DOGANA: modifiche relative a Status di Operatore Economico Autorizzato

L’Agenzia delle Dogane con CM 10/D/2012 adegua la disciplina dell’AEO (Operatore Economico Autorizzato) alle modifiche introdotte ex art. 15, co.1, L.183/2011 (legge di stabilità 2012): in ottemperanza a tali modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel TU documentazione amministrativa – DPR 445/2000, il certificato camerale quale allegato all’istanza per l’ottenimento della certificazione AEO previsto al punto 2.2.1., lett. a ) della CM 36/D/2007, non è più richiesto.

L’Agenzia Dogane fornisce inoltre le conseguenti istruzioni procedurali da espletare coerentemente con quanto già avveniva prima dell’emanazione del citato art. 15, c. 1 della Legge 183/2011, e riguardanti:

  • controllo documentale dell’istanza;
  • acquisizione delle comunicazioni antimafia;
  • controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

DOGANA: modificati fogli avvertenze della cartella di pagamento Agenzia Dogane

Il Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 14/05/2012 ha modificato le avvertenze di cui agli allegati 1-2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20/09/2010, relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane.

In seguito alle recenti novità per i ricorsi tributari notificati dopo il 06/07/2011 si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

Il Legislatore ha previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti.

Inoltre, la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà.

MARCHI: al via gli incentivi alle PMI per la registrazione all’estero

Estratto dal comunicato stampa del Mi.S.E.

Il ministero dello Sviluppo economico concede 4,5 milioni di euro a favore delle PMI che decideranno di registrare il proprio marchio a livello comunitario e internazionale.

Il bando, predisposto dalla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi – in collaborazione con Unioncamere, è stato pubblicato oggi 7/5/2012  in Gazzetta Ufficiale.
Più in particolare, l’importo dell’agevolazione può variare dai 4 ai 6 mila euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del 90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione. L’impresa può presentare più domande di registrazione di marchi e le agevolazioni non potranno superare, in questo caso, 15 mila euro per impresa.

Le domande di agevolazione possono essere presentate ad Unioncamere, soggetto gestore del bando, a partire dal 4 settembre 2012 (ovvero il 120° giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta). Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (purtroppo il solito click day) e sino all’esaurimento delle stesse.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Unioncamere, infoimprese@progettotpi.it

Se le risorse stanziate sono 4,5 milioni di euro e l’importo ottenibile varia da 4 a 6 mila euro, significa che potranno essere agevolate – mal contate – da 750 a 1100 domande.

Lo Studio SEGUIRA’ QUESTO BANDO, in collaborazione con Studio Legale partner specializzato in proprietà intellettuale.

>>>>  Scarica il materiale relativo al Bando dal sito del MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

>>>> Testo del COMUNICATO STAMPA

VIES: è sanabile la mancata iscrizione all’archivio intracomunitario?

Fonte: Eutekne.info

Data: 09/05/2012

Autore: S. Cerato

L’art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 contiene la possibilità di sanare la mancata comunicazione preventiva per la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali”, purché sussistano i seguenti requisiti:
– la violazione non sia già stata oggetto di constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero altre attività di accertamento;
– il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– sia effettuata la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– sia versata contestualmente la sanzione di 258 euro.

Il perimetro applicativo della disposizione in esame sembra, ad una prima lettura, particolarmente ampio, atteso che riguarda tutte le fattispecie in cui per fruire di un beneficio fiscale, ovvero per accedere a regimi opzionali, il contribuente debba presentare unacomunicazione, o una richiesta, all’Amministrazione finanziaria. In attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, necessario e nel contempo urgente per dar modo ai contribuenti di comprendere con esattezza l’oggetto della “sanatoria”, molti operatori economici si stanno domandando in questo periodo se sia possibile sanare, tramite la disposizione di cui all’art. 2 del DL n. 16/2012, anche la mancata iscrizione al VIES, quale condizione necessaria per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

A tale proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate, dapprima nella CM 39/E/2011 e successivamente nella recente RM 42/E/2012, ha precisato che, in assenza di regolare iscrizione al VIES:
– le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale, non iscritto nel VIES, devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto operazioni “interne” e non intracomunitarie;
– specularmente, si precisa nella RM 42/E/2012, “l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile”.

Premesso che l’iscrizione al VIES deve essere richiesta prima dell’effettuazione delle operazioni intracomunitarie, per l’effettuazione delle quali è tra l’altro richiesto un lasso temporale di 30 giorni dalla data della richiesta, è necessario verificare se tale “iscrizione” costituisca o meno la condizione per fruire di benefici fiscali, ovvero per accedere ad un regime fiscale opzionale. Relativamente al primo aspetto, a parere di chi scrive l’iscrizione al VIES non costituisce una condizione per fruire di benefici fiscali, in quanto il regime IVA delle operazioni intracomunitarie non presenta particolari benefici fiscali, atteso che le disposizioni del DL 331/93 prevedono il regime della tassazione a destino dell’operazione intracomunitaria, in luogo di quello, tipico delle operazioni interne, della tassazione nel luogo di partenza.

VIES come condizione per accedere a un regime fiscale opzionale

Più delicato, invece, è il secondo aspetto, quello relativo ai regimi fiscali opzionali, in quanto è necessario chiedersi se l’iscrizione al VIES, quale condizione per operare in ambito comunitario, costituisca o meno un regime fiscale opzionale. Tenendo conto delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in precedenza riportate, e in attesa di conoscere il pensiero definitivo dell’Amministrazione finanziaria a tale riguardo, la risposta potrebbe essere affermativa, in quanto l’Agenzia stessa sembra di fatto sostenere che l’iscrizione al VIES costituisca una sorta di opzione per poter applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie (tassazione a destino), in assenza della quale si rende applicabile il regime “naturale” delle operazioni ai fini IVA (tassazione nel luogo di partenza). Tale interpretazione, che si riscontrerebbe anche nel pensiero dell’Agenzia (CM 39/E/2011 e RM 42/E/2012), costituisce di fatto un naturale effetto del rapporto che sussiste tra la disciplina generale dell’IVA, contenuta nel DPR 633/1972, e quella “derogatoria” prevista per le operazioni intracomunitarie, di cui al DL 331/93, applicabile in presenza dei requisiti ivi contenuti, e previo esercizio dell’“opzione” che si materializza con la richiesta di iscrizione al VIES. In assenza di tale opzione, quindi, torna naturalmente applicabile il regime proprio previsto dalle disposizioni “nazionali” del DPR 633/1972.