INTRA UE: cessione intra UE provata dalla CMR

Il CMR è la prova documentale più importante per dimostrare la cessione intracomunitaria

Il fornitore IT deve provare che i beni siano stati consegnati in un altro Stato UE per poter applicare la non imponibilità IVA ex art. 41 DL 331/1993: in mancanza di tale prova l’Agenzia Entrate contesta l’operazione e la assoggetta ad IVA, irrogando la sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura).

Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria è il fornitore che deve dimostrare l’esistenza della cessione intra UE. Sul come, la giurisprudenza indica al cedente di adottare tutte le misure ragionevolmente ipotizzabili per assicurarsi che i beni siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro, ed in tal senso i documenti ordinariamente richiesti sono (in ordine di importanza):

  • fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/1993,
  • INTRASTAT,
  • contabili bancarie,
  • contratto, ordine di acquisto,

La prova più importante è però quella del trasporto: per il trasporto stradale, la prova madre è il CMR (“Convention des Marchandises par Route” o lettera di vettura internazionale), firmato da mittente, dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario attestante il ricevimento della merce, (RM 345/E/2007).

Con RM 19/E/2013, l’Agenzia ha riconosciuto la validità anche del “CMR elettronico”, firmato da cedente, vettore e destinatario e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore. Il CMR costituisce “contratto di trasporto”, ed è facile da ottenere nelle cessioni “franco destino” (quando il fornitore è anche il committente del trasporto e il trasportatore è tenuto a rendere conto al fornitore dell’adempiuta consegna); senza CMR, quali sono le prove?

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PLAFOND IVA: dal 25/05 dichiarazione intento in dogana non più cartacea

Da oggi 25/05/2015, con la nota Agenzia Dogane n. 58510 del 20/05/2015 partono le procedure che consentono agli esportatori abituali di:

  • essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione di intento in Dogana cartacea (insieme alla relativa ricevuta di presentazione telematica alle Entrate);
  • utilizzare la dichiarazione di intento in dogana per più operazioni doganali, nel limite del plafond disponibile.

In sintesi, a partire da oggi, gli operatori potranno comunicare telematicamente anche solo il numero della dichiarazione di intento in dogana, che potrà essere efficace per tutte le operazioni doganali effettuate durante l’anno, e non più per la singola operazione; dopo ogni operazione, il plafond disponibile sarà ridotto dell’importo effettivamente utilizzato, sullo specifico conto a scalare imputato all’esportatore abituale.

La dichiarazione di intento in dogana potrà quindi essere presentata anche per più operazioni di importazione, e sarà possibile compilare il campo 2 del modello di dichiarazione di intento anche per le operazioni doganali, come in generale per gli acquisti di beni/servizi: in tal modo, l’operatore inserisce l’importo corrispondente all’ammontare del proprio plafond che presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento. Questa procedura era già stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate (RM 38/E/2015) ma solo oggi dall’Agenzia Dogane (v. anche nota n. 46452 del 20 aprile 2015), dopo l’eliminazione dei problemi tecnici, dovuti essenzialmente ad errori nella compilazione delle dichiarazioni da parte degli operatori. In pratica la banca dati dell’Agenzia Entrate viene messa a disposizione dell’Agenzia Dogane (sistema AIDA) dispensando gli importatori dalla presentazione della dichiarazione di intento cartacea, e consentendo contestualmente l’attivazione dei conti a scalare per la gestione del plafond IVA.

Non essendo più richiesta la presentazione della dichiarazione di intento per ogni operazione, il plafond verrà speso direttamente mediante il sistema AIDA. Il funzionamento è il seguente:

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PLAFOND IVA: nuova disciplina secondo Assonime circ. 13/2015

Con circolare 13/2015, Assonime ha riepilogato la nuova disciplina delle dichiarazioni di intento ex decreto semplificazioni (DLgs. 175/2014) , nonché altre significative modifiche in materia di IVA previste dal decreto. Assonime, ripercorrendo il vecchio e il nuovo regime del plafond IVA, si sofferma sulle problematiche ancora aperte che di seguito si riassumono.

Dichiarazioni di intento in Dogana ancora cartacee

Ex art. 20 D.Lgs 175/2014, entro il 12/04/2015 (120 giorni dall’entrata in vigore del decreto), non si sarebbe più dovuta presentare in Dogana la dichiarazione di intento cartacea, con la ricevuta rilasciata dall’Agenzia Entrate; essendo ormai decorso tale termine, in teoria non si dovrebbe più presentare in Dogana la copia cartacea della dichiarazione di intento, tuttavia, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata e gli operatori sono ancora tenuti a rispettare l’obbligo di presentazione cartacea della dichiarazione di intento. L’Agenzia Dogane comunicherà la data a partire dalla quale non sarà più richiesta la copia cartacea delle lettere di intento (nota n. 46452 del 20/04/2015).

Dichiarazioni di intento in Dogana valide per più operazioni fino a concorrenza del plafond disponibile

Tale possibilità era stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate sia con RM 38/E/2015 (superando la vecchia RM 355235/1985), sia mediante l’aggiornamento delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione di intento: anche in questo caso l’Agenzia Dogane, a fronte dei numerosi errori di compilazione rilevati, ha dichiarato, nella nota n. 46452 del 20/04/2015, di aver rinviato a una data successiva la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni di intento con riferimento a più operazioni. Le procedure di monitoraggio del progressivo utilizzo del plafond in Dogana da parte degli esportatori abituali sono già state predisposte, ma saranno rese operative solo al ridursi degli errori di compilazione da parte degli operatori. È quindi ancora richiesta la trasmissione di una dichiarazione di intento per ogni singola operazione doganale.

Dichiarazioni di intento in Dogana con indicazione importo presunto

E’ possibile indicare in dichiarazione di intento presentata in Dogana l’importo presunto dell’operazione, in luogo del valore puntuale (come avveniva nella fase di prima applicazione della nuova disciplina), poichè il valore delle importazioni (base imponibile IVA ex art. 69 DPR 633/1972) si conosce solo a conclusione dell’accertamento doganale, contenendo anche altri elementi oltre al corrispettivo dell’operazione (es. dazi). Non si richiede più l’esatta corrispondenza tra il valore dell’operazione in dichiarazione d’intento e quello effettivo in Dogana, quindi il modello è stato modificato (rispetto a quello iniziale ex provv. 12/12/2014), ed è possibile indicare il valore presunto ai fini IVA dell’operazione, ricordando che (nota n.17631 dell’11/02/2015 Agenzia Dogane), l’importo effettivo del plafond utilizzato è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione di intento.

Mancata compilazione quadro VC

Con risposta n. 5-05529 del 7 maggio 2015 del  sottosegretario all’Economia e Finanze ad interrogazione parlamentare,  la mancata compilazione del quadro VC da parte dell’esportatore abituale non pregiudica l’utilizzo del plafond di esportatore abituale e l’Amministrazione finanziaria non può abbandonare tale pretesa basandosi sul presupposto che conta solo il comportamento concludente dell’operatore.

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TERRITORIALITA’: approvato decreto MOSS sui servizi e-commerce – come funziona

In materia di servizi e-commerce, servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione, è stato approvato il D.Lgs 42/2015 (decreto MOSS) con le nuove regole IVA che si applicano dal 1° gennaio 2015.

Il D.Lgs. n. 42/2015, che recepisce la direttiva 2008/8/CE (territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta) formalmente, entra in vigore dal 3/5/2015, 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU, e prevede la modifica/ abrogazione/ istituzione dei seguenti articoli:

  • art. 7-sexies lettere f) e g) DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 7-septies lettere h) ed i) DPR 633/1972 (abrogazione)
  • art. 74-quinquies DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 74-sexies DPR 633/1972 (nuovo)
  • art. 74-septies DPR 633/1972 (nuovo)

La regola di territorialità fino al 31/12/2014:

  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente per prestazioni B2B (art.7-ter co.1 lett.a DPR 633/1972).
  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del prestatore per prestazioni B2C (art.7-ter co.1 lett.b DPR 633/1972), con le seguenti deroghe
    • servizi resi da soggetto passivo extra UE a privato italiano, sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-sexies co.1 lett.f-g DPR 633/1972).
    • servizi resi da soggetto passivo italiano a privato extra UE, non sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-septies co.1 lett.h-i DPR 633/1972).

La regola di territorialità dal 01/01/2015:

  • i servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente/fruitore del servizio, sia in caso di B2C che in caso di B2B.

Le implicazioni sono le seguenti:

  • per i servizi B2B nulla cambia
  • Per i servizi B2C si deve distinguere:
    • servizi resi a soggetti privati extra UE nulla cambia
    • servizi resi a soggetti privati UE, gli operatori italiani possono fare due cose in alternativa:
      • identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE dove prestano i loro servizi/ dove risiedono i consumatori
      • esercitare l’opzione per il sistema MOSS, un Mini Sportello Unico dove assolvere agli adempimenti IVA per tutti i Paesi UE dei consumatori direttamente dall’Italia, evitando di identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE.

COME FUNZIONA IL MOSS

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