Legge Comunitaria 2010: 3) Rimborso credito IVA trimestrale

RIMBORSO CREDITO IVA INFRANNUALE (in vigore dal 17/03/2011)

N.B.: NON si fa riferimento in questo articolo ai rimborsi ex artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter DPR 633/1972

La Legge Comunitaria 2010 ha modificato l’art. 38-bis DPR 633/1972,  ampliandone la portata ed estendendo la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972.

In particolare il rimborso è ammesso per i servizi resi da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti, purché l’ammontare di tali servizi  sia di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, riguardanti:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporto di beni e relative intermediazioni, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni;
  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dall’UE (art. 19 co. 3 lett. a-bis DPR 633/1972: tale articolo richiama le prestazioni ex art.10 n. da 1 a 4 DPR 633/1972) ;

Si precisa che il rimborso del credito IVA infrannuale può essere richiesto ex art.30, co.2 DPR 633/1972, se di importo > di 2.582,28 Euro, a queste condizioni:

  • operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni;
  • operazioni non imponibili per un ammontare > al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • acquisto beni ammortizzabili, limitatamente all’imposta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre, per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti di beni e servizi imponibili;
  • soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o con rappresentate fiscale in Italia, indipendentemente dai presupposti di cui sopra.

Per il rimborso trimestrale si deve prestare idonea garanzia, non necessaria per i rimborsi:

  • non superiori a 5.164,57 Euro;
  • non superiori al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti alla data della richiesta;
  • non superiori a 258.228,45 Euro richiesti dal curatore fallimentare/commissario liquidatore;
  • richiesti dalle imprese virtuose, che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità ex art. 38-bis, co.7 DPR 633/1972.

LEGGI ANCHE:

>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Legge Comunitaria 2010: 2) Cessioni all’esportazione

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE (in vigore dal 17/01/2012 per evitare la procedura di infrazione già avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/1972 nel modo che segue.

1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione le cessioni:

  • di navi – art.8-bis lett. a)
    • adibite alla navigazione in alto mare;
    • destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca
    • adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione ;
  • ad organi dello Stato soltanto di aeromobili, e non più anche quelle di navi (art.8-bis lett. b));

2. Sono invece escluse dal regime di non imponibilità (art.8-bis lett. d)) le provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera al posto del vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera locale.

3. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e)) le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio degli apparati motori e loro componenti e ricambi e dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alla nuova lett. a-bis (navi militari).

4. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e-bis)) anche le prestazioni di servizi diverse da quelle indicate alla lett. e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lett. a), a-bis) e c) e del loro carico.

>>>> VEDI ANCHE: “Non imbarca l’IVA il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio”

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>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

Legge Comunitaria 2010: 1) prestazioni di servizi – momento di effettuazione e integrazione

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011)  ha introdotto una deroga al principio generale (solo italiano) secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.

Ex nuovo art. 6, co.6 DPR 633/1972 le prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (quindi non le prestazioni ex art.7 quater e quinquies DPR 633/1972) rese/ricevute con soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • si considerano effettuate al momento di ultimazione delle prestazioni (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se hanno carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi (SOLO se antecedente, alla data di pagamento del corrispettivo);
  • se rese in modo continuativo, con durata ultrannuale e senza pagamenti parziali nello stesso periodo, si considerano effettuate al 31/12 di ciascun anno solare, finché non concluse (in tal caso la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal prestatore per l’esecuzione dei servizi – v. CM 37/E/2011).

La finalità principale della norma è quella di sincronizzare le operazioni intra UE, in modo che sia il fornitore sia l’acquirente inviino gli INTRASTAT per lo stesso periodo d’imposta, quindi per queste prestazioni di servizi l’emissione anticipata della fattura rispetto alla data di ultimazione della prestazione o del pagamento del corrispettivo sarà irrilevante.

Nulla cambia invece per prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, operazioni con altri soggetti passivi italiani o con privati consumatori non residenti, che continueranno a essere disciplinate ex art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972 (data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, data di emissione della fattura).

INTEGRAZIONE OBBLIGATORIA (in vigore dal 17 marzo 2012).

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha aggiunto un periodo all’art. 17, co.2 DPR 633/1972, prevedendo che:

  • se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra emissione dell’autofattura o integrazione (v. CM 12/E/2010);
  • la registrazione nel registro delle fatture emesse (art. 23) o corrispettivi (art. 24) e la registrazione nel registro degli acquisti (art. 25) deve avvenire entro il mese di ricevimento della stessa o anche successivamente, comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese.

Quindi nel caso di prestazioni generiche rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE, l’IVA deve essere assolta dall’operatore nazionale come per gli acquisti intra UE (artt. 46 e 47 DL 331/1993), cioè integrando la fattura.

Si precisa che invece l’IVA continuerà ad essere assolta mediante emissione di autofattura alla data del pagamento del corrispettivo nei seguenti casi:

  • prestazioni ex art. 7-ter DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi extra UE;
  • prestazioni ex artt. 7-quater e quinquies DPR 633/1972 ricevute da soggetti passivi UE/extra UE;

Infine si ritiene che il committente italiano sia tenuto a regolarizzare l’operazione (ex art.46 co.5 DL 331/1993) nei seguenti casi:

  • in caso di mancato ricevimento della fattura per servizi generici emessa dal prestatore UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (mese di ultimazione del servizio o, se antecedente, di pagamento), il committente sarà tenuto ad emettere, entro il mese successivo, autofattura in unico esemplare con indicazione del numero di identificazione attribuito al prestatore dallo Stato UE di appartenenza;
  • in caso di ricevimento di fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, il committente italiano dovrà emettere entro  15 giorni successivi alla registrazione della fattura originaria, autofattura integrativa.

LEGGI ANCHE:

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

IVA: varata Legge Comunitaria 2010

Il Senato ha definitivamente approvato mercoledi 30 novembre il DDL relativo alla Legge comunitaria 2010 contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, nello specifico il recepimento delle Direttive 2008/117/CE (in vigore dal 1° gennaio 2010), 2009/69/CE, 2009/162/CE (in vigore dal 1° gennaio 2011).

Le novità più importanti – modifiche al Decreto IVA – riguardano:

  • il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri,
  • l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri,
  • le cessioni di gas, calore e freddo;
  • i criteri per il rimborso infrannuale IVA;
  • il settore nautico.

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L’ESTERO

In adeguamento alla Direttiva 2008/117/CE, le prestazioni generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore.

Tali prestazioni, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.

Il nuovo criterio, valido sia per i servizi resi che ricevuti, si applicherà alle prestazioni con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia intra che extra UE, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori UE.

Per le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori UE, il committente soggetto passivo IT, tenuto ad applicare l’IVA con reverse charge, sarà obbligato a integrare la fattura del fornitore, non dovrà più quindi emettere autofattura.

IMPORTAZIONI IN SOSPENSIONE IVA

In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati, previa autorizzazione doganale; le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:

  • l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
  • a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.

CESSIONI DI GAS

In recepimento della Direttiva 2009/162/CE, in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti, vengono estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
In tal modo viene compensata la perdita del plafond relativa ai “servizi intra UE” ex art.40 DL 331/1993 in vigore fino alla fine del 2009.

SETTORE NAUTICO

Il regime di non imponibilità viene limitato solo alle navi contemporaneamente

  • destinate alla navigazione d’alto mare (esclusi quindi mare territoriale ed acque interne);
  • destinate all’esercizio di attività commerciali e della pesca

DECORRENZA

Gran parte delle novità scatteranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del settore nautico, le cui novità scattano immediatamente – con l’entrata in vigore della legge – per evitare la procedura d’infrazione in corso con la UE.

Si precisa però che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a proprio favore, data la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore antecedente al recepimento disposto dal legislatore italiano.