BLACK LIST: semplificazione dei 10.000 € vanificata

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Per l’Agenzia Entrate il limite di 10.000 € per la comunicazione black list limite va inteso in senso cumulativo, e non con riguardo a ciascun singolo cliente o fornitore estero

A Telefisco 2015 è stata posta la seguente domanda: deve ritenersi superata la soglia di 10.000 per un operatore che effettua nell’anno 2 operazioni da 6.000 € ciascuna con due società black list (Svizzera e Singapore)? L’Agenzia ha risposto che la soglia di 10.000 € è unica, e quindi vanno segnalati entrambi i movimenti, dando così l’interpretazione conforme al dato letterale della norma.

Di fatto con tale orientamento la semplificazione del D.Lgs. 175/2014 viene vanificata.

Sarebbe bastato dare un’interpretazione della norma meno letterale e restrittiva che indicasse che la nuova soglia valeva per ciascun cliente o fornitore black list: in tal modo invece il lavoro degli operatori non si alleggerirà neanche un po’, anzi basta che ci sia un minimo di attività internazionale perché vi rientrino anche operazioni di importo minimo (perché l’operatore italiano sarà tenuto a segnalare anche importi di ammontare poco significativo, che prima della “semplificazione” erano invece esclusi dall’obbligo, in virtù della vecchia soglia dei 500 euro).

Stando così le cose, bene ha fatto chi ha concluso il 2014 con le vecchie regole (la CM 31/E/2014 permette ciò, ed in tal caso non vi è l’obbligo di presentare la comunicazione annuale), evitando di dover ripetere tutto il lavoro dell’anno fatto peraltro con la regola dei 500 euro.

Vanificata la semplificazione, gli operatori dovranno stare molto attenti ad identificare le operazioni con i paesi black list poichè in molte situazioni si dovranno segnalare anche tante operazioni di importo minimo, visti anche i rischi in termini di sanzioni in caso di infedeltà della comunicazione (sanzione minima di 516 euro). Si ricordano le esclusioni previste ex CM 2/E/2011, precedente al limite dei 500 euro:

  • spese per le trasferte dei dipendenti: escluse se il documento di spesa viene intestato al dipendente stesso. Se la fattura è invece intestata alla società, l’esclusione non è garantita, così come non è garantita nei confronti del professionista. Sarà il caso allora e almeno di non inserire nella contabilità le spese minime ma sostenerle come privati.
  • cessioni non documentate da fattura, ma da scontrino o ricevuta fiscale: non c’è l’obbligo di comunicazione, anche se l’acquirente è un operatore economico black list, in quanto dallo scontrino o ricevuta non è possibile desumere i dati identificativi della controparte.

 

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