Proposte della Commissione UE per il trattamento IVA dei voucher

Sul sito internet del Ministero delle Finanze, in data 21.05.2012, è stata pubblicata la seguente nota: la Commissione europea il 10/05/2012 ha presentato una proposta di modifica della direttiva IVA – COM (2012) 206 – per garantire un trattamento uniforme nei vari Stati membri delle operazioni che comportano l’utilizzo di “buoni”(voucher). Le nuove norme dovrebbero essere recepite dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2014, ed essere applicate a partire dal 1° gennaio 2015.

Finalità della proposta

Né l’attuale direttiva IVA né la precedente sesta direttiva prevedono apposite norme per il trattamento delle operazioni eseguite con l’uso di voucher, conseguentemente gli Stati hanno ognuno discipline diverse e non coordinate tra loro: la Commissione vuole quindi armonizzare le norme europee sul trattamento ai fini IVA delle operazioni in questione, effettuate sia all’interno di uno Stato UE che tra più Stati,  eliminando i casi di doppia imposizione e l’incertezza sugli adempimenti fiscali; il sistema vigente, infatti, facilita l’elusione fiscale, sfruttando le diversità di trattamento esistenti tra gli Stati membri.

Caratteristiche del voucher

Un voucher è uno strumento che conferisce al detentore il diritto di beneficiare di determinati beni o servizi, oppure di ricevere sconti o rimborsi in relazione ad una cessione di beni o una prestazione di servizi. L’emittente del voucher, quindi, assume l’obbligo di cedere determinati beni o eseguire determinati servizi, di accordare uno sconto o di operare un rimborso.
Il voucher (elettronico o fisico) ha in generale obiettivi commerciali o promozionali, ad es. promuovere la cessione di determinati beni o la realizzazione di determinati servizi, di accelerarne il pagamento, di fidelizzare i clienti: si distingue da altri strumenti, ad es. i traveller’s cheques, che sono solo mezzi di pagamento, e che hanno un diverso trattamento IVA.

Tipologia dei voucher

La nuova disciplina proposta dalla Commissione distingue i “buoni” in varie categorie:

  • voucher monouso quelli in relazione ai quali le informazioni necessarie per la tassazione (aliquota, identità delle parti dell’operazione, Stato membro in cui l’operazione corrispondente sarà eseguita) sono già note al momento dell’emissione (si pensi, ad es., ad un buono che attribuisce ad un soggetto il diritto di usufruire di un determinato servizio in uno specifico Stato membro). Per questo tipo di buoni si prevede l’applicazione dell’imposta al momento della vendita.
  • voucher multiuso quelli il cui utilizzo finale non è ancora determinato al momento dell’emissione, in quanto esso è lasciato alla scelta del consumatore (ad es., di buoni che possono essere indifferentemente utilizzati per usufruire di servizi tra loro diversi, soggetti a differenti aliquote IVA). E’ stabilito che questi tipi di buoni siano tassati al momento del riscatto, cioè nel momento in cui sono ceduti i beni o sono effettuati i servizi cui i buoni stessi danno diritto, in buona sostanza, quando i “buoni” sono utilizzati.
  • voucher sconto, che attribuiscono il diritto di ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Momento impositivo

Nella proposta sono contenute disposizioni che modificano l’attuale disciplina dell’esigibilità dell’imposta contenuta nella direttiva IVA per adattarla alle varie tipologie di buoni in particolare:

  • per assicurare che i “buoni monouso” siano assoggettati ad IVA nel momento in cui sono venduti.
  • per assicurare che nel caso dei “buoni multiuso” l’IVA divenga esigibile solo al momento in cui i beni o i servizi cui essi danno diritto sono ceduti o prestati.

Norme relative alla distribuzione

La proposta di modifica della direttiva IVA stabilisce, poi, norme comuni per i casi in cui i buoni multiuso, prima di arrivare ai consumatori finali, sono distribuiti tramite intermediari, anche in diversi Stati membri: la distribuzione commerciale dei buoni multiuso è considerata come prestazione di un servizio autonoma rispetto alla cessione o alla prestazione cui il buono dà diritto. La base imponibile di tale servizio è determinata in funzione dell’incremento di valore del buono.

Altre modifiche tecniche

Per garantire il funzionamento del sistema di tassazione proposto, sono poi individuate ulteriori modifiche alla direttiva IVA in relazione al diritto alla detrazione, all’individuazione del soggetto debitore dell’imposta e ad altri adempimenti.

Consultazione delle parti interessate

La questione del regime IVA applicabile ai buoni è stata discussa nell’ambito dei seminari Fiscalis nel 2002 e nel 2006 con rappresentanti delle autorità fiscali degli Stati membri, a cui ha fatto seguito, nel 2006, una consultazione pubblica sull’argomento: dall’analisi dei contributi inviati è emerso che i problemi riscontrati derivano dalle divergenze nell’applicazione delle norme sull’IVA, che causano anomalie specie per le operazioni che coinvolgono più Stati.

Sono state auspicate modifiche legislative, ed è stata ritenuta essenziale una definizione giuridica dei “buoni” ai fini dell’IVA.

Valutazione dell’impatto

La proposta di direttiva è corredata da una valutazione d’impatto, secondo la quale l’unico modo per assicurare un trattamento fiscale uniforme dei buoni, specie per le operazioni che coinvolgono più Stati, è quello di aggiornare la direttiva IVA introducendo nuove specifiche disposizioni relative ai buoni.

>>>> Vai al documento della Commissione UE

MARCHI +: sintesi normativa agevolazioni per registrazione marchi all’estero

In collaborazione con www.studioastolfi.com

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI (GU n.105 del 7/5/2012)

SOGGETTO GESTORE: Unioncamere

FONDI STANZIATI A LIVELLO NAZIONALE: € 4.500.000,00

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dal 4/9/2012  (120gg dal 7/5/2012)

CONCESSIONE  DELL’AGEVOLAZIONE: le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello  secondo  l’ordine cronologico di  presentazione delle domande e sino a esaurimento delle  stesse.

AMBITO TERRITORIALE: Territorio nazionale

BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese (sono quindi escluse le grandi imprese).

ATTIVITA’ SVOLTA: non ci sono limitazioni per quanto riguarda il tipo di attività svolta.

DECORRENZA DELLE SPESE AMMESSE: sono agevolabili le sole spese sostenute dal 7/5/2012 e fino alla data di presentazione della domanda. Non sono ammesse domande a preventivo.

REGIME AGEVOLAZIONE:  de minimis

LIMITE MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI: ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 15.000,00.

SITO WEB: www.progetto-tpi.it/

MISURE AGEVOLAZIONE

MISURA A – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI PRESSO UAMI (UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data della domanda abbiano effettuato almeno una delle seguente attività:

  • deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
  • deposito  domanda  di  registrazione presso  UAMI  di  un  marchio  registrato (o  per il  quale sia  stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;
  • deposito  domanda  registrazione  presso  UAMI  di  un  marchio  acquisito  da un  terzo e  già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.

Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale  si  richiedono le agevolazioni

Servizi agevolabili

  • a) Progettazione del nuovo marchio
  • b) Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito
  • c) Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale
  • d) Assistenza per la concessione in licenza del marchio
  • e) Tasse di deposito

Entità agevolazione: fino  all’80%  delle  spese  ammissibili  sostenute  e  nel  rispetto  degli  importi massimi  previsti  per  ciascuna  tipologia  di  servizio  di  cui  alle  lettere  “a”,  “b”,  “c”,  “d” secondo  quanto  riportato nell’Allegato 1.

Importo massimo agevolazione: € 4.000,00

MISURA   B   –   AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO   OMPI (ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI SERVIZI  SPECIALISTICI

Possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data  di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario,  anche  a  seguito  di  un’acquisizione da terzi,  o abbiano già depositato  domanda di registrazione nazionale o comunitaria.

L’impresa può richiedere un’agevolazione per l’estensione dei predetti marchi, anche con designazioni successive, tramite procedura OMPI per le spese sostenute per:

  • a) Progettazione del nuovo marchio nazionale;
  • b) Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito;
  • c) Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale;
  • d) Assistenza per la concessione in licenza del marchio
  • e) Tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI

Entità agevolazione: fino all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio (Allegato 1)

Importo massimo agevolazione: da € 4.000,00 ad € 6.000,00.

Lo Studio SEGUIRA’ QUESTO BANDO, in collaborazione con Studio Legale partner specializzato in proprietà intellettuale.

>>> Vedi anche MARCHI: al via gli incentivi alle PMI per la registrazione all’estero

IVA: Contribuente libero sulle modalità di recupero

Fonte: Eutekne.info

Data: 15/05/2012

Autore: V. Cristiano

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7330/2012, avalla definitivamente il principio secondo cui la mancata attivazione della (speciale) procedura di variazione dell’IVA non vìola il diritto al rimborso da parte del contribuente, il quale gode dell’assoluta libertà di scelta circa l’azione da effettuare.

I giudici, aderendo a una consolidata giurisprudenza in materia, hanno ribadito il principio in forza del quale, in tema di IVA, nelle ipotesi in cui l’imposta sia stata calcolata, per ignoranza o falsa conoscenza delle disposizioni applicabili, sulla base di un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta, l’art. 26 del DPR 633/1972 deve essere interpretato nel senso che la mancata attivazione della procedura speciale di variazione dell’imposta e dell’imponibile, prevista dalla norma citata, da un lato fa venir meno il diritto a recuperare l’imposta mediante il meccanismo della detrazione ma, dall’altro, non preclude la chance di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata (indebitamente), poiché tale procedura si configura quale strumento a disposizione del contribuente, “che potrebbe pertanto optare, del tutto legittimamente, per l’azione generale di rimborso prevista dalle norme sul contenzioso”.

Tanto premesso, secondo i Giudici, non “coglie nel segno” neppure il richiamo alla giurisprudenza comunitaria più recente operato dalla controparte (Corte di giustizia 18 giugno 2009, causa C-566/07, Stadeco). Con puntuale e argomentata ricostruzione, la Cassazione ha “sezionato” punto per punto l’incongruenza della citata giurisprudenza concludendo, anzi, che “la sentenza […] si limita a stabilire che è, in linea di principio, incompatibile con la normativa comunitaria una legislazione nazionale […] che subordini il diritto al rimborso dell’IVA alla suddetta condizione; non può, invece, essere intesa nel senso che il diritto comunitario imponga esso stesso tale onere”.

Riportando tale principio al caso in esame, il contribuente che, pur avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del DPR 633/1972, fermo restando il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione dell’articolo 30, comma 2, dello stesso DPR.

Al riguardo, come altra giurisprudenza comunitaria evidenzia (sentenza 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca Antoniana popolare Veneta spa), in assenza di specifica disciplina comunitaria in tema di domande di rimborso di imposte indebitamente prelevate, “spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate” ma, come i giudici della Suprema Corte sottolineano, è in ogni caso presupposto indefettibile che i citati requisiti rispettino i principi di equivalenza ed effettività. In altri termini, è necessario che tali requisiti non siano meno favorevoli di “quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario”.

La neutralità è uno dei principi portanti del sistema IVA

Con la sentenza in commento, la Cassazione ci permette di ricordare, fra l’altro, quello che è uno dei principi “portanti” del sistema IVA: la neutralità (cfr. Corte di giustizia CE, 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman; 15 gennaio 1998, causa C-37/95, Ghent Coal Terminal; 19 settembre 2000, causa C-454/98), in forza della quale il sistema comune dell’IVA garantisce la corretta applicazione dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (Corte di giustizia Ue, 8 febbraio 2007, causa C-435/05, Investrand; 22 febbraio 2001, causa C-408/98, Abbey National).

Riassumendo, quindi, la neutralità è resa effettiva dalla detrazione e, quando questa non è tecnicamente possibile, dal rimborso. “Tecnicamente” nel senso che la detrazione può essere operata se vi è un’imposta a debito: altrimenti, come indica l’art. 30, comma 1, del DPR n. 633/1972, si deve riconoscere il rimborso.