DOGANA: dal 1° dicembre 2012 Agenzia Monopoli incorporata in Agenzia Dogane

Dal 1° dicembre 2012 l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è incorporata nell’Agenzia delle Dogane.

Lo comunica l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 141805/RU del 29 novembre 2012 (DL 95/2012 n. 95 convertito dalla L. 135/2012 – Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012).

Dunque, dal 1° dicembre 2012, ex art. 23 quater, co.2, DL 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, le funzioni attribuite all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dall’Agenzia delle dogane che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

Nella nota vengono date disposizioni organizzative transitorie.

INTRA UE: le novità in tema di fatturazione ed IVA dal 2013

Dal 1° gennaio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE, sono previste importanti novità in materia di fatturazione.

Le principali novità che verranno introdotte con un D.Lgs sono in breve le seguenti:

  • obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi UE: le disposizioni ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 si applicheranno non solo agli acquisti intra UE ex art. 38 DL 331/1993 e ai servizi generici ex art. 7-ter  DPR 633/1972 (servizi generici, per cui l’integrazione è stata resa obbligatoria, per gli acquisti effettuati dal 17 marzo 2012  dalla Legge 217/2011 Comunitaria 2010),  ma anche agli altri acquisti di beni e servizi da soggetti passivi UE rilevanti nello Stato, ex artt. 7 e ss. DPR 633/1972.
  • Obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate sia nei confronti di committenti soggetti passivi UE che extra UE: ad oggi, l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat). L’obbligo di fatturazione sarà tuttavia escluso per le operazioni esenti ex art. 10, co.1, n.da 1 a 4, DPR 633/1972 (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative) rese a soggetti passivi UE. L’obbligo di fatturazione verso i soggetti extra UE dovrebbe riguardare anche le operazioni nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi, ad es. per i servizi non soggetti ad IVA ex artt. 7-sexies e 7-septies DPR 633/1972. Per i committenti UE, gli obblighi di fatturazione dovrebbero essere invece limitati alle operazioni nei confronti di soggetti passivi.
  • Modifica del momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari ex art. 39 DL 331/1993. Tali operazioni si considereranno effettuate al momento dell’inizio del trasporto o spedizione dall’Italia (per le cessioni intra UE) o dallo Stato UE di provenienza (per gli acquisti intra UE), salve le fattispecie di differimento del trasferimento della proprietà (ad es., vendite con riserva di gradimento o a prova, contratti estimatori). L’anticipato pagamento dei corrispettivi sarà irrilevante, sarà invece rilevante l’emissione anticipata della fattura. In caso di cessioni o acquisti intra UE continuativi, si considereranno effettuati alla fine di ciascun mese.
  • Regolarizzazione degli acquisti intra UE ex art. 46, co. 5, DL 331/1993. Il mancato ricevimento della fattura dovrà essere regolarizzato entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione anziché entro il secondo mese. In caso di fattura irregolare, la regolarizzazione è prevista entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura anziché entro 15 giorni.
  • Possibilità di differire al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione la fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter del DPR 633/1972 resi a soggetti passivi UE. Per i “servizi individuabili attraverso idonea documentazione” effettuati nell’arco di uno stesso mese nei confronti di un medesimo soggetto, potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese seguente. Si ricorda che per i servizi generici, differentemente dalle cessioni intra UE, l’anticipata fatturazione non costituisce momento di effettuazione dell’operazione mentre rileva il pagamento di acconti.
  • Volume d’affari ex art. 20 DPR 633/1972 e sua determinazione. Concorreranno alla sua formazione anche le operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, rese sia a committenti soggetti passivi UE che a soggetti extra UE: tale inclusione avrà conseguenze negative ad es. sul raggiungimento dello status di esportatore abituale (ammontare annuo delle operazioni con l’estero non imponibili supera il 10% del volume d’affari).
  • Contenuti della fattura (art. 21 DPR 633/1972): sarà obbligatorio indicare anche il numero di partita IVA dei cessionari o committenti residenti ovvero il numero identificativo IVA dei soggetti UE. In caso di soggetti non passivi IVA residenti, nella fattura andrà indicato il codice fiscale.

DOGANA: estensione delle dichiarazioni doganali telematiche

Fonte: www.cnsd.it 

Data: 19/11/2012

Con  CM 16/D/2012 del 12 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane completa il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, ossia di passaggio al digitale, con l’eliminazione dei casi in cui era ancora richiesta la copia cartacea, con la relativa firma autografa, delle dichiarazioni trasmesse al Servizio Telematico Doganale (dichiarazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e dichiarazioni in procedura ordinaria e di domiciliazione di introduzione in deposito). A tal fine era già stata predisposta dall’Agenzia una nuova versione del tracciato del messaggio IM (ver. 2.0 – “Registrazione della dichiarazione di importazione e di introduzione in deposito”), pubblicata insieme alle relative regole e alle condizioni per la compilazione, in data 29 Febbraio 2012.

A seguito dell’esito positivo dei test condotti in ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale, il tracciato del messaggio IM è stato aggiornato con:

  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 15) “pre-clearing”, predisposto per un prossimo utilizzo nell’ambito della procedura omonima, ma che al momento non deve essere valorizzato;
  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 30.2) “Codice e CIN luogo di scarico delle merci”, predisposto per consentire ai soggetti AEO, titolari di procedura domiciliata, di indicare un luogo di scarico diverso da quello di visita merci (prog. 30.1). Anche questo campo al momento non deve essere valorizzato;

Il nuovo messaggio IM consente in particolare:

a) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, e il conseguente sdoganamento telematico, per le operazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, attualmente presentate via EDI con il messaggio B7;

b) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e di introduzione in deposito in procedura ordinaria, attualmente presentate via EDI con i messaggi B1 e B7;

c) lo scarico automatizzato delle partite di merce precedentemente introdotte in deposito doganale che, a seguito delle manipolazioni usuali previste dall’allegato 72 delle DAC (Reg. (CEE) n. 2454/93), hanno subito una variazione del codice delle merci. In tali casi, nei corrispondenti campi del tracciato del messaggio IM1 (rif. da 44.4 a 44.13), vanno indicati gli estremi della dichiarazione da esitare, il codice delle merci precedentemente introdotte in deposito, con la relativa massa netta, unitamente all’eventuale quantità espressa nell’unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale;

d) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, per l’estrazione di merce dal deposito di tipo E, gestito come deposito di tipo D. Tali dichiarazioni sono immediatamente svincolate, in quanto l’eventuale selezione per il controllo in linea è stata eseguita all’atto dell’introduzione in deposito. Nelle more della conclusione delle conseguenti modifiche al CDC – Circuito Doganale di Controllo, le dichiarazioni in oggetto sono comunque da intendersi immediatamente svincolate, anche nel caso di selezione “CD” o “VM”. Per esigenze tecnico-operative, tali dichiarazioni devono essere trasmesse durante l’orario di operatività dell’ufficio di controllo, nella giornata in cui è effettuata l’estrazione delle merci dal deposito.

Per il trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito presentate ad un ufficio doganale diverso da quello di controllo non cambia nulla riguardo all’iter corrente. Pertanto ai predetti uffici devono essere inviati distinti messaggi IM, il primo all’atto del vincolo delle merci al regime del deposito (ufficio di vincolo), il secondo all’atto dell’introduzione delle merci nel deposito (ufficio di controllo).

Con la completa telematizzazione delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, in applicazione dell’art. 2, comma 6, della Determinazione Direttoriale n°158326 del 14 dicembre 2010, per i soggetti titolari di procedura di domiciliazione per il regime di introduzione in deposito, sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del msg. IM3 che sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture. Tale messaggio va redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali – tracciati unificati”.

Gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati con quanto successivamente disposto dalla circolare 22/D del 2009, sono evidenziati nella stessa CM 16/D/2012. Considerate le difficoltà manifestate dagli operatori economici di disporre tempestivamente di tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della casella 33 (codice delle merci), l’inesatta indicazione di tale casella non dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito in procedura ordinaria, l’utilizzo del messaggio “IM”, pur non essendo al momento oggetto di obblighi di livello europeo o nazionale, è fortemente consigliato, in considerazione delle semplificazioni introdotte. La presentazione delle dichiarazioni in questione avviene mediante l’invio di un messaggio IM, firmato digitalmente, che sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa (redatta sul modello DAU o su carta vergine); di conseguenza la stampa su carta vergine di eventuali copie cartacee della dichiarazione telematica non richiede l’autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

L’accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è notificata all’operatore economico mediante l’invio di un messaggio contenente, almeno, il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione e gli estremi di annotazione sul conto di debito.

Il dichiarante, ai fini dello svincolo, presenta all’ufficio doganale competente, per ciascuna dichiarazione telematica inviata, un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

–      gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

–      i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. casella B del DAU);

–      la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

a cui allegare tutti i documenti a sostegno della dichiarazione – conformemente a quanto previsto dall’art. 62 , comma 2, CDC e dall’art. 218 delle DAC.

Nel foglio di riepilogo va inoltre evidenziato:

a) l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione nei casi di operazioni di perfezionamento attivo e di ammissione temporanea di cui all’art. 497 par. 3 DAC e in ogni altra ipotesi in cui è necessaria una preventiva autorizzazione;

b) la prestazione di idonea garanzia per tutti i casi – compresi quelli di cui al punto precedente – in cui tale obbligo è previsto dalle vigenti norme.

L’assolvimento degli obblighi indicati ai precedenti punti a) e b) deve trovare riscontro nelle attestazioni di prassi indicate nel campo note, rif. 44.31 del messaggio IM.

Nelle more dell’attivazione dello Sportello unico doganale e del nuovo Portale per l’interoperabilità che consentiranno la consultazione per via telematica degli esiti relativi a tali dichiarazioni, il front office dell’ufficio, dopo aver verificato l’ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), comunica all’operatore economico l’esito del circuito doganale di controllo, attivando la funzione Operazioni Doganali > Completamenti > Registrazione convalida presente nel menù di AIDA:

nel caso di dichiarazione selezionata “CA” provvede alla stampa del prospetto di svincolo, contenente i dati di riepilogo della bolletta, utilizzando l’apposito pulsante presente in Operazioni Doganali > Consultazione > Interrogazione > Bolletta e procede alla consegna all’operatore, senza l’apposizione di ulteriori attestazioni. Tale prospetto sostituisce la stampa del certificato di svincolo previsto attualmente in AIDA. Il prospetto di svincolo riporta, tra l’altro:

a. il codice di svincolo,

b. il codice fiscale del funzionario che ha eseguito la convalida,

c. il codice fiscale e il nominativo del funzionario che ha eseguito il calcolo del codice di svincolo,

d. la lista dei container,

e. la lista delle partite scaricate con i relativi dati quantitativi;

nel caso di operazioni selezionate dal sistema per un controllo (CD, CS, VM), l’ufficio controlli provvede, dopo aver eseguito il controllo richiesto ed averne inserito l’esito in AIDA, alla stampa e alla consegna del prospetto di svincolo.

Al fine di produrre il prospetto di svincolo su un unico foglio (nei casi in cui il numero dei singoli non è superiore a 4), riducendo il consumo di carta, la stampa, ove previsto, deve essere impostata con l’opzione “Pagine per facciata” al valore “2” e con la selezione fronte-retro. Gli uffici processi automatizzati sono invitati a razionalizzare la distribuzione delle stampanti, fornendo agli uffici preposti, per quanto possibile, quelle abilitate alla stampa fronte-retro

L’ufficio doganale procede all’archiviazione dei documenti (foglio di riepilogo e documenti a sostegno allegati). Ai fini del rilascio delle merce da parte del gestore dei magazzini/recinti di temporanea custodia, viene fatto presente che, per il tramite delle funzionalità previste nell’ambito del colloquio gestori T.C., i titolari dei citati luoghi dispongono di un messaggio per conoscere le partite di propria competenza scaricate da una dichiarazione doganale (cfr. manuale per l’utente del STD – tipo messaggio 3) a riprova dell’effettivo espletamento delle formalità doganali da parte del dichiarante, senza che il dichiarante presenti documentazione cartacea.

Qualora il gestore del magazzino non abbia ancora attivato il colloquio automatizzato, il dichiarante presenta il prospetto di svincolo, corredandolo, se del caso, di eventuali ulteriori informazioni per l’estrazione della merce dal magazzino/recinto.

Nelle more dell’attivazione delle funzionalità per la digitalizzazione degli adempimenti al varco di uscita, l’operatore economico presenta presso quest’ultimo il prospetto di svincolo, per l’espletamento delle relative formalità.

Per quanto riguarda invece, la cd. “procedura di soccorso “, vengono individuato una serie di casi in cui la stampa della dichiarazione può essere consentita la stampa cartacea della dichiarazione, alle condizioni previste dalla nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell’8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell’Agenzia. Si tratta in particolare dei seguenti casi:

–      il sistema informatico dell’Agenzia e l’applicazione informatica dell’operatore non sono funzionanti;

–      è soltanto l’applicazione informatica dell’operatore economico a non essere funzionante. In tal caso la dichiarazione cartacea va presentata unitamente al supporto informatico (dispositivi USB, CD, DVD, etc.) contenente i dati di quest’ultima, predisposti secondo il tracciato del messaggio IM-IM1 e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk; ove ciò non fosse praticabile è consentita, in via eccezionale, la presentazione della sola dichiarazione cartacea.

–      qualora il sistema informatico dell’Agenzia registrasse un malfunzionamento relativo alla sola ricezione e gestione del messaggio IM, la dichiarazione può essere trasmessa/presentata utilizzando i messaggi B1 e B7.

Gli ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “In un click”, seguendo il percorso “e-customs.it – AIDA” e nella sezione assistenza online.

Infine, per quanto riguarda le richieste di assistenza da parte degli operatori economici e degli uffici, le relative modalità sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line” “Come fare per …. Richiedere assistenza” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti da parte degli uffici territoriali, sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line Come richiedere assistenza” della Intranet.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali limitatamente ai test effettuati in ambiente di addestramento, prima della data di estensione in esercizio di cui sotto, devono essere inviate all’indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it

Le disposizioni della CM 16/D/2012 sono applicabili dalle ore 08:00 del 27 novembre 2012. In relazione alle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, l’utilizzo delle vigenti procedure è consentito, esclusivamente fino alla suddetta data.

Al fine di permettere la registrazione della dichiarazione telematica delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, gli uffici delle dogane e le sezioni operative territoriali interessate devono abilitare, per il tramite dell’apposita funzione, il registro informatizzato “7T” prima dell’avvio in esercizio della nuova procedura.