INTRASTAT: abolizione Intra acquisti dal 2018

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Aboliti gli INTRA trimestrali relativi agli acquisti a decorrere dal 1° gennaio 2018

L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 194409/2017,  ha reso note le misure di “semplificazione” che riguardano gli obblighi INTRASTAT. Si dà quindi attuazione alle disposizioni ex art. 50, co. 6 DL 331/93, originariamente previste già per il 2017, ma prorogate al 2018 per effetto del DL 244/2016 (Milleproroghe).

Questa è quella che sembra essere la situazione e le relative novità:

I cambiamenti per i modelli INTRA relativi agli acquisti di beni e servizi:

  • vengono aboliti i modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
  • i modelli INTRA mensili acquisti valgono esclusivamente ai fini statistici, e sono presenti delle soglie al di sopra delle quali devono essere presentati gli INTRA mensili acquisti intracomunitari (sempre a soli fini statistici): l’obbligo sussiste, infatti, solo se l’ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti:
    • >= a 200.000 euro, per gli acquisti di beni
    • >= a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute (2 soglie diverse, “semplificazione”).
  • Le informazioni di rilievo statistico relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati dai soggetti trimestrali, o dai mensili “sotto soglia” saranno ricavate dall’Agenzia Entrate tramite le applicazioni “comunicazioni dati fattura” o le fatture elettroniche trasmesse in via telematica (tanti auguri).

Tutto quasi come prima per i modelli INTRA relativi alle cessioni di beni e servizi:

  • La periodicità, mensile o trimestrale, resta legata al limite di 50.000 euro ex DM 22/02/2010 in conformità alla direttiva 2006/112/CE.
  • Unico mutamento è la soglia sopra la quale diviene obbligatorio l’invio dei dati anche ai fini statistici, dato che la compilazione di tali dati è opzionale per i soggetti le cui cessioni intracomunitarie, su base trimestrale, non superano 100.000 euro (chiaramente è una semplificazione inutile, costringe a fare un’altro calcolo, solo per non inserire i pesi e le unità supplementari).

Altre “semplificazioni”:

  • relativamente al campo “Codice Servizio” (CPA), presente nei modelli INTRA relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, è previsto il passaggio da 6 a 5 cifre e la conseguente riduzione del 50% dei codici da selezionare.
  • Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti)

Insomma, si sta sostituendo per metà un adempimento che funziona in maniera uguale da 24 anni (per gli acquisti di beni) e da 7 anni (per gli acquisti di servizi) con uno che non funziona, come raccontano le cronache di questi giorni sull’affaire spesometro, e costringendo ad ulteriori calcoli e soglie. Proprio ciò di cui i contribuenti hanno bisogno in questo momento.

La riduzione degli obblighi INTRA decorre dal 1° gennaio 2018, poichè ex art. 50 co.6 DL 331/93 (come modificato dal DL 244/2016) si richiede lo snellimento del contenuto informativo dei modelli a decorrere dal 2018.

Per il 2017 restano in vigore gli obblighi soliti di comunicazione della totalità degli acquisti e delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute (le ultime scadenze con il vecchio modo saranno quindi quelle del 25 gennaio 2018).

La prevista abolizione degli INTRA acquisti (art. 4 comma 4 DL 193/2016) era stata cancellata ex art. 13 co.4-ter DL 244/2016, che aveva ripristinato gli obblighi precedenti all’approvazione del DL 193/2016, sino al 31 dicembre 2017.

Vedremo comunque come si evolveranno queste novità.

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