IVA: editore straniero deve identificarsi per le cessioni sopra 35.000 €

L’Agenzia delle Entrate, con RM 90/E/2012, ha precisato che la società straniera che cede prodotti editoriali è obbligata a identificarsi in Italia ai fini dell’IVA se supera la soglia di 35.000 euro annui e a versare l’IVA con facoltà di utilizzare il meccanismo della resa forfetaria.

La risoluzione esamina alcuni quesiti sottoposti da una società con sede a Londra che svolge attività di vendita a distanza, in abbonamento, di quotidiani a consumatori finali italiani:

  • si chiede di sapere se il regime di forfetizzazione della resa previsto per il settore dell’editoria è applicabile anche agli editori comunitari, non residenti né identificati in alcun modo in Italia;
  • si chiede inoltre, in caso di risposta affermativa, come calcolare l’ammontare delle operazioni imponibili, in particolare è stato chiesto se possa essere ridotto dell’80% (meccanismo della resa forfetaria);

i quesiti sono finalizzati a stabilire come calcolare la soglia dei 35.000 € per le vendite a distanza (art. 40, co. 4, lettera b), DL331/1993), superata la quale scatta l’obbligo di registrarsi in Italia o di nominare un rappresentante fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto passivo UE identificato in Italia – per obbligo di legge o per scelta – che effettua la vendita a distanza di prodotti editoriali – quindi che commercializza di fatto i prodotti editoriali in Italia – sia obbligato all’assolvimento dell’imposta con il metodo del monofase.

Il soggetto passivo identificato è quindi debitore dell’IVA, che va calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria.

Assolvimento dell’IVA

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’IVA in Italia, la CM 328/E/1997 ha chiarito che si definisce editore chi intraprende l’iniziativa economica editoriale, cioè chi si assume il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa. Nel caso in cui la stampa della pubblicazione sia affidata da un operatore non residente in Italia a uno residente per la successiva commercializzazione, soggetto passivo è alternativamente:

  • o il rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero
  • o, in assenza di questi, il rappresentante fiscale nominato ex art.17 DPR 633/1972
  • o, ancora, qualora non ci sia stabile organizzazione né un rappresentante fiscale, il cessionario che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione.

La stessa circolare ha specificato che, per gli acquisti intracomunitari, l’IVA è dovuta dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato e non è detraibile quando i beni non sono destinati a successiva commercializzazione; in caso contrario, l’IVA va versata dal cessionario sulla base del prezzo di vendita al pubblico, applicando la forfetizzazione della resa per i giornali (DM 9 aprile 1993).

Nel caso di specie, non essendoci un cessionario – soggetto passivo (poiché si é in presenza di vendita diretta a privati), il soggetto non residente in qualità di editore – identificatosi in Italia ai fini del tributo – dovrà versare l’IVA, eventualmente col metodo della forfetizzazione della resa.

Limite dei 35.000 euro

L’Agenzia delle Entrate precisa che il limite va calcolato sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti, e non sui corrispettivi forfettizzati, ridotti cioè dell’80%; ciò al fine di evitare potenziali arbitraggi fiscali, con i conseguenti fenomeni di distorsione della concorrenza, a danno dei Paesi membri la cui tassazione sia più onerosa per i consumatori finali.

No Intrastat

Non essendosi realizzata la fattispecie tipica dell’acquisto intra UE (come specificato anche nella CM 13/E/1994), l’istante non sarà tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Pertanto, la società estera identificata in Italia, per legge o per scelta, che vende a distanza i prodotti editoriali, quindi li commercializza di fatto, è obbligata ad assolvere l’IVA con il metodo del monofase, con facoltà di applicare il meccanismo della resa forfettaria e, non trattandosi di acquisto intracomunitario, senza obbligo di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat.

RIMBORSI IVA EXTRA UE: richiesta entro il 1° ottobre 2012 solo cartacea

Il 1 ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica), scade il termine per chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia nel 2011 da soggetti passivi stabiliti nei tre Paesi extraeuropei con i quali è stato stipulato un accordo di reciprocità, cioè con Svizzera, Norvegia e Israele: ex art. 38-ter DPR 633/1972 i soggetti passivi stabiliti in questi Stati possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia nel 2011 in relazione a beni e servizi che vi hanno acquistato e importato, con le modalità previste dal DM 2672/1982.

Modalità di presentazione dell’istanza

A differenza del rimborso IVA pagata negli altri Paesi UE, la richiesta di rimborso dell’IVA da parte di soggetti extra UE va presentata in forma cartacea, scaricando dal sito internet dell’Agenzia delle entrate il nuovo  modello 79 .

Il modello deve essere redatto in lingua italiana o inglese, deve essere indirizzato al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara-Italia) e deve essere inviato per posta con raccomandata AR , ovvero tramite corriere espresso oppure con consegna a mano entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo cui si riferisce la richiesta.

Nel caso del corriere espresso o del servizio postale fa fede la data di spedizione. Non sono valide le richieste pervenute via fax o per posta elettronica.

Documentazione da allegare

Al modello Iva 79 va allegata la seguente documentazione:

  • originali delle fatture;
  • documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture prodotte;
  • attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo IVA, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione.

Il diritto al rimborso

Al pari del rimborso IVA pagata negli altri Paesi UE, l’esercizio del diritto alla detrazione va verificato alla luce della normativa esistente nel paese in cui il soggetto è stabilito: il diritto al rimborso IVA pagata in Italia viene riconosciuto all’operatore extra-UE a condizione che questi effettivamente svolga nel proprio Stato attività le cui operazioni siano assoggettate all’imposta.

Pertanto, in presenza di attività totalmente o parzialmente esenti è escluso o limitato (in base al pro-rata di detrazione) il diritto al rimborso. Per dare atto all’Amministrazione dell’esistenza o meno di un pro-rata, nella sezione “dati del richiedente” viene chiesto di barrare l’ipotesi ricorrente.

Dichiarazioni del richiedente

Il nuovo modello 79 ha una struttura idonea ad acquisire maggiori informazioni sull’anagrafica del richiedente il rimborso, per rendere più agevole e immediato l’eventuale contatto da parte dell’Agenzia Entrate, con particolare rilevanza della sezione “dichiarazione del richiedente”:

  • al punto 9 a) si chiede di specificare analiticamente la circostanza in relazione alla quale sono stati acquistati, in qualità di soggetto passivo, beni o servizi in Italia;
  • al campo 9 b) si chiede di confermare l’eventuale assenza di effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio italiano durante il periodo cui si riferisce la richiesta;
  • al campo 9 c) si chiede di specificare le eventuali operazioni realizzate che non pregiudicano il diritto al rimborso, e cioè le prestazioni non imponibili di trasporto e i relativi servizi accessori (nell’ambito dei traffici internazionali di beni), nonché le cessioni per le quali il debitore d’imposta è il committente o cessionario, mediante il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17, co. 2 DPR 633/1972).

Le suddette indicazioni sono necessarie poiché il diritto al rimborso può essere riconosciuto solo se, nel periodo di riferimento, non sono state effettuate in Italia cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti, fatta eccezione per i trasporti non imponibili e le operazioni in reverse-charge (art. 17, co.2 DPR 633/1972).

>>> RICHIEDI UN PREVENTIVO PER PRESENTARE L’ISTANZA

RIMBORSI IVA UE: scadenza istanza 1° ottobre

Fonte: Fisco Oggi

Data: 21/09/2012

Autore: E. Mennella

RIMBORSI IVA UE, FRONTIERE APERTE ANCORA PER POCHI GIORNI

L’istanza va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate la quale, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede a inoltrarla all’amministrazione estera competente.
Scade il 1° ottobre (visto che quest’anno il termine ordinario del 30 settembre capita di domenica) l’ultima data utile per chiedere il rimborso dell’Iva versata nel corso del 2011 in un altro Stato Ue (articolo 15, direttiva 2008/9/CE del 12/02/2008).Ai sensi dell’articolo 38-bis1 del Dpr 633/72 gli operatori nazionali, che vogliono recuperare l’imposta in relazione ad acquisti effettuati negli altri Stati membri devono presentare, esclusivamente in via telematica (tramite Entratel o Fisconline, a seconda del canale a cui si è abilitati), l’istanza all’Agenzia delle Entrate.I presupposti del rimborso
Per maturare il diritto al rimborso dell’Iva pagata negli altri Paesi dell’Unione europea devono sussistere, in capo al richiedente, in primis, gli stessi presupposti del diritto alla detrazione operanti in ambito nazionale (articolo 6 della direttiva). In altre parole, è indispensabile che il soggetto passivo abbia posto in essere, nel Paese in cui è stabilito, operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione e che non vi siano limitazioni oggettive. Ciò comporta che se la detrazione non trova limitazioni, il diritto al rimborso è riconosciuto integralmente; qualora, invece, siano effettuate operazioni con parziale diritto alla detrazione, il diritto al rimborso spetta in base al pro-rata determinato.
Per l’individuazione dell’assenza o della presenza di eventuali altre limitazioni oggettive, va operato un appuramento delle disposizioni normative operanti nel Paese del rimborso. Per equità, infatti, non può essere rimborsata a soggetti passivi non stabiliti l’imposta che, per i soggetti passivi stabiliti, non è detraibile per determinati beni o servizi.
Altra condizione da appurare è che il richiedente, per il periodo cui si riferisce l’istanza, non abbia avuto una stabile organizzazione nello Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti e che non abbia effettuato, sempre in tale Stato, cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle seguenti operazioni:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il debitore d’imposta è il committente o cessionario, mediante il meccanismo dell’inversione contabile
  • prestazioni di trasporto non imponibile e relative prestazioni accessorie.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia disposto di una stabile organizzazione ovvero abbia effettuato operazioni attive nell’altro Stato membro non può essere inoltrata istanza di rimborso dell’Iva, ma è possibile recuperare l’imposta mediante la detrazione in capo alla stabile organizzazione ovvero, qualora non si disponga di una stabile, previa identificazione.

Periodo di riferimento e importo minimo
La richiesta di rimborso fa riferimento a un periodo non superiore a un anno, né inferiore a tre mesi. Qualora la domanda attenga ad acquisti di un trimestre, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro. Invece, se la somma da recuperare si riferisce ad acquisti realizzati nel corso dell’anno solare, l’importo minimo è di 50 euro.

Presentazione dell’istanza e controlli preliminari dell’Agenzia
Per ciascun periodo di riferimento occorre presentare telematicamente l’istanza (il cui modulo è scaricabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, unitamente all’elenco dei requisiti richiesti dallo stato membro destinatario) la quale provvede a inoltrarla allo Stato Ue cui si riferisce il rimborso.
Tuttavia, nel caso in cui l’Agenzia accerti che nel periodo considerato il richiedente non abbia posto in essere attività rilevante ai fini Iva oppure abbia effettuato esclusivamente operazioni che non conferiscono il diritto alla detrazione ovvero si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale per i produttori agricoli, viene notificato al soggetto passivo, entro quindici giorni dal ricevimento, un provvedimento di rigetto dell’istanza, ricorribile secondo quanto disposto in materia di contenzioso tributario.
Analogamente, nel caso in cui la richiesta di rimborso non sia corretta in base ai controlli previsti dall’allegato B del provvedimento del 1° aprile 2010 (tra i quali, ad esempio, importo minimo, corretto utilizzo dei codici per la descrizione dell’attività e dei beni, eccetera), l’Agenzia emette provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche mediante mezzi elettronici.

Ricevuta di presentazione e attribuzione del cronologico all’istanza di rimborso
L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui viene completata da parte dell’Agenzia delle Entrate la ricezione del file contenuto nell’allegato A del provvedimento del 1° aprile 2010. L’avvenuta ricezione è attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema ed è resa disponibile nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
Se è stato richiesto dallo Stato membro competente al rimborso, l’Amministrazione rende disponibile in via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione da parte dello Stato competente (disponibile per cinque giorni lavorativi). Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica il numero di cronologico (protocollo) assegnato alla domanda.

Rifiuto dell’istanza da parte dell’Amministrazione fiscale estera
Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia rifiutata in tutto o in parte, il Paese membro competente notifica all’interessato i motivi del rifiuto unitamente alla decisione.
Per ottenere informazioni inerenti il diniego da parte dell’Amministrazione fiscale estera va inoltrata richiesta direttamente a detta amministrazione e solo successivamente al Centro operativo di Pescara.

Informazioni sullo stato di lavorazione delle richieste
Una volta inoltrata la richiesta di rimborso allo Stato comunitario, per ricevere eventuali notizie sullo stato di lavorazione dell’istanza è necessario rivolgersi all’amministrazione fiscale europea competente, i cui recapiti sono presenti sempre sul sito internet della’Agenzia delle Entrate.

Variazione dell’istanza di rimborso
Successivamente all’inoltro della richiesta allo Stato competente, è possibile presentare, sempre nello stesso termine di presentazione, un’istanza correttiva dei dati originariamente indicati. Tuttavia, quest’ultimo documento non può contenere richiesta di rimborso per nuove fatture o documenti di importazione, per essi è possibile trasmettere una nuova istanza, ma sempre entro il termine fissato.

BANDI PROVINCIA MC: nuovo Bando Sostegno alla Creazione d’impresa

Fonte: www.cronachemaceratesi.it – www.studioastolfi.com

Data: 17/09/2012

Sostegno alla costituzione di nuove imprese : 1,8 mln di euro dalla Provincia di Macerata

Ogni iniziativa imprenditoriale potrà contare su un sostegno in conto capitale fino a 25 mila euro

Mettersi a lavorare in proprio, pur non essendo una decisione facile da prendere in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, può tuttavia essere una soluzione per prevenire la perdita di lavoro o per mettere fine a contratti precari o addirittura per far fronte allo stato di disoccupazione.
Per incentivare un tale percorso, l’Amministrazione provinciale di Macerata ha deciso di emanare un bando che prevede uno stanziamento di oltre un milione e 800 mila euro per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno della creazione di nuove imprese. La Giunta provinciale ha già deliberato gli indirizzi operativi ed ora gli uffici stanno materialmente redigendo il bando, che sarà pubblicato entro due o tre settimane, appena acquisito il necessario parere della Regione Marche. Il finanziamento del bando, infatti, è assicurato con il fondo regionale derivante dall’attuazione del POR Marche (Fondo sociale europeo 2007/2013).
“L’emanazione di questo bando – ricorda il presidente Antonio Pettinari – rientra tra le iniziative a sostegno dell’economia del territorio che sono state frutto di concertazione con le forze economiche e sindacali e che successivamente sono confluite nel Piano pluriennale della formazione professionale e delle politiche del lavoro, approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale. A differenza di altre azioni finanziate direttamente dalla Provincia, questo bando non subisce i vincoli imposti dal patto di stabilità, né i tagli imposti dal recente decreto governativo. L’Amministrazione provinciale ritiene che questo, come altri bandi emanati in passato per incentivare le assunzioni, gli investimenti di carattere innovativo, l’occupazione femminile, la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, siano molto utili non solo a tamponare gli effetti delle crisi economica, ma anche ad aiutare la ripresa e lo sviluppo. Il nuovo bando non deve essere visto solo come un ‘paracadute’, ma anche l’occasione per mettersi alla prova e per
dare fiato all’entusiasmo dei più giovani ”.
Ogni iniziativa imprenditoriale potrà contare su un sostegno in conto capitale fino a 25 mila euro. Quindi complessivamente si stima che potranno essere incentivate non meno di 80-90 nuove micro o piccole imprese sul territorio di tutta la provincia di Macerata. Il bando di prossima pubblicazione specificherà i requisiti soggettivi di coloro che potranno fare richiesta di contributo, il tipo di spese ammissibili a contribuzione, i termini per inoltrare la richiesta e per attuare il progetto di avviamento della nuova attività.