IVA: vigilanza armata su navi mercantili senza IVA – RM 79/E/2014

L’Agenzia Entrate con RM 79/E/2014, ha chiarito che il servizio di vigilanza e protezione a tutela delle navi mercantili, battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio pirateria, non è imponibile ai fini IVA: si tratta infatti di prestazione riconducibile a quelle direttamente destinate ai bisogni delle navi e degli aeromobili, a cui si applica l’art. 8-bis, co. 1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

Questo perchè la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011):

  • ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/72 (regime di non imponibilità IVA delle operazioni nel settore aeronavale), così che il regime di non imponibilità si applica a condizione che le navi non solo siano destinate all’esercizio di attività commerciali, ma anche a condizione che siano adibite alla navigazione in alto mare: per questo ultimo requisito non basta che le unità navali siano “omologate” a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo il Codice della Navigazione (RD 327/42) e certificata dagli Enti di classificazione navale, ma è necessario che esse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare. La definizione di “alto mare” viene dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (art. 86): sono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.
  • ha introdotto la lett. e-bis) all’art. 8-bis, estendendo il regime di non imponibilità delle prestazioni di servizi relative alle navi a tutti i servizi destinati a sopperire ai bisogni delle navi stesse. Sono quindi non imponibili tutti i servizi relativi alle navi, purché presentino un collegamento funzionale diretto col tipo di navigazione e con i bisogni delle navi e del loro carico, e purché (Corte di Giustizia CE cause riunite C-181/04 e C-183/04) rese direttamente all’armatore della nave.

Sul caso specifico, i servizi di vigilanza armata delle navi battenti bandiera italiana, resi dalla società istante – territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972 – hanno tutti i requisiti ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis):

  • c’è l’utilizzo della nave per scopi commerciali, in quanto, ex art. 5, co.4 DL 107/2011 (misure urgenti antipirateria), i servizi in questione sono consentiti esclusivamente a tutela delle navi mercantili battenti bandiera italiana. Tale caratteristica dovrebbe, quindi, costituire, di per sé, una conferma della destinazione all’esercizio dell’attività commerciale delle navi in questione;
  • c’è il requisito della navigazione in alto mare, poiché, ex art. 5, co. 4 DL 107/2011, le navi che possono fruire del servizio di vigilanza armata sono solo quelle che percorrono tratte comprese nelle acque internazionali a rischio di pirateria, individuate con decreto Ministero della Difesa 1° settembre 2011.
  • Infine, sul requisito delle caratteristiche del servizio e, in particolare, sul nesso funzionale dello stesso rispetto ai bisogni delle navi e del loro carico, tra le prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi sono comprese non solo quelle connesse alla struttura della nave e/o alle sue componenti, ma anche tutti i servizi che, di fatto, rendono possibile l’esercizio dell’attività cui la nave stessa è destinata. Dato che la pirateria rappresenta una concreta minaccia alla libertà di navigazione, il servizio di vigilanza armata, fornito dalla società istante alle navi mercantili italiane, ha un nesso funzionale diretto con i bisogni della nave, poiché garantisce la sua sicurezza e il suo carico oltre che l’incolumità dell’equipaggio durante la navigazione nelle rotte internazionali.

Per tali motivi i servizi di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria possono fruire del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis, co.1, lett. e-bis) DPR 633/1972.

TERRITORIALITA’: Reg. (UE) 1042/2013 e servizi immobiliari

Per uniformare la tassazione in tutta la UE, con Reg. (UE) 1042/2013 sono state introdotte regole dettagliate anche in materia di servizi immobiliari, uno dei servizi con le modalità di tassazione meno uniformi in tutta la UE.

Il criterio di tassazione dei servizi relativi a beni immobili è quello del luogo ove sono situati gli immobili (v. art.7-quater, co.1, lett. a DPR 633/1972); tuttavia resta sempre difficile capire quando si è in presenza di tali tipi di servizi, poichè a livello UE non esiste una definizione unica di bene immobile, e neanche dei criteri per collegare univocamente un servizio a un bene immobile.

Il Reg. (UE) 1042/2013 colma queste lacune, definendo innanzitutto i beni immobili come (art.13 ter):

  • una parte specifica del suolo, in superficie o sottosuolo, su cui possano essere costituiti diritti di proprietà e possesso;
  • qualsiasi fabbricato/edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sotto o sopra il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile o rimovibile;
  • qualsiasi elemento che sia stato installato e sia parte integrante di un fabbricato o edificio e in mancanza del quale il fabbricato o edificio risulti incompleto (porte, scale, finestre, ascensori);
  • qualsiasi elemento, apparecchio, congegno installato permanentemente su un fabbricato o edificio che non possa essere rimosso senza alterare o distruggere il fabbricato o edificio.

L’Agenzia Entrate ha definito (CM 38/E/2010 – risp.1.8) bene immobile quando non sia possibile separare il mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Sono prestazioni relative a beni immobili i servizi che hanno un collegamento sufficientemente diretto con i beni immobili, ad es. se il bene è un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione nonchè, con riferimento ai servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi come oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene. In maniera simile si era espressa anche l’agenzia Entrate con RM 48/E/2010.

Sono servizi immobiliari :

  • elaborazione di planimetrie per un fabbricato o parti di esso destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere che il fabbricato sia stato costruito;
  • la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
  • l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
  • l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione ef­fettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la con­cimazione;
  • il rilevamento e la valutazione del rischio e del­l’integrità di beni immobili;
  • la valutazione di beni immobili, anche a fini as­sicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
  • la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’im­mobile ad uso esclusivo del destinatario;
  • la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
  • la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare li­cenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e re­stauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e ripara­zione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
  • l’installazione o il montaggio di macchinari o at­trezzature che, una volta installati o montati, pos­sano essere considerati beni immobili;
  • lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che pos­sano essere considerati beni immobili;
  • la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o resi­denziali da o per conto del proprietario;
  • attività di intermediazione nella vendita, nella lo­cazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni ma­teriali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
  • servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferi­mento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qua­lora la sottostante operazione che dà luogo all’al­terazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

Non sono invece servizi relativi a beni immobili:

  • l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
  • il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario (ma vedi anche causa C-155/12, in parte contrastante con la CM 28/E/2011);
  • la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
  • l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione ana­loga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;
  • la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a con­sentire l’esposizione di prodotti, quali la progetta­zione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
  • l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
  • la gestione del portafoglio di investimenti immo­biliari;
  • servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al par. 2, lett. q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esi­stenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Possono essere servizi immobiliari:

  • qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni im­mobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il presta­tore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori.

TERRITORIALITA’: nuova Guida Nautica e Fisco – IV edizione

Fonte: Fisco Oggi

Autore: redazione

Data: 09/10/2013

On line “nautica & fisco”: la guida per navigare nella legalità

Una bussola per non perdere mai la rotta nel mare delle regole e degli adempimenti amministrativi e fiscali che diportisti e operatori del settore devono rispettare.
Sul sito dell’Agenzia è pubblicata la IV edizione di “nautica & fisco”, la guida nata dalla collaborazione di Entrate e Confindustria nautica (Ucina) con l’intento di fornire, attraverso un linguaggio chiaro e semplice, regole certe per tutti gli operatori del mare. L’edizione, immutata nella forma, è profondamente innovata nei contenuti.Tra gli aggiornamenti, il nuovo redditometro con il quale è stata finalmente superata la vecchia impostazione che, nel considerare solo pochi beni come indicatori di ricchezza e, tra questi appunto, i natanti, in un certo senso penalizzava sia gli amanti del mare sia le imprese la cui attività gravita nel settore nautico. Con il redditometro attuale, tutte le spese sono uguali e, pertanto, vengono considerate allo stesso modo.Da segnalare c’è, poi, la tassa di possesso sulle imbarcazioni, recentemente rivista al ribasso dal “decreto Fare”, per il rilancio dell’industria e del turismo nautico. E anche le novità, arrivate con lo stesso intervento normativo, sulla tassazione di favore concessa al proprietario del natante in caso di “noleggio occasionale”.

E che dire delle rilevanti modifiche apportate dal legislatore alla territorialità Iva?
In “nautica & fisco”, IV edizione, c’è tutto quello che può servire sia agli esperti sia a chi, per la prima volta, si affaccia al settore.

Il sommario della Guida

I – LE REGOLE RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

II – ASPETTI FISCALI DELL’ACQUISTO E DEL POSSESSO DI UNITA’ DA DIPORTO

III – APPROVVIGIONAMENTO, DOTAZIONI E SERVIZI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

IV – LA LOCAZIONE, IL LEASING ED IL NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

V – PORTI TURISTICI E POSTI BARCA

TERRITORIALITA’: nuova pubblicazione dei Dottori Commercialisti sui servizi

Sul sito del CNDCEC è stato pubblicato in data 14/11/2012 un nuovo documento, “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”, ad opera della Commissione di Studio Fiscalità dell’Area Enti Pubblici.

Vengono affrontati in particolar modo i seguenti temi dal punto di vista degli Enti Locali:

  • il momento di effettuazione del servizio;
  • l’integrazione delle fatture UE;
  • la mancata iscrizione al VIES (che diventa addirittura un vantaggio per l’Ente!);
  • la territorialità relativa alle manifestazioni fieristiche.

>>>> Scarica il documento “Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi”