TERRITORIALITA’: i contribuenti minimi applicano il MOSS come gli altri

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L’Agenzia Entrate con RM 75/E/2015,  ha risposto ad un interpello chiarendo il rapporto esistente tra il regime dei “nuovi minimi” ex DL 98/2011 e commercio elettronico diretto, in particolare considerando il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop).

Il quesito era il seguente: quale regime IVA applicare alle operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da un soggetto che applica il regime dei “nuovi minimi” ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 , tenuto conto del fatto che i suoi committenti sono:

  • soggetti passivi IVA in altri Stati membri;
  • soggetti residenti nel Regno Unito, privi di partita IVA poiché realizzano un  volume d’affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede l’identificazione.

Si precisa che per chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi” si può fare riferimento alla CM 17/E/2012

Fino al 31/12/2014, l’istante – per tutte le prestazioni (sia nei confronti di privati B2C, sia nei confronti di soggetti passivi B2B, residenti in Italia e all’estero) – ha emesso fatture senza applicazione dell’IVA.

E dal 01/01/2015?

A partire dal 1° gennaio 2015, sono intervenute modifiche al regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce) rese a privati consumatori (B2C), in cui l’imponibilità IVA avviene nel paese in cui il committente è stabilito, domiciliato residente.

Qualora un soggetto passivo IT renda prestazioni di servizi TBES a privati consumatori in altri Stati UE, ha due alternative:

  • identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato UE in cui presta detti servizi, al fine di assolvere l’imposta ivi dovuta;
  • avvalersi del regime del MOSS, ex art. 74-sexies DPR 633/1972 che consente di effettuare i necessari adempimenti mediante la partita IVA italiana.

Se il soggetto passivo IT opta per il MOSS è tenuto a:

  • presentare una dichiarazione trimestrale IVA, indicando l’ammontare dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce resi nel periodo, con riferimento a ciascuno Stato UE e alle aliquote ivi applicate;
  • versare l’IVA dovuta in base alla dichiarazione medesima, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale” ex art. 17 DLgs. 241/1997.

Sul caso specifico del soggetto passivo IT minimo, in assenza di espressa disciplina, l’Agenzia Entrate ritiene che, avendo caratteristiche analoghe, si applichi la disciplina prevista per il regime c.d. forfetario (“il regime che non conviene a nessuno”), ex art. 1, commi 56 e ss. L. 190/2014. Si ricorda che tale regime di (s)vantaggio ha sostituito quello dei minimi e che, in particolare, l’art. 1, co. 58, lettera d), prevede che le prestazioni di servizi ex art. 7-ter DPR 633/1972 e seguenti, rese e ricevute, sono soggette alle ordinarie regole di territorialità (pur permanendo l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti).

Pertanto, anche se il prestatore dei servizi è un minimo, l’IVA relativa all’operazione è assolta:

– nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese;

– nei rapporti B2C, dal prestatore in ciascuno Stato UE in cui presta tali servizi, previa identificazione IVA,  oppure, in alternativa, in Italia, con il regime del MOSS, applicato quindi come tutte le altre partite IVA (tradotto: se i minimi usano il MOSS devono addebitare l’IVA del paese UE del consumatore, quindi i contribuenti minimi applicano il MOSS come gli altri).

Si ritengono quindi superati in parte i chiarimenti resi con CM 36/E/2010.

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