Bando Agevolazioni Consulenze Provincia MC: graduatoria ammessi

E’ uscita la graduatoria provinciale di cui all’ “Avviso per l’erogazione di incentivi alle imprese per innovazione tecnologica e organizzativa” anno 2011 – D.D. 95/VI del 14/03/2012.

Il resoconto di questo bando è il seguente:

Fondi stanziati: 840.000,00 €

Domande presentate: 680

Domande respinte: 412

Domande ammesse: 268

Domande finanziate: 143 (a partire dalla n° 1 in graduatoria fino alla 143°, parzialmente finanziata)

Considerazioni: un bando pazzesco, difficile da capire sia in termini di cosa richiedeva (assurdità tipo “il curriculum vitae della società”, oppure “l’autocertificazione del curriculum vitae della società e dello specifico consulente”, quando tutti sanno che i CV sono relativi ad un singolo soggetto) sia in termini di “carta” da produrre. Lo spacceranno per un successo poichè, con la crisi, hanno presentato domanda in moltissimi, quindi sicuramente uscirà il solito articolo auto elogiativo sui quotidiani locali, ma a livello di gestibilità, burocrazia, comprensibilità e rapporti con la pubblica amministrazione (molti consulenti raccontano di essere stati trattati malissimo dalla responsabile del procedimento) è stato un fiasco totale. Buona burocrazia a tutti!

>>>> Scarica la graduatoria (D.D.  95/VI del 14/03/2012) dal sito istituzionale della Provincia di MC

IMPORT: nuovo regime sanzionatorio più punitivo per errori nelle bolle doganali

Il DL 16/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento”) introduce importanti novità in campo doganale, in perfetta sintonia con le attuali linee guida (“equità“, vale a dire sempre più adempimenti, sempre più incomprensibili, con sanzioni sempre più pazzesche e indiscriminate):

1) modifica dell’art. 303  Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD – DPR 43/1973), rafforzando notevolmente le sanzioni sulle violazioni legate ad inesattezze dichiarative su qualità, quantità e valore delle merci.  In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative a qualità, quantità e  valore delle  merci  destinate a importazione definitiva, a deposito o a transito (esterno),  non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da  euro 103,00  a euro 516,00 a meno che l’inesatta indicazione del valore  non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual  caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.

Fanno eccezione, come in precedenza, i seguenti casi:

  • errata denominazione della tariffa, ma compensata dall’esatta indicatazione della denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
  • le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci di una medesima voce, e  l’ammontare  dei  diritti  di  confine,  che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è  uguale  a  quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
  • le differenze in più o in meno in quantità o valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Nel nuovo art. 303 TULD non figura più, invece, l’esimente ex comma 3 della versione previgente  in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa.

Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD stabilisce infine che se  i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento  sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il  fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500,00 euro, sanzione amministrativa da 103,00 a 500,00 euro;
  • diritti da 500,01 a 1.000,00 euro, sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
  • diritti da 1000,01 a 2.000,00 euro, sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro;
  • diritti da  2.000,01  a 3.999,99  euro,  sanzione amministrativa da 15.000,00 a 30.000,00 euro;
  • oltre 4.000,00, sanzione amministrativa da 30.000,00 euro a dieci volte l’importo dei diritti.

2) altra novità di rilievo ex DL 16/2012 è il potenziamento dell’accertamento doganale (art. 9), in particolare in materia di IVA ed accise. Vengono infatti modificati l’articolo 11, co. 4, D.Lgs 374/1990 e l’art. 53 del Testo Unico Accise (D.Lgs 504/1995).

DL 16/2012: nuovo termine di presentazione per dichiarazioni d’intento

Con il DL 16/2012, a partire dal 2/3/2012 entra in vigore una disposizione di semplificazione degli adempimenti tributari relativa alle dichiarazioni d’intento.

Ex art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983, il fornitore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicazione d’imposta, sulla base della dichiarazione di intento rilasciata dall’acquirente esportatore abituale, deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo (v. CM 41/E/2005) i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.

Ex DL 16/2012, l’invio della comunicazione va ora effettuato entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’IVA.

Esempio: dichiarazione di intento ricevuta nel mese di marzo, prima operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nel mese di giugno:
  • con la vecchia normativa la dichiarazione di intento doveva essere inviata entro il 16/4;
  • con la nuova normativa la dichiarazione di intento va inviata entro il 16/7 (contr. mensile) o entro il 16/8 (contr. trimestrale).
Ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 472/1997 (favor rei), alle eventuali violazioni commesse per la tardiva presentazione delle dichiarazioni di intento ricevute in vigenza della vecchia normativa, non si applicano le relative sanzioni (art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell’imposta) qualora la trasmissione sia avvenuta entro i nuovi termini.
Esempio: Dichiarazione di intento ricevuta nel mese di gennaio, comunicazione effettuata entro il 15/3 (in ritardo rispetto al termine del 16/2). La prima operazione senza applicazione dell’IVA è effettuata nel mese di febbraio. Per effetto del favor rei, la tardiva presentazione non può essere sanzionata in quanto il nuovo termine di presentazione è fissato al 16/3.

Identificativo IVA non validato, scambio intra UE imponibile

Fonte: Fisco Oggi

Data: 09/03/2012

Il requisito della comunicazione al Fisco è di natura sostanziale e l’omissione determina l’assoggettamento a Iva secondo le ordinarie regole di applicazione

SINTESI: In materia di scambi intracomunitari, il regime relativo alle operazioni c.d. non imponibili ai fini IVA prevede, ai fini della sua applicazione, l’effettuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 50 del DL n. 331 del 1993. In particolare, il comma 2 del citato articolo 50 prevede che il cessionario del bene o del servizio comunichi all’Amministrazione finanziaria il numero identificativo attribuito dallo Stato membro di appartenenza. Al fine predetto, pertanto, non è sufficiente la mera indicazione del predetto numero identificativo inserito nella documentazione concernente l’operazione intracomunitaria. Il requisito della comunicazione all’Amministrazione finanziaria è di natura sostanziale e la relativa omissione determina l’assoggettamento al tributo secondo le regole ordinarie di applicazione dell’IVA per le operazioni imponibili.

Ordinanza n. 3167 del 29 febbraio 2012 (udienza 11 gennaio 2012)
Cassazione Civile, sezione VI – Pres. Merone Antonio – Est. Caracciolo Giuseppe
Iva – Scambi intracomunitari – Operazioni non imponibili – Comunicazione all’Amministrazione finanziaria – Obbligatorietà