BANDI INAIL: click day il 29/05/2014 dalle 16.00 alle 16.30

L’invio telematico delle domande si svolgerà il giorno 29 maggio 2014 dalle ore 16:00 alle ore 16:30.

Dall’orario di apertura all’orario di chiusura dello sportello informatico le imprese interessate potranno inviare la propria domanda attraverso il codice identificativo assegnato. Potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo a essa attribuito, ottenuto mediante procedura di download di cui all’art. 11 dell’Avviso Pubblico 2013.

Informazioni tecniche

Entro il 22 maggio 2014 saranno pubblicate sul portale Inail le regole e le informazioni tecniche di supporto alle imprese partecipanti per l’invio telematico delle domande.

INTRA UE: nel settore del vino circolazione mediante DDT modello MVV

La normativa fiscale in materia di circolazione nazionale del vino, recependo il principio UE di semplificazione delle formalità amministrative, consente di utilizzare i documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni proprie del settore vitivinicolo. 

In tale ambito, il decreto Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali 7490 del 2.7.2013 ha riordinato i documenti di accompagnamento che scortano i prodotti vitivinicoli, dando così concreta attuazione ai regolamenti UE di riferimento.

Tra le innovazioni viene introdotto a partire dal 1° agosto 2013  il modello denominato MVV a scorta del trasporto di vino la cui emissione è:

  • su opzione, per spedizioni nel territorio nazionale soggette ad accisa con aliquota zero, nell’ambito delle opzioni già rimesse agli operatori;
  • obbligatoria, per le spedizioni  non soggette ad accisa effettuate dai piccoli produttori nazionali verso destinatari UE .

L’Agenzia Dogane con CM 3/D/2014 formula le linee direttive a risoluzione di problematiche emerse nella pratica applicazione del nuovo quadro normativo con specifico riferimento ai connessi profili di carattere tributario.

Come noto, il regime impositivo del settore del vino è caratterizzato, in ragione della vigenza dell’aliquota di accisa zero, da particolari disposizioni che si pongono in deroga ai vincoli di circolazione nazionale propri della disciplina dell’accisa. Tale peculiare livello di tassazione, infatti, pur senza far venir meno la rilevanza fiscale del prodotto in esame, giustifica la previsione di minori adempimenti relativamente ai documenti di accompagnamento del vino per i trasporti che si esauriscono sul territorio nazionale. In tal senso, la CM richiama, per la movimentazione tra depositi fiscali, l’art.21, co.3, DM 27/3/2001, n.153, nonché, per la circolazione ad accisa assolta, l’art.30, co.2, lett.f), D. Lgs. 504/1995; ulteriori norme di semplificazione sono poi contenute nell’art. 37 D.Lgs.n.504/1995 in materia di piccoli produttori di vino.

I) Vino destinato all’esportazione da Ufficio doganale di uscita dello Stato

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina dei documenti di accompagnamento che scortano il vino destinato all’esportazione. Più specificamente, nel prospetto n.2 del Quadro sinottico riepilogativo di cui all’Allegato 3 CM prot.n. 11289 del 26/7/2013 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (home page – filiere –vino e home page – qualità e sicurezza – ispettorato centrale repressione frodi), emanata ad illustrazione del DM 2/7/2013, relativamente all’esportazione di vini viene indicato quale tipo di documento da utilizzare l’e-AD, integrato da ulteriori informazioni, per le spedizioni di prodotto in regime sospensivo.

Conseguentemente, nell’Appendice al suddetto Quadro sinottico – Prospetto n. 3 viene riportato che i documenti già in uso per i trasporti svolti interamente sul territorio nazionale in virtù della vigente normativa in materia di tutela agricola non sono più utilizzabili per la fattispecie sopradescritta.

L’Agenzia ribadisce il proprio orientamento consolidato secondo cui nei casi di esportazione, insorgendo i vincoli di circolazione della disciplina dell’accisa nei trasferimenti di prodotto dall’Italia ad altro Stato membro, l’obbligo di emissione dell’e-AD nasce qualora il vino lasci il territorio dell’UE da un Ufficio doganale di uscita di uno Stato membro, identificandosi in tale circostanza la spedizione in un trasferimento intra-UE.

Diversamente, nel caso di vino destinato ad essere esportato da un Ufficio doganale di uscita dello Stato con tragitto interamente svolto sul territorio nazionale italiano, permane l’applicazione della disciplina propria della circolazione nazionale del medesimo prodotto, la quale non impone l’emissione dell’e-AD. Ciò in coerenza con quanto disposto ex artt. 8 e 21, co. 3, DM 27/3/2001, n.153.

Sull’argomento, da ultimo, la circolare n.4411 del 13.3.2014 del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi ha precisato che, nella fattispecie di esportazione di prodotti vitivinicoli, trasportati interamente nel territorio nazionale, da dogana di uscita dello Stato possono essere utilizzati i documenti richiamati nei suddetti Prospetti nn.2 e 3, nei casi e nei modi indicati.

II) Documento di accompagnamento del vino modello “MVV”

In vigenza dell’aliquota d’accisa pari a zero, rispetto alla circolazione nazionale del vino si prescinde dall’utilizzo dei documenti di accompagnamento previsti dalla disciplina fiscale dell’accisa, continuando tali trasporti ad essere effettuati con la scorta dei documenti previsti dalle norme in materia di tutela agricola.

Ciò vale ancor più per i piccoli produttori di vino per i quali, ex art. 37, co.1, D.Lgs. 504/1995, non trovano applicazione i vincoli di circolazione e controllo propri del regime generale dell’accisa salvo l’obbligo di comunicare all’Ufficio delle dogane i trasferimenti intra UE realizzati.

In tale ambito, trova la sua operatività il documento di circolazione, allo stato in forma cartacea, denominato modello MVV.

Dal DM 2/7/2013 e la relativa circolare esplicativa n.11289 del 26/07/2013, emerge un sistema composito in virtù del quale gli speditori di vino possono utilizzare il documento MVV redatto in conformità al modello di cui all’Allegato I al predetto decreto ministeriale ovvero, in alternativa, modelli MVV di tipo diverso, semprechè contengano le stesse informazioni contraddistinte dal corrispondente numero di casella.

Ancora, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, può essere anche utilizzato un documento MVV redatto dallo speditore su un modello “libero”, contenente le medesime indicazioni riportate nell’Allegato II al DM 2/7/2013 precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare. Ulteriori semplificazioni sono previste, poi, per il trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati.

Con specifico riferimento all’emissione del documento di accompagnamento, inoltre, si distinguono documenti MVV predisposti dallo speditore, con numerazione progressiva apposta dal medesimo, e documenti MVV prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate; mentre nel primo caso vengono richieste la timbratura preventiva e, successivamente alla compilazione, la convalida, nella seconda ipotesi il documento non è soggetto alla timbratura preventiva e deve essere solo convalidato. Sempre in tale ambito, ulteriori semplificazioni sono contemplate per il trasporto di prodotti vitivinicoli confezionati.

Così delineati i tratti essenziali delle distinte tipologie utilizzabili, il documento MVV riporta in linea di massima gli elementi che, nei differenti casi sottoposti agli obblighi di circolazione della disciplina dell’accisa, assumono rilevanza fiscale: le informazioni inerenti il prodotto, quali la designazione, la categoria, il titolo alcolometrico effettivo, la quantità; i dati identificativi dello speditore, del trasportatore nonché del destinatario; il luogo di spedizione nonché quello effettivo di consegna; le indicazioni relative al trasporto incluse la data di inizio e l’ora di partenza.

Si rileva, inoltre, che anche i vari modelli di documento MVV soprarichiamati sono caratterizzati dal recare le stesse informazioni corrispondenti a quelle da apporre sul documento di cui all’Allegato I al DM 2/7/2013 ed, altresì, dall’essere emessi secondo una numerazione progressiva in modo da assicurarne l’univocità.

Conseguentemente, rilevato che il modello MVV si pone con contenuto di equivalenza e sullo stesso piano dei documenti di circolazione già in uso, non si hanno rilievi da formulare circa la sua adozione a scorta dei trasporti di vino in ambito nazionale, nelle fattispecie per le quali non è richiesta l’applicazione della disciplina dell’accisa, in luogo di quelli attualmente utilizzati.

Per le medesime riscontrate caratteristiche contenutistiche, l’Agenzia ritiene valida agli effetti fiscali l’emissione del documento modello MVV nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intra UE dei piccoli produttori di vino.

III. Utilizzo transitorio dei documenti già in uso

L’art.17 DM 2/7/2013 consente, limitatamente alla circolazione nazionale di prodotti vitivinicoli e fino all’entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico, la possibilità di continuare ad utilizzare i documenti già contemplati dalla vigente normativa, in alternativa al modello MVV, in particolare, il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, istituito dal decreto direttoriale 14/4/99 nonché il documento di accompagnamento modello IT previsto dall’art.2 del decreto interministeriale 19/12/1994, n.768.

Sulle condizioni individuate per assicurare la loro autenticità e sul contenuto delle informazioni richieste si rinvia a quanto disposto nel suddetto art.17 del DM 2/7/2013 e delineato nel Prospetto 3 dell’Appendice al Quadro sinottico allegato alla circolare n.11289 del 26/7/2013.

IV. Campo di applicazione

Le disposizioni sui trasporti dei prodotti vitivinicoli e, più specificamente, sul sistema giuridico dei documenti di accompagnamento trovano applicazione, ex art.2, lett. b), DM 2/7/2013, per i prodotti elencati nell’Allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n.1234/2007.

Stante l’ampiezza della suddetta classificazione di origine UE, appare utile rilevare la non piena sovrapponibilità della stessa con la definizione di vino propria della disciplina dell’accisa quale derivante dalla Direttiva 92/83/CEE e recepita nell’art.36, co.1, D.Lgs. 504/1995, di contenuto più ristretto.

Restano fuori dall’applicazione delle norme di tutela agricola in quanto attratti al regime impositivo dell’accisa, infatti, tutti i prodotti pur rientranti nei codici NC 2204 che, per il trattamento di produzione cui sono stati sottoposti, presentano un contenuto di alcole che non deriva interamente da fermentazione.

A titolo esemplificativo, i vini che hanno subìto un’aromatizzazione (vini aromatizzati) od anche ottenuti mediante l’aggiunta di alcole (vini alcolizzati e liquorosi).

L’attribuzione di siffatte caratteristiche comporta la riconducibilità, di norma, dei suddetti vini al campo di applicazione dei prodotti alcolici intermedi (art.39 D.Lgs. 504/1995), con conseguente soggezione ai vincoli di deposito e circolazione per essi previsti dal particolare settore d’imposta.

IMPORT: no prestazione di garanzia per beni in libera pratica destinati ad altro Stato UE

A partire dal 8/04/2014 iniziano i controlli automatizzati di validità e coerenza delle dichiarazioni relative a merci destinate ad essere trasferite in altro stato UE.

L’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota n. 3540 fornisce istruzioni per applicare lo speciale regime 42 (importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE), per contrastare i possibili comportamenti illeciti e verificare con certezza che le merci vengano effettivamente trasferite in un altro Stato UE, presupposto per la concessione della sospensione dell’IVA.

A monte delle modifiche normative, la direttiva 2009/69/CE, recepita ex L.217/2011 (legge comunitaria 2010) con l’introduzione all’art.67 DPR 633/1972 dei commi 2-bis e 2-ter .

In particolare, con le nuove disposizioni, cambiano i dati che gli operatori devono inserire nella dichiarazione doganale, per potersi avvalere del beneficio della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro; l’importatore indica obbligatoriamente nella casella 44 della dichiarazione doganale:

  • il numero di partita IVA ad esso attribuito nello Stato UE di importazione preceduto dal codice Y040, o il numero dipartita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato UE di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

Tali prescrizioni si applicano anche in caso di ricorso al regime di reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato UE (regime 63).

I citati codici garantiscono prassi uniformi nella UE in relazione alle modalità di comunicazione dei dati richiesti all’atto dell’importazione per la concessione della sospensione del pagamento IVA.

Viene inoltre istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella casella 44, del contratto di trasporto, a prova dell’effettivo trasferimento del bene in un altro Stato UE: si tratta di un’informazione non obbligatoria, ma che potrebbe essere richiesta dall’ufficio doganale se ritenuta necessaria per il riconoscimento del regime.

Ulteriore presupposto indispensabile per la sospensione IVA all’importazione è l’iscrizione dell’importatore e dell’acquirente nel VIES, come soggetti passivi IVA abilitati agli scambi intra UE.

Infine, per ottimizzare le operazioni di controllo, nel sistema AIDA, in presenza dei codici 42 o 63 nella casella 37 (Regime), l’operatore immette le informazioni richieste dalla normativa, in modo che il sistema stesso possa verificarne la validità e la coerenza con gli altri dati della dichiarazione.

A partire dal 8/04/2014 quindi non è più dovuta la prestazione di garanzia per l’importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE (regime 42).

Nuova Sabatini L.98/2013: domande a partire dal 31/03/2014

Fonte: Studio Astolfi

FINANZIAMENTI  PER  L’ACQUISTO  DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE  DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE  (Legge 98/2013, Nuova Sabatini)

Agg.  12/02/2014

Sito del Ministero con tutte le  informazioni relative alla normativa 

Sito Cassa depositi e prestiti con tutte le informazioni:

Sito Ministero con le FAQ 

Elenco banche convenzionate: (Agg. al 17/03/2014)

RIFERIMENTI  NORMATIVI

–    Art.  2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

–    Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.19 del 24 gennaio 2014 “Attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (14A00396) (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014)

–  circolare 10 febbraio 2014, n. 4567

FONDI  DISPONIBILI  A LIVELLO NAZIONALE  PER IL FINANZIAMENTO BANCARIO

€ 2,5 miliardi (elevabile fino a cinque  miliardi di euro, previo varo di una ulteriore norma di legge
Salvo esaurimento, i finanziamenti devono essere concessi sino al 31 dicembre 2016

FONDI DISPONIBILI A LIVELLO NAZIONALE PER IL CONTRIBUTO SUL INTERESSI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato  € 191,5 mln

SOGGETTI  BENEFICIARI – Art. 2 –  (sono escluse le grandi  industrie)

Micro,  piccole e medie imprese (iscritte al registro imprese)

Le uniche attività escluse sono le seguenti:
a)    dell’industria carboniera;
b)   delle attivita’  finanziarie e assicurative  (sezione  K  della  classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007);
c)   della  fabbricazione  di  prodotti   di   imitazione  o di  sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

CARATTERISTICHE DEL  FINANZIAMENTO  (è ammesso il leasing) –  Art. 4

Durata massima del finanziamento:  5  anni (compreso il periodo di  preammortamento o di prelocazione)
Può coprire fino al 100% degli investimenti
Finanziamento minimo: € 20.000
Finanziamento massimo : €  2.000.000
Il finanziamento  può essere frazionato in più iniziative di acquisto
Erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio  nazionale

INVESTIMENTI  AMMISSIBILI  art. 5 punti 1 e 2   (solo beni nuovi di fabbrica)

– macchinari
–   impianti
–   beni  strumentali  di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,
–   hardware,  software  e   tecnologie   digitali,   classificabili,  nell’attivo dello stato patrimoniale,  alle  voci  B.II.2, B.II.3  e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile,

–  E’ ammesso anche l’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una  unita’ produttiva, nel caso in cui l’unita’    produttiva sia  stata  chiusa  o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e  gli  attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.


INVESTIMENTI ESCLUSI  art.5 punto 6 (beni usati e di costo inferiore ad  € 500,00)

–    commesse  interne
–    spese  relative  a macchinari, impianti e attrezzature usati
–    le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte
–    i costi relativi al contratto di finanziamento
–    singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’IVA

MEZZI PROPRI DESTINATI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO (FAQ)

I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili purchè si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed afferenti una unità locale dell’impresa; fanno eccezione i mezzi e le attrezzature di trasporto delle imprese operanti nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo che non sono ammessi (regolamento 800/2008).
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

IMPRESE DI TRASPORTO (FAQ)

L’articolo 2 punto 10 del regolamento GBER precisa che nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, casi in cui i mezzi e le attrezzature di trasporto non rientrano quindi negli investimenti ammissibili.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013)

LEASING – art.5 punto 5 (è ammesso)

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE Art. 6 punto 1 (non è in de minimis)

Contributo  pari  all’ammontare complessivo degli interessi calcolati  in  via  convenzionale  su  un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque  anni  e d’importo  equivalente  al  predetto  finanziamento.
(L’agevolazione è  parti a circa l’8 % del costo del bene)

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – Art. 10 – (cinque quote annuali)

L’erogazione del contributo in  quote annuali ed è subordinata al completamento degli investimenti.

FONDO DI GARANZIA  Art.6  punto 3 (cumulabilità)

La concessione del finanziamento di cui all’art. 4  puo’  essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei  limiti  e  sulla base delle condizioni di operativita’ del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento.

COME ATTIVARE IL FONDO DI  GARANZIA ? (FAQ)

Come regola generale i soggetti che possono richiedere la garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell’interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario.

Ciò premesso, l’impresa, in sede di presentazione dell’istanza di agevolazione ai sensi del DM “Beni strumentali” alla banca o intermediario finanziario, può chiedere alle stesse di valutare la possibilità di attivare, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa dello strumento , la garanzia del Fondo in relazione al finanziamento richiesto.
Come eccezione alla regola generale suddetta, le “PMI femminili” (società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne) e le PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) possono presentare richiesta di garanzia direttamente al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale).
Il Gestore effettua l’istruttoria della richiesta e, nel caso di accoglimento, rilascia in favore dell’impresa una “prenotazione di garanzia”. Ricevuta la prenotazione della garanzia, l’impresa può recarsi presso una banca/ intermediario finanziario o confidi che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla comunicazione della medesima prenotazione.

AVVIO INVESTIMENTI  art. 5 punto 3 (la prima fattura deve essere successiva  alla data della domanda, l’ordine può essere  anche precedente)

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI art. 5 punto  3 (12 mesi dalla data di stipula del finanziamento)

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata  massima  di  dodici  mesi   dalla   data   di   stipula   del finanziamento. A  tale  fine  e’  presa  in  considerazione  la  data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso  di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI BENI  art.5 punto 4  per i beni non acquisiti in leasing: tre anni

Gli  investimenti,  qualora  non  riferiti  ad  immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere  capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno  tre  anni.

LE DOMANDE VERRANNO ESAMINATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE

(non è prevista una graduatoria Il Ministero comunicherà  l’avvenuto esaurimento delle risorse)

CUMULO AGEVOLAZIONI – Art. 7

Le agevolazioni  sono  cumulabili  con  altre   agevolazioni   pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a  titolo  de minimis secondo quanto previsto dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione  che  tale  cumulo  non  comporti  il superamento  delle  intensita’  massime  previste  dall’art.15  del regolamento GBER  (regolamento CE 800/2008 della commissione del 6/8/2008 –  20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Art. 8 (direttamente alla Banca o società di leasing)

Le imprese devono presentare alla banca (o al leasing)  la domanda di accesso al contributo contestualmente e a corredo della richiesta di finanziamento. Sarà la Banca o l’intermediario finanziario  che si  attiverà per prenotare il contributo presso la cassa depositi e prestiti. Al termine  di questo iter la banca potrà procedere a deliberare il finanziamento.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO – Art. 9

Il Ministero, entro trenta giorni  dalla  ricezione  dell’elenco dei  finanziamenti  deliberati  da  ciascuna  banca  o  intermediario finanziario e  della  documentazione  ad  esso  allegata,  adotta  il provvedimento di concessione delle  agevolazioni.