INTRASTAT: sanzioni

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Si riportano le sanzioni che sono applicabili alle varie violazioni in materia di INTRASTAT.

Esse si dividono in:

1) Violazioni di natura fiscale (Art.11 D.LGS 471/1997):

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2)Violazioni di natura statistica (Art.11 D.LGS 322/1989):

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3) Ravvedimento operoso:

La sanzione è ridotta (art. 13 D.Lgs 472/97 e art. 2 D.Lgs 99/2000) sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, ad un decimo del minimo (NB: tale importo è stato così ridotto dal DL 185 del 29/11/2008, art.16, mentre precedentemente era pari a 1/5) , se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .

Le sanzioni sono le seguenti, per ciascun elenco:
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NOTE
(*) Non si applica art.13, co.1, lett. c) D.Lgs 472/1997 (presentazione entro 90 gg. sanzione ridotta a 1/8
(**) Dal momento che la violazione è meramente formale non è sanzionabile, a meno che non riguardi l’ammontare delle
operazioni o il codice identificativo dell’operatore UE
Il ravvedimento deve essere eseguito con le seguenti modalità
• pagamento della sanzione;
• versamento delle sanzioni relative all’Intra con modello F24 codice tributo 8911.
• è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso.

 

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