DOGANA: Reg. UE 978/2012 – Nuovo Sistema Preferenze Generalizzate

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A partire dal 01/01/2014 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 978/2012 sul Sistema delle Preferenze Generalizzate, che sarà in vigore per i prossimi 10 anni, fino al 31/12/2023.

Esso sostituisce il Reg. (CE) 732/2008, applicabile fino al 31/12/2013.

La UE, anche in virtù del Trattato sul funzionamento della UE che promuove lo sviluppo sostenibile, il buon governo e l’eliminazione della povertà nei Paesi in via di Sviluppo (SPG), ha sempre sostenuto i paesi economicamente più arretrati mediante norme che consentono di importare nel territorio UE merci originarie di tali paesi, in esenzione da dazio, mediante presentazione del documento di prova di origine (Form-A).

Tale accesso preferenziale delle merci ha il fine di aiutare i Paesi SPG a ridurre la povertà grazie al commercio internazionale che può portare risorse da reinvestire nello sviluppo dell’economia.

Nei passati regolamenti UE sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG), si distingue tra i seguenti regimi:

  • generale, applicabile a tutti paesi in via di sviluppo;
  • speciale che incentiva lo sviluppo sostenibile e il buon governo di quei paesi che intraprendono riforme in senso democratico.

Il Reg. (UE) n. 978/2012 – nuovo regolamento SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) – prevede tre regimi:

  • REGIME GENERALE che comprende tutti i paesi che condividono uno stadio di sviluppo economico medio-alto (che consentirà loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema). La novità più importante è che il numero dei paesi beneficiari passerà, dal 01/01/2014, da 176 ad 86 (allegato II Reg. (UE) 978/2012). Nell’elenco dei prodotti del regime generale viene fatta una distinzione tra:
  • prodotti sensibili la riduzione daziaria è del 3,5 %;
  • prodotti non sensibili: per questi i dazi ad valorem della tariffa doganale sono sospesi, ; per i prodotti delle sezioni “S-11 a” e “S-11 b” (prodotti tessili dei capitoli della tariffa doganale da 50 a 63) dell’allegato V (Reg. (UE) 987/2012) la riduzione è del 20%.
  • Nel caso in cui per 3 anni consecutivi il valore medio delle importazioni nella UE da un determinato paese SPG superi ilivello di soglia ex All. VI Reg. (UE) 978/2012, tali preferenze verranno sospese.Mediante il Reg. (UE) 1213/2012 la UE ha sospeso le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni di tale regolamento. Tali sospensioni verranno applicate a partire dal 01/01/2014 e dureranno fino al 01/01/2016.
  • 2 REGIMI SPECIALI, nello specifico
    • primo regime speciale, che concede preferenze aggiuntive ai paesi che risultano vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo. Tali preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Per poter rientrare in tali benefici i Paesi (denominati SPG+) devono presentare una domanda per iscritto alla Commissione UE che concede tale beneficio se il paese richiedente:
      • è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale;
      • ha ratificato tutte le convenzioni ex All. VIII Reg. (UE) 978/2012 (convenzioni pertinenti) e nelle conclusioni degli organi di controllo competenti non si rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni.
    • secondo regime speciale (EBA,“everythings but arms”, ) che garantisce l’accesso al mercato UE in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, a eccezione del commercio delle armi. La sospensione tariffaria si applica a tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 della TARIC, esclusi quelli di cui al capitolo 93. L’elenco dei paesi meno sviluppati riconosciuti e classificati dall’ONU è pubblicato nell’allegato IV Reg.(UE) 978/2012. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, la UE fissa un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. Inoltre le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuano ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano anche di un altro regime di accesso preferenziale al mercato UE.

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