INTRASTAT: proroga al 7 marzo 2022

INTRASTAT: proroga al 7 marzo 2022.

Con il provvedimento ADM 98794/RU del 02/03/2022 la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari INTRASTAT aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene prorogata al 7 marzo 2022.

Le ragioni della proroga riguardano le difficoltà tecniche per la regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica.

Di seguito proviamo a offrire qualche punto di riferimento.

INSTALLARE INTRAWEB PER IL 2022

>>> Vai all’articolo sul sito dello Studio

DOVE TROVARE I MANUALI UTENTE

I manuali utente si trovano a questa pagina del sito dell’ADM:

Servizio telematico doganale >>> Ambiente di addestramento >>> Aiuto >>> Manuali utente

ELENCO DEGLI ERRORI SOSTANZIALI INTRAWEB

Pagina sito Agenzia Dogane

RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE

Abbiamo predisposto una utility dedicata, scaricabile qui

UTILITY RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE + RINNOVO CREDENZIALI AGENZIA DOGANE

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT del sito

INTRASTAT: software Intr@web anno 2022 Dogane

INTRASTAT: software Intr@web anno 2022 Dogane versione 23.0.0.0

L’Agenzia Dogane ha reso disponibile oggi l’installazione completa Intr@Web Stand Alone e Client/Server versione 23.0.0.0.

COME INSTALLARE software Intr@web anno 2022 Dogane

Il software Intr@Web 23.0.0.0 anno 2022 per Windows e per MAC è disponibile al seguente link: Installazione completa 2022.
La tabella delle trasposizioni della Nomenclatura Combinata 2022 in formato PDF si trova nella pagina:
https://www.adm.gov.it/portale/software-intrastat-anno-2022
Attraverso questa tabella puoi verificare:

  • i nuovi codici di nomenclatura combinata validi dal 2022;
  • i codici di nomenclatura combinata validi nell’anno 2021 che hanno subito modifiche per l’anno 2022.

Passo 1. FARE UN BACKUP COMPLETO DELLA VECCHIA VERSIONE 2021 (versione 22.0.0.0):

Apri la vecchia versione, vai su Utilità >>> Archivi – Manutenzione >>> Backup >>> Totale

Passo 2. Verificare se si usa PC a 32 bit o a 64 bit

Passo 3. Scaricare applicazione appropriata (a 32 o a 64) dalla pagina Installazione completa 2022.

Passo 4. Una volta scaricata cliccaci sopra, partirà l’Install Anywhere del software e procederà ad installare il programma

Passo 5. Importare i dati dalla precedente installazione (N.B. solo per la nuova installazione):

Sul nuovo programma appena installato vai su Utilità >>> Archivi – manutenzione >>> importa da installazione precedente. Tale funzionalità permette di recuperare anche i tracciati di importazione, le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio e la funzionalità di backup e restore.

Selezionare il file intradb.data dell’installazione precedente che dovrebbe stare su C:\Agenzia delle Dogane\Intr@Web-Stand-Alone-22.0.0.0\intradb\intradb.data, e premere OK

Apparirà una finestra in cui si specifica che Confermando l’operazione gli attuali dati verranno persi ed i dati della precedente installazione ripristinati. Vuoi procedere con il ripristino? rispondere SI

Apparirà una finestra in cui si avvisa Ripristino completato. Riavvio dell’applicazione richiesto. Premere OK per riavviare

Verificate che l’operazione sia andata a buon fine e che vi abbia preso tutti i dati, altrimenti è da ripetere.

CONFIGURARE INTRAWEB PER LA FIRMA
Per configurare il software per la firma solo la prima volta è necessario eseguire le seguenti operazioni:

  • accedere al menu Web — Invio per Dogane -> Firma Digitale
  • cliccare su Configura -> Repository
  • selezionare il file di firma .ks o .p12 come indicato nella pagina, inserire password e premere ok
  • al termine dovrete vedere sulla barra Informazioni a destra, Configurazione completata con successo

NOVITA’ INTRASTAT 2022

Dal 1° gennaio 2022 ci sono alcune novità di rilievo nei modelli Intrastat, ne abbiamo parlato nei seguenti articoli:

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT del sito

INTRASTAT: origine non preferenziale merce

INTRASTAT: origine non preferenziale merce.

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con Determinazione n. 493869/2021, ha previsto che negli INTRASTAT cessioni (INTRA-1 bis) effettuate dal 2022 è obbligatorio indicare il codice ISO relativo al Paese di origine delle merci spedite (colonna 15), a fini statistici.  Questo dato è aggiuntivo rispetto alla provincia di provenienza o di produzione dei beni (colonna 14).

Nella stessa Determinazione, l’Allegato 11 riporta le istruzioni di compilazione.

Quale origine indicare?

Il dato da indicare è quello relativo all’origine non preferenziale merce.

L’origine non preferenziale serve per l’applicazione di misure di politica commerciale dei Paesi, per le statistiche di commercio estero e per la corretta applicazione dell’etichettatura delle merci (“MADE IN”), riguarda la provenienza geografica del prodotto (il luogo dal quale le merci vengono spedite), non la “nazionalità economica” non va confusa con la provenienza dei beni .

L’origine preferenziale invece serve all’applicazione di esenzioni o riduzioni dei dazi ove sussistano accordi di libero scambio tra Paesi UE ed extra UE.

Come individuare l’origine da indicare in INTRASTAT?

Come segue:

  • I beni interamente ottenuti o prodotti in un unico Paese sono considerati originari di tale Paese (ad es. prodotti minerali estratti in un Paese, prodotti del regno vegetale ivi raccolti, animali vivi, ivi nati e allevati, prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati, prodotti caccia e pesca ivi praticate, ecc.)
  • Se alla produzione di un bene contribuiscono due o più Stati o Paesi o Territori, tali beni sono considerati originari del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. L’origine delle merci non UE è determinato sulla base delle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (artt. da 59 a 63 Reg. UE 952/2013 – CDU) e dei relativi Regolamenti – art. 31 ss. Reg. UE 2446/2015 (Regolamento delegato – CDU-RD)

Indicazioni per individuare l’origine

Le “imprese attrezzate” per la trasformazione o lavorazione sostanziale sono quelle in cui sussistono “…requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni / trasformazioni considerate significative ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale” (nota ADM n. 70339/2018).

Ex art. 34 CDU-RD ci sono delle operazioni “minime”, che non sono mai considerate sostanziali, e non conferiscono l’origine.

Ex Allegato 22-01 CDU-RD, limitatamente ai beni ivi compresi, sono individuate le lavorazioni sostanziali idonee ad attribuire l’origine non preferenziale.

Per i beni che, invece, non sono compresi nell’Allegato 22-01, valgono le regole di lista indicate dalla Commissione europea – direzione generale TAXUD, non vincolanti per gli operatori (nota ADM 70339/2018).

Ex Reg. UE 1934/2021, in caso di lavorazione o trasformazione realizzata in più Paesi, l’ultima trasformazione sostanziale viene attribuita allo Stato di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Dunque, qualora il prodotto finale debba essere classificato:

  • nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà determinata in base al peso;
  • nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà quantificata in base al valore.

Come provare l’origine delle merci

Le imprese di produzione dovranno individuare il codice ISO del Paese applicando le regole previste dal CDU e Regolamenti collegati.
Le imprese che commercializzano prodotti di altri dovranno invece chiedere al fornitore di dichiarare (in fattura o altro documento commerciale) il Paese di origine non preferenziale dei prodotti.

Certificati di origine in Camera di Commercio

Il certificato di origine, che attesta l’origine non preferenziale di un bene, va richiesto alla Camera di Commercio dove ha sede il richiedente. La domanda si presenta telematicamente, tramite la piattaforma CERT’O e deve essere firmata digitalmente dal richiedente (nota Ministero Sviluppo economico n. 62321/2019).

Il certificato di origine non può essere rilasciato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 49 comma 1 del DPR 445/2000.

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INTRA UE: VIES rilevante anche per servizi Intra UE

VIES rilevante anche per i servizi intra UE. 

Dopo quasi due anni dal 1° gennaio 2020, con il DLgs. 192/2021 è avvenuto il recepimento delle disposizioni sulla non imponibilità IVA delle cessioni intra UE di beni, tra cui con rilevanza sostanziale:

  • l’iscrizione al VIES del cessionario UE,
  • la presentazione dell’INTRASTAT vendite (art. 41 comma 2-ter DL 331/93).

Per le prestazioni di servizi.

La prestazione di servizi “generica”, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ha una diversa rilevanza territoriale, ai fini IVA:

  • se resa a committente soggetto passivo (B2B) – NON è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72).
  • se resa a committente privato consumatore(B2C) – è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72).

Committente soggetto passivo IVA.

  • Ex art. 7-ter comma 2 lett. a) DPR 633/72, ai fini della territorialità IVA, sono soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese coloro che esercitano “attività d’impresa, arti o professioni”.
  • Ex art. 18, par. 1, Reg. UE 282/2011, salvo informazioni contrarie, il prestatore del servizio può considerare che il committente UE sia soggetto passivo se:
    • abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA;
    • il prestatore ne abbia verificato l’iscrizione al VIES.
  • sembrerebbe possibile che il prestatore disponga di “informazioni contrarie” rispetto allo status di non soggetto passivo IVA derivante dalla mancata iscrizione al VIES.
  • Inoltre, se il committente non ha ancora un numero di identificazione IVA, ma abbia informato il prestatore di averlo richiesto, questi può verificarne lo status, ottenendo qualsiasi altra prova attestante che il destinatario delle prestazioni è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini IVA ed effettuando una verifica ragionevole dell’esattezza delle informazioni ricevute.

Committente non soggetto passivo IVA.

Il committente, stabilito in un altro Stato UE, non è da considerare soggetto passivo IVA se non ha comunicato al prestatore il suo numero d’identificazione IVA (art. 18, par. 2, Reg. UE 282/2011) questo anche se comunque che l’art. 18, par. 1, lett. a) Reg. UE 282/2011 sembra attribuire all’inclusione nel VIES la funzione di confermare al prestatore che il destinatario è un soggetto passivo, non di più.

Conseguenza della mancata iscrizione al VIES del committente

Il committente non si considera soggetto passivo, con conseguente rilevanza ai fini IVA in Italia della prestazione di servizi eseguita da un prestatore soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, ex art. 7-ter comma 1 lett. b) DPR 633/72.

Prassi Agenzia Entrate.

L’Agenzia Entrate, prima delle modifiche di cui alla direttiva 2018/1910/Ue, si era pronunciata in favore della rilevanza solamente formale dell’iscrizione al VIES del cessionario, salvo comportamenti fraudolenti (Videoforum 23 gennaio 2019), anche se:

  • vale sempre la CM 28/E/2011 secondo cui i soggetti passivi IVA che “effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate” .
  • l’inclusione nel VIES è necessaria anche per quei soggetti “che effettuano solo prestazioni di servizi intra UE soggette ad IVA nel paese di destinazione ex art. 7-ter”; per le prestazioni rese da soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi UE, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato “dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso mediante il sistema VIES” (CM 37/E/2011, § 2.1.2 e § 3).