BLACK LIST: sarà con unica comunicazione annuale e limite di 10.000 €

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di “semplificazioni” fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina relativa agli adempimenti Black List: i dati relativi ai rapporti con Paesi black list verranno forniti con cadenza solo annuale, ed il limite di esonero  entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, sarà innalzato a 10.000 € .

Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo (cadenza mensile o trimestrale) è previsto per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 € effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

INTRASTAT: semplificazioni autorizzazione VIES

Fonte: governo italiano – CdM n. 21 del 20/06/2014

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con l’attribuzione della partita IVA (ovvero, presumibilmente, attraverso una dichiarazione di variazione dati, per i soggetti già attivi).

Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia Entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.

Insieme alla semplificazione, vengono però previste anche regole più stringenti: coloro che non presenteranno alcun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi saranno esclusi dal Vies, previa comunicazione da parte dell’agenzia. Questa, inoltre, controllerà gli elementi dichiarati dall’interessato in sede di inizio attività e, se del caso, adotterà un provvedimento di cessazione della partita Iva, cancellandola altresì dal registro VIES.

Commento: messa così sembra che chi non effettua quasi mai operazioni intra UE e fa un acquisto o una cessione solo saltuariamente, dovrà controllare quando ha fatto l’ultimo acquisto o cessione e se del caso richiedere di nuovo l’inclusione.

Vedi anche:

>>>> inclusione Archivio VIES (su Agenzia Entrate)

>>>> sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata al VIES

 

TERRITORIALITA’: registrazioni per MOSS dal 1° ottobre 2014

Dal 01/01/2015, il regime speciale IVA B2C che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore, forniti da prestatori non stabiliti nella UE (VoES), sarà esteso ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della direttiva 2008/8/CE: il MOSS (Mini One Stop Shop).

In pratica, dal 01/01/2015 cambieranno le norme IVA sul luogo di prestazione dei servizi TBES – telecomunicazione, tele radio diffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C): a partire da tale data, tali servizi si considereranno effettuati nel Paese UE del destinatario e non in quello del prestatore.

Dal 01/10/2014, partono le registrazioni per il MOSS (Mini One Stop Shop)

L’Agenzia Entrate fornisce le prime indicazioni sul percorso che porterà all’operatività del MOSS dal 01/01/2015: gli operatori commerciali potranno registrarsi sul sito dell’Agenzia Entrate dal 01/01/2014, mentre ad oggi sono già disponibili sul sito l’infografica e la scheda in italiano e in inglese con il calendario degli step che segnano il prossimo arrivo del mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare l’IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C).

Il fornitore, infatti, dovrà trasmettere telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti IVA, che saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Possono avvalersi del MOSS:

  • i soggetti passivi stabiliti nella UE (in tal caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale);
  • i soggetti passivi stabiliti extra UE (in tal caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese UE).

Il regime è facoltativo,  ma se un contribuente sceglie di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri

>>>> Vai alla scheda sul sito dell’Agenzia Entrate

>>>> Vai al sito della Commissione UE 

>>>> Vai alla sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata alla Territorialità servizi

TERRITORIALITA’: trasporto passeggeri su motonave di società è giro turistico e vuole l’IVA

La Corte di Cassazione, con ordinanza 12599 del 4 giugno 2014 ha stabilito che il trasporto di passeggeri per brevi crociere a bordo della motonave di una società non consente a quest’ultima di beneficiare dell’esenzione IVA per i proventi incassati, poiché il servizio prestato comprende anche prestazioni accessorie turistico ricreative, sia in navigazione sia a terra.

Secondo la Cassazione l’esenzione IVA spetta soltanto in caso di mero trasporto pubblico, di linea oppure no, senza servizi aggiuntivi e con assegnazione ricevuta per procedura concorsuale.

>>> Link all’articolo completo su FISCO OGGI del 19/06/2014