DOGANA: Reg. UE 978/2012 – Nuovo Sistema Preferenze Generalizzate

A partire dal 01/01/2014 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 978/2012 sul Sistema delle Preferenze Generalizzate, che sarà in vigore per i prossimi 10 anni, fino al 31/12/2023.

Esso sostituisce il Reg. (CE) 732/2008, applicabile fino al 31/12/2013.

La UE, anche in virtù del Trattato sul funzionamento della UE che promuove lo sviluppo sostenibile, il buon governo e l’eliminazione della povertà nei Paesi in via di Sviluppo (SPG), ha sempre sostenuto i paesi economicamente più arretrati mediante norme che consentono di importare nel territorio UE merci originarie di tali paesi, in esenzione da dazio, mediante presentazione del documento di prova di origine (Form-A).

Tale accesso preferenziale delle merci ha il fine di aiutare i Paesi SPG a ridurre la povertà grazie al commercio internazionale che può portare risorse da reinvestire nello sviluppo dell’economia.

Nei passati regolamenti UE sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG), si distingue tra i seguenti regimi:

  • generale, applicabile a tutti paesi in via di sviluppo;
  • speciale che incentiva lo sviluppo sostenibile e il buon governo di quei paesi che intraprendono riforme in senso democratico.

Il Reg. (UE) n. 978/2012 – nuovo regolamento SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) – prevede tre regimi:

  • REGIME GENERALE che comprende tutti i paesi che condividono uno stadio di sviluppo economico medio-alto (che consentirà loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema). La novità più importante è che il numero dei paesi beneficiari passerà, dal 01/01/2014, da 176 ad 86 (allegato II Reg. (UE) 978/2012). Nell’elenco dei prodotti del regime generale viene fatta una distinzione tra:
  • prodotti sensibili la riduzione daziaria è del 3,5 %;
  • prodotti non sensibili: per questi i dazi ad valorem della tariffa doganale sono sospesi, ; per i prodotti delle sezioni “S-11 a” e “S-11 b” (prodotti tessili dei capitoli della tariffa doganale da 50 a 63) dell’allegato V (Reg. (UE) 987/2012) la riduzione è del 20%.
  • Nel caso in cui per 3 anni consecutivi il valore medio delle importazioni nella UE da un determinato paese SPG superi ilivello di soglia ex All. VI Reg. (UE) 978/2012, tali preferenze verranno sospese.Mediante il Reg. (UE) 1213/2012 la UE ha sospeso le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni di tale regolamento. Tali sospensioni verranno applicate a partire dal 01/01/2014 e dureranno fino al 01/01/2016.
  • 2 REGIMI SPECIALI, nello specifico
    • primo regime speciale, che concede preferenze aggiuntive ai paesi che risultano vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo. Tali preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Per poter rientrare in tali benefici i Paesi (denominati SPG+) devono presentare una domanda per iscritto alla Commissione UE che concede tale beneficio se il paese richiedente:
      • è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale;
      • ha ratificato tutte le convenzioni ex All. VIII Reg. (UE) 978/2012 (convenzioni pertinenti) e nelle conclusioni degli organi di controllo competenti non si rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni.
    • secondo regime speciale (EBA,“everythings but arms”, ) che garantisce l’accesso al mercato UE in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, a eccezione del commercio delle armi. La sospensione tariffaria si applica a tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 della TARIC, esclusi quelli di cui al capitolo 93. L’elenco dei paesi meno sviluppati riconosciuti e classificati dall’ONU è pubblicato nell’allegato IV Reg.(UE) 978/2012. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, la UE fissa un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. Inoltre le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuano ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano anche di un altro regime di accesso preferenziale al mercato UE.

Bandi Provincia MC: scorrimento graduatoria “Sostegno Creazione Impresa 2012”

Fonte: Provincia MC  –  Studio Astolfi

Si comunica che con DD n. 584/VI del 08/08/2013 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria approvata con DD 144/VI del 06/03/2013 di cui all’Avviso pubblico emanato con DD 506/VI del 02/10/2012 relativo al Sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione (Anno 2012) .

FONDI  STANZIATI: €   314.428,37

ASSE I  –  FINANZIATE DALLA NR. 33 ALLA NR. 41

ASSE III –  FINANZIATE DALLA NR. 16  ALLA  NR.17

Scarica la graduatoria aggiornata: DD n.584/VI del 08/08/2013

DOGANA: non è annullabile dal giudice la bolletta doganale accettata dall’autorità doganale

La dichiarazione o bolletta doganale, ex Reg. CEE 2913/1992:

  • serve a vincolare una merce a un determinato regime doganale, per il quale deve contenere tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per il vincolo al regime doganale per il quale essa è destinata;
  • può essere prodotta da chiunque possa presentare o far presentare in dogana la merce unitamente ai documenti necessari, tranne il caso in cui l’accettazione della dichiarazione faccia sorgere determinati obblighi in capo a una certa persona, nel qual caso il dichiarante deve coincidere con quest’ultima;
  • deve essere presentata da un dichiarante stabilito nella UE, tranne i casi di transito, ammissione temporanea, oppure che le merci siano dichiarate a titolo occasionale, previa valutazione dell’autorità doganale;
  • può essere invalidata tramite richiesta all’autorità doganale se:
    • il dichiarante prova che la merce è stata vincolata per errore a un regime/destinazione doganale;
    • oppure non è più giustificato il vincolo per il quale la merce ha avuto una determinata destinazione doganale.
  • NON può essere invalidata se:
    • l’autorità doganale decide di procedere alla visita merce, e in tal caso la richiesta potrà essere valutata dopo la visita;
    • oppure ha concesso lo svincolo delle merci (tranne che alcune ipotesi particolari).

In base a quanto sopra, la Corte di Giustizia UE (causa C-138/10) ha stabilito che il dichiarante non può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento della bolletta doganale da lui predisposta qualora questa sia già stata accettata dall’autorità doganale: questo poichè la tale dichiarazione viene compilata in base alle informazioni fornite (atto unilaterale) dal dichiarante, e non in base a decisioni dell’autorità doganale; il fatto inoltre che l’autorità doganale possa procedere a verifiche documentali, fisiche o quant’altro non cambia questo assunto, poichè tali azioni non sono obbligatorie, per cui può avvenire che ad una merce si applichi una determinata normativa solo in base alle indicazioni del dichiarante in bolletta.

Il dichiarante quindi si assume la responsabilità per le informazioni riportate in bolletta, per l’autenticità dei documenti e per l’osservanza delle norme doganali in materia (Reg. CEE 2454/1993): tali informazioni diventano di fatto irrevocabili, salvo eccezioni appositamente regolamentate e che sono le uniche che possono far scattare la richiesta di annullamento, che può però essere rivolta solo all’autorità doganale che aveva precedentemente convalidato la dichiarazione, e non all’autorità giudiziaria, alla quale si potrà invece ricorrere dopo, contro le decisioni dell’autorità doganale prese sulla richiesta del dichiarante.

TERRITORIALITA’: Reg. (UE) 1042/2013 e servizi immobiliari

Per uniformare la tassazione in tutta la UE, con Reg. (UE) 1042/2013 sono state introdotte regole dettagliate anche in materia di servizi immobiliari, uno dei servizi con le modalità di tassazione meno uniformi in tutta la UE.

Il criterio di tassazione dei servizi relativi a beni immobili è quello del luogo ove sono situati gli immobili (v. art.7-quater, co.1, lett. a DPR 633/1972); tuttavia resta sempre difficile capire quando si è in presenza di tali tipi di servizi, poichè a livello UE non esiste una definizione unica di bene immobile, e neanche dei criteri per collegare univocamente un servizio a un bene immobile.

Il Reg. (UE) 1042/2013 colma queste lacune, definendo innanzitutto i beni immobili come (art.13 ter):

  • una parte specifica del suolo, in superficie o sottosuolo, su cui possano essere costituiti diritti di proprietà e possesso;
  • qualsiasi fabbricato/edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sotto o sopra il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile o rimovibile;
  • qualsiasi elemento che sia stato installato e sia parte integrante di un fabbricato o edificio e in mancanza del quale il fabbricato o edificio risulti incompleto (porte, scale, finestre, ascensori);
  • qualsiasi elemento, apparecchio, congegno installato permanentemente su un fabbricato o edificio che non possa essere rimosso senza alterare o distruggere il fabbricato o edificio.

L’Agenzia Entrate ha definito (CM 38/E/2010 – risp.1.8) bene immobile quando non sia possibile separare il mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Sono prestazioni relative a beni immobili i servizi che hanno un collegamento sufficientemente diretto con i beni immobili, ad es. se il bene è un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione nonchè, con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi come oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene. In maniera simile si era espressa anche l’agenzia Entrate con RM 48/E/2010.

Sono servizi immobiliari :

  • elaborazione di planimetrie per un fabbricato o parti di esso destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere che il fabbricato sia stato costruito;
  • la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
  • l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
  • l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione ef­fettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la con­cimazione;
  • il rilevamento e la valutazione del rischio e del­l’integrità di beni immobili;
  • la valutazione di beni immobili, anche a fini as­sicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
  • la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’im­mobile ad uso esclusivo del destinatario;
  • la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
  • la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare li­cenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e re­stauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e ripara­zione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • l’installazione o il montaggio di macchinari o at­trezzature che, una volta installati o montati, pos­sano essere considerati beni immobili;
  • lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che pos­sano essere considerati beni immobili;
  • la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o resi­denziali da o per conto del proprietario;
  • attività di intermediazione nella vendita, nella lo­cazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni ma­teriali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
  • servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferi­mento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qua­lora la sottostante operazione che dà luogo all’al­terazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

Non sono invece servizi relativi a beni immobili:

  • l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
  • il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario (ma vedi anche causa C-155/12, in parte contrastante con la CM 28/E/2011);
  • la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
  • l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione ana­loga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;
  • la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a con­sentire l’esposizione di prodotti, quali la progetta­zione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
  • l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
  • la gestione del portafoglio di investimenti immo­biliari;
  • servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al par. 2, lett. q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esi­stenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Possono essere servizi immobiliari:

  • qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni im­mobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il presta­tore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.