IVA: identificazione diretta per soggetti stabiliti in Norvegia

E’ ammessa l’identificazione diretta ai fini IVA per soggetti stabiliti in Norvegia.

I soggetti economici stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per i diritti e doveri in materia di IVA in Italia.

Lo chiarisce l’Agenzia Entrate con la RM 44/E/2020 del 28/07/2020.

Per i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia le alternative sono le seguenti:

  • nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 DPR 633/1972),
  • identificazione diretta con le modalità ex art. 35-ter DPR 633/1972.

Ex art. 35-ter comma 5 DPR 633/1972 la possibilità di avvalersi dell’identificazione diretta:

  • è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Ue;
  • è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE, per i soggetti extra UE.

In data 01/08/2018, la Norvegia ha sottoscritto con l’UE un accordo per la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi.

L’accordo è sostanzialmente uguale a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’UE, con riguardo all’IVA. Per tale motivo questo accordo consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

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RIMBORSI IVA: soggetti non residenti possono ottenere il rimborso tramite procura

I soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE possono far incassare a terzi il rimborso IVA ex art.38-bis.2, DPR 633/1972, attraverso una delega (procura speciale) autenticata dal notaio.

Con la RM 110/E/2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che il soggetto non residente, stabilito in altro Paese UE, con diritto al rimborso IVA, può delegare un terzo a incassare le somme dovute e la delega (procura), anche se formata all’estero, deve essere resa secondo i principi stabiliti ex art.63 DPR 600/1973, ovvero autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale idoneo a conferire pubblica fede all’atto.

Il provvedimento del direttore Agenzia Entrate 01/04/2010 (norme di attuazione delle disposizioni ex artt. 38-bis.1, 38-bis.2 e 38-ter DPR 633/1972), al punto 2.1.5, stabilisce che la modalità di erogazione dei rimborsi IVA è l’accredito bancario sul conto intestato all’avente diritto, modalità che ha finalità di semplificazione, oltre che di controllo e tutela del contribuente e anche dell’erario.

Le stesse esigenze possono però essere soddisfatte anche attraverso l’istituto della procura speciale ex art.63 DPR 633/1972, mediante la quale il contribuente può farsi rappresentare innanzi agli uffici finanziari nelle diverse fasi dell’accertamento e della liquidazione dei tributi, oltre che nella fase del contenzioso.

Infine l’autentificazione della firma e le altre formalità ex art.63 DPR 600/1973 sono a tutela dell’identità del contribuente e garantiscono la volontà del predetto di essere rappresentato da un soggetto terzo nelle diverse fasi dell’iter tributario, tra cui rientra anche l’istanza di rimborso.

RIMBORSO IVA UE: entro il 30 settembre la richiesta di rimborso IVA assolta in altri Stati UE

Entro oggi 30 settembre 2015, i soggetti passivi IVA IT  devono richiedere a rimborso IVA assolta nel 2014 in altri Stati UE, tramite il portale elettronico dedicato sul sito dell’Agenzia Entrate, che provvede all’inoltro dell’istanza allo Stato UE competente per il rimborso; tale Stato UE erogherà poi direttamente il rimborso, secondo le modalità ivi stabilite.

In generale, le condizioni per il rimborso IVA sono fissate dallo Stato in cui è stabilito il soggetto passivo richiedente (per l’Italia, v. art. 38-bis1 DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 53471/2010):

  • dal punto di vista soggettivo, ex art. 19 DPR 633/72, lo specifico bene o servizio acquistato deve essere inerente all’attività di impresa del soggetto passivo.
  • dal punto di vista oggettivo, i soggetti stabiliti in Italia devono verificare che lo specifico bene o servizio acquistato non sia soggetto a limitazioni (o riduzioni) alla detrazione dell’IVA secondo la normativa fiscale dello Stato UE del rimborso.

A tal fine, sul sito istituzionale UE è possibile verificare le principali limitazioni alla detrazione vigenti nei diversi Stati UE, fermo restando che rimane opportuna una verifica più accurata con consulenti locali.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti passivi con pro rata, la detrazione si applica in relazione alla percentuale detraibile applicata in Italia, ex art. 8, par. 2, lett. g) direttiva 2008/9/CE; in maniera corrispondente, ex art. 38-bis2, co.3 DPR 633/1972 disciplina i rimborsi per l’IVA assolta in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati UE. In senso analogo, l’art. 6 direttiva 2008/9/CE prescrive che se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso (DE) effettua nello Stato membro in cui è stabilito (IT) sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che NON danno diritto alla detrazione in tale Stato, il rimborso (in DE) è ammesso solo per il «pro rata» dell’IVA rimborsabile, come applicato nello Stato di stabilimento (IT).

Per avere il rimborso dell’IVA assolta all’estero, è essenziale verificare la presenza di una stabile organizzazione nello Stato UE in cui l’imposta è stata assolta, poichè ex art. 3, par. 1, lett. a) direttiva 2008/9/CE condizione per il rimborso è che il soggetto passivo richiedente non sia in possesso nello Stato di rimborso né della sede della propria attività, né di una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni attive, né (in assenza di sede o di S.O.) del proprio domicilio o residenza in tale Stato. Diversamente, la nomina del rappresentante fiscale non preclude il rimborso dell’IVA (Corte di Giustizia UE causa C-323/12, mentre la FAQ n.40 dell’Agenzia Entrate sul proprio sito dice il contrario, ed è da ritenersi quindi superata).

Dal punto di vista operativo, la richiesta di rimborso IVA viene gestita dal Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia Entrate, prima dell’inoltro allo Stato competente, e viene rigettata se il soggetto passivo, nell’anno di riferimento:

  • non abbia svolto in Italia attività di impresa, arte o professione;
  • abbia effettuato solo operazioni attive che non danno diritto alla detrazione (ad es., solo operazioni esenti);
  • si sia avvalso del regime dei minimi ex art. 1 comma 96 e ss. L. 244/2007 ovvero del regime speciale per i produttori agricoli.

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RIMBORSO IVA UE 2014: scadenza 30 settembre 2014

Entro il 30 settembre 2014 i soggetti passivi stabiliti in Italia che nel 2013 hanno assolto l’IVA in altri Stati UE possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta all’estero .

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA UE

Di norma, le condizioni per il rimborso sono fissate dallo Stato di stabilimento del soggetto passivo richiedente (per l’’Italia, v. art. 38-bis1  DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 29/04/2010): ex art. 6 Direttiva 2008/9/CE, infatti, i soggetti passivi che richiedono l’IVA a rimborso in uno Stato in cui non sono stabiliti, “devono effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui sono stabiliti”; quindi ad es. se un soggetto passivo IT chiede a rimborso l’IVA assolta in UK o in ES deve comunque sottostare alle norme italiane in materia di detrazione, quindi vanno verificati:

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