BLACK LIST: semplificazione dei 10.000 € vanificata

Per l’Agenzia Entrate il limite di 10.000 € per la comunicazione black list limite va inteso in senso cumulativo, e non con riguardo a ciascun singolo cliente o fornitore estero

A Telefisco 2015 è stata posta la seguente domanda: deve ritenersi superata la soglia di 10.000 per un operatore che effettua nell’anno 2 operazioni da 6.000 € ciascuna con due società black list (Svizzera e Singapore)? L’Agenzia ha risposto che la soglia di 10.000 € è unica, e quindi vanno segnalati entrambi i movimenti, dando così l’interpretazione conforme al dato letterale della norma.

Di fatto con tale orientamento la semplificazione del D.Lgs. 175/2014 viene vanificata.

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BLACK LIST: chiusura del 2014 con vecchie regole ammessa

L’Agenzia Entrate con comunicato stampa del 19/12/2014 conferma che  se i contribuenti completeranno l’invio delle black list relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le vecchie regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal DLgs. 175/2014 e quindi non si dovrà presentare il modello annuale.

Questa precisazione si è resa necessaria poichè le nuove regole riguardano tutte le operazioni relative all’anno di imposta in corso al 13/12/2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), e tali regole come noto prevedono sia il passaggio dalla periodicità mensile/trimestrale a quella annuale, sia l’innalzamento a 10.000 euro della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio.

Dato che gli operatori hanno già presentato la maggior parte delle comunicazioni del 2014 (10 su 12 se mensili, 3 su 4 se trimestrali), si ponevano due dubbi:

  • se nella black list annuale cumulativa riferita al 2014 dovessero essere nuovamente re-indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili/ trimestrali;
  • e in caso tali movimenti non dovessero essere re-indicati, se si potesse continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, come se niente fosse, in modo da potere evitare la presentazione della black list annuale cumulativa.

Con il comunicato del 19/12/2014 l’Agenzia  Entrate afferma che un comportamento del genere sarebbe quasi preferibile, scrivendo che “per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”. Per una volta si tratta di un’indicazione coerente con l’art. 6 comma 4 Statuto del contribuente (al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche).

Di seguito una esemplificazione degli effetti del comunicato

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BLACK LIST: comunicazione annuale dal 2015

Con l’approvazione definitiva del D.Lgs “semplificazioni” fiscali (il virgolettato è d’obbligo) cambia dal 2015 la comunicazione delle operazioni IVA con paesi Black List ex art.1  DL 40/2010, in particolare:

  • la periodicità passa da mensile o trimestrale ad annuale,
  • la soglia minima al di sotto della quale la comunicazione non è obbligatoria passa da 500 euro a 10.000 euro;

Tali novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, che dovrebbe essere il 2014 (se la disposizione verrà pubblicata nel 2014 in GU).

Sulla questione restano i seguenti dubbi:

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