DOGANA: restrizioni export per crisi RU – UA

DOGANA: restrizioni export per crisi RU – UA nel database TARIC

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha emanato la nota n. 99410 del 2 marzo 2022,  per le prime indicazioni applicative, in relazione alle seguenti misure restrittive a causa della crisi tra Russia e Ucraina:

Le restrizioni riguardano importazione ed esportazione di merci considerate a rischio, che siano originarie di tali territori o destinate a essere ivi utilizzate; per esse, esistono alcune circostanze derogatorie per le quali sussistono, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, cui devono conformarsi gli operatori, e adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni, la Commissione europea ha integrato nella banca dati TARIC le misure restrittive di cui sopra. Quindi sono stati creati nuovi certificati che consentono all’operatore di attestare la situazione derogatoria tramite l’indicazione, nell’ambito della dichiarazione doganale, dei codici ad hoc individuati.

Sanzioni previste restrizioni export per crisi RU – UA

La mancata applicazione di tali Regolamenti (UE) implica la sanzione ex art. 20 D.Lgs. 221/2017, con la reclusione da uno a sei anni, ovvero la multa da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 250.000 euro, oltre la confisca dei beni impiegati nella commissione del reato.

>>> Vai alla sezione DOGANA del Sito

IMPORT: evasione IVA import è reato permanente. Conseguenze

L’evasione IVA all’importazione è reato permanente. 

Segnaliamo questa sentenza della Cassazione, la n. 56264/2017: l’evasione dell’IVA all’importazione (art. 70 DPR 633/72) è reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell’IVA; a questo si può aggiungere anche il delitto di truffa aggravata. Quando sussistono artifici e raggiri può essere responsabile anche la società ex DLgs. 231/2001

L’IVA all’importazione va considerata diritto di confine, e l’evasione dell’IVA configura l’illecito ex art. 292 DPR 43/1973 (altri casi di contrabbando); secondo questa sentenza, l’IVA all’importazione, anche se ritenuta tributo interno sostitutivo di un diritto di confine, ha la stessa finalità del dazio doganale, cioè impedire che, acquistando all’estero e importando nella UE, possano essere pregiudicati gli interessi economici e fiscali dello Stato e della UE. Quindi, il reato ex artt. 1 e 70 DPR 633/1972, al pari del reato di contrabbando, è configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce che non ha assolto il tributo, ne protraggano l’illegittima circolazione anche con la semplice detenzione, senza che sia possibile distinguere tra gli importatori abusivi iniziali od originari e i detentori nei passaggi successivi.

Nel caso di specie, si parla della sottrazione dei diritti di confine su un’imbarcazione da 2.100.000 € (420.000 € di IVA all’importazione) effettuata tramite l’intermediazione di una società fittizia.

Altri aspetti interessanti:

  • calcolo della prescrizione : trattandosi di reato permanente, la sua consumazione perdura nel tempo perché il tributo grava sulla merce che continua, perciò, a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l’introduzione nello Stato. La permanenza cessa in caso di sequestro della merce stessa, facendo questo venire meno la lesione all’interesse protetto. Dalla cessazione della permanenza inizia, quindi, a decorrere il periodo per la prescrizione. La sentenza ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione prevista specificamente per le persone giuridiche, attesa la “diversa natura che determina la responsabilità dell’ente” (Cass. n. 28229/2016).
  • Contestazione del reato ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p (truffa aggravata): in particolare, l’effettivo proprietario e armatore dell’imbarcazione aveva indotto in errore gli ufficiali della capitaneria di porto, il Ministero dei Trasporti, l’INPS e l’IPSEMA, rappresentando falsamente al momento dell’iscrizione sul Registro internazionale la destinazione commerciale del natante, così da ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale connesso alla facoltà di non versare le somme dovute. Essendo tale reato richiamato dall’art. 24 DLgs. 231/2001, ne è derivata anche l’imputazione diretta della società coinvolta nel meccanismo fraudolento. La sentenza ha escluso l’applicabilità del “ne bis in idem”(in tal caso la duplicazione delle sanzioni – in capo al soggetto fisico e alla società) per le evasioni contributive INPS e INAIL da sommarsi a quelle relative alla truffa di cui al DLgs. 231/2001).

 

 

PLAFOND IVA: istruzioni per utilizzo in Dogana

L’Agenzia Dogane, con nota 11/02/2015 n. 17631 ha dato le istruzioni per l’utilizzo in Dogana del nuovo modello di dichiarazione d’intento, tenendo conto del fatto che per poter effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA ex art. 68 co.1 lett. a) DPR 633/1972:

  • la presentazione della dichiarazione di intento deve essere per ora cartacea, con la ricevuta dell’Agenzia Entrate, ; la banca dati delle dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate non è ancora stata messa a disposizione delle Dogane, ex art. 20 co. 3 DLgs. 175/2014 (il termine previsto è il 12/04/2015, 120 giorni dalla data di pubblicazione).
  •  la base imponibile IVA delle importazioni, determinata ex art. 69 DPR 633/1972, comprende elementi (dazi, spese di inoltro) che non sono necessariamente noti al momento di emissione della lettera di intento, pertanto viene chiarito che, a prescindere da quanto indicato sulla dichiarazione di intento, il plafond utilizzato sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale di importazione.

Di seguito alla nota delle Dogane si è avuto il provv. Agenzia Entrate n. 19388 dell’11/02/2015, che ha aggiornato il modello di dichiarazione di intento sulla base di quanto previsto sopra per le importazioni senza applicazione dell’IVA.

Approfondisci con E-BOOK “PLAFOND IVA 2015″

ebook-3d-plafond

> SCARICA ESTRATTO GRATUITO

> ACQUISTA ON LINE prezzo 12,50 € IVA compresa

 

IMPORT: impugnabile la rettifica doganale del valore di merci importate

Fonte: Fisco Oggi

Data: 17/07/2014

Autore: Giurisprudenza delle imposte edito da ASSONIME

La normativa nazionale che prevede due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità non pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività

Con la sentenza in rassegna (cause riunite n. C-29/13 e C-30/13), la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia in tema di rettifica del valore in dogana di merci importate.
In particolare, nel caso di specie, le autorità doganali nazionali (bulgare) avevano effettuato il controllo delle dichiarazioni di importazione e degli annessi documenti, presentati dalla società ricorrente, nonché proceduto alla verifica delle merci: nel dubbio se il valore dichiarato rappresentasse il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le predette autorità avevano prelevato campioni sulle merci e chiesto informazioni supplementari alla società importatrice, che non era stata in grado di rispondere, salvo aggiungere che il contratto di vendita internazionale prevedeva un pagamento differito delle merci.
 
Con separate decisioni, le autorità nazionali avevano fissato un nuovo valore in dogana per una parte delle merci, determinato in applicazione del criterio previsto dall’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario, istituito dal regolamento (Cee) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (“valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare”); sulla base di tale rivalutazione del valore in dogana, dette decisioni avevano disposto una rettifica fiscale ai fini dell’Iva dovuta in aggiunta.
 
Al riguardo, la Corte di giustizia ha ritenuto che una decisione avente a oggetto una rettifica, sul fondamento dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del valore in dogana di merci, con conseguente notifica al dichiarante di una rettifica fiscale ai fini Iva, costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 243 del codice doganale comunitario: dal combinato disposto degli articoli 243, paragrafi 1, e 4, punto 5, del medesimo codice, risulta invero che qualsiasi persona ha il diritto di proporre un ricorso avverso ogni decisione adottata dalle autorità doganali relativa all’applicazione della normativa doganale e che la riguarda direttamente e individualmente; le decisioni in esame riguardano, appunto, l’applicazione della normativa doganale (rettifica del valore in dogana di merci) e producono effetti giuridici diretti sulla società importatrice, poiché fanno sorgere a carico di essa un credito Iva a vantaggio dello Stato nazionale.
 
Con un’altra questione portata all’attenzione dei giudici comunitari, si chiedeva se, alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell’autorità di cosa giudicata, l’articolo 245 del codice doganale osti a una normativa nazionale che prevede due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali.
Sul punto, la Corte ricorda preliminarmente che, in base al citato articolo 245, le disposizioni relative all’attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri. E, invero, secondo una giurisprudenza costante della Corte (vedi, segnatamente, le sentenze: 30 giugno 2011, causa n. C-262/09; 18 ottobre 2012, causa n. C-603/10), in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, a condizione, da un lato, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall’altro, che esse non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
Quanto al principio di effettività, dagli atti di causa emerge che il debitore dell’Erario può proporre un ricorso giurisdizionale contro una decisione delle Autorità doganali anche quando i mezzi di ricorso amministrativo non sono stati esperiti, a meno che il codice di procedura amministrativa o una legge speciale non disponga diversamente; d’altro lato, il debitore dell’Erario ha altresì la possibilità di contestare dinanzi al direttore doganale una decisione di recupero forzoso di un credito pubblico, entro un termine di 14 giorni dalla notifica di tale decisione.
 
La Corte di giustizia ha quindi ritenuto che, da un lato, il principio di equivalenza è rispettato, poiché i due mezzi di ricorso si applicano indipendentemente dalla questione se l’oggetto della controversia risulti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale; dall’altro, il rispetto del principio di effettività è garantito, in quanto i due ricorsi riguardano due atti amministrativi che sono adottati in fasi diverse della procedura doganale e che sono distinti in relazione al loro oggetto e al loro fondamento giuridico.
 
La Corte ha poi richiamato l’articolo 243, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, secondo cui “il ricorso può essere esperito, in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri; in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri”.
Al riguardo, è ribadito che, dalla formulazione di tale disposizione, non risulta che il ricorso dinanzi all’autorità doganale costituisca una fase obbligatoria prima dell’introduzione del ricorso dinanzi a un’istanza indipendente (cfr sentenza 11 gennaio 2001, causa n. C-1/99); spetta al diritto nazionale determinare se gli operatori debbano, in un primo momento, proporre un ricorso dinanzi alle autorità doganali o se essi possano adire direttamente l’autorità giudiziaria indipendente.
Pertanto, l’articolo 243 del codice doganale non subordina la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 181-bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi contro tali decisioni siano stati previamente esperiti.
 
Riguardo al diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni, i giudici comunitari hanno rilevato che, sebbene l’articolo 181-bis, paragrafo 2, preveda l’obbligo per le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, d’informare la persona interessata dei motivi sui quali tali dubbi sono fondati e di concederle una ragionevole possibilità di manifestare il proprio punto di vista, la violazione di tale obbligo da parte delle autorità doganali non può tuttavia incidere sul carattere definitivo della decisione né sulla qualifica come decisione dell’atto adottato, in quanto esso produce comunque effetti giuridici nei confronti del suo destinatario, comportando la determinazione di un nuovo valore in dogana delle merci e costituendo così una decisione a norma dell’articolo 4, punto 5, del codice doganale; per contro, la violazione del diritto della persona interessata di essere sentita inficia detta decisione di un’illegittimità che può formare oggetto di un ricorso diretto dinanzi a un’autorità giudiziaria indipendente.
 
La Corte ha quindi concluso che, in caso di violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni, spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie sottopostagli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all’autorità amministrativa competente.