RIMBORSO IVA non residenti: novità dal 2010

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Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole relative ai rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti non residenti: si tratta della Direttiva 2008/9/CE istitutiva della nuova procedura per la richiesta del rimborso IVA ex art. 170 Direttiva 2006/112/CE; un iter interamente elettronico assicurerà rimborsi più rapidi e, soprattutto, garantirà gli interessi legali nel caso in cui le Amministrazioni fiscali eroghino i rimborsi in ritardo.

I soggetti passivi di imposta residenti in uno Stato membro UE possono ottenere il rimborso dell’IVA addebitatagli nello Stato membro di rimborso per beni e servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro.

I soggetti passivi di imposta residenti in Italia, identificati con il numero di partita IVA, possono chiedere il rimborso nei vari Paesi della Comunità per i costi ivi sostenuti, secondo la disciplina sulle detrazioni operante nei singoli Stati.

Il nuovo sistema prevede che i soggetti passivi IVA potranno chiedere il rimborso dell’imposta assolta in altro Stato membro mediante richiesta fatta nello Stato membro di stabilimento, tramite un portale elettronico. Tale ultimo Stato provvederà ad inoltrare la richiesta allo Stato del rimborso, fornendo anche indicazione sul soggetto passivo (esistenza, pro-rata, ecc.). Nel contempo saranno notevolmente ridotti i casi di materiale presentazione delle fatture di acquisto che potranno essere sostituite da messaggi elettronici, fermo restando la possibilità (non sistematica) dello Stato del rimborso di chiedere in casi specifici la presentazione delle fatture.

Le richieste vanno compilate nella lingua e nella moneta ufficiali del Paese membro al quale si chiede il rimborso. Il nuovo sistema dovrebbe quindi agevolare gli operatori negli adempimenti necessari per l’ottenimento del rimborso, determinando al tempo stesso una più stretta collaborazione tra Stato di stabilimento e Stato del rimborso.

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