INTRA UE: nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015

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La Legge europea 2014 (L.115/2015) ha introdotto nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015. Le novità ai fini IVA sono le seguenti:

  • si modifica la disciplina degli scambi intra UE (artt. 38 e 41 DL 331/1993), riguardo le regole sul trasferimento temporaneo di beni sottoposti a lavorazioni o manipolazioni.
  • si modifica la disciplina dei servizi internazionali (art. 9 co. 1 DPR 633/1972) prevedendo l’estensione del regime di non imponibilità a tutti i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile.

LAVORAZIONI 

FINO AL 17/08/2015:

ai sensi della precedente versione dell’art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intra UE l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della UE ovvero al di fuori del territorio della UE.

DAL 18/08/2015:

  • non sono acquisti intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da un soggetto passivo IVA in detto Stato UE solo se il bene, a termine lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;
  • sono invece acquisti intra UE negli altri casi
  • simmetricamente, non sono cessioni intra UE i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo IT, nel territorio dello Stato.
  • sono invece cessioni intra UE negli altri casi , cioè quando il soggetto passivo IT invia beni in lavorazione in altro Stato UE, senza che gli stessi facciano rientro in Italia (vanno in altro Stato UE o Extra UE): in tal caso non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso, e quindi identificarsi a fini IVA nell’altro Stato UE di destinazione, con applicazione del regime di non imponibilità IVA. Tali operazioni concorreranno ai fini dell’assunzione della qualifica di esportatore abituale e per la maturazione del plafond.

Nuovo regime IVA delle cessioni di beni lavorati esclusi dal regime sospensivo

L’art. 13 L. 115/2015 (Legge europea 2014) ha riformulato la disciplina IVA dei trasferimenti intra UE di beni per lavorazioni, senza pronunciarsi sul regime IVA applicabile alle cessioni di beni risultanti dalla lavorazione. A tal fine, si vedano le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE (causa C-446/13 del 2/10/2014):

  • tali cessioni si considerano effettuate nel Paese UE in cui i beni sono stati lavorati, a meno che questi ultimi siano stati inviati nel Paese di origine prima di essere trasportati/spediti nel Paese di destinazione.
  • la cessione di beni trasportati/spediti in altro Paese UE per essere lavorati, per conto del cedente italiano, prima di essere consegnati al cliente identificato ai fini IVA nello stesso Paese membro non ha natura intra UE. La cessione non può, infatti, considerarsi effettuata in Italia, beneficiando del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993, se il contratto di compravendita ha per oggetto i beni risultanti dalla lavorazione, che siano “fisicamente” presenti nel Paese membro del terzista al momento iniziale del trasporto o spedizione a destinazione del cessionario.

Sotto il profilo territoriale, questa conclusione trova conferma nell’art. 32 Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale le cessioni di beni con trasporto/spedizione si considerano territorialmente rilevanti nel luogo in cui il bene si trova nel momento iniziale del trasporto/spedizione a destinazione del cessionario.

Dal punto di vista del cedente IT, l’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993 presuppone che i beni lavorati siano trasportati/spediti al cessionario UE a partire dall’Italia, quindi se le lavorazioni sono:

  • INTERNE (fatte in Italia) o ESTERNE CON RIENTRO IT (se i beni lavorati ritornano in Italia prima di essere trasportati/spediti al cessionario UE), allora il cedente IT può emettere fattura non imponibile IVA ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993;
  • ESTERNE (se i beni lavorati non ritornano in Italia), innanzitutto va tenuto presente che il cedente IT DEVE identificarsi ai fini IVA nel Paese UE del terzista direttamente o tramite rappresentante fiscale, in quanto il trasferimento dei beni in tale Paese dà luogo in Italia, a una cessione intra UE, e nel Paese UE del terzista, a un acquisto intra UE (Corte di giustizia UE, cause riunite C-606/12 e C-607/12). Ai fini dell’individuazione degli obblighi IVA del cedente IT, si distingue ancora a seconda che:
    • il cessionario UE è stabilito nello stesso Paese UE del terzista, allora la cessione si considera ivi territorialmente rilevante (artt. 31 e 32 Direttiva 2006/112/CE), ma, per individuare gli obblighi IVA del cedente IT occorre verificare se:
      • il Paese UE del cessionario abbia previsto l’obbligo di inversione contabile, allora il cedente IT deve, ex art. 21, co. 6-bis, lett. a), DPR 633/1972, emettere fattura al cessionario con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, dell’annotazione “inversione contabile” e dell’eventuale norma UE o IT di riferimento.
      • il Paese UE del cessionario non abbia previsto l’obbligo di inversione contabile, allora la posizione IVA italiana del cedente IT deve:
        • emettere fattura con addebito dell’IVA locale nei confronti del cessionario;
        • adempiere agli ulteriori obblighi IVA previsti dalla legislazione locale.
    • il cessionario NON è stabilito nello stesso Paese UE del terzista, fermo restando che il luogo della cessione coincide con il Paese UE del terzista (art. 31 Direttiva 2006/112/CE), la posizione IVA del cedente IT deve:
      • emettere fattura in regime di non imponibilità ex art. 138, par. 1, Direttiva 2006/112/CE;
      • adempiere gli ulteriori obblighi IVA previsti dalla legislazione locale, compresa la presentazione dell’INTRASTAT.

Infine, la lavorazione resa dal terzista deve essere necessariamente fatturata al cedente IT e non alla sua posizione IVA locale (le lavorazioni su beni mobili sono servizi “generici” ex art. 44 Direttiva 2006/112/CE  territorialmente rilevanti nel luogo di stabilimento del committente).

SERVIZI INTERNAZIONALI

La legge europea 2014 prevede l’estensione del regime di non imponibilità IVA ex art. 9 co. 1 DPR 633/1972 a tutti i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale (v. Direttiva 2006/79/CE) e alle spedizioni di valore trascurabile, a condizione che i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta.

Si prevede inoltre la revisione, da attuare attraverso un regolamento del Ministro dell’economia, dell’attuale regolamento in materia di franchigie fiscali, adottato con il DM Finanze 489/1997, al fine di esplicitare che, nei casi di applicazione della franchigia dai diritti doganali alle piccole spedizioni di carattere non commerciali e alle spedizioni di valore trascurabile, detta franchigia riguarda anche i relativi servizi accessori, a prescindere dal loro ammontare.

 

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