Corte UE: regime IVA ordinario sul servizio di semplice trasporto

Fonte: Fisco Oggi

Data: 13/04/2012

Autore: A. De Angelis

Oggetto di intervento da parte dei giudici comunitari, il regime speciale riconosciuto dalla direttiva Iva alle agenzie di viaggio ma non applicabile al caso in questione

La domanda di pronuncia pregiudiziale prende le mosse dal ricorso presentato da una società di trasporto di persone contro un avviso di accertamento relativo all’indebita detrazione Iva sui servizi di trasporto passeggeri. L’Amministrazione finanziaria cecoslovacca contestava alla società ricorrente l’applicazione, ai propri servizi di trasporto, del regime speciale IVA riservato, dalla direttiva Iva, alle agenzie di viaggio. Alla stregua di quanto previsto dall’articolo 104, paragrafo 3, primo comma del regolamento di procedura, la decisione della Corte è stata pronunziata con ordinanza in quanto chiaramente desumibile dalla giurisprudenza della Corte.

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Il procedimento principale
La società ricorrente svolge un’attività di trasporto persone nell’ambito del territorio della Repubblica ceca e nel territorio comunitario. Tale attività viene svolta attraverso pullman propri o tramite subfornitori nella forma di autonome società di trasporto assoggettate al regime dell’Iva. Quanto alla clientela, è composta da agenzie di viaggio. Nel fatturare il servizio di trasporto, svolto con l’ausilio delle società subfornitrici, la società ricorrente include l’Iva e provvede a inoltrare una richiesta di rimborso dell’eccedenza, rispetto a quella versata, come disposto nella normativa Iva. Nel corso degli anni si sono verificate eccedenze di imposta piuttosto ingenti che la società ricorrente ha provveduto a detrarre. Ma l’ufficio delle Finanze di Praga ha contestato tali ingenti detrazioni ritenendo che  la società fornisse prestazioni di viaggio da assoggettare al regime speciale Iva. A tale proposito veniva emesso un avviso di accertamento contro cui era proposto ricorso.  Un ricorso respinto anche dal Tribunale municipale di Praga e che induceva la società ricorrente a presentarlo per cassazione. Il giudice nazionale, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione sull’articolo 306 della direttiva Iva che prevede un regime speciale per le agenzie di viaggio, decideva di sospendere il procedimento per sollevare la questione alla Corte di Giustizia comunitaria.
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La questione pregiudiziale
La vera questione affrontata dalla Corte, seppure nel testo sia stata posta un’altra questione ritenuta ininfluente ai fini della pronuncia finale, mira a stabilire se una società di trasporto, come quella di cui alla causa principale, ovvero che offra servizi di trasporto tramite pullman alle agenzie di viaggio senza fornire altri servizi, rientri nel regime speciale Iva che l’articolo 306 della direttiva Iva riserva alle agenzie di viaggio.
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Sulla questione pregiudiziale
A parere della Corte, la presente questione pregiudiziale può essere risolta con una ordinanza motivata, in luogo di una sentenza, in quanto alla fattispecie principale si può applicare la giurisprudenza relativa alla nozione di agenzia di viaggio. Ecco quindi come il regime speciale richiamato, ai fini Iva, ex articolo 26 della sesta direttiva Iva è quello che si applica alle agenzie di viaggio nonché agli organizzatori di tour turistici. Secondo passata giurisprudenza della Corte stessa, il riferimento è alle sentenze Van Ginkel, la fattispecie che vede le agenzie di viaggio fornire soltanto ed esclusivamente alloggi per vacanza non inficia l’applicazione del regime speciale Iva per le stesse agenzie. Seguendo un’altra considerazione dei giudici della sesta sezione della Corte europea, inoltre, le ragioni sottese al regime speciale Iva esulano dalla qualifica del soggetto quale agenzia di viaggio. In altri termini i giudici sottolineano che a rilevare è la tipologia di servizio prestato, che deve essere analogo a quello erogato dalle agenzie di viaggio, a prescindere dalla qualificazione soggettiva dell’operatore. Come già affermato nella già richiamata sentenza Van Ginkel, però, l’applicazione del regime speciale richiede che l’operatore esegua, oltre al semplice trasporto, anche altri servizi aggiuntivi, seppur di carattere accessorio alla prestazione principale. Quanto alla società ricorrente che svolge esclusivamente attività di trasporto, senza offrire alcun servizio aggiuntivo, non rientra nelle condizioni richieste per usufruire del regime Iva speciale previsto dall’articolo 306 della sesta direttiva Iva.
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L’ordinanza
Alla luce delle argomentazioni dei giudici della Corte di Strasburgo e, in considerazione della precedente giurisprudenza pertinente, previo parere dell’avvocato generale, la Corte, considerata anche la richiesta di rinvio operata dal giudice nazionale, ha risolto la questione pregiudiziale con un ordinanza motivata. Una società di trasporto, che non fornisca servizi ulteriori rispetto a quello di trasporto passeggeri, non svolge un’attività per la quale si applica il regime speciale Iva. Tale regime, infatti, è previsto per le sole agenzie di viaggio come disposto dall’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

IVA: diritto alla detrazione a prescindere dal versamento

Fonte: Fisco Oggi

Data: 02/04/2012

Autore: A. De Angelis

Il caso, che è stato oggetto di rinvio pregiudiziale, riguarda l’interpretazione della sesta direttiva comunitaria, la 388 del 1977, con riferimento all’articolo 17

La società ricorrente, negli anni dal 1992 al 1995, importava biciclette dichiarando come provenienza il Vietnam. L’Amministrazione doganale francese, invece, considerava la merce di origine cinese con conseguente applicazione di dazi doganali e dazi antidumping a loro volta soggetti a Iva. Il mancato versamento dell’Iva comportava il sorgere di un credito a favore dell’Amministrazione finanziaria francese. Credito Iva, però, non ritenuto valido dal giudice fallimentare, in quanto il credito  era stato insinuato a titolo definitivo oltre i termini stabiliti dalla legge. Ecco che allora la società ricorrente proponeva domanda di rimborso del credito Iva di cui essa si riteneva titolare in considerazione del rialzo dell’Iva all’importazione sui diritti elusi.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria
L’Amministrazione respingeva la  richiesta argomentando che la detraibilità Iva all’importazione è subordinata al suo effettivo previo versamento. La società ricorrente, considerato il rigetto nel giudizio in primo grado, faceva ricorso in cassazione dinanzi al Consiglio di Stato sostenendo come l’esercizio a detrazione subordinato a un effettivo previo pagamento dell’imposta, come previsto dal codice generale delle imposte francese, sia incompatibile con l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva Iva. Il Consiglio di Stato decideva pertanto di sospendere il procedimento e adire i giudici comunitari..
I contenuti della questione pregiudiziale
Il dubbio interpretativo sollevato riguarda la corretta interpretazione dell’art. 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva Iva. In altri termini, si tratta di stabilire la conformità, alla suddetta disposizione, di una normativa nazionale che prevede di subordinare l’esercizio del diritto a detrazione dell’Iva all’importazione, all’effettivo versamento dell’imposta, dal soggetto passivo quando tale soggetto sia allo stesso tempo il titolare del diritto a detrazione.
L’analisi della normativa comunitaria
Dalla lettura dell’art. 17, si evince come ogni soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’Iva per i beni importati nel territorio dello Stato. I soggetti passivi, pertanto, possono detrarre l’Iva per i beni di loro proprietà o che saranno ceduti. Quindi, la detrazione è prevista sia per l’imposta già versata ma anche per quella da versare in futuro.  Dal combinato disposto dell’articolo 17, con l’art. 10 della sesta direttiva deriva che il diritto a detrazione Iva sia indipendente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo versato per i beni importati. Di conseguenza il diritto a detrazione dell’Iva all’importazione non può essere subordinato all’effettivo pagamento dell’Iva. A tale conclusione si perviene richiamando anche l’articolo 18 della sesta direttiva rubricato “Modalità di esercizio del diritto a deduzione”, per il quale il diritto a detrazione non viene subordinato affatto all’effettivo previo pagamento dell’imposta all’importazione. Tale interpretazione, si conforma ai principi della sesta direttiva Iva secondo cui il diritto a detrazione non può essere limitato in quanto parte integrante del più complesso meccanismo dell’imposta sul valore aggiunto. Questo è vero, a maggior ragione, tanto più se si fa riferimento al principio della neutralità fiscale che il ricordato sistema comune dell’Iva è finalizzato a garantire. Diversamente, consentire la detrazione soltanto previo effettivo pagamento significherebbe far gravare sul soggetto passivo, seppur temporaneamente, l’onere dell’imposizione economica che il meccanismo della detrazione è invece finalizzato a non consentire. Quanto al pericolo di frode o evasione fiscale, il rischio è scongiurato in quanto il soggetto che si avvale della detrazione è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti del diritto a detrazione.
La conclusione degli eurogiudici
A conclusione della disamina della questione pregiudiziale i giudici comunitari ritengono che una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, non è compatibile con le disposizioni della sesta direttiva Iva e, in particolare, con l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b). Pertanto, il diritto a detrazione dell’Iva può essere esercitato a prescindere dell’effettivo versamento dell’imposta dovuta da parte del titolare del diritto a detrazione. Come precisato nel testo stesso della sentenza, l’imposta dovuta si riferisce a un debito esigibile e che obbliga quindi il soggetto passivo al versamento dell’Iva detraibile quale imposta assolta a monte.
Fonte: sentenza Corte UE del 29.03.2012 procedimento C-414/10

BANDI INAIL: presentati 25.000 progetti per sicurezza sul lavoro

Fonte: www.studioastolfi.comwww.inail.it

Data: 30/03/2012

Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro

28 marzo 2012. Conclusa la prima fase di inserimento online delle iniziative aziendali in materia di prevenzione degli infortuni per le quali l’Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto. Il calendario per l’invio telematico delle domande sarà pubblicato il 16 aprile

ROMA – Le imprese vogliono investire sulla sicurezza dei lavoratori. Questo il dato che emerge a conclusione della prima fase dell’operazione incentivi INAIL, partita lo scorso 28 dicembre. Ha superato quota 25mila, infatti, il numero delle aziende che hanno inserito, attraverso la procedura online sul portale dell’Istituto, i propri progetti per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l’acquisto di macchinari e attrezzature, e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza.

Un miliardo di euro il valore complessivo degli interventi proposti. Nonostante la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al bando INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire complessivamente circa un miliardo di euro per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Per sostenere e incentivare questi progetti, l’Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto, ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della seconda tranche dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010, che nel corso del 2011 hanno finanziato 1.086 interventi, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese.

Priorità cronologica per l’attribuzione delle risorse disponibili. Da un’analisi preliminare dei progetti inseriti online entro la scadenza dello scorso 7 marzo, le richieste di incentivo, destinato a coprire il 50% dei costi, risultano essere cinque volte superiori alle risorse messe a disposizione dall’INAIL (lo scorso anno, per 60 milioni di euro disponibili, erano pervenute richieste di contributo per circa 800 milioni). Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio previsto dal bando per l’attribuzione del finanziamento è quello della priorità cronologica dell’arrivo delle domande nei giorni fissati, i cosiddetti “click day”. L’Istituto ha confermato la scelta dell’ordine cronologico perché consente di velocizzare le procedure di selezione e di rendere più rapida la realizzazione degli interventi e l’erogazione dei finanziamenti. Quest’anno però, per finalizzare la presentazione della domanda, il giorno dell’invio sarà sufficiente inserire il codice identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima fase.

La procedura adottata garanzia di velocità e obiettività. Per accedere alla fase conclusiva dell’invio telematico, tutti i progetti inseriti hanno superato una valutazione sulla base di una griglia di parametri predeterminati che premiano caratteristiche come la dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l’efficacia dell’intervento, il settore produttivo più rilevante a livello regionale, la maggiore gravità della causa di infortunio (o fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o a prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera automatica dal sistema informatico in base a quanto dichiarato dalle imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell’INAIL. Una procedura di questo tipo, oltre ad assicurare una maggiore velocità, garantisce anche l’obiettività della valutazione.

Il 16 aprile le date per i “click day” sul portale dell’Istituto. Una volta ultimate le procedure amministrative per la validazione del database che gestisce i progetti inseriti dalle imprese, a garanzia del corretto svolgimento dei “click day” saranno effettuate le prove di carico della piattaforma telematica, tenendo conto dei diversi carichi regionali. Valutando i diversi andamenti e il risultato dei test, sarà quindi possibile fissare il calendario per l’invio telematico delle domande, che sarà comunicato sul portale dell’Istituto il 16 aprile. Le aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il progetto nell’edizione successiva. Nell’ambito dei compiti attribuiti all’INAIL dal nuovo Testo unico sulla sicurezza – il decreto legislativo 81/2008 modificato dal decreto legislativo 106/2009 – per il quadriennio 2011-2014 l’INAIL prevede infatti di stanziare complessivamente circa 850 milioni di euro per sostenere progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle micro, piccole e medie imprese.

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CONSIDERAZIONI

Come media nazionale dovrebbero  essere finanziate circa il 40% delle domande.

Investimenti: 1 miliardo

Numero domande caricate: 25.0000

Contributi: 500mln

Fondi stanziati: 200 mln (pari al 40% dei contributi richiesti).

Investimento medio: € 40.000,00

Contributo medio: € 20.000,00

Non è disponibile la ripartizione a livello ragionale.

REVERSE CHARGE: prevalenza inversione contabile su regola generale

La regola generale, che individua il debitore dell’IVA nel cedente o prestatore (art.17, co.1 DPR 633/1972), va derogata tutte le volte in cui disposizioni speciali obblighino, anche per le operazioni tra soggetti stabiliti in Italia, al pagamento dell’IVA il cessionario o committente.

E’ questo il senso della RM 28/E/2012.

Tale risoluzione si occupa della cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati in Italia, fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri; tali cessioni sono soggette a inversione contabile ex art. 74 co.7 – 8 DPR 633/1972: non rileva quindi che ex art. 17 co.3 DPR 633/1972 il reverse charge sia escluso, quando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato.

Si precisa che tale soluzione è estensibile agli altri settori, disciplinati ex art. 17, co. 5, 6 e 7, DPR 633/1972 (es. oro, subappalti edili, ecc.), rispetto ai quali l’IVA è dovuta dal destinatario del bene o del servizio, in luogo del cedente o del prestatore.

Rispetto alla RM 36/E/2011, sulle cessioni di telefonini e di dispositivi a circuito integrato, anch’esse soggette a reverse charge, le nuove indicazioni dell’Agenzia specificano che il destinatario della cessione, anche se non residente, ma identificato in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente, quindi, definitivamente chiarendo se il reverse charge si applicasse anche nell’ipotesi in cui il cessionario non residente fosse privo di identificazione in Italia, posto che la soluzione affermativa, già riconosciuta dalla CM 11/E/2007, si pone in contrasto con lo status (di “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”) richiesto al cessionario ex art. 17, co. 5, e art. 74, co. 7, DPR 633/1972, così come interpretato dalla RM 36/E/2011.

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