DOGANA: utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di residenti italiani

Il residente che usa l’auto immatricolata in paesi terzi senza autorizzazione doganale è soggetto a denuncia per contrabbando.

Recenti articoli pubblicati da organi di stampa locali in materia di utilizzo nella UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, hanno reso necessario l’intervento dell’Agenzia delle Dogane, con il comunicato (Prot. 56256 /RU) del 07.05.2012, volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.

Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato ex  artt. 137 e ss. Regolamento (CEE) 2913/1992 (Codice doganale Comunitario) e ex artt. 558/561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), che prevedono, in via generale, l’esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.

Gli artt. 559, 560 e 561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.

Pertanto, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione e dell’IVA, ex art. 67 DPR 633/1972 nei seguenti casi:

  • Uso a titolo occasionale e di emergenza: tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.
  • Mezzo di trasporto in locazione: il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
  • Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero: l’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.

Secondo l’Agenzia delle Dogane, l’utilizzo senza autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto di ingresso nel territorio UE, ex art. 216 TULD (DPR 43/1973), l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.

Infine, il comunicato in questione riporta anche un comunicato dell’Amministrazione Federale delle Dogane Svizzere in cui si affronta il problema dal lato opposto, e cioè l’utilizzo di veicoli privati esteri da parte di persone domiciliate in Svizzera o che ivi trasferiscono il proprio domicilio.

RM 44/E/2012: territorialità servizi di formazione e aggiornamento professionale

Le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale hanno natura didattica e sono territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione se il committente non è un soggetto passivo, altrimenti seguono la regola del committente.

L’Agenzia delle Entrate nella RM 44/E/2012 precisa la natura delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale,  superando l’indicazione contenuta nelle CM 58/E/2009 e CM 36/E/2010 (risposta 28).
Fino al 31/12/2009, le prestazioni di formazione professionale costituivano categoria autonoma rispetto a quella delle prestazioni didattiche. In particolare, ex vecchio art. 7, co.4, lett. d) DPR 633/1972, si consideravano comprese tra quelle di consulenza e assistenza tecnica, con tassazione in Italia a condizione che il committente fosse ivi stabilito e le prestazioni fossero utilizzate nella UE.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 18/2010 era, tuttavia, dubbio se tali prestazioni rientrassero sempre in questa disciplina: si tratta di servizi generici (articolo 7-ter) o servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies)?.

La normativa comunitaria (art. 44 del Reg. UE n. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011) contribuisce a dissipare ogni dubbio dato che prevede che i servizi culturali, “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”.

Dal 01/01/2010, in assenza di uno specifico richiamo alle prestazioni di formazione del personale ex artt. da 7-ter a 7-septies DPR n. 633/1972, non era chiaro se le stesse rientrassero nella deroga ex art. 7-quinquies, con tassazione nel luogo di materiale esecuzione a prescindere dallo status del committente (per tutto il 2010), ovvero quando il committente non è un soggetto passivo (dal 2011).

La RM 44/E/2012 sovvertendo la precedente interpretazione, individua il trattamento IVA delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale in funzione dello status del committente, in quanto il criterio del luogo di esecuzione applicabile a prescindere dalla qualifica del destinatario ha avuto applicazione per il solo 2010.

Dal 01/01/2011 quindi:

  • nei rapporti B2C rileva il luogo di esecuzione, ex art. 7-quinquies DPR 633/1972;
  • nei rapporti B2B rileva la regola generale, con tassazione della prestazione nel Paese del committente.

CORTE UE: niente Iva per cessioni di beni e servizi in uno Stato Nato

Fonte: Fisco Oggi

Data: 03/05/2012

Autore: A. De Angelis

La domanda proposta agli eurogiudici verte sull’applicazione del regime comunitario relativo allo smantellamento di navi obsolete della Marina degli Usa

Le parti in causa rivendicano da una parte che il servizio debba essere assoggettato a Iva, mentre l’altra sostiene che la norma comunitaria di riferimento debba essere letta nel senso di esonerare i servizi in oggetto dall’assoggettamento a imposta.

I fatti oggetto di confronto
La società ricorrente ha concluso con l’Amministrazione marittima statunitense un contratto in base al quale si impegna a effettuare lo smaltimento di un certo numero di navi della Marina ormai obsolete. Il contratto si divideva in due parti corrispondenti alle due fasi necessarie allo smantellamento. Nella prima fase, oltre alla preparazione delle navi obsolete, le stesse venivano rimorchiate nel Regno Unito dove era ubicato uno specifico impianto di smaltimento. Nella seconda fase si procedeva allo smantellamento vero e proprio sotto il controllo di ispettori americani. La società con apposita lettera faceva richiesta di considerare tale servizio, secondo la normativa comunitaria, non assoggettabile a imposta in quanto annoverabile in una fattispecie di esonero. La controparte ha respinto tale proposizione e la società ricorrente ha deciso di adire il tribunale di primo grado che le dato ragione asserendo che il servizio doveva essere considerato esente da Iva. Non dello stesso avviso la controparte, che decideva, a usa volta, di presentare ricorso al giudice del rinvio. Quest’ultimo, dato il carattere particolare del servizio, e che l’esonero di cui all’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva Iva è soggetto a determinate condizioni, sospendeva il procedimento per sottoporre la questione ai giudici europei.

La questione pregiudiziale
La questione posta ai togati europei può essere suddivisa in due parti. Nella prima, la questione interpretativa di cui all’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), pone l’accento sul fatto che la condizione per far valere l’esonero è che il servizio di smantellamento deve essere a favore di forze armate di difesa comune. Nella seconda parte, invece, se la concessione dell’esonero Iva richieda che il servizio di smantellamento avvenga in territorio Nato o in favore di organismi membri della stessa organizzazione.

Sulla questione pregiudiziale
Secondo la Corte di giustizia, la maggior parte delle esenzioni al regime Iva ordinario sono deroghe al sistema principale e, in quanto tali, devono essere riconosciute con parsimonia e in modo misurato. Con riferimento ai fatti di cui alla causa principale, occorre interpretare l’articolo 151, in considerazione delle finalità della norma. L’esenzione prevista dalla norma non può essere che ricondotta allo sforzo di difesa comune e pertanto sono esonerati da Iva esclusivamente quei beni o servizi a favore degli organismi preposti a tale tutela. Richiamando parte delle considerazioni della seconda parte della questione pregiudiziale, i togati europei sottolineano che il legislatore dell’Unione, ha escluso, dai casi di esonero, le cessioni e prestazioni destinate alle forze armate dello Stato membro in cui sono effettuate. Con riferimento al concetto di interpretazione restrittiva, l’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), deve essere interpretato nel senso di consentire l’esonero Iva alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in Stato membro Nato o destinate alle forze armate di altro Stato contraente Nato.

La pronuncia
I giudici nel concludere la disamina relativa all’interpretazione corretta della disposizione della sesta direttiva Iva, in particolare dell’articolo 151, paragrafo 1, lett. c), riconoscono che la norma esonera, dall’applicazione dell’Iva, l’attività di smantellamento di navi militari obsolete. A condizione che tale smantellamento sia effettuato nel territorio di Stati aderenti alla Nato o in favore di forze armate di uno Stato impegnato nella difesa comune.


DOGANA: atti esecutivi in 10 giorni

Con la conversione in legge (L.44/2012) del DL 16/2012 “semplificazioni” ci sono novità anche sui termini di pagamento per le Dogane: diventano, infatti, immediatamente esecutivi gli accertamenti in dogana con la possibilità di procedere alla riscossione in soli 10 giorni.

In base alla nuova normativa gli atti di accertamento emessi dalle Dogane diventano esecutivi trascorsi 10 giorni dalla notifica, e oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell’atto, devono recare l’avvertimento che, passato il termine per il pagamento, la riscossione delle somme viene affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

L’agente della riscossione comunicherà al contribuente-debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale (art. 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo: le modalità operative sono descritte nella CM 6/D/2012.

Si attribuisce anzitutto valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane, immediatamente applicabili ex art. 16 Nuovo Codice Doganale Comunitario, e finalizzati alla riscossione delle risorse proprie tradizionali UE e della relativa IVA all’importazione, decorsi 10 giorni dalla notifica.

L’atto di accertamento deve contenere:

  • l’intimazione ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell’atto;
  • l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato.

Il medesimo provvedimento stabilisce anche le modalità di trasmissione dell’atto di accertamento all’agente della riscossione.

L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione, e da quel momento, sulla base di detto titolo esecutivo, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all’espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Inoltre, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento vengono maggiorate degli interessi di mora.

Infine, ai fini della procedura di riscossione accelerata, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento doganale ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione.