INTRASTAT: INTRA 12 – nuovi codici tributo

Per chi presenta l’INTRA 12 ci sono due nuovi codici tributo per versare l’IVA sugli acquisti.

I codici 6043 e 622E dovranno essere utilizzati al posto di 6099 e 619E per il pagamento tramite i modelli F24 e F24 EP

Con RM 91/E/2017 , l’Agenzia Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per versare l’IVA sugli acquisti effettuati da parte dei soggetti – che rientrano negli adempimenti ex art. 49 DL 331/93 – che presentano il modello INTRA 12 e versano l’IVA sugli acquisti dichiarati, tramite i modelli “F24” e “F24 EP ” (F24 Enti pubblici):

il codice tributo 6043 (denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 DL 331/1993”) che sostituisce il codice tributo 6099; la modalità di compilazione è la seguente:

  • sezione “Erario”,
  • esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
  • nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, si indica il mese di registrazione degli acquisti nel formato “00MM”,
  • nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno di registrazione degli acquisti, nel formato “AAAA”.

il codice tributo 622E (“IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 DL  331/1993”) sostituisce il codice tributo 619E; la modalità di compilazione è la seguente:

  • va esposto in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
  • nel campo “sezione”, della lettera “F” (Erario);
  • nel campo “riferimento A”, del mese di registrazione degli acquisti, nel formato “00MM”;
  • nel campo “riferimento B”, dell’anno di registrazione degli acquisti, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia precisa che, comunque, i codici sostituiti 6099 e 619E restano attivi per altre tipologie di versamento per le quali sono attualmente utilizzati.

 

INTRASTAT: dal 1° ottobre nuovo modello INTRA 12

L’Agenzia Entrate ha approvato, in sostituzione del modello attualmente in uso (Provv. del 16/04/2010) fino al 30/09/2015, il nuovo modello INTRA 12 e relative istruzioni per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati (provv. del 25/08/2015): tale modello recepisce, con “solo” due anni di ritardo (sarebbe dovuta entrare in vigore dal 01/01/2013), le modifiche apportate all’art. 49 co.1 DL 331/93 dalla L. 228/2012 (Finanziaria 2013), che prevedeva l’obbligo di presentare il modello per gli acquisti registrati con riferimento al 2° mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente.

Vediamo cosa cambia.

Il nuovo modello riguarda:

  • gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 DPR 633/72

che hanno effettuato acquisti intra UE di beni oltre 10.000 euro annui (entro tale importo, infatti, l’IVA non è dovuta in Italia ma nello Stato del cedente), o che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti ex art. 38 co.6 DL 331/93.

Tali soggetti devono presentare il modello INTRA 12 se assumono la veste di debitori d’imposta, in reverse charge, per gli acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti (l’art. 30-bis DPR 633/1972 in materia di enti non commerciali rinvia all’art. 49 DL 331/93 per quanto riguarda le modalità e i termini per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’IVA relativi alle predette operazioni).

Le nuove istruzioni al modello INTRA 12 precisano inoltre che

  • gli adempimenti connessi alle operazioni con l’estero riguardano anche gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, per le sole operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
  • il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, indicando l’ ammontare (novità):
    • degli acquisti intra UE di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
    • degli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 co.2 secondo periodo DPR 633/72);
    • degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato UE, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
    • degli acquisti intra UE per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ex art. 46 co. 5 DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
  • Nel campo “Periodo di riferimento” va indicato, oltre all’anno d’imposta, il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti UE, o di effettuazione degli acquisti da soggetti extra UE.
  • Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 1° ottobre 2015, mentre per gli invii con scadenza 31 agosto e 30 settembre va ancora utilizzata la vecchia modulistica.