TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI: Controlli OSS e IOSS al Centro Operativo di Pescara

TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI: Controlli OSS e IOSS al Centro Operativo di Pescara.

Come con il MOSS, il Centro operativo di Pescara (COP) sarà l’ufficio competente per i nuovi regimi speciali OSS e IOSS.

L’Agenzia Entrate con provvedimento n. 168315/2021 del 25/06/2021, adottato ex art. 7 DLgs. 83/2021, stabilisce anche:

  • le procedure on line per gli operatori economici che vogliono registrarsi al regime OSS UE – OSS Non UE – IOSS;
  • le regole di presentazione della dichiarazione riepilogativa delle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi;
  • le procedure per comunicare eventuali variazioni all’Agenzia.

Da oggi 1° luglio 2021 il provvedimento sostituisce il provvedimento n. 118987/2016, relativo al MOSS, di cui viene esteso l’ambito applicativo, ex D.Lgs 83/2021.

Controlli OSS e IOSS al Centro Operativo di Pescara

Le competenze del Centro operativo di Pescara (COP) sono:

  • attività di identificazione e registrazione ai regimi,
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dai regimi,
  • monitoraggio dei rimborsi,
  • controllo e accertamento – qui in alcuni casi saranno competenti anche la DP oppure la DR dell’AdEntrate territorialmente competente.

Il provvedimento ha approvato, inoltre, gli schemi di dati che i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia nelle fasi di registrazione e dichiarazione (Allegati A, B, C, D, E, F). Per la registrazione vengono confermate le modalità già indicate dal MEF con il comunicato del 29 marzo 2021.

Registrazione e dichiarazione OSS NON UE

I soggetti extra-UE che si avvalgono dell’OSS Non UE identificandosi in Italia (solo gli sfortunati che saranno costretti)  richiedono la registrazione on line compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione a libero accesso, al seguente link:

Effettuate le verifiche, il COP comunicherà al richiedente via e-mail:

  • il numero di identificazione IVA,
  • il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia,
  • le credenziali necessarie e le istruzioni per accedere alle funzionalità per completare la registrazione.

A tal fine, i soggetti trasmettono i dati contenuti nell’Allegato A al provvedimento.

Registrazione e dichiarazione OSS UE

Invece, i soggetti passivi che scelgono di aderire all’OSS UE utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia previo inserimento delle credenziali personali e la registrazione viene effettuata on line (l’opzione è esercitata trasmettendo all’Agenzia i dati di cui all’Allegato B). Link di seguito:

I soggetti registrati all’OSS Non UE e all’OSS UE devono presentare una dichiarazione riepilogativa trimestrale, entro la fine del mese successivo (allegati D, E).

Registrazione e dichiarazione IOSS

Infine, i soggetti passivi che scelgono di aderire all’IOSS Import One Stop Shop identificandosi in Italia, direttamente o tramite intermediario IOSS, richiedono la registrazione on line compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate nella sezione a libero accesso (l’opzione è esercitata trasmettendo i dati di cui all’Allegato C). Link di seguito:

I soggetti extra-UE stabiliti in un Paese con il quale l’UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca (rif. direttiva 2010/24/UE e Reg. Ue 904/2010) possono registrarsi direttamente al regime IOSS, previa richiesta del numero di identificazione IVA.

I soggetti registrati all’IOSS devono presentare una dichiarazione riepilogativa mensile, entro la fine del mese successivo, direttamente o tramite l’intermediario IOSS (allegato F).

Anche le comunicazioni di variazione dati, cessazione delle forniture e perdita dei requisiti richiesti per i regimi speciali devono essere comunicate in via telematica all’Agenzia mediante le funzionalità telematiche disponibili.

Quesiti all’AdE

Si segnala che, considerata la rilevanza delle novità introdotte dal “pacchetto IVA e-commerce”, l’Agenzia Entrate accoglierà i quesiti degli operatori economici, che dovranno essere inviati entro il 12/07/2021 alla mail: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it e saranno poi discussi in un webinar che si terrà il 22/07/2021.

TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI: Decreto IVA su e-commerce

Decreto IVA su e-commerce: con il DLgs. 83/2021 vengono recepite le novità in vigore dal 1° luglio 2021

E’ stato pubblicato il DLgs. n. 83/2021, che recepisce gli artt. 2 e 3 Direttiva 2017/2455/UE, e anche la direttiva 2019/1995/UE; si tratta di riforme dell’IVA sul commercio elettronico, per facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella UE condizioni di parità con le imprese di Paesi extra UE.

Il DLgs. n. 83/2021  modifica il DPR 633/1972 e il DL 331/1993, nel senso di

  • riformare la disciplina delle vendite a distanza,
  • introdurre nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella UE;
  • estendere l’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS) che diventa OSS (One Stop Shop).

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Decreto IVA su e-commerce: NOVITA’ DELLA RIFORMA

Sono le seguenti:

  • possibilità di avvalersi del regime speciale (versione UE e non UE) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma anche per la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella UE, le vendite a distanza intra UE di beni, ecc.). Anche per tali operazioni, sarà quindi possibile dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE nel solo Stato di identificazione, tramite un portale web, senza che il soggetto passivo debba identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato UE in cui effettua le operazioni.
  • abolizione dell’esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella UE, ed introduzione del regime di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (IOSS – Import One Stop Shop). Con l’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro UE, è esente da IVA. L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 DPR 633/1972).

Decreto IVA su e-commerce: REGIMI SPECIALI

Si configurano quindi tre regimi speciali:

  • OSS versione UE, al quale possono registrarsi:
    • i soggetti passivi stabiliti nell’UE che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • i soggetti passivi non stabiliti nell’UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis DPR 633/1972).
  • OSS versione non UE, al quale possono registrarsi:
    • i soggetti passivi non stabiliti nell’UE che prestano servizi B2C nella UE
  • IOSS, al quale possono registrarsi:
    • tutti i soggetti passivi (stabiliti o no nell’UE, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro. Tuttavia, i soggetti che non hanno una sede nell’UE devono nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA).

Decreto IVA su e-commerce: UTILIZZO REGIMI SPECIALI

Un soggetto passivo stabilito nella UE (quindi anche Italia) può utilizzare:

  • OSS UE per centralizzare l’assolvimento dell’IVA su:
    • vendite a distanza intra UE di beni
    • servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Un soggetto passivo non stabilito nella UE può utilizzare:

  • OSS UE per le vendite a distanza intra UE di beni;
  • OSS non UE per i servizi B2C resi nella UE;
  • IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni con le operazioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’IVA dovuta negli altri Stati membri, e presenterà:

  • dichiarazione trimestrale per l’OSS
  • dichiarazione mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

Le modalità operative di applicazione dei regimi speciali saranno definite con successivi provvedimenti dell’Agenzia Entrate o dell’Agenzia Dogane e monopoli.

Decreto IVA su e-commerce: DECORRENZA ED ENTRATA IN VIGORE

L’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile 2021. Il DLgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

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INTRASTAT: sanzioni applicabili – aggiornamento 2021

INTRASTAT: sanzioni applicabili – Aggiornamento marzo 2021

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI FISCALI 

Dalla lettura dell’art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non si applicano invece sanzioni per:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

In pratica le violazioni e relative sanzioni sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione: 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso, applicabile alle violazioni fiscali ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI STATISTICI

Tali sanzioni si applicano ad oggi solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

I dati statistici sanzionabili sono quelli ex art.6 Decreto MEF 22/02/2010. Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2020 del 20/02/2020

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

DOGANA: BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020, con un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31/12/2020.

Fino al 31/12/2020 le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate (si continua a presentare l’INTRASTAT), ma, dal 01/01/2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito saranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE) con necessità di fare dogana.
Per questo motivo gli operatori devono essere pronti al ripristino delle normali operazioni doganali ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla Commissione europea (pdf 188 kb).

PROCEDURE

Le procedure sono quelle consuete per le operazioni export:

  • presentazione della dichiarazione doganale,
  • assegnazione M.R.N (Movement Reference Number),
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • visto uscire della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate;
  • Inoltre è necessario essere titolari di un codice EORI (gli operatori sprovvisti di tale codice possono richiederlo all’Agenzia Dogane – V. scheda di sintesi specifica codice EORI redatta da Agenzia ICE)

Vedere la pagina dedicata del sito dell’Agenzia Dogane.

LINEE GUIDA UK

Il Governo britannico ha pubblicato un dettagliato modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea (aggiornato ad ottobre 2020).

Le linee guida – rivolte prevalentemente agli operatori inglesi – sono utili tuttavia anche per le imprese IT che hanno relazioni commerciali con partner GB e riportano cambiamenti,  formalità e documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla UE dopo il periodo di transizione. Si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione più dettagliata, solo dal 1° luglio 2021.

SCHEDA ICE BREXIT e DOGANA

L’ICE ha predisposto una scheda sintetica (pdf 265 kb), con il riassunto di alcuni temi trattati nel modello operativo di cui sopra, mettendo in risalto tre momenti:

  • 01/01/2021 – introduzione dei controlli doganali all’importazione; 
  • 01/04/2021 – introduzione controlli per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  • 01/07/2021 – tutti i nuovi regimi doganali saranno completamente operativi

Per le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA – TIR), l’operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.

AGENZIA DOGANE

L’Agenzia Dogane con la nota del 26/02/2019 che descrive gli impatti di natura doganale nell’ipotesi di uscita senza accordo.

PASSEGGERI

Solo a partire dal 1/10/2021 sarà obbligatoria per i cittadini UEl’esibizione del passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l’uso delle carte d’identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.

Sezione dedicata sul Sito: UTILITY & DOWNLOADS – BREXIT