BLACK LIST: San Marino esce dalla Black List

Con il DM 12/02/2014, pubblicato sulla GU n. 45 del 24/02/2014,  sull’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato e che modifica il DM 4/5/1999, è stato eliminato lo Stato della Repubblica di San Marino.

Le implicazioni sono le seguenti:

PER LE IMPOSTE SUI REDDITI: a partire dall’anno di imposta 2014 i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza fiscale a San Marino non sono più soggetti alla presunzione di residenza italiana, quindi sarà l’Agenzia Entrate a dover provare che il contribuente è residente in Italia

PER LE COMUNICAZIONI IVA / BLACK LIST: l’eliminazione dal DM 4/5/1999 comporta la fine dell’obbligo di comunicazione Black List, ma non si capisce se ciò vale a partire dal 01/01/2014 o se invece dalla data di entrata in vigore del DM 12/02/2014.

PER LE COMUNICAZIONI DEGLI ACQUISTI DI BENI: la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino tramite autofattura resta in vigore, in quanto non collegata alle black list, per cui si dovrà usare il modello di Comunicazione Polivalente.

Infine le regole dovrebbero essere le seguenti:

  • mese gennaio 2014 (scadenza 28/02/2014): quadro SE (acquisti di beni da RSM con autofattura) + quadro BL (tutte le altre operazioni con RSM: acquisti con addebito d’IVA sanmarinese, acquisti di servizi e cessioni di beni e servizi);
  • mese febbraio 2014 (scadenza 31/03/2014):  quadro SE (acquisti di beni da RSM con autofattura) + quadro BL (tutte le altre operazioni con RSM: acquisti con addebito d’IVA sanmarinese, acquisti di servizi e cessioni di beni e servizi se registrate entro il 23 febbraio 2014);
  • mese da marzo 2014 in avanti: quadro SE (acquisti di beni da RSM con autofattura) e basta.

INTRASTAT: online il nuovo software INTR@web 2014

E’ disponibile in rete sul sito internet dell’Agenzia Dogane il software Intr@Web 2014.

Il software fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra UE di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario, distinguendosi per la sua modularità. In tal senso sono disponibili:

  • modulo “compilazione” degli elenchi mediante l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
  • modulo “controllo”, che consente la verifica formale degli Intrastat su file prodotti anche con software diversi da quelli messi a disposizione dall’Amministrazione;
  • modulo “telematico”, che segue l’utente per la corretta trasmissione in rete attraverso il collegamento telematico dell’operatore al “Servizio telematico doganale – E.D.I.” del sito dell’Agenzia.

In particolare, Intr@Web 2014 consente compilazione, controllo formale e trasmissione telematica dei modelli Intrastat, che operatori economici o loro delegati devono inviare all’Agenzia Dogane, con periodicità mensile o trimestrale, in base al valore degli scambi; la presentazione dei modelli è:

  • mensile, se nel trimestre di riferimento o in uno dei quattro precedenti, l’ammontare delle operazioni è superiore a 50mila euro;
  • trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, l’ammontare è inferiore a 50 mila euro.

Gli elenchi vanno trasmessi entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

>>>> Scarica lo SCADENZARIO INTRASTAT 2014

BLACK LIST: comunicazione polivalente per Black List e San Marino

A partire dalle operazioni effettuate dal 1/1/2014 va a regime la Comunicazione Polivalente che sostituisce il precedente modello di comunicazione black list. Nel quadro BL del modello è necessario barrare se si tratta di:

  • Operazioni con paesi black-list
  • Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata
  • Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.

La selezione delle caselle 3 e 4 del rigo BL002 è ammessa solo se si è preventivamente optato, nel frontespizio, per la comunicazione in forma aggregata delle relative operazioni.

BLACK LIST

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi black list (artt. 2 e 3 DM 30/03/2010), va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento. In relazione a tale tipologia di operazioni sono da indicare le seguenti informazioni:

  • Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’
  • Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica.

La principale novità è che il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio. La comunicazione può essere:

  • in forma aggregata >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono gli operatori Black List;
  • in forma analitica >>> il quadro BL sarà composto da tanti moduli quanti sono le fatture e note di variazioni.

Si precisa che il DDL Semplificazioni doveva far diventare le comunicazioni black list a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni, e che doveva salire da 500 a 1.000 euro la soglia dell’esenzione dall’obbligo di comunicare le operazioni. Come per gli adempimenti relativi all’utilizzo del plafond si è in attesa di entrata in vigore.

ACUISTI DA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Comunicazione polivalente contiene anche gli acquisti da San Marino, che ai fini IVA sono regolati dal DM 24/12/1993 che prevede 2 procedure alternative:

  • ricevimento di una fattura con IVA,
  • oppure ricevimento di una fattura senza IVA, che dovrà essere applicata dall’acquirente con reverse charge.

In tale ultimo caso, la norma impone all’acquirente di effettuare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate ora rappresentato dalla comunicazione polivalente (quadro SE).

IVA: reverse charge, IVA addebitata per errore non detraibile

La Corte di giustizia UE, con sentenza 6 febbraio 2014, causa C-424/12, ha affermato che non è detraibile l’IVA addebitata erroneamente dal fornitore in una fattura emessa per un’operazione sottoposta al meccanismo dell’inversione contabile.

La questione è stata sottoposta dai giudici romeni nell’ambito di una controversia scaturita dall’indebita fatturazione con applicazione dell’IVA di prestazioni di servizi edili per i quali l’ordinamento romeno prevede il meccanismo dell’inversione contabile. Il committente aveva prima pagato l’IVA addebitata e poi l’aveva computava in detrazione: l’Amministrazione finanziaria, in un primo momento, non eccepiva nulla, successivamente, però, rettificava la dichiarazione, ritenendo non detraibile per il committente l’IVA indebitamente fatturata dal prestatore (che nel frattempo era fallito senza avere versato all’erario romeno l’imposta in questione).

Le domande dei giudici romeni erano dirette in sostanza a sapere se la direttiva IVA e il principio di neutralità ammettano oppure no che, nell’ambito di un’operazione soggetta a reverse charge, il committente sia privato del diritto a detrazione dell’IVA che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura erroneamente riportante l’imposta e non l’indicazione del regime particolare; la Corte ricorda innanzitutto che, nell’ambito di tale regime, non avviene alcun pagamento di IVA tra prestatore e committente, il quale è egli stesso debitore IVA, pur potendo in linea di principio detrarla di modo che nulla è dovuto al fisco. Inoltre nell’ambito del regime dell’inversione contabile, il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi: in tale fattispecie, però, la situazione è diversa in quanto in fattura non c’è l’indicazione “inversione contabile”, in violazione dell’obbligo previsto dal codice tributario romeno, e il committente non ha preso le misure necessarie per sanare tale irregolarità. Inoltre, il committente ha erroneamente versato al fornitore l’IVA indebitamente menzionata nella fattura, mentre avrebbe dovuto corrispondere l’imposta con le modalità previste da tale regime. Questa situazione ha privato l’amministrazione tributaria della possibilità di controllare l’osservanza del regime particolare e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.

Per costante giurisprudenza, aggiunge la corte, l’esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto dovute. Nella fattispecie, poiché l’IVA versata dal committente al fornitore non era dovuta e tale versamento non rispettava un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile, il committente non può invocare un diritto alla detrazione di tale imposta.