INTRA UE: cessione intra non imponibile anche se non è indicata la partita IVA del cessionario

Una cessione intra UE è non imponibile anche se non è indicata in fattura la partita IVA del cessionario UE: si tratta infatti di una mera violazione formale, quando sono presenti tutti gli elementi sostanziali che caratterizzano la cessione intracomunitaria. E’ questa la conclusione della CTP Firenze (sentenza 137/10/13), che dà torto all’agenzia delle Entrate che aveva riqualificato tutte le cessioni come cessioni nazionali, con conseguente applicazione dell’IVA.

L’agenzia Entrate si era basata sulla CM 85/E/1999 che ai fini del riconoscimento della non imponibilità imponeva al cedente nazionale di indicare in fattura la partita IVA del cessionario UE.

La CTP Firenze invece ha recepito nella sentenza i più recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE (causa C-587/10 del 27/09/2012, causa C-273/11 del 6/09/2012). Anche la Cassazione aveva già con la sentenza 12455/2007 stabilito che la mancata indicazione in fattura della partita IVA del cessionario UE non esclude di per sè l’operazione dall’ambito della non imponibilità, anche se le irregolarità formali delle fatture possono avere un loro rilievo sanzionatorio.

INTRASTAT: aggiornamento Intr@web per l’ingresso della Croazia nella UE

Fonte: Agenzia Dogane e Monopoli – Mailing List Intr@web

Aggiornamento software intr@web versione 14.0.2.0

Dal 01/07/2013 la Croazia è entrata a far parte della UE, è disponibile l’aggiornamento alla versione 14.0.2.0 del software Intr@Web, e l’installazione completa di Intr@Web versione 14.0.2.0 che consentono di trattare anche le operazioni effettuate con soggetti Croati.

Avvertenza importante: Per scongiurare un eventuale perdita dei dati inseriti nella precedente versione si raccomanda di effettuare, prima dell’aggiornamento del software, il backup dei dati tramite la funzione di menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale

Per effettuare l’aggiornamento del software Intr@Web Stand Alone dalla versione 14.0.2.0 occorre:

  1. Eseguire il download del file upgradestandalone14020_it.zip salvandolo sul proprio computer senza decomprimerlo;
  2. Aprire il software Intr@web selezionare il menu File=>Aggiorna software indicando il percorso dove è stato salvato il file;
  3. Al termine dell’aggiornamento viene evidenziato il tasto Riavvia: selezionandolo si riavvia il software aggiornato;
  4. L’aggiornamento non effettua modifiche ai dati precedentemente inseriti dall’utente.

L’aggiornamento Upgrade 14.0.2.0 è disponibile al seguente link:

Aggiornamenti per gli utenti che hanno già installato l’applicazione Intr@Web versione 14 (anno 2013)

L’installazione completa Intr@Web Stand Alone 14.0.2.0 per Windows e per Mac è disponibile al seguente link: Installazione completa 2013
è inoltre disponibile alla pagina:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2013/

Il team di HelpDesk Intra
e-mail:dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

>>>> Scarica anche lo SCADENZARIO INTRASTAT 2013

DOGANA: il furto delle merci non esclude l’obbligazione doganale

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Maiorino

Data: 12/07/2013

Il caso esaminato dagli eurogiudici riguarda la sottrazione di alcuni prodotti, vincolati a un regime sospensivo, e l’esigibilità dell’imposta all’importazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione dell’articolo 206 del codice doganale comunitario ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’amministrazione finanziaria francese ed una società in relazione al pagamento dei dazi doganali.

Il protagonista della controversia
In seguito a un furto, nel corso del quale sono stati rubati alcuni articoli detenuti in regime di deposito doganale, l’Amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dei dazi doganali applicabili a tali merci.
Il contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di pagamento; la controversia è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione francese in seguito al ricorso presentato dalla Amministrazione doganale nei confronti del contribuente risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio.
La Corte francese ha pertanto sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte UE, chiedendo di conoscere se l’articolo 206 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il furto di una merce sottoposta al regime di deposito doganale verificatosi nel caso di specie costituisce una perdita irrimediabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la conseguenza che in tale ipotesi, si ritiene che non sia sorto alcun debito doganale all’importazione.
L’articolo  206 prevede che “in deroga agli articoli 202 e 204, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l’interessato fornisca la prova che l’inadempienza degli obblighi è dovuta alla restrizione totale o alla perdita irrimediabile della  merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l’autorizzazione dell’autorità doganale”.

Le valutazioni della Corte di giustizia Ue
L’articolo 206 del codice doganale esclude la nascita di una obbligazione doganale, qualora l’interessato fornisca la prova secondo cui l’inadempimento delle proprie obbligazioni deriva dalla distruzione o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l’autorizzazione delle autorità doganali. Tale disposizione (come stabilisce la apposita deroga agli articoli 202 e 204), può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 202 e 204.
L’articolo 202 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale nell’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’UE.
L’articolo 204 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale all’importazione in ipotesi di inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta ai dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 del codice doganale.
Gli articoli 203 e 204 hanno campi di applicazione diversi: il primo riguarda comportamenti che riguardano la sottrazione delle merci al controllo doganale; il secondo ha invece per oggetto l’inosservanza degli obblighi e delle condizioni dei diversi regimi doganali.
Per verificare quale delle due disposizioni trovi applicazione, occorre verificare se i fatti in questione costituiscono una sottrazione al controllo doganale, e solo in caso di esito negativo possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 204 del codice doganale.
Quanto alla nozione di sottrazione al controllo doganale, la Corte rileva che la stessa comprende qualsiasi azione o omissione che impedisca all’autorità competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. A tale ipotesi è riconducibile il caso di specie, in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate.
La nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze è giustificata dal fatto che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale dell’UE, dovrebbero essere sottoposte a dazi doganali se non beneficiassero del regime sospensivo del deposito doganale. Pertanto, in seguito al furto commesso all’interno di un deposito doganale le merci sono spostate fuori dal deposito senza essere sdoganate.
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo 206, detta disposizione non permette di escludere la nascita di una obbligazione doganale in caso di perdita irrimediabile della merce per causa di forza maggiore, nell’ipotesi di sottrazione della merce al controllo doganale oggetto dell’articolo 203 di tale codice comunitario. Pertanto, il furto di merci, come avviene nel caso di specie, fa sorgere una obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale; detto furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale non rientra  nell’ambito applicativo dell’articolo 204 di tale codice.
Pertanto, gli articoli 202 e 204 non sono applicabili al caso di specie; da ciò deriva che non è necessario procedere alla interpretazione di quanto previsto dall’articolo 206, applicabile soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in base a tali disposizioni.

Le conclusioni della Corte UE 
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 203 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo sorgere una obbligazione all’importazione. La Corte precisa altresì che l’articolo 206 del codice trova applicazione soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in attuazione degli articoli 202  e 204 del medesimo codice.

BLACK LIST: Via libera alla convenzione Italia – San Marino

Approvata la legge che abolisce il segreto bancario e le doppie imposizioni con la Repubblica di San Marino.

Con la ratifica dell’accordo tra Italia e San Marino cade quindi definitivamente il segreto bancario: la convenzione contro le doppie imposizioni prevede, infatti, lo scambio di informazioni necessario per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

La convenzione ricalca sostanzialmente il modello OCSE (in particolare sulle modalità di tassazione di dividendi e interessi), ricomprendendo le modifiche all’accordo approvate nel giugno 2012, relative allo scambio delle informazioni fiscali e volte al superamento del segreto bancario.

Nel futuro delle relazioni tra Italia e Repubblica di San Marino ci sono nuove disposizioni per il trattamento fiscale di dividendi, interessi e canoni che saranno imponibili nello stato in cui il percipiente è residente. Se il beneficiario del reddito è una società diversa da una società di persone che detiene una partecipazione nel soggetto che distribuisce i dividendi, vi sarà esenzione da ritenuta alla fonte. In tutti gli altri casi, la ritenuta non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi. Nei casi in cui non vale l’esenzione, la ritenuta non potrà eccedere il 13%, per gli interessi, e il 10%, per le royalties. Infine, l’accordo raggiunto con la Repubblica di San Marino si occupa anche di risolvere i casi di doppia residenza fiscale privilegiando la sede di direzione effettiva.

In seguito alla ratifica da parte dei due Paesi della Convenzione, la Repubblica di San Marino sarà rimossa dall’elenco dei Paesi black list.