IVA: dal 2017 la dichiarazione IVA europea semplificata

La Commissione UE ha ufficializzato la proposta di una nuova dichiarazione IVA standard diretta a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, agevolare il rispetto degli obblighi fiscali, limitare le frodi e facilitare le indagini con uno scambio di dati più semplice tra le autorità nazionali, che consenta di abbattere nel contempo i costi per le imprese fino a 15 MLD di euro l’anno.

Per l’Italia sarà una rivoluzione, dato che dal 1° gennaio 2017 con la nuova dichiarazione IVA modellata sugli standard europei si passerà da un documento con 586 voci ad uno con al massimo 26 (in realtà 586 voci sono solo in Italia, negli altri paesi si arriva ad un massimo di 100, e  ci crediamo molto poco che in Italia sarà così semplice, verranno inventati una pletora di adempimenti connessi e di integrazioni che la renderanno difficile come ora).

La riforma punta, oltre che alla semplificazione, anche ad aumentare le entrate pubbliche visto che l’IVA rappresenta il 21% degli introiti dei Paesi UE contro un’evasione che nel 2011 si stima in 193 MLD euro.

La dichiarazione IVA, oltre ad essere semplificata, avrà una scadenza mensile o trimestrale per le micro-imprese e sostituirà gli altri obblighi, come l’attuale dichiarazione annuale.

L’obiettivo della Commissione è per una entrata in vigore dal 1° gennaio 2017. La procedura per questo tipo di normativa richiede unicamente l’approvazione da parte del Consiglio degli Stati europei, senza un voto necessario anche del Parlamento UE che ha un ruolo solo consultivo. La proposta prevede un insieme uniforme di requisiti per le imprese relativi alla compilazione delle dichiarazioni IVA, indipendentemente dallo Stato membro in cui vengono effettuate. La dichiarazione IVA standard, che sostituirà le dichiarazioni IVA nazionali, farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l’UE (a parte le integrazioni in più che saranno richieste al fortunato contribuente italiano) . Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, tale proposta dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa IVA e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche.

La proposta è disponibile a questo link

DOGANA: il nuovo codice doganale Reg. UE 952/2013

Fonte: Fisco Oggi

Data: 14/10/2013

Autore: A. De Angelis

Ue: il nuovo codice doganale cambia e si adegua ai tempi

Un nuovo regolamento di recente adozione aggiorna le disposizioni contenute nel testo in vigore dal 2008
Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea si sono trovati nelle condizioni e, soprattutto nell’esigenza, di emanare un nuovo regolamento per aggiornare il vecchio codice doganale datato 23 aprile 2008. Si tratta della data di emanazione del precedente regolamento n. 450/2008 che, in considerazione dell’evoluzione delle disposizioni legislative non risultava più sufficientemente aggiornato rispetto alla normativa vigente. Per garantire condizioni uniformi di attuazione del nuovo regolamento n. 952/2013, la Commissione europea è stata preposta quale organo istituzionale con specifiche competenze di carattere esecutivo. A tal fine, tra le altre misure, è prevista una procedura consultiva per l’adozione di decisioni di autorizzazione degli Stati membri in merito all’utilizzo di mezzi, alternativi al canale informatico, per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni doganali. L’Unione si fonda sull’unione doganale, si legge nelle considerazioni del regolamento, pertanto, in attuazione del principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione di misure tariffarie tenendo conto della politica comune. La modernizzazione del codice passa attraverso una efficace semplificazione amministrativa.
Gli scambi di merci unionali
Nel codice è opportuna l’introduzione di un quadro giuridico uniforme per rendere applicabili le disposizioni del codice doganale, agli scambi di merci unionali, anche laddove è prevista la disciplina di cui alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Nella fattispecie di scambio di merci ultraunionali assoggettate a misure di natura fiscale, come si legge, è necessario introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali. Inoltre, a fronte della semplificazione, occorre puntare su un sistema di procedura doganale rapido ed uniforme per la facilitazione del commercio legale e per una efficace lotta antifrode.
Il regolamento n. 952 del 2013
Nella prima parte del regolamento rubricata “disposizioni generali”, i vari articoli oltre a trattare oggetto e ambito di applicazione, ruolo delle autorità doganali, area doganale interessata, prevedono una apposita sezione dedicata alla fornitura di informazioni. Per lo scambio dati è possibile utilizzare mezzi diversi da quelli informatici purchè alla stregua di quanto previsto dalle apposite disposizioni. Nel testo del regolamento poi altre rubricazioni riguardano i principi per l’applicazione dei dazi all’importazione/esportazione, le obbligazioni doganali, l’introduzione/uscita delle merci nel territorio doganale dell’Unione nonché norme generali sulla posizione doganale o sul vincolo della merce a un regime doganale. Quanto alla immissione delle merci in libera pratica, vi sono poi precise disposizioni relative alla esenzione dai dazi all’importazione. Per beneficiare di tale esenzione, infatti, occorre che le merci vengano reintrodotte nel territorio doganale nello stesso stato in cui furono esportate. Per quanto riguarda le misure di politica commerciale, relative soprattutto allo scambio di prodotti trasformati, occorre far riferimento alle norme sull’immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. Per finire, si deve sottolineare che se, da una parte, alla Commissione europea è stato riconosciuto un ruolo esecutivo dall’altra questo ruolo è strettamente legato alla attribuzione di una specifica delega di potere ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Associata alla delega, infine, vi sono i singoli atti di conferimento di competenze di esecuzione, con cui sono adottati atti prettamente di carattere operativo-esecutivo.

BLACK LIST: pubblicato il nuovo modello spesometro

E’ stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni e specifiche tecniche dello spesometro, delle operazioni black list e gli acquisti da San Marino: per queste due ultime fino al 31 dicembre 2013 sarà consentito utilizzare, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione.

Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21, DL 78/2010)

A partire dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per cui viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.

Fanno eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività ex artt. 22 e 74-ter DPR 633/1972 che si sono avvalse della facoltà prevista ex art. 24 co.2: tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, vanno comunicate se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (business to consumer) rimane ferma la trasmissione delle singole operazioni con valore a partire dai 3.600 euro lordi.

Allo scopo di “semplificare” gli adempimenti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Esclusioni oggettive e soggettive

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA tutte quelle che sono già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, ex art. 6 Statuto del contribuente. così come quelle già trasmesse all’Anagrafe tributaria, ed inoltre sono escluse:

  • importazioni ed esportazioni ex art.8, co.1, lett. a) e b) DPR 633/1972.
  • sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nonché Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle loro attività istituzionali.

Sono invece incluse:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi black list devono essere indicate in separata sezione del modello.
  • acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno indicati nell’apposito quadro “SE”.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare:

  • per operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list, va indicato anche il mese o il trimestre;
  • per gli acquisti effettuati da operatori economici della Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese.

Per le comunicazioni relative al 2012,

  • i contribuenti con IVA mensile dovranno provvedere all’invio entro il 12 novembre 2013,
  • i contribuenti con IVA trimestrale entro il 21 novembre 2013.

A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e come sempre se il termine di presentazione scade il sabato o in giorni festivi, viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

BLACK LIST: in vigore Convenzione tra Italia e San Marino

E’ entrata in vigore il 3 ottobre 2013 la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica di San Marino.

Con l’entrata in vigore della Convenzione, modificata dal Protocollo firmato nel giugno 2012 ed immediatamente ratificato da San Marino, si realizzano condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, i quali sono, in tal modo, tutelati dall’esistenza di un quadro coerente di norme pattizie in materia tributaria, idoneo a garantire il regolato svolgimento delle operazioni economiche tra i due Paesi.

Inoltre dovrebbe  essere imminente l’uscita di San Marino dalla black list – DM Finanze 04/05/1999.

La comunicazione formale da parte dell’Italia in merito al completamento delle procedure interne di ratifica della Convenzione, rappresenta l’ultimo atto di un iter che ha portato, prima, all’approvazione del ddl di ratifica da parte del Consiglio dei Ministri e, successivamente, all’approvazione da parte del Parlamento italiano.

Le disposizioni della Convenzione si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Trattamento convenzionale di dividendi, interessi e royalties

La Convenzione introduce un regime fiscale favorevole per dividendi, interessi e royalties: le disposizioni convenzionali prevedono che i dividendi transfrontalieri sono assoggettati a tassazione nello Stato del percipiente.

Trasparenza fiscale e scambio di informazioni

Con l’entrata in vigore della Convenzione, lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l’Amministrazione sammarinese e quella italiana sarà improntato agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accolti dalla comunità internazionale e recepiti nell’art. 26 dell’accordo, per effetto della modifica apportata dal Protocollo del giugno 2012.