caso in cui il regolamento edilizio comunale non richiede la presentazione della D.I.A./SCIA è sufficiente il progetto firmato da un tecnico abilitato. Le spese di cui sopra, in assenza della D.I.A./SCIA e/o del progetto firmato da un tecnico abilitato, verranno considerate manutenzione ordinaria e quindi non ammissibili.

B) Spese per attrezzature ed arredi:

  •  banconi;
  •  scaffalature;
  •  cucine, frigoriferi, forni, macchina da caffé, apparecchi ed attrezzature varie pertinenti solamente all’attività di somministrazione di alimenti   e bevande;
  • registratori di cassa;
  • casseforti;
  • personal computer (fissi ), stampanti, fax,;
  • attrezzatura varia (pentole, vassoi e contenitori, espositori, manichini, ecc.) strettamente  pertinente l’attività (es. il pentolame è spesa ammissibile per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e non per  un’attività alimentare, ecc.);
  • mobili di arredo (strettamente pertinenti l’attività);
  • attrezzatura spazi esterni (tavoli, sedie, ombrelloni) solo per la somministrazione di alimenti e bevande, purché autorizzati.

 C) Ulteriori tipologie di spese:

  • programmi informatici strettamente legati all’attività;
  • sistemi di pagamento con moneta elettronica. Rientrano in tale tipologia di spesa l’acquisto dell’hardware ed il  relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese di noleggio delle apparecchiature, quelle dei canoni, ecc.

Tutte le spese devono essere di nuova fabbricazione.

Considerazioni (Dr. Astolfi)

La parte più interessante del bando riguarda il punteggio relativo all’incremento occupazionale (non si tratta comunque di un indicatore  determinante). E’ prevista la revoca del contributo nel caso del mancato mantenimento dell’occupazione creata a tempo indeterminato per  almeno 4 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo. La principale legge nazionale (L.488/92) che consentiva la concessione di contributi anche superiori al milione di euro prevedeva il vincolo di 12 mesi. In alcune bandi della Regione Marche era previsto il vincolo di 24 mesi. Non ricordo un vincolo di 4 anni (Nb. Contributo massimo € 20.000). Ma chi ha scritto il bando ha presente l’andamento dei consumi interni ?

Imponibilità IVA per le cessioni di beni in regime doganale sospensivo

Fonte: Eutekne.info

Autore: V. Cristiano

Data: 23/05/2012

Secondo l’Avvocato generale, il diritto UE non esclude l’imponibilità in caso di compravendita di merci poste, e destinate a rimanere, in tale regime

L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia, nel procedimento C-165/11 del 22 maggio 2012, interviene su una problematica quantomai attuale che investe i regimi sospensivi IVA. In particolare l’Avvocato, dopo essersi soffermato sull’ordinario meccanismo che regola il deposito doganale, si sofferma su un aspetto centrale, ossia “cosa succede […] qualora tale prodotto […] sia venduto da un’impresa dell’Unione a un’altra impresa dell’Unione, pur rimanendo fisicamente nello stesso luogo e, giuridicamente, in regime sospensivo”. L’interrogativo che viene posto concerne l’applicabilità o meno dell’IVA in dette ipotesi.

Il fatto

Il fatto in controversia riguarda alcuni semilavorati in acciaio (bobine) importati dall’Ucraina per conto di una società slovacca e collocati in Slovacchia in regime sospensivo. Le merci sono state inizialmente collocate in regime di deposito doganale, e poi, al fine di essere trasformate in profilati d’acciaio, in regime di perfezionamento attivo. Successivamente le merci, “pur non abbandonando mai il luogo in cui si trovavano”, sono state vendute ad un’altra società slovacca e collocate nuovamente in regime di deposito doganale.
Le Autorità fiscali slovacche hanno richiesto il pagamento dell’IVA relativa alla vendita intercorsa tra le due società slovacche, configurandosi la medesima come una normale cessione di beni soggetta ad imposta.

Investito della questione, l’Avvocato generale ha innanzitutto evidenziato i presupposti di pagamento dell’IVA, indicando che l’imposta è dovuta qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Ai sensi dell’articolo 2 della sesta Direttiva, l’operazione deve essere, in primo luogo, una cessione di beni effettuata a titolo oneroso; in secondo luogo, la cessione deve essere stata effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. E, da ultimo, l’operazione deve essere stata effettuata all’interno del territorio dell’Unione, come definito dall’articolo 3 della Direttiva medesima.
Nel caso sottoposto, l’Avvocato non contesta l’esistenza delle prime due condizioni ma, piuttosto, sposta l’oggetto d’indagine sul terzo presupposto. Ossia, se anche la terza condizione sia realizzata.

Secondo l’Avvocato generale, l’imposta è dovuta, giacché “nel diritto dell’Unione non esiste alcuna norma che permetta di escludere l’obbligo di pagamento dell’imposta nel caso di compravendita di merci poste – e destinate a rimanere – in un regime doganale sospensivo”.

La conclusione cui perviene l’Avvocato generale passa attraverso una considerazione di diritto ineccepibile: le norme doganali e quelle in materia di IVA costituiscono due corpi normativi fondamentalmente distinti, con la conseguenza che il fatto che un certo bene goda di un regime “privilegiato” in diritto doganale non significa che debba automaticamente godere di un trattamento di favore ai fini dell’IVA, e viceversa.

La compravendita costituisce cessione di beni all’interno dell’Ue

Anche l’ulteriore passaggio normativo dell’Avvocato è interessante. La sesta Direttiva indica esplicitamente le parti di territorio degli Stati membri alle quali il regime IVA non si applica, e tra esse non rientrano i depositi doganali. Ne discende che il fatto che i beni ceduti nell’ambito della controversia in commento si trovassero fisicamente in un deposito doganale è irrilevante ai fini dell’IVA, “allo stesso modo in cui è irrilevante, a tale proposito, il fatto che detti beni siano oggetto di un regime doganale sospensivo”.

Logica conclusione di quanto esposto, a giudizio dell’Avvocato generale, è che la compravendita realizzata nel caso esaminato costituisce una cessione di beni localizzata all’interno del territorio dell’Unione, soggetta come tale all’obbligo di pagamento dell’imposta. Tale interpretazione trova conforto nell’articolo 16 della sesta Direttiva, secondo cui gli Stati membri possano esentare dall’IVA alcune operazioni, “tra le quali anche le cessioni di beni che si trovano in un regime doganale sospensivo e che continuano a trovarsi in un tale regime dopo la cessione”. In altri termini, la sesta Direttiva parte dal presupposto che una compravendita di merce che si trova in regime doganale sospensivo è normalmente soggetta ad IVA, e può essere esentata soltanto se gli Stati membri decidono di concedere un’esenzione.

CREDITO IMPOSTA R&S: prime anticipazioni sui nuovi incentivi

Fonte: www.studioastolfi.com – www.creditodimposta.it – ItaliaOggi

RICERCA, RILANCIATI GLI INCENTIVI

2012/05/22

Secondo ItaliaOggi, parte con una dotazione di oltre 2,5 mld il rilancio degli incentivi alla ricerca spendibili in un anno, 2mld destinati al neonato “Fondo per la crescita sostenibile” che prende il posto della L. 46/82 e 550 mln previsti ogni anno per il nuovo credito di imposta alla ricerca.

Il primo attinge dai fondi fermi presso la Cassa Depositi e Prestiti del Fri, il secondo vede un contributo del 30% sulle spese ammissibili, come anticipato nella videoconferenza «Credito oggi» del 16 maggio, organizzata da ItaliaOggi, con un incremento dell’aiuto del 20% rispetto alla versione precedente.
Viene confermata la presentazione della domanda online, la rendicontazione dovrà essere certificata dal collegio sindacale o da un revisore iscritto all’albo.
Lo prevede il decreto legge sulla crescita, in settimana in Consiglio dei ministri.

Il “FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE”
Potrà essere utilizzato per finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell’apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese.
Il dl individua tre linee di intervento:
– La prima relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.
– La seconda relativa al rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma.
– La terza ed ultima linea di intervento è relativa alla promozione della presenza internazionale delle imprese e all’attrazione di investimenti dall’estero.
I finanziamenti deliberati a questi scopi non potranno essere assistiti da garanzie reali e personali.
È previsto il rilascio di garanzie solo per l’eventuale anticipazione dei contributi in forma di sovvenzione.
Il fondo potrà utilizzare anche le risorse della legge 27 dicembre 2006 n. 296, quelle derivanti dai diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità, che attualmente confluiscono nel “Fondo per l’innovazione”.
La proposta va incontro a quanto sollecitato, anche dalla Corte dei Conti europea, per evitare la dispersione delle risorse, promuovendo interventi di ridotta entità.
Le risorse potranno essere utilizzate, oltre che nella forma del finanziamento agevolato, anche in quella del contributo in conto interessi. 

“CREDITO D’IMPOSTA”
Un contributo del 30% sotto forma di credito di imposta, verrà riservato a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 

Il dl specifica che l’agevolazione non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto un intervento di carattere sistemico e permanente che rientra all’interno del complessivo sistema nazionale di fiscalità generale a sostegno del sistema produttivo. 
Questo dovrebbe significare che non si tratta di un aiuto di stato, in quanto le agevolazioni sembrano essere subordinate all’ammontare delle risorse disponibili.
Il credito di imposta riguarderà attività di ricerca e sviluppo che dovranno avere un importo minimo di almeno 50 mila euro di spesa ammissibile annua e potranno ottenere un credito d’imposta massimo pari a 600 mila euro per esercizio fiscale. 
Per poter richiedere il credito di imposta le imprese dovranno presentare un’istanza telematica.
Allo scopo sarà predisposta un’apposita piattaforma informatica.
Questa non sarà utilizzata solo per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese, ma anche per il monitoraggio delle stesse.
Questo ultimo, sarà sia di tipo economico in riferimento all’agevolazione fiscale, sia tecnico scientifico per analizzare l’orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.
I controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie saranno effettuati dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
La documentazione contabile ammissibile deve essere certificata da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale.
La certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono avvalersi per la certificazione delle spese in ricerca e sviluppo di un consulente tecnico indipendente e iscritto al registro dei revisori contabili.
Questi dovrà certificare che le spese sono ammissibili a contributo. Le spese che possono essere rendicontate sono principalmente quelle del personale, diplomato o laureato, se neoassunto la quota ammissibile a contributo può salire dal 50% di partenza al 100%.
I costi della ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, sono ammessi, nel limite massimo del 30% delle spese dichiarate in bilancio.
Sono infine ammissibili le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio per un massimo del 20% delle spese complessive.

Fonte: Italia Oggi