IVA: ai fini IVA c’è Stabile Organizzazione solo con l’elemento umano

Con la CM 26/E/2014, sul regime fiscale delle operazioni legate all’ Expo 2015 a Milano, si indicano anche alcuni criteri di identificazione di una stabile organizzazione, validi anche al di là dell’ambito della circolare stessa. Si tratta, in particolare, di indicazioni utili nel momento in cui l’impresa estera decide di operare sul mercato italiano per un singolo affare, chiaramente per un periodo di tempo non marginale, sicché in certi contesti non è immediatamente chiaro se la struttura italiana per mezzo della quale viene svolta tale attività sia o no stabile organizzazione. Continue reading

DISEGNI +2: online il nuovo bando domande dal 06/11/2014

Fonti: Ateneoweb del 27/08/2014UIBM 

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, attraverso una Convenzione siglata il 16 dicembre 2013, ha affidato all’Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di PMI imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Tale intervento, denominato“DISEGNI+2”, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:

  • la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 – Produzione);
  • la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2– Commercializzazione).

Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente a euro 5.000.000,00 e consistono in contributi in contributi in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili.  La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere.
L`avviso relativo al bando per la concessione delle agevolazioni in questione e` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2014 – Serie Generale n. 183.

Le FAQ saranno disponibili a partire dal 10/09/2014, e sarà possibile inviare quesiti alla mail info@disegnipiu2.it sempre a partire dal 10/09/2014.

Lo Studio Giardini seguirà questo Bando congiuntamente ad un consulente esperto in proprietà industriale.

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>>>> DM 01/07/2014 – criteri e modalità per la gestione del programma di agevolazione

EXPORT: non imponibili le cessioni verso San Marino anche senza rispetto di prescrizioni formali

La Cassazione, con la sentenza n. 16450 del 18 luglio 2014, ha stabilito che non può essere negato ad un operatore economico stabilito in Italia il regime di non imponibilità per le cessioni di beni effettuate verso San Marino, nel momento in cui non sono state osservate tutte le prescrizioni formali previste dalla legge, ma i beni sono effettivamente usciti dal territorio italiano e sono stati presi in carico dal cessionario sanmarinese.

La non imponibilità viene quindi riconosciuta in subordine a due fattori:

  • dal punto di vista sostanziale, all’effettiva uscita dei beni dallo Stato italiano e, quindi, dall’UE per essere destinati al cessionario sanmarinese;
  • dal punto di vista formale al fatto, non contestato dall’Agenzia Entrate, che l’impresa italiana era effettivamente in possesso delle copie delle fatture emesse per l’operazione debitamente vidimate dal timbro a secco dell’Ufficio Tributi di San Marino,

Quanto sopra è stato ritenuto sufficiente ai fini della non imponibilità anche senza l’ulteriore nota a margine del ricevimento delle copie delle fatture nei registri IVA.

IVA: vigilanza armata su navi mercantili senza IVA – RM 79/E/2014

L’Agenzia Entrate con RM 79/E/2014, ha chiarito che il servizio di vigilanza e protezione a tutela delle navi mercantili, battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio pirateria, non è imponibile ai fini IVA: si tratta infatti di prestazione riconducibile a quelle direttamente destinate ai bisogni delle navi e degli aeromobili, a cui si applica l’art. 8-bis, co. 1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

Questo perchè la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011):

  • ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/72 (regime di non imponibilità IVA delle operazioni nel settore aeronavale), così che il regime di non imponibilità si applica a condizione che le navi non solo siano destinate all’esercizio di attività commerciali, ma anche a condizione che siano adibite alla navigazione in alto mare: per questo ultimo requisito non basta che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo il Codice della Navigazione (RD 327/42) e certificata dagli Enti di classificazione navale, ma è necessario che esse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare. La definizione di “alto mare” viene dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (art. 86): sono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.
  • ha introdotto la lett. e-bis) all’art. 8-bis, estendendo il regime di non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alle navi a tutti i servizi destinati a sopperire ai bisogni delle navi stesse. Sono quindi non imponibili tutti i servizi relativi alle navi, purché presentino un collegamento funzionale diretto col tipo di navigazione e con i bisogni delle navi e del loro carico, e purché (Corte di Giustizia CE cause riunite C-181/04 e C-183/04) rese direttamente all’armatore della nave.

Sul caso specifico, i servizi di vigilanza armata delle navi battenti bandiera italiana, resi dalla società istante – territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972 – hanno tutti i requisiti ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis):

  • c’è l’utilizzo della nave per scopi commerciali, in quanto, ex art. 5, co.4 DL 107/2011 (misure urgenti antipirateria), i servizi in questione sono consentiti esclusivamente a tutela delle navi mercantili battenti bandiera italiana. Tale caratteristica dovrebbe, quindi, costituire, di per sé, una conferma della destinazione all’esercizio dell’attività commerciale delle navi in questione;
  • c’è il requisito della navigazione in alto mare, poiché, ex art. 5, co. 4 DL 107/2011, le navi che possono fruire del servizio di vigilanza armata sono solo quelle che percorrono tratte comprese nelle acque internazionali a rischio di pirateria, individuate con decreto Ministero della Difesa 1° settembre 2011.
  • Infine, sul requisito delle caratteristiche del servizio e, in particolare, sul nesso funzionale dello stesso rispetto ai bisogni delle navi e del loro carico, tra le prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi sono comprese non solo quelle connesse alla struttura della nave e/o alle sue componenti, ma anche tutti i servizi che, di fatto, rendono possibile l’esercizio dell’attività cui la nave stessa è destinata. Dato che la pirateria rappresenta una concreta minaccia alla libertà di navigazione, il servizio di vigilanza armata, fornito dalla società istante alle navi mercantili italiane, ha un nesso funzionale diretto con i bisogni della nave, poiché garantisce la sua sicurezza e il suo carico oltre che l’incolumità dell’equipaggio durante la navigazione nelle rotte internazionali.

Per tali motivi i servizi di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria possono fruire del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis) DPR 633/1972.