DOGANA: FAQ su importazione a deposito doganale FAQ progetto CARGO

FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale)

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale) nell’ambito del  progetto ICS – AIS.

Di seguito le domande e risposte

1 D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.

R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

2 D: Ho inviato un messaggio IM relativo ad una operazione in procedura ordinaria. Alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare 16/D del 12 novembre 2012, posso presentare in Dogana una copia della dichiarazione IM su foglio vergine A4 e stampa laser che riproduce esattamente la copia del “vecchio DAU” presentato in Dogana fino a prima del 27 novembre?

3 R: L’invio del messaggio IM in procedura ordinaria, firmato digitalmente, sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa. Non è quindi richiesta alcuna autorizzazione alla presentazione di una eventuale stampa su carta vergine della dichiarazione. Tale presentazione è facoltativa in quanto la circolare prescrive esclusivamente i dati minimi da includere nel un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

– gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

– i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. – casella B del DAU);

– la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

Nel caso in cui tale dichiarazione fosse inviata col messaggio B1/B7 la presentazione della copia cartacea su carta vergine sarebbe possibile solo previa autorizzazione dell’ufficio competente.

4 D: Ho effettuato una operazione di introduzione in deposito in procedura domiciliata (messaggio IM7) a seguito dell’arrivo della merce in transito (scortata da T1) nel mio magazzino.

La CM 16/D/2012 riporta: “il messaggio IM sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture”.

Come mai il transito non viene automaticamente appurato e la garanzia risulta di conseguenza non accreditata?

R: Come riportato al punto 2) della CM 16/D/2012, con la completa telematizzazione di tali tipi di operazione sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del messaggio IM, tuttavia il transito non viene automaticamente appurato.

Nel caso di merce in transito, indicata dopo l’arrivo nella dichiarazione IM, resta l’obbligo della comunicazione degli arrivi alla dogana per l’espletamento delle relative formalità.

 

FAQ progetto CARGO

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sul progetto CARGO.

1 D: Le provviste di bordo in quale record devono essere indicate ?

R:

Lettera o) all’art. 592 bis del Reg. (CE)2454/93:
o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo”  

Pertanto è possibile indicare “S” nel flag deroga del record F (per merce NON soggetta alla presentazione dei dati sicurezza ai sensi della vigente normativa).

  • nel caso in cui si imbarcano provviste di bordo scortate da una dichiarazione di esportazione nel record “D” e pertanto il MRN verrà regolarmente esitato al momento dell‟apposizione del visto uscire. In tali casi la compilazione del record “G” specifico relativo alle provviste di bordo non è più necessaria.

2. D: Nei manifesti le righe totali da dichiarare devono corrispondere al progressivo dell‟ultima inviata a prescindere da quante ne sono state cancellate ?
R: Si, anche durante gli invii parziali, ad es. se sono state presentate 210 righe ed è stata anche richiesta la cancellazione di 10 di queste righe, la successiva riga da inviare è sempre e comunque la 211-esima.

3. D: Gli MRN di transito, indicati nel record F vengono respinti in quanto sono in uno stato diverso da rilasciato a destinazione o mancanti di dati sicurezza , come si deve risolvere il problema ?
R: se la segnalazione ricevuta è “stato diverso da rilasciato a destinazione” si evidenziano i seguenti casi:
a) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione coincidente con l‟ufficio di uscita: l‟MRN di transito inserito nel record F del MMP non è ancora stato appurato, pertanto l‟operazione di transito deve essere conclusa a destino prima di essere iscritta a manifesto.
b) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione non italiano (quindi con ufficio di uscita dal territorio della comunità non italiano): deve essere utilizzato il record N e il relativo MRN essere inserito nel campo Numero identificativo del documento. Il movimento di transito sarà concluso all‟ufficio di destinazione. se la segnalazione ricevuta è “mancanza dei dati sicurezza”, si fa presente che l‟art. 842 bis, comma 3 del Reg. (CEE) 2454/93 prevede che:
“Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita,…..”
Quindi, nell‟MMP deve essere indicata la EXS a scarico del transito senza dati sicurezza. Tale EXS deve essere iscritta nel record S del MMP e deve contenere i riferimenti del relativo movimento NCTS da indicare nei sottocampi “tipo del documento” e “Riferimenti del documento” che devono essere valorizzati rispettivamente nel seguente modo:
1. “N821 se trattasi di un T1 o N822 se trattasi di un T2”;
2. “numero dell‟MRN-numero item” (ad es: 11it….T5-001)”.

Nel caso di dichiarazione di esportazione abbinata a transito esterno per i prodotti soggetti a restituzione agricola (PAC), essendo i dati sicurezza presenti nella dichiarazione di esportazione, la EXS non è richiesta e l‟MRN di transito deve essere iscritto nel record F, valorizzando ad “S” il “flag deroga e sicurezza”.

4. D: Dopo la convalida, quali dati devono essere inseriti nell‟estratto del manifesto MMA/MMP da presentare in dogana ?
R: Per il MMA, l‟invio del record “Z” di chiusura del manifesto ne costituisce la convalida, che deve essere eseguita all‟arrivo del mezzo di trasporto, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing.
La convalida di un MMP si effettua in prossimità della partenza del mezzo di trasporto inviando il record di chiusura “H” (che deve essere inviato separatamente dagli altri tipi record) senza alcun intervento da parte dell‟ufficio doganale.
Dopo la convalida del MMA/MMP l‟operatore deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio, contenente i dati generali del manifesto dichiarati nel record A, il numero totale dei singoli, dei colli e dei container, il peso lordo totale (ove disponibile anche il peso netto totale) e la data di chiusura/convalida del manifesto.
Al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell’ufficio doganale, sarebbe opportuno indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, i totali complessivi dei colli e del peso lordo, comprensivi di quanto dichiarato nel record H e dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F (vedi
faq n° 9).

5. Omissis

6. D: Indicando nel record D del MMP un MRN di esportazione non italiano, riceviamo il seguente errore sostanziale: “Il campo peso lordo deve essere obbligatoriamente impostato con valore maggiore di zero”.
R: Si tratta di un MRN non presente nella nostra base dati (perché l‟Italia non era inizialmente prevista come ufficio di uscita).
In tal caso non essendo disponibile il dato a sistema è obbligatorio indicare peso lordo e colli.
7. D: Nel MMP nei record D, F ed E, cosa deve essere indicato nel campo “Codice Magazzino”?
R: Deve essere indicato il codice meccanografico del magazzino/recinto di temporanea custodia o deposito/zona franca presso le quali giacciono le merci prima di essere indirizzate all‟imbarco. Tale indicazione permette al gestore di tale area/magazzino di conoscere le merci autorizzate all‟imbarco dall’Agenzia delle Dogane per il tramite del colloquio gestori TC.

8. D: A seguito delle modifiche introdotte dal MMP 4.3, sono modificati anche i tracciati di risposta (IRISP) ?
R: Si, il relativo tracciato è disponibile nell’apposita appendice del manuale utente del servizio telematico doganale di prova (sezione Ti aiuto?).

9. D: Nel caso di imbarco totale di un MRN, come devono essere compilati i campi Numero colli e Peso lordo del record D (merce in export) ?
R: Se nel campo Imbarco Totale del record D viene indicato:
– il valore “S”, i campi Numero colli e Peso lordo non devono essere valorizzati nel record D e non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi valori, già presenti in banca dati AES, verranno desunti automaticamente dal sistema;
– il valore “T”, i campi Numero colli e Peso lordo possono essere indicati nel record D, ma non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi totali verranno calcolati automaticamente dal sistema;
Tali regole di compilazione sono valide anche per il record F (transito).
Per il record E (merce in transhipment) in caso di imbarco parziale si devono dichiarare colli e peso lordo, se l’imbarco è totale se ne può omettere l’indicazione, ma nel record di chiusura H si devono inserire i colli e il peso corrispondenti ai record E inviati.

10.D: Nel caso di un MRN con un unico item, ma relativo a più container, cosa deve essere indicato nel record D ?
R: Per un MRN con un unico item avente n container sono possibili le seguenti soluzioni
1. se vengono imbarcati tutti i container:
a) compilare un solo record madre D indicando: MRN – item= 0 – Imbarco Totale = S, ferma restando la necessità di comunicare al gestore del terminal la lista dei container da imbarcare indicati nella dichiarazione di esportazione relativa;
b) se, invece, si vogliono indicare tutti i codici container nel MMP, bisogna inviare due flussi separati:
b.1) primo flusso composto da n-1 righe; in ciascuna riga si deve indicare imbarco totale = „N‟, il relativo codice container, i colli ed il peso in modo proporzionato;
b.2) secondo flusso ad integrazione, composto da una riga in cui si deve indicare imbarco totale = “S”, il codice dell‟ultimo container, non riportando colli e peso, che saranno desunti dal sistema per differenza.
L’imbarco totale = “S” consente all’ufficio di apporre il visto uscire all’MRN indicato;
2. se partono solo m container vanno compilate m righe madre (record D) indicando: MRN – item=1 – Imbarco Totale = N, specificando il codice container e gli altri dati necessari (colli, peso,…..).
Quando su un successivo MMP partirà l‟ULTIMA parte del carico deve essere indicato quanto presente al punto 1.

11.D: Quali sono i casi di deroga, per cui si può valorizzare con “S” l’apposito campo deroga del record F (MRN di transito) ?
R: I casi di deroga previsti dal Regolamento Comunitario di Attuazione – Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, disponibile:
– nella sezione e-customs.it – AIDA -> Norme;
– sul sito di eurlex.
sono elencati nell‟articolo 592 bis.

12.D: Nell’ambito del colloquio telematico con i gestori dei Terminal Container, è possibile conoscere il numero della bolletta d’ufficio A22, che ha scaricato una partita di temporanea custodia (A3) o una partita franca (PF) ?
R: Si, inviando il messaggio 3 (partite scaricate da Dichiarazione Doganale) l’esito, ricevuto in risposta, contiene nel campo prog. 13 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 15 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. Le stesse informazioni sono ottenibili inviando il messaggio 5 (richiesta informazioni dello scarico sulle partite), il cui esito contiene nel campo prog. 15 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 17 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. In entrambi gli esiti il campo Svincolo/Esito del circuito doganale di controllo non sarà valorizzato in quanto non previsto per tali dichiarazioni d‟ufficio, che scaricano automaticamente le partite.

13.D: Per la merce in transhipment, oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita (EXS), come devono essere scaricate le relative partite di temporanea custodia A3, visto che la EXS non effettua lo scarico automatico ?
R: Per effettuare lo scarico automatico delle suddette partite, è necessario utilizzare record E (merce in transhipment) del Manifesto Merci in Partenza (MMP) indicando MRN e item number della EXS negli appositi campi di suddetto tracciato.
Nel caso in cui, nonostante si tratti di merce in transhipment, i riferimenti della/e EXS relative a tali partite in transhipment, vengano erroneamente indicati nel record S (merce corredata da una EXit Summary declaration) del MMP, per effettuarne lo scarico l‟operatore economico deve predisporre il messaggio HS, da presentare in Dogana esclusivamente su supporto
informatico per la successiva acquisizione a sistema da parte dell‟ufficio.

14.D: Inviando un MMP con dei record E (merce in transhipment) riceviamo in risposta il seguente errore sostanziale: “Firmatario diverso da quello del manifesto in arrivo”.
R: L‟errore dipende dall’errata compilazione del campo prog. 9 “Codice identificativo firmatario MMA” del record E del MMP.
Nel suddetto campo deve essere indicato il codice identificativo firmatario del MMA (p.iva, codice fiscale, codice EORI, patente di spedizioniere doganale) inserito nel campo prog. 3 della parte fissa del file contenente il MMA (Idoc DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’IN per Manifesto delle Merci in Arrivo – parte fissa), cui si collega la partita A3 indicata nel record E.

15.D: Se a causa di un container danneggiato è necessario procedere allo svuotamento dello stesso e al successivo caricamento della merce in un nuovo container, come bisogna procedere ?
R: Bisogna recarsi in Dogana per rettificare la partita di temporanea custodia A3 relativa al container danneggiato, in questo modo è possibile poi indicare la partita A3 nel record E (merce in transhipment) del MMP. In alternativa, se la Dogana ha rilasciato un‟autorizzazione cartacea per effettuare il trasferimento della merce dal container danneggiato è possibile indicare il numero e la data di tale autorizzazione nel record N (merce scortata da documenti cartacei) del MMP. Successivamente la partita di A3 potrà essere scaricata in Dogana.

16.D: Nel MMP è obbligatorio inserire sia il peso totale che quello dichiarato?
R: E‟ necessario riportare il valore indicato nel record di chiusura (totale dichiarato) in quanto per gli imbarchi totali il peso è desunto dal sistema AIDA (ECS ed NCTS).
Infatti tali valori potrebbero non essere noti all‟operatore che compila il MMP che deve riportare solo il MRN e item.
Comunque si ribadisce che al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell‟ufficio doganale, ove possibile, è consigliato indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, oltre ai totali complessivi
dei colli e del peso lordo, dichiarati nel record H anche il totale generale che può essere così facilmente riscontrato dalla dogana nel sistema AIDA. Tale totale è inclusivo dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi
totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F.
E‟ comunque prevista nel prossimo futuro una modifica del sistema AIDA che permetterà la visualizzazione di entrambi i valori.

17.D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.
R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere  “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

DOGANA: estensione delle dichiarazioni doganali telematiche

Fonte: www.cnsd.it 

Data: 19/11/2012

Con  CM 16/D/2012 del 12 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane completa il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, ossia di passaggio al digitale, con l’eliminazione dei casi in cui era ancora richiesta la copia cartacea, con la relativa firma autografa, delle dichiarazioni trasmesse al Servizio Telematico Doganale (dichiarazioni in procedura ordinaria di importazione definitiva, di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea e dichiarazioni in procedura ordinaria e di domiciliazione di introduzione in deposito). A tal fine era già stata predisposta dall’Agenzia una nuova versione del tracciato del messaggio IM (ver. 2.0 – “Registrazione della dichiarazione di importazione e di introduzione in deposito”), pubblicata insieme alle relative regole e alle condizioni per la compilazione, in data 29 Febbraio 2012.

A seguito dell’esito positivo dei test condotti in ambiente di prova del Servizio Telematico Doganale, il tracciato del messaggio IM è stato aggiornato con:

  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 15) “pre-clearing”, predisposto per un prossimo utilizzo nell’ambito della procedura omonima, ma che al momento non deve essere valorizzato;
  • l’introduzione del nuovo campo (prog. 30.2) “Codice e CIN luogo di scarico delle merci”, predisposto per consentire ai soggetti AEO, titolari di procedura domiciliata, di indicare un luogo di scarico diverso da quello di visita merci (prog. 30.1). Anche questo campo al momento non deve essere valorizzato;

Il nuovo messaggio IM consente in particolare:

a) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, e il conseguente sdoganamento telematico, per le operazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, attualmente presentate via EDI con il messaggio B7;

b) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e di introduzione in deposito in procedura ordinaria, attualmente presentate via EDI con i messaggi B1 e B7;

c) lo scarico automatizzato delle partite di merce precedentemente introdotte in deposito doganale che, a seguito delle manipolazioni usuali previste dall’allegato 72 delle DAC (Reg. (CEE) n. 2454/93), hanno subito una variazione del codice delle merci. In tali casi, nei corrispondenti campi del tracciato del messaggio IM1 (rif. da 44.4 a 44.13), vanno indicati gli estremi della dichiarazione da esitare, il codice delle merci precedentemente introdotte in deposito, con la relativa massa netta, unitamente all’eventuale quantità espressa nell’unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale;

d) l’invio delle dichiarazioni telematiche, firmate digitalmente, per l’estrazione di merce dal deposito di tipo E, gestito come deposito di tipo D. Tali dichiarazioni sono immediatamente svincolate, in quanto l’eventuale selezione per il controllo in linea è stata eseguita all’atto dell’introduzione in deposito. Nelle more della conclusione delle conseguenti modifiche al CDC – Circuito Doganale di Controllo, le dichiarazioni in oggetto sono comunque da intendersi immediatamente svincolate, anche nel caso di selezione “CD” o “VM”. Per esigenze tecnico-operative, tali dichiarazioni devono essere trasmesse durante l’orario di operatività dell’ufficio di controllo, nella giornata in cui è effettuata l’estrazione delle merci dal deposito.

Per il trattamento delle dichiarazioni di introduzione in deposito presentate ad un ufficio doganale diverso da quello di controllo non cambia nulla riguardo all’iter corrente. Pertanto ai predetti uffici devono essere inviati distinti messaggi IM, il primo all’atto del vincolo delle merci al regime del deposito (ufficio di vincolo), il secondo all’atto dell’introduzione delle merci nel deposito (ufficio di controllo).

Con la completa telematizzazione delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, in applicazione dell’art. 2, comma 6, della Determinazione Direttoriale n°158326 del 14 dicembre 2010, per i soggetti titolari di procedura di domiciliazione per il regime di introduzione in deposito, sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del msg. IM3 che sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture. Tale messaggio va redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: “Tracciati record Dichiarazioni Doganali – tracciati unificati”.

Gli aspetti rilevanti di tale nota coordinati con quanto successivamente disposto dalla circolare 22/D del 2009, sono evidenziati nella stessa CM 16/D/2012. Considerate le difficoltà manifestate dagli operatori economici di disporre tempestivamente di tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della casella 33 (codice delle merci), l’inesatta indicazione di tale casella non dà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), a condizione che la presentazione della relativa dichiarazione di esito sia preceduta dalla rettifica del codice delle merci indicato nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di importazione definitiva, perfezionamento attivo, ammissione temporanea e introduzione in deposito in procedura ordinaria, l’utilizzo del messaggio “IM”, pur non essendo al momento oggetto di obblighi di livello europeo o nazionale, è fortemente consigliato, in considerazione delle semplificazioni introdotte. La presentazione delle dichiarazioni in questione avviene mediante l’invio di un messaggio IM, firmato digitalmente, che sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa (redatta sul modello DAU o su carta vergine); di conseguenza la stampa su carta vergine di eventuali copie cartacee della dichiarazione telematica non richiede l’autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

L’accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è notificata all’operatore economico mediante l’invio di un messaggio contenente, almeno, il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione e gli estremi di annotazione sul conto di debito.

Il dichiarante, ai fini dello svincolo, presenta all’ufficio doganale competente, per ciascuna dichiarazione telematica inviata, un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

–      gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

–      i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. casella B del DAU);

–      la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

a cui allegare tutti i documenti a sostegno della dichiarazione – conformemente a quanto previsto dall’art. 62 , comma 2, CDC e dall’art. 218 delle DAC.

Nel foglio di riepilogo va inoltre evidenziato:

a) l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione nei casi di operazioni di perfezionamento attivo e di ammissione temporanea di cui all’art. 497 par. 3 DAC e in ogni altra ipotesi in cui è necessaria una preventiva autorizzazione;

b) la prestazione di idonea garanzia per tutti i casi – compresi quelli di cui al punto precedente – in cui tale obbligo è previsto dalle vigenti norme.

L’assolvimento degli obblighi indicati ai precedenti punti a) e b) deve trovare riscontro nelle attestazioni di prassi indicate nel campo note, rif. 44.31 del messaggio IM.

Nelle more dell’attivazione dello Sportello unico doganale e del nuovo Portale per l’interoperabilità che consentiranno la consultazione per via telematica degli esiti relativi a tali dichiarazioni, il front office dell’ufficio, dopo aver verificato l’ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b), comunica all’operatore economico l’esito del circuito doganale di controllo, attivando la funzione Operazioni Doganali > Completamenti > Registrazione convalida presente nel menù di AIDA:

nel caso di dichiarazione selezionata “CA” provvede alla stampa del prospetto di svincolo, contenente i dati di riepilogo della bolletta, utilizzando l’apposito pulsante presente in Operazioni Doganali > Consultazione > Interrogazione > Bolletta e procede alla consegna all’operatore, senza l’apposizione di ulteriori attestazioni. Tale prospetto sostituisce la stampa del certificato di svincolo previsto attualmente in AIDA. Il prospetto di svincolo riporta, tra l’altro:

a. il codice di svincolo,

b. il codice fiscale del funzionario che ha eseguito la convalida,

c. il codice fiscale e il nominativo del funzionario che ha eseguito il calcolo del codice di svincolo,

d. la lista dei container,

e. la lista delle partite scaricate con i relativi dati quantitativi;

nel caso di operazioni selezionate dal sistema per un controllo (CD, CS, VM), l’ufficio controlli provvede, dopo aver eseguito il controllo richiesto ed averne inserito l’esito in AIDA, alla stampa e alla consegna del prospetto di svincolo.

Al fine di produrre il prospetto di svincolo su un unico foglio (nei casi in cui il numero dei singoli non è superiore a 4), riducendo il consumo di carta, la stampa, ove previsto, deve essere impostata con l’opzione “Pagine per facciata” al valore “2” e con la selezione fronte-retro. Gli uffici processi automatizzati sono invitati a razionalizzare la distribuzione delle stampanti, fornendo agli uffici preposti, per quanto possibile, quelle abilitate alla stampa fronte-retro

L’ufficio doganale procede all’archiviazione dei documenti (foglio di riepilogo e documenti a sostegno allegati). Ai fini del rilascio delle merce da parte del gestore dei magazzini/recinti di temporanea custodia, viene fatto presente che, per il tramite delle funzionalità previste nell’ambito del colloquio gestori T.C., i titolari dei citati luoghi dispongono di un messaggio per conoscere le partite di propria competenza scaricate da una dichiarazione doganale (cfr. manuale per l’utente del STD – tipo messaggio 3) a riprova dell’effettivo espletamento delle formalità doganali da parte del dichiarante, senza che il dichiarante presenti documentazione cartacea.

Qualora il gestore del magazzino non abbia ancora attivato il colloquio automatizzato, il dichiarante presenta il prospetto di svincolo, corredandolo, se del caso, di eventuali ulteriori informazioni per l’estrazione della merce dal magazzino/recinto.

Nelle more dell’attivazione delle funzionalità per la digitalizzazione degli adempimenti al varco di uscita, l’operatore economico presenta presso quest’ultimo il prospetto di svincolo, per l’espletamento delle relative formalità.

Per quanto riguarda invece, la cd. “procedura di soccorso “, vengono individuato una serie di casi in cui la stampa della dichiarazione può essere consentita la stampa cartacea della dichiarazione, alle condizioni previste dalla nota prot. n. 10249/RU/DCGT dell’8 marzo 2012, diretta agli uffici territoriali dell’Agenzia. Si tratta in particolare dei seguenti casi:

–      il sistema informatico dell’Agenzia e l’applicazione informatica dell’operatore non sono funzionanti;

–      è soltanto l’applicazione informatica dell’operatore economico a non essere funzionante. In tal caso la dichiarazione cartacea va presentata unitamente al supporto informatico (dispositivi USB, CD, DVD, etc.) contenente i dati di quest’ultima, predisposti secondo il tracciato del messaggio IM-IM1 e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk; ove ciò non fosse praticabile è consentita, in via eccezionale, la presentazione della sola dichiarazione cartacea.

–      qualora il sistema informatico dell’Agenzia registrasse un malfunzionamento relativo alla sola ricezione e gestione del messaggio IM, la dichiarazione può essere trasmessa/presentata utilizzando i messaggi B1 e B7.

Gli ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “In un click”, seguendo il percorso “e-customs.it – AIDA” e nella sezione assistenza online.

Infine, per quanto riguarda le richieste di assistenza da parte degli operatori economici e degli uffici, le relative modalità sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line” “Come fare per …. Richiedere assistenza” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti da parte degli uffici territoriali, sono pubblicate nella sezione “Assistenza on-line Come richiedere assistenza” della Intranet.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali limitatamente ai test effettuati in ambiente di addestramento, prima della data di estensione in esercizio di cui sotto, devono essere inviate all’indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it

Le disposizioni della CM 16/D/2012 sono applicabili dalle ore 08:00 del 27 novembre 2012. In relazione alle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura domiciliata, l’utilizzo delle vigenti procedure è consentito, esclusivamente fino alla suddetta data.

Al fine di permettere la registrazione della dichiarazione telematica delle dichiarazioni di introduzione in deposito in procedura di domiciliazione, gli uffici delle dogane e le sezioni operative territoriali interessate devono abilitare, per il tramite dell’apposita funzione, il registro informatizzato “7T” prima dell’avvio in esercizio della nuova procedura.

Imponibilità IVA per le cessioni di beni in regime doganale sospensivo

Fonte: Eutekne.info

Autore: V. Cristiano

Data: 23/05/2012

Secondo l’Avvocato generale, il diritto UE non esclude l’imponibilità in caso di compravendita di merci poste, e destinate a rimanere, in tale regime

L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia, nel procedimento C-165/11 del 22 maggio 2012, interviene su una problematica quantomai attuale che investe i regimi sospensivi IVA. In particolare l’Avvocato, dopo essersi soffermato sull’ordinario meccanismo che regola il deposito doganale, si sofferma su un aspetto centrale, ossia “cosa succede […] qualora tale prodotto […] sia venduto da un’impresa dell’Unione a un’altra impresa dell’Unione, pur rimanendo fisicamente nello stesso luogo e, giuridicamente, in regime sospensivo”. L’interrogativo che viene posto concerne l’applicabilità o meno dell’IVA in dette ipotesi.

Il fatto

Il fatto in controversia riguarda alcuni semilavorati in acciaio (bobine) importati dall’Ucraina per conto di una società slovacca e collocati in Slovacchia in regime sospensivo. Le merci sono state inizialmente collocate in regime di deposito doganale, e poi, al fine di essere trasformate in profilati d’acciaio, in regime di perfezionamento attivo. Successivamente le merci, “pur non abbandonando mai il luogo in cui si trovavano”, sono state vendute ad un’altra società slovacca e collocate nuovamente in regime di deposito doganale.
Le Autorità fiscali slovacche hanno richiesto il pagamento dell’IVA relativa alla vendita intercorsa tra le due società slovacche, configurandosi la medesima come una normale cessione di beni soggetta ad imposta.

Investito della questione, l’Avvocato generale ha innanzitutto evidenziato i presupposti di pagamento dell’IVA, indicando che l’imposta è dovuta qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Ai sensi dell’articolo 2 della sesta Direttiva, l’operazione deve essere, in primo luogo, una cessione di beni effettuata a titolo oneroso; in secondo luogo, la cessione deve essere stata effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. E, da ultimo, l’operazione deve essere stata effettuata all’interno del territorio dell’Unione, come definito dall’articolo 3 della Direttiva medesima.
Nel caso sottoposto, l’Avvocato non contesta l’esistenza delle prime due condizioni ma, piuttosto, sposta l’oggetto d’indagine sul terzo presupposto. Ossia, se anche la terza condizione sia realizzata.

Secondo l’Avvocato generale, l’imposta è dovuta, giacché “nel diritto dell’Unione non esiste alcuna norma che permetta di escludere l’obbligo di pagamento dell’imposta nel caso di compravendita di merci poste – e destinate a rimanere – in un regime doganale sospensivo”.

La conclusione cui perviene l’Avvocato generale passa attraverso una considerazione di diritto ineccepibile: le norme doganali e quelle in materia di IVA costituiscono due corpi normativi fondamentalmente distinti, con la conseguenza che il fatto che un certo bene goda di un regime “privilegiato” in diritto doganale non significa che debba automaticamente godere di un trattamento di favore ai fini dell’IVA, e viceversa.

La compravendita costituisce cessione di beni all’interno dell’Ue

Anche l’ulteriore passaggio normativo dell’Avvocato è interessante. La sesta Direttiva indica esplicitamente le parti di territorio degli Stati membri alle quali il regime IVA non si applica, e tra esse non rientrano i depositi doganali. Ne discende che il fatto che i beni ceduti nell’ambito della controversia in commento si trovassero fisicamente in un deposito doganale è irrilevante ai fini dell’IVA, “allo stesso modo in cui è irrilevante, a tale proposito, il fatto che detti beni siano oggetto di un regime doganale sospensivo”.

Logica conclusione di quanto esposto, a giudizio dell’Avvocato generale, è che la compravendita realizzata nel caso esaminato costituisce una cessione di beni localizzata all’interno del territorio dell’Unione, soggetta come tale all’obbligo di pagamento dell’imposta. Tale interpretazione trova conforto nell’articolo 16 della sesta Direttiva, secondo cui gli Stati membri possano esentare dall’IVA alcune operazioni, “tra le quali anche le cessioni di beni che si trovano in un regime doganale sospensivo e che continuano a trovarsi in un tale regime dopo la cessione”. In altri termini, la sesta Direttiva parte dal presupposto che una compravendita di merce che si trova in regime doganale sospensivo è normalmente soggetta ad IVA, e può essere esentata soltanto se gli Stati membri decidono di concedere un’esenzione.