{"id":1127,"date":"2011-02-01T12:16:11","date_gmt":"2011-02-01T10:16:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/?p=1127"},"modified":"2015-10-16T15:55:33","modified_gmt":"2015-10-16T13:55:33","slug":"black-list-le-risposte-della-cm-2e2011","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/black-list-le-risposte-della-cm-2e2011.html","title":{"rendered":"BLACK LIST: le risposte della CM 2\/E\/2011"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>[download id=&#8221;6613&#8243;]<\/strong> risponde a diversi quesiti relativi all&#8217;obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi Black List, che si riportano di seguito:<\/p>\n<p><strong>1. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.1 Importazioni<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola, oltre ai dazi doganali, anche il costo dei servizi di trasporto. Considerato, inoltre, che il tasso di cambio doganale &#8211; adottato per stabilire il valore\u00a0 doganale della merce &#8211; non coincide con quello utilizzato per la registrazione dell\u2019acquisto in contabilit\u00e0 generale, si chiede quali dati rilevino ai fini dell\u2019obbligo di comunicazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> In linea generale, <strong>la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di documento equipollente alla fattura<\/strong>. Le importazioni devono, quindi, essere segnalate nell\u2019ambito delle operazioni passive \u2013 di cui ai righi A19 e seguenti del modello di comunicazione \u2013 tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.\u00a0 <strong>Peraltro, se la registrazione in contabilit\u00e0 generale dell\u2019operazione di importazione \u00e8 antecedente rispetto all\u2019annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, l\u2019importatore deve tener conto, ai fini dell\u2019obbligo di segnalazione,\u00a0 dei dati indicati in contabilit\u00e0 generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti<\/strong> \u2013 al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni \u2013 da inserire nei righi A28 e A29 del modello di comunicazione.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.2 Spese di trasferta dei dipendenti<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> In considerazione della finalit\u00e0 di contrasto alla\u00a0 frode e all\u2019evasione fiscale perseguita con l\u2019introduzione dell\u2019obbligo\u00a0 di comunicazione, <strong>sono escluse<\/strong> dall\u2019ambito applicativo di tale adempimento <strong>le prestazioni di servizi<\/strong> (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) <strong>di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese<\/strong> \u2013 di regola, di importo esiguo \u2013 <strong>siano correttamente classificate nel costo del personale<\/strong> secondo i principi contabili adottati dall\u2019impresa.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.3.Cessioni gratuite di beni<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Devono essere segnalate le cessioni gratuite di beni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R: Le cessioni gratuite di beni<\/strong> sono, in linea generale, operazioni soggette ad IVA ex art. 2, co.2, \u00a0n. 4), DPR 633\/1972. Conseguentemente, <strong>vanno comunicate se la controparte \u00e8 un operatore economico situato\u00a0 in un Paese c.d.\u00a0 black list.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tuttavia, sono escluse dall\u2019obbligo di comunicazione<\/strong> &#8211; in quanto cessioni non soggette ad IVA &#8211; <strong>le cessioni gratuite di<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>beni (di costo unitario non superiore a euro 25,82)\u00a0la cui produzione o commercio non rientra nell\u2019attivit\u00e0 propria dell\u2019impresa,<\/strong> ovvero di<\/li>\n<li><strong>beni per i quali, all\u2019atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell\u2019imposta <\/strong>ex art. 19-bis1 DPR 633\/1972.<\/li>\n<li><strong>campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati<\/strong> <strong>che<\/strong>, ex art. 2, co.3, lett. d), DPR 633\/1972, <strong>non sono considerate cessioni di beni<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.4. Acquisti da un operatore economico non\u00a0 black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Devono essere comunicati gli acquisti effettuati presso il rappresentante\u00a0fiscale &#8211; nominato in un Paese black list &#8211; di un fornitore che non \u00e8 stabilito in un\u00a0Paese a regime fiscale privilegiato?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> <strong>La <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/10\/CM.53.E.2010.pdf\">CM 53\/E\/2010<\/a> (cfr. paragrafo 2.1) ha incluso tra le operazioni\u00a0soggette all\u2019obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto\u00a0passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico\u00a0avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato,\u00a0anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese\u00a0 non incluso nella\u00a0black list<\/strong>. Tale soluzione \u00e8 coerente con il ruolo del rappresentante fiscale, vale a\u00a0dire quello di mandatario del soggetto estero \u201crappresentato\u201d, tramite il quale\u00a0quest\u2019ultimo adempie gli obblighi d\u2019imposta previsti dalla legge ed esercita i diritti\u00a0derivanti dall\u2019applicazione del tributo.<\/p>\n<p>Pertanto, in linea con tale orientamento interpretativo, <strong>sono escluse<\/strong> <strong>dall&#8217;adempimento in esame<\/strong> <strong>le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate\u00a0presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella\u00a0black list, qualora l\u2019operatore economico \u201crappresentato\u201d \u2013 che costituisce la\u00a0controparte dell\u2019operazione &#8211; non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.5. Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: La fattura relativa ai servizi territorialmente rilevanti nello Stato a regime\u00a0fiscale privilegiato espone l\u2019imposta pagata dal soggetto passivo IVA al prestatore\u00a0estero. Si chiede di precisare se nel modello di comunicazione debba essere indicata\u00a0separatamente l\u2019eventuale imposta pagata all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> L\u2019art. 3 <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/09\/Decreto.MEF_.5.08.2010.differimento.pdf\"><strong>DM 5 agosto 2010<\/strong><\/a> ha esteso l\u2019obbligo di comunicazione alle\u00a0prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o\u00a0domicilio in un Paese black list non soggette ad IVA in quanto prive del requisito\u00a0della territorialit\u00e0. Come si evince dal modello,<strong> tali operazioni<\/strong> &#8211; il cui ammontare \u00e8\u00a0comprensivo dell\u2019imposta pagata all\u2019estero &#8211; <strong>devono essere indicate nel rigo A27 del\u00a0modello di comunicazione <\/strong>(\u201cImporto complessivo degli acquisti di servizi\u201d)<strong> al lordo\u00a0dell\u2019eventuale imposta assolta all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.6.Commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito residente in\u00a0un Paese a regime fiscale privilegiato<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Deve essere comunicato l&#8217;addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in\u00a0un Paese a regime fiscale privilegiato?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> L\u2019addebito di commissioni bancarie da parte dell\u2019istituto di credito\u00a0localizzato in un Paese black list concretizza un\u2019<strong>operazione esente ex art.10, co.1, n. 1), \u00a0DPR 633\/1972<\/strong>, a fronte dalla quale il soggetto\u00a0passivo IVA provvede all\u2019autofatturazione indicando in fattura, anzich\u00e9 l\u2019IVA\u00a0dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l\u2019operazione risulta esente. Come\u00a0precisato nella <strong><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/7f3d8d00426e0545bb79bbc065cef0e8\/Circolare+n++12E+del+12+marzo+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=7f3d8d00426e0545bb79bbc065cef0e8\">CM 12\/E\/2010<\/a> <\/strong> (cfr. paragrafo 3.1), la fattura deve\u00a0essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto\u00a0(cfr. artt. 23 e 25 DPR 633\/1972). Conseguentemente,<strong> l\u2019operazione deve essere segnalata posto che la stessa si realizza con un operatore\u00a0economico black list ed \u00e8, altres\u00ec, soggetta all\u2019obbligo di\u00a0registrazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.7.Operazioni attive e passive dei tour operator<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Come devono essere classificate nell\u2019ambito del\u00a0modello di comunicazione le operazioni attive e passive dei tour operator atteso che\u00a0nelle relative fatture l\u2019IVA non \u00e8 esposta separatamente?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R: Le operazioni realizzate dai\u00a0 tour operator con operatori economici stabiliti in\u00a0Paesi black list dovrebbero, a rigore, essere indicate nel modello\u00a0di comunicazione tra le operazioni imponibili.<\/strong> Peraltro, <strong>atteso che le fatture emesse\u00a0a fronte delle suddette operazioni non evidenziano\u00a0 separatamente l\u2019imposta<\/strong> e,\u00a0conseguentemente, stante l\u2019impossibilit\u00e0 di indicare l\u2019importo complessivo della\u00a0relativa imposta, <strong>le operazioni devono essere indicate tra le operazioni non soggette\u00a0ad IVA, al fine di superare i problemi tecnici che\u00a0 si presenterebbero in sede di\u00a0trasmissione del modello di comunicazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.8.Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in\u00a0Paese a fiscalit\u00e0 privilegiata<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Sono da inserire nella \u00a0black list le carte carburanti per rifornimenti\u00a0effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalit\u00e0 privilegiata (esempio, in\u00a0Svizzera)?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> La disciplina della c.d. scheda carburante (DPR n. 444\/1997) si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non\u00a0anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale.\u00a0In via generale, l<strong>e operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per\u00a0autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list,\u00a0in quanto operazioni non soggette all\u2019imposta sul valore aggiunto, non sono soggette\u00a0all\u2019obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in\u00a0esame.<\/strong> <strong>L\u2019obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non\u00a0soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi\u00a0territorialmente\u00a0 non\u00a0 rilevanti nello Stato agli effetti dell\u2019IVA<\/strong>, in virt\u00f9 di espressa previsione contenuta nell\u2019articolo 3 <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/09\/Decreto.MEF_.5.08.2010.differimento.pdf\"><strong>DM 5 agosto\u00a02010<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.9.Vendite non documentate da fattura<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D.\u00a0 Si chiede conferma del fatto che le operazioni dei\u00a0 commercianti al\u00a0dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino\u00a0fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list,\u00a0in quanto manca la possibilit\u00e0 per il contribuente di identificare la controparte.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R.:<\/strong> ex art.22 DPR 633\/1972, <strong>i soggetti che svolgono attivit\u00e0 di commercio al minuto e assimilate sono esonerati dall\u2019obbligo di\u00a0emissione della fattura<\/strong> semprech\u00e9 la stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il\u00a0momento di effettuazione dell\u2019operazione. I medesimi soggetti sono, per\u00f2, tenuti,\u00a0per evidenti necessit\u00e0 di controllo da parte dell\u2019Erario, alla certificazione fiscale dei\u00a0corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.\u00a0Ne consegue che, <strong>limitatamente all\u2019ipotesi in cui operi la semplificazione di cui al\u00a0richiamato articolo 22 e vengano emessi, al posto della fattura, la ricevuta o lo\u00a0scontrino fiscale, poich\u00e9 da tali documenti non \u00e8 possibile desumere tutti gli\u00a0elementi informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni effettuate nei\u00a0confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese\u00a0black list<\/strong>, ex art.1 DL \u00a025 marzo 2010, n. 40, <strong>i dettaglianti\u00a0ed i soggetti agli stessi equiparati sono esonerati dal predetto obbligo di\u00a0comunicazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.10 Stabili organizzazioni<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D.\u00a0 La <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/RM.121.E.2010.pdf\">RM 121\/E\/2010<\/a> ha precisato che vanno comunicate anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese\u00a0black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure\u00a0domiciliati in paesi black list. <\/strong><strong>Si chiede se tale regola deve estendersi anche ad operazioni verso contribuenti black <\/strong><strong>list effettuate da stabili organizzazioni di contribuenti italiani in paesi non black list.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R.:<\/strong> Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,\u00a0l\u2019articolo 3, co.1, DM 5 agosto 2010 ha esteso l\u2019obbligo di\u00a0comunicazione ex art.1 <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/07\/DL.40.2010.antifrode.pdf\"><strong>DL 25 marzo 2010, n. 40<\/strong><\/a> anche\u00a0\u201calle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello\u00a0Stato agli effetti dell\u2019imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei\u00a0confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi\u00a0black list\u201d.\u00a0<strong>La <\/strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/RM.121.E.2010.pdf\"><strong>RM 121\/E\/2010<\/strong><\/a> &#8211; <strong>da interpretare<\/strong>, in accordo al\u00a0richiamato decreto, <strong>limitatamente alle sole prestazioni di servizi non soggette ad\u00a0imposta per carenza del requisito territoriale<\/strong> &#8211; <strong>ha chiarito che <\/strong><strong>le stesse, se effettuate\u00a0dalla stabile organizzazione in un paese black list di un operatore passivo italiano, van<\/strong><strong>no comunicate<\/strong>.\u00a0Principio desumibile dal suddetto documento di prassi \u00e8 che <strong>il rapporto che lega la\u00a0stabile organizzazione e la casa madre<\/strong> \u00e8 un rapporto di trasparenza, nel senso che <strong>la\u00a0prima costituisce un\u2019articolazione della seconda e\u00a0 non un soggetto distinto dalla\u00a0medesima<\/strong>.<\/p>\n<p>In applicazione, quindi, del medesimo principio di\u00a0 \u201ctrasparenza\u201d, <strong>vanno comunicate anche le\u00a0prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico\u00a0stabilito in un Paese\u00a0 black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese\u00a0 a\u00a0fiscalit\u00e0 ordinaria<\/strong>,<strong> di un soggetto economico residente in Italia.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>1.11 Cessioni e acquisti di beni \u201cestero su estero\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>D. Le cessioni di beni effettuate\u00a0direttamente all\u2019estero (fuori campo IVA art. 7-bis, DPR 633\/1972) e gli acquisti di\u00a0beni all&#8217;estero senza successiva importazione (in quanto ivi mantenuti o consumati,\u00a0come acquisti di carburanti o simili) sono esonerati da comunicazione, non\u00a0rientrando nei casi di operazioni \u201cnon soggette\u201d previsti dalla norma (operazioni con\u00a0obbligo di fatturazione e prestazioni di servizi con carenza del requisito di\u00a0territorialit\u00e0)? <\/strong><strong>Tali cessioni o acquisti estero su estero devono essere comunicate solo se effettuate\u00a0dalla stabile organizzazione del soggetto residente (<a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/RM.121.E.2010.pdf\">RM 121\/E\/2010<\/a>).<\/strong><\/p>\n<p><strong>R.<\/strong> Con <strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/RM.121.E.2010.pdf\">RM 121\/E\/2010<\/a><\/strong>, \u00e8 stato affermato il principio secondo cui <strong>le operazioni\u00a0che avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in\u00a0Italia, stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti, vanno <\/strong><strong>comunicate. <\/strong>Tale obbligo deve, tuttavia, essere interpretato conformemente a quanto disposto ex art.3, co.1, DM 5 agosto 2010 \u2013\u00a0 peraltro espressamente\u00a0richiamato nel documento di prassi citato &#8211; che ha esteso l\u2019obbligo di comunicazione\u00a0alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito\u00a0territoriale.\u00a0<strong>Pertanto, poich\u00e9 le cessioni\/acquisti di beni non soggetti ad IVA\u00a0non vanno comunicate, si \u00e8 dell\u2019avviso\u00a0che le medesime considerazioni valgano anche quando la cessione\/acquisto venga\u00a0effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un\u00a0operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">1.12 Dichiarazione in caso di fusione<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D. Applicando le istruzioni che furono previste per gli elenchi clienti e\u00a0fornitori italiani del 2007, la societ\u00e0 incorporante deve presentare, per il periodo in\u00a0cui ha avuto effetto una operazione di fusione, due distinte comunicazioni: una per\u00a0s\u00e9 stessa ed una separata per il soggetto incorporato relativamente alle operazioni\u00a0effettuate tra l\u2019inizio del periodo e la data di efficacia giuridica dell\u2019operazione.\u00a0Dovr\u00e0 inoltre essere presentata, se non vi ha provveduto la societ\u00e0 estinta, la\u00a0dichiarazione per il periodo chiuso prima della data di effetto dell\u2019operazione. In\u00a0entrambi i casi nel frontespizio andr\u00e0 riportato il codice carica 9.\u00a0Si chiede conferma di tale impostazione, in quanto\u00a0 diversi sono invece i criteri\u00a0fissati dall\u2019Agenzia delle entrate per la comunicazione delle operazioni superiori a\u00a03.000 euro (<a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73\/Operazioni+maggiori+3000+Euro.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73\">Provvedimento del 22 dicembre 2010<\/a>). In questo caso, infatti,\u00a0l\u2019incorporante dovr\u00e0 trasmettere un unico elenco contenente anche i dati del\u00a0soggetto estinto.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R. <\/strong> Al fine di individuare le modalit\u00e0 di assolvimento\u00a0 dell\u2019obbligo di\u00a0comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list occorre osservare\u00a0che <strong>tale adempimento<\/strong>, a differenza del soppresso elenco clienti e fornitori e\u00a0dell\u2019attuale comunicazione delle operazioni IVA rilevanti, <strong>ha cadenza periodica\u00a0mensile ovvero<\/strong> <strong>trimestrale<\/strong>.\u00a0Ci\u00f2 vuol dire che<strong>, se nel corso dell\u2019anno il soggetto obbligato alla\u00a0comunicazione si estingue a seguito di un\u2019operazione straordinaria, il soggetto\u00a0risultante deve presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di\u00a0presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l\u2019operazione\u00a0straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal\u00a0soggetto estinto.<\/strong> Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere\u00a0comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate\u00a0dal nuovo soggetto risultante dall\u2019operazione straordinaria, quest\u2019ultimo potr\u00e0\u00a0presentare un\u2019unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto previsto\u00a0per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro.<\/p>\n<p><strong>2. MOMENTO RILEVANTE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">2.1 Acquisto di servizi in reverse-charge<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Qual \u00e8 il momento rilevante ai fini della comunicazione di\u00a0un acquisto di servizi, per il quale si applica il \u00a0reverse &#8211; charge,\u00a0qualora l\u2019operazione sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima\u00a0dell\u2019assolvimento dell\u2019imposta mediante detto meccanismo?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> Secondo i chiarimenti resi con la <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/10\/CM.53.E.2010.pdf\"><strong>CM 53\/E\/2010<\/strong><\/a> (cfr.paragrafo 3.1) <strong>il momento rilevante<\/strong> per determinare il periodo in cui comprendere le\u00a0operazioni da segnalare <strong>coincide con la data di registrazione nei registri IVA<\/strong> delle\u00a0fatture relative alle operazioni realizzate <strong>ovvero \u2013 se precedente o alternativa &#8211; alla\u00a0data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie<\/strong>. Pertanto,\u00a0<strong>l\u2019acquisto di servizi deve essere segnalato tenendo conto della data di annotazione\u00a0dell\u2019operazione nei registri di contabilit\u00e0 generale qualora\u00a0la stessa sia anteriore all\u2019annotazione dell\u2019autofattura nei registri IVA.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">2.2 Note di variazione relative ad operazioni realizzate prima del 1\u00b0\u00a0luglio 2010<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Vanno incluse nel modello di\u00a0comunicazione\u00a0le note di variazione, emesse o ricevute, relative\u00a0ad operazioni registrate prima del 1\u00b0 luglio 2010 &#8211; vale a dire prima del termine di\u00a0decorrenza dell\u2019obbligo di comunicazione?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> ex art. 5, co.1, DM 30 marzo 2010, l\u2019obbligo di\u00a0comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate con\u00a0operatori economici stabiliti in Paesi\u00a0 black list si applica con riferimento\u00a0alle operazioni effettuate dal 1\u00b0 luglio 2010. Pertanto, <strong>non vanno\u00a0comunicate le note di variazione (emesse o ricevute) relative ad operazioni poste\u00a0in essere prima della predetta data in quanto tali\u00a0 operazioni non hanno formato\u00a0oggetto di comunicazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">2.3 Fatture di acconto<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Qual \u00e8 il momento rilevante, ai fini della comunicazione, di\u00a0un\u2019operazione consistente nella fornitura di beni destinati ad essere esportati qualora\u00a0la controparte corrisponda un acconto sul prezzo?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R: <\/strong> L\u2019obbligo di comunicazione ha ad oggetto le operazioni realizzate con\u00a0operatori economici stabiliti in Paesi\u00a0 black list registrate ovvero soggette a\u00a0registrazione. <strong>Dato che al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo\u00a0concordato per la fornitura dei beni destinati all\u2019estero deve essere emessa, e\u00a0successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante, ai fini\u00a0dell\u2019obbligo di comunicazione, coincide con la data di registrazione delle fatture\u00a0relative agli acconti ricevuti nei registri IVA ovvero nelle scritture contabili<\/strong>. In tal\u00a0caso, l\u2019importo dell\u2019operazione da indicare nel modello di comunicazione\u00a0corrisponde all\u2019ammontare dell\u2019acconto fatturato.<\/p>\n<p><strong>3. DETERMINAZIONE DELLA PERIODICITA&#8217;<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">3.1 Transazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Ai fini del calcolo della periodicit\u00e0 (mensile\u00a0o trimestrale) di presentazione del modello di comunicazione, in sede di prima\u00a0applicazione del nuovo adempimento, si deve tener\u00a0 conto delle operazioni\u00a0realizzate &#8211; prima del 1\u00b0 luglio 2010 &#8211; con operatori economici localizzati nei\u00a0territori di Cipro, Malta e Corea del Sud?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> Ex art. 2 <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/07\/DM.30.03.2010.pdf\"><strong>DM 30 marzo 2010<\/strong><\/a> per stabilire la periodicit\u00e0,\u00a0mensile ovvero trimestrale, di presentazione della\u00a0 comunicazione si deve aver\u00a0riguardo all\u2019ammontare totale di ciascuna categoria di operazioni da comunicare\u00a0realizzate nei quattro trimestri precedenti rispetto a quello di riferimento.\u00a0Come precisato con <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/10\/CM.53.E.2010.pdf\"><strong>CM 53\/E\/2010<\/strong><\/a>, l\u2019art. 4, co.1, DM 5\u00a0agosto 2010 <strong>esclude dal novero delle operazioni che vanno\u00a0comunicate, gi\u00e0 a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti\u00a0stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud. Conseguentemente, gi\u00e0 dal primo invio del modello di comunicazione, tali operazioni non\u00a0assumono rilevanza ai fini della determinazione della periodicit\u00e0 di presentazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">3.2 Opzione per la periodicit\u00e0 mensile<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: I soggetti che sono tenuti alla presentazione trimestrale possono presentarla con periodicit\u00e0 mensile\u00a0per l&#8217;intero anno solare. Tale scelta, che deve essere manifestata barrando nel\u00a0modello relativo alla prima comunicazione mensile l\u2019apposita casella\u00a0\u201cVariazione di periodicit\u00e0\u201d,\u00a0 vincola il contribuente alla presentazione mensile per\u00a0l\u2019intero anno solare. Un contribuente\u00a0 trimestrale che nella\u00a0comunicazione periodica di luglio abbia optato per\u00a0 la periodicit\u00e0 mensile, nel caso in cui intenda mantenere anche per l\u2019anno 2011 la\u00a0periodicit\u00e0 mensile, deve nuovamente barrare la casella \u201cVariazione di periodicit\u00e0\u201d\u00a0nella comunicazione di gennaio 2011?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R: La scelta della periodicit\u00e0 mensile<\/strong>, da parte di un contribuente trimestrale,\u00a0<strong>vincola<\/strong> quest\u2019ultimo <strong>almeno fino al termine dell\u2019anno solare nel corso del quale ha\u00a0esercitato la scelta stessa e, comunque, fino a successiva revoca da esercitarsi\u00a0barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l\u2019apposita casella\u00a0denominata \u201cVariazione di periodicit\u00e0\u201d.<\/strong> In tale senso, devono considerarsi integrate\u00a0le istruzioni relative al modello di comunicazione.<\/p>\n<p><strong>4. COMUNICAZIONE INTEGRATIVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">4.1 Rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Secondo le istruzioni al modello, la casella &#8220;comunicazione integrativa&#8221; va utilizzata solo quando, scaduti i termini di\u00a0presentazione della comunicazione, il contribuente\u00a0 intende rettificare o integrare la\u00a0stessa presentando, entro l\u2019ultimo giorno del mese\u00a0 successivo alla scadenza del\u00a0termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova\u00a0comunicazione completa di tutte le sue parti, per il periodo d\u2019imposta cui si riferisce\u00a0la comunicazione. Presupposto per poter presentare\u00a0 la comunicazione integrativa \u00e8\u00a0che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Si chiede quali siano\u00a0i rapporti tra questa forma di integrazione ed il ravvedimento operoso ex art.13, D.Lgs. 472\/1997 e quale sia il termine ultimo entro il quale il contribuente pu\u00f2\u00a0avvalersi di tale istituto (un anno dalla commissione della violazione oppure la data\u00a0di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all\u2019anno di commissione\u00a0della violazione stessa).<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che\u00a0intende rettificare o integrare la stessa pu\u00f2 presentare, entro l\u2019ultimo giorno del mese\u00a0successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione\u00a0originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello\u00a0conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale\u00a0ipotesi \u00e8 necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella \u201cComunicazione\u00a0integrativa\u201d.\u00a0Scaduto il suddetto termine, come chiarito dalla circolare n. 53\/E\/2010, tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonch\u00e9\u00a0l\u2019istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, co.1, lettera b), D.Lgs 472\/1997 (come\u00a0 da ultimo modificato ex\u00a0art. 1, co.20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220). In\u00a0particolare, <strong>l\u2019omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della\u00a0stessa con dati incompleti od inesatti \u00e8 punita con la sanzione amministrativa ex\u00a0art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 471\/1997,\u00a0elevata al doppio. Se la violazione non \u00e8 stata gi\u00e0 constatata e comunque non sono\u00a0iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento di\u00a0cui l\u2019autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest\u2019ultimo potr\u00e0 sanare\u00a0l\u2019omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la\u00a0trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta,\u00a0senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata \u201cComunicazione\u00a0integrativa\u201d. Inoltre, affinch\u00e9 il ravvedimento si\u00a0 perfezioni, dovr\u00e0 versare la <\/strong><strong>sanzione\u00a0<strong>ex\u00a0art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 471\/1997<\/strong><\/strong> <strong>in misura ridotta ad un ottavo del minimo secondo quanto disposto dal\u00a0ricordato art. 13, co. 1, lett. b), D.Lgs 472\/1997.\u00a0Quanto al termine entro il quale perfezionare tale\u00a0 ravvedimento<\/strong>, poich\u00e9 la\u00a0comunicazione in parola \u00e8 stata introdotta esclusivamente per finalit\u00e0 di contrasto\u00a0alle frodi fiscali e finanziarie operate, tra l\u2019altro, nella forma dei cosiddetti\u00a0\u201ccaroselli\u201d e \u201ccartiere\u201d (e, quindi, non risulta legata alla dichiarazione annuale IVA), <strong>il versamento della sanzione in\u00a0misura ridotta dovr\u00e0 essere eseguito entro il termine di un anno dalla omissione o\u00a0dall\u2019errore<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>4.2 Regolarizzazione senza sanzioni entro il 31 gennaio 2011 (<a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\">CM<\/a><\/strong><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\"> 54\/E\/2010<\/a>) \u2013 Estensione all\u2019omessa presentazione per <\/strong><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>errore \u201cscusabile\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>D: L\u2019Agenzia delle Entrate con <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\">CM<\/a><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\"> 54\/E\/2010<\/a><\/span>, riconoscendo\u00a0le \u201cobiettive condizioni di incertezza\u201d, non applicher\u00e0\u00a0sanzioni per errori nella compilazione delle comunicazioni del\u00a0periodo da luglio a novembre per i contribuenti mensili e delle comunicazioni del\u00a0periodo da luglio a settembre per i contribuenti trimestrali. \u00c8 necessario, per\u00f2, che le\u00a0violazioni vengano sanate attraverso l\u2019invio di comunicazioni integrative entro il 31\u00a0gennaio 2011. Si chiede di precisare se la regolarizzazione senza sanzioni riguardi\u00a0soltanto le Comunicazioni validamente presentate oppure sia ammessa anche nel\u00a0caso di omessa presentazione per errori cosiddetti\u00a0 \u201cscusabili\u201d, ossia per un errore\u00a0che attraverso l\u2019impiego della normale diligenza non si sarebbe comunque\u00a0realizzato, ma \u00e8 sorto per effetto di successive interpretazioni circa l\u2019inclusione di\u00a0transazioni di cui obiettivamente si dubitava dell\u2019obbligo di comunicazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>R.:<\/strong> Come previsto dalla <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\">CM<\/a><\/strong><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\"> 54\/E\/2010<\/a><\/strong><\/span>,\u00a0<strong>l\u2019Amministrazione non applicher\u00e0<\/strong>, in sede di controllo, <strong>sanzioni in caso\u00a0di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione\u00a0relativi al trimestre luglio\/settembre 2010, per i\u00a0 soggetti\u00a0trimestrali, ovvero ai mesi da luglio a novembre 2010, per i\u00a0soggetti mensili<\/strong>. Tale esimente opera a\u00a0condizione che i contribuenti provvedano a sanare le eventuali violazioni con\u00a0l\u2019invio, entro il 31 gennaio 2011, di modelli di comunicazione integrativa. <strong>Il presupposto per poter procedere\u00a0 alla regolarizzazione di\u00a0violazioni commesse senza l\u2019applicazione delle relative sanzioni \u00e8 l\u2019inoltro di una\u00a0comunicazione, originaria e valida, seppur incompleta e\/o non esatta.\u00a0Resta preclusa la possibilit\u00e0 di beneficiare dell\u2019esonero\u00a0dall\u2019applicazione delle sanzioni nell\u2019ipotesi di omessa presentazione della\u00a0comunicazione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.3 Mancanza del codice identificativo degli operatori economici\u00a0localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato<\/strong><\/p>\n<p><strong>D: Consapevoli che non sar\u00e0 possibile ottenere i codici fiscali o equipollenti\u00a0di tutti i soggetti collocati nei Paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata e gli indirizzi delle\u00a0aziende estere, il contribuente italiano non potendo regolarizzare entro il prossimo\u00a031 gennaio le liste, sar\u00e0 soggetto a sanzioni?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R:<\/strong> Con <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\">CM<\/a><\/strong><\/span><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/11\/CM.54.E.2010.pdf\"> 54\/E\/2010<\/a><\/strong><\/span> \u00e8 stata\u00a0 riconosciuta, in via\u00a0generale, l\u2019esistenza di \u201cobiettive condizioni di incertezza\u201d in relazione alle\u00a0violazioni commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni black list. In particolare, ex\u00a0art. 10, co. 3, \u00a0L. 212\/2000, \u00a0(Statuto dei diritti del\u00a0contribuente) \u00e8 stata prevista la disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali\u00a0violazioni rilevate in sede di controllo concernenti la compilazione dei modelli di\u00a0comunicazione relativi:<\/p>\n<ul>\n<li>al trimestre luglio\/settembre 2010, per i soggetti trimestrali;<\/li>\n<li>ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti\u00a0mensili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In entrambi i casi l\u2019esimente opera a condizione che i contribuenti\u00a0provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i\u00a0modelli integrativi.\u00a0N<strong>el caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le\u00a0omissioni commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza\u00a0dell\u2019errore scusabile &#8211; consistente nell\u2019impossibilit\u00e0, per il soggetto passivo italiano,\u00a0di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list\u00a0con cui ha intrattenuto rapporti commerciali &#8211; rimane di competenza degli organi\u00a0accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per\u00a0l\u2019applicazione dell\u2019esimente, conformemente alle regole generali di applicazione\u00a0delle sanzioni ex D.Lgs 472\/1997.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">4.4. Codici fiscali<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>D. In caso di mancanza di un codice fiscale estero, pu\u00f2 essere indicato\u00a0nell\u2019apposito campo A1 \u2013 casella 11, il numero di iscrizione alla camera di\u00a0commercio del cliente o fornitore di\u00a0 black list? Se la controparte non comunica\u00a0alcun codice identificativo, \u00e8 possibile lasciare il campo in bianco? In questo caso \u00e8\u00a0necessario acquisire una dichiarazione della controparte circa l\u2019inesistenza di alcun\u00a0codice identificativo?<\/strong><\/p>\n<p><strong>R.<\/strong> Ex art.4 \u00a0<a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/07\/DM.30.03.2010.pdf\"><strong>DM 30 marzo 2010<\/strong><\/a>, nel modello di\u00a0comunicazione ex art. 1 <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/07\/DL.40.2010.antifrode.pdf\"><strong>DL \u00a040\/2010<\/strong><\/a>, deve\u00a0essere incluso, tra l\u2019altro, il \u201cnumero del codice fiscale attribuito al soggetto con il\u00a0quale \u00e8 intercorsa l\u2019operazione dallo Stato in cui il medesimo \u00e8 stabilito, residente o\u00a0domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo\u201d.\u00a0<strong>Qualora, quindi, manchi un codice fiscale estero, \u00e8 possibile indicare,\u00a0nell\u2019apposito campo, un altro dato similare (ad es.\u00a0numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o <\/strong><strong>fornitore), semprech\u00e9 il medesimo renda immediata ed univoca l\u2019identificazione <\/strong><strong>dell\u2019operatore economico \u00a0black list. <\/strong><strong>Nel caso in cui il soggetto passivo italiano si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di ottenere <\/strong><strong>qualunque codice identificativo dei soggetti\u00a0 black list con cui ha intrattenuto <\/strong><strong>rapporti commerciali, la valutazione circa l\u2019applicazione, in tale ipotesi, <\/strong><strong>dell\u2019esimente dell\u2019errore scusabile ai fini della non applicazione delle sanzioni per <\/strong><strong>erronea compilazione del modello di comunicazione,\u00a0 \u00e8 rimessa comunque agli <\/strong><strong>organi accertatori.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La [download id=&#8221;6613&#8243;] risponde a diversi quesiti relativi all&#8217;obbligo di comunicazione 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