RM 42/E/2012: conseguenze mancata iscrizione al VIES

Senza iscrizione al VIES, l’acquisto effettuato da un soggetto passivo italiano presso un soggetto passivo di altro Stato UE, non può essere considerato acquisto intracomunitario esente dall’IVA, quindi l’operazione è rilevante, ai fini IVA, nel Paese del fornitore e non è applicabile in Italia il regime del reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate, con RM 42/E/2012, ha fornito chiarimenti sulla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all’archivio informatico VIES, esaminando il caso particolare di una società italiana che ha acquistato pannelli fotovoltaici da un’impresa tedesca, perfezionando l’operazione nel mese di aprile 2011, senza essere iscritta al VIES.

Ex art. 35 DPR 633/1972, come modificato ex art. 27, co. 1 DL 78/2010, il soggetto passivo d’imposta che intende effettuare operazioni intra UE deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle entrate, manifestandone la volontà attraverso una procedura specifica finalizzata all’iscrizione nell’archivio informatico (VIES) dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni.

In particolare, nel provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 29/12/2010 n. 188376 viene specificato che, per coloro che già possiedono un numero di partita IVA, la predetta volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate; viceversa, per i soggetti non titolari di posizione IVA, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio di attività, compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell’Agenzia delle entrate, o anche in caso di silenzio, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio VIES.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intra UE e l’autorizzazione o il diniego, non può compiere operazioni intra UE.

Per le operazioni intra UE effettuate senza la regolare iscrizione al VIES, l’Agenzia ha osservato che:

  • le cessioni o prestazioni intra UE effettuate da soggetto passivo italiano non ancora nel VIES (o escluso a seguito di diniego/revoca) vanno assoggettate ad IVA in Italia, con le conseguenti sanzioni (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
  • gli acquisti da soggetto passivo UE non sono operazioni intra UE, pertanto l’IVA non è dovuta in Italia ma nel paese del fornitore.

Quindi sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (art. 47 DL 331/1993), che comporta una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione ex art. 6, co.6, Dlgs. 471/1997.

Peraltro, in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intra UE.

Regime sanzionatorio; profili temporali

La CM 39/E/2011 stabilisce che le sanzionati per l’effettuazione di operazioni intra UE da parte di soggetti non regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della circolare: dato che la circolare è stata pubblicata in data 01/08/2011 e che le eventuali violazioni commesse dall’istante sono riferibili ad un periodo precedente, l’Agenzia ritiene che non vada applicata nel caso di specie alcuna sanzione.

IMPORT: le nuove (spropositate) sanzioni ex art 303 TULD

L’art. 303  TULD (DPR 43/1973), regolante le sanzioni applicate alle irregolarità doganali commesse dall’operatore in buona fede al momento della presentazione delle merci in dogana per l’importazione, è stato modificato ex art. 11 co. 4 DL 16/2012 (“semplificazioni”): per quanto riguarda la inesatta indicazione del valore questa, se comporta una rideterminazione dell’imposta accertata, viene punita con la sanzione ex comma 3 e non quella ex comma 1 art.303 TULD.

In pratica l’art.303 TULD:

  • ex  comma 1 ora punisce la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la sanzione da € 103 ad € 516; tuttavia quando l’inesatta indicazione del valore comporti la rideterminazione dei diritti di confine e quando la differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni
  • ex comma 3, che il DL 16/2012 ha modificato passando da un sistema proporzionale (sanzioni da uno a dieci volte i diritti evasi), fino ad un sistema a scaglioni.

Il risultato è che violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi pesantissimi, decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati applicati con il vecchio regime: infatti se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500 euro >>>> sanzione amministrativa da 103 a 500 euro (inferiore alla previgente)
  • diritti da 500,1 a 1.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (maggiore della previgente)
  • diritti da 1000,1 a 2.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro (decisamente maggiore)
  • diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro >>>> sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro (esponenzialmente maggiore: per non aver versato un’imposta pari a € 2.000,1 prima la sanzione era da uno a dieci volte l’imposta “evasa” – quindi da 2.000,10 a 20.001,00 – mentre ora va da € 15.000,00 a € 30.000,00!)
  • oltre i 4.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti (quest’ultima fattispecie sanzionatoria è manifestamente sproporzionata).

Di solito le sanzioni tributarie, come da prassi dell’Agenzia, si applicano al minimo edittale: pertanto, con questa modifica qualsiasi violazione con un’imposta non versata superiore ad € 4.000,00 avrà lo stesso trattamento; in questo caso infatti la sanzione sarebbe identica (€ 30.000,00), sia se la differenza tra accertato e dovuto sia pari ad € 4.000,00 sia se tale differenza sia pari ad € 1.000.000,00, con evidente disparità sostanziale di trattamento tra le operazioni doganali.

Inoltre l’eliminazione dell’esimente del vecchio art. 303 co.3 TULD (se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito d’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipende “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta a inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa), porterà di fatto a parificare violazioni formali, facilmente desumibili dalla Dogana anche solo guardando la bolletta doganale, e sostanziali, accertabili invece solo con verifica merci o controllo documenti accompagnatori.

Il DL in fase di conversione non ha subito delle modifiche da parte del Parlamento; la norma prevista ex nuovo art. 303 del TULD è applicabile dalla data di promulgazione del DL 16/2012 (2 marzo 2012).

Regime Margine IVA: senza zelo non ha supporti su cui poggiare

Fonte: FiscoOggi

Data: 16/04/2012

Autore: S. Servidio

La responsabilità del cessionario, per l’omessa verifica sul cedente e sul suo operato, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico

Con ordinanza del 3 aprile, n. 5309, la Corte di cassazione ha stabilito che, in tema di IVA intracomunitaria sull’acquisto di vetture, il regime del margine presuppone la mancata detrazione all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o difetto di prova della sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime agevolato indipendentemente dalla consapevolezza del cessionario.

Il fatto
La vicenda nasce dalla contestazione, da parte dell’ente impositore a una società di commercio di automobili (cessionaria), dell’omessa regolarizzazione delle fatture ricevute da una Srl (cedente). Ciò in quanto, nel caso concreto, non sussistevano i presupposti soggettivi per l’applicazione del regime agevolato IVA (cosiddetto del margine), il quale comporta la non applicazione del tributo sui relativi acquisti, come previsto dagli articoli 36 e 37 del Dl 41/1995.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, il cui esito veniva confermato dal giudice di appello, il quale adduceva che, in presenza della regolarità delle fatture emesse, la società acquirente non era tenuta a spingere il proprio sindacato valutazionale sui presupposti di fatto e diritto per fruire o meno dell’agevolazione IVA. Aggiungeva, inoltre, che l’indisponibilità di elementi di verifica sul cedente portava a escludere qualsiasi violazione fiscale a carico della società acquirente (la venditrice aveva, infatti, attestato con dichiarazione poi rivelatasi non veritiera, di aver adempiuto agli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario di veicoli).
L’ufficio impugnava per cassazione la decisione della commissione del riesame per violazione della normativa sul regime del margine.

Regime del margine
Preliminarmente occorre ricordare che gli articoli da 36 a 40-bis del Dl 41/1995, disciplinano organicamente, ai fini IVA, il commercio di beni mobili usati, tra cui autovetture, autocaravan, eccetera.
Tale normativa ha introdotto un regime speciale di applicazione dell’Iva, detto anche “regime del margine”, in ottemperanza a specifica direttiva comunitaria (articolo 32 della direttiva 77/388/Cee del 1977), allo scopo di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni usati che, usciti dal circuito commerciale, vengono successivamente ceduti a un soggetto passivo di imposta che intende rivenderli.
Nel regime normale, il margine su cui applicare l’imposta è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto, anche intracomunitario, del bene usato e quello di vendita. Conseguentemente, la relativa imposta non è detraibile.
Nell’ipotesi di cessione di autovetture, affinché il regime del margine sia operante, è necessario che il mezzo sia stato acquisito dal cedente senza applicazione dell’Iva e, cioè, in particolare, quando è stato acquistato, tra gli altri, presso soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’Iva all’atto dell’acquisto o dell’importazione, ovvero soggetti che beneficiano nel proprio Stato membro del regime di franchigia previsto per le piccole imprese o, ancora, quelli che a loro volta hanno assoggettato la cessione al regime del margine.
In questo caso, all’atto della cessione dell’autovettura, l’Iva andrà scorporata dalla differenza tra prezzo di vendita dell’autovettura e prezzo di acquisto della stessa, la cui fattura va emessa con la seguente dicitura “Operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del Dl 41/95 e successive modificazioni”.

La decisione
La Corte suprema accoglie in pieno il ricorso dell’Amministrazione finanziaria in quanto la sentenza impugnata, che è incorsa altresì in carenza di motivazione, ha puntualmente disatteso consolidati principi di legittimità vigenti riguardo all’applicazione dell’Iva intracomunitaria sull’acquisto di autovetture.
In particolare, la giurisprudenza di riferimento ha stabilito che, in tema di Iva, nelle operazioni di vendita di autoveicoli soggette al regime del margine, la responsabilità del cessionario per l’omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente e agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione (Cassazione 3427/2010).
L’assunto ha, poi, trovato successiva conferma nella pronuncia n. 2227/2011, nella quale la Corte suprema ha deciso che il regime del margine presuppone la mancata detrazione dell’Iva all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime in questione, indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto incidere solo sull’aspetto sanzionatorio.
In tali casi, la responsabilità del cessionario è fatta discendere dagli ordinari canoni di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1377 e 1375 del codice civile, in virtù dei quali il cessionario è tenuto al controllo (anche) dei libretti di circolazione dei veicoli, al fine di osservare gli ordinari criteri di prudenza nel non svolgere transazioni commerciali con soggetti che non hanno assoggettato a imposta i loro acquisti (Cassazione 3427/2010).
Principi troppo facilmente sfuggiti alle Commissioni di merito.

BANDO INAIL: click day fissato al 26 – 27 (Regione Marche) – 28 giugno

Fonte: www.inail.itwww.studioastolfi.com

ISI INAIL 2011 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2012 negli orari indicati nel calendario sotto riportato:

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VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Dall’orario di apertura all’orario di chiusura dello sportello informatico le imprese interessate potranno inviare la propria domanda attraverso il  codice identificativo assegnato.

Si ricorda che potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l’apposita voce “consulta/rigenera codice” della procedura per la compilazione on line.

INFORMAZIONE TECNICHE

Entro il 15 giugno prossimo su questo sito saranno pubblicate le regole e le informazioni tecniche di supporto alle imprese partecipanti all’invio on line delle domande.

PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI

L’elenco cronologico delle domande delle imprese partecipanti all’invio telematico di ciascuna singola regione sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni, con evidenza delle domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria assegnata alla singola regione.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER REGIONE

Regione Stanziamenti regionali
Abruzzo 4.016.918
Basilicata 2.303.687
Bolzano 1.838.613
Calabria 5.693.002
Campania 18.525.627
Emilia Romagna 15.175.551
Friuli 3.215.237
Lazio 26.149.453
Liguria 5.113.610
Lombardia 35.839.347
Marche 5.450.029
Molise 1.082.770
Piemonte 13.386.819
Puglia 7.258.174
Sardegna 6.036.303
Sicilia 16.031.299
Toscana 16.801.948
Trento 2.118.337
Umbria 3.616.743
Valle d’Aosta 753.855
Veneto 14.592.678
Italia 205.000.000

COMMENTO

Vista la situazione è giusto procedere con calma.

La nuova tempistica è la seguente:

  • Entro il 7/3/2012 le ditte hanno caricato sul sito web dell’inail le domande;
  • l’invio online è stato fissato per il 26 giugno (dal 7 marzo al 26 giugno non ci sono adempimenti per le ditte e per l’Inail);
  • le ditte che rientrano fra quelle finanziabili  devono presentare la documentazione cartacea entro il 27 luglio (termine di 30gg);
  • entro il 27 novembre (120gg dal 27 luglio) l’Inail deve concludere l’istruttoria e comunicare alle ditte  la concessione dell’agevolazione;
  • I beni agevolabili possono essere ordinati solo dopo il 27 novembre 2012;

Da tenere comunque in considerazione i ritmi dell’Inail che si è preso quasi  quattro mesi  dalla data di scadenza del 7 marzo alla data del Click Day del 26 giugno.

Il 2013 si avvicina sempre di più e sarebbe un bel traguardo per il bando Inail 2011.