{"id":4466,"date":"2013-11-25T11:19:52","date_gmt":"2013-11-25T09:19:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/?p=4466"},"modified":"2016-01-29T10:11:43","modified_gmt":"2016-01-29T08:11:43","slug":"territorialita-nuove-regole-su-luogo-prestazione-di-servizi-reg-ue-10422013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/territorialita-nuove-regole-su-luogo-prestazione-di-servizi-reg-ue-10422013.html","title":{"rendered":"TERRITORIALITA&#8217;: nuove regole su luogo prestazione servizi &#8211; Reg. (UE) 1042\/2013"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fonte: Fisco Oggi<\/strong><\/p>\n<p><strong>Autore: F. Cotugno<\/strong><\/p>\n<p><strong>Data: 20 e 21\/11\/2013<\/strong><\/p>\n<p><strong>La normativa, approvata dal Consiglio europeo, interviene modificando il precedente regolamento del\u00a02011<\/strong><\/p>\n<p>Con il <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2013\/11\/Reg.UE_.1042.2013.luogo_.prestazioni.servizi.pdf\"><strong>Reg. (UE) 1042\/2013<\/strong><\/a> del 7\/10\/2013 (G.U.U.E. \u00a026\/10\/2013), il Consiglio UE ha approvato norme che modificano il precedente <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2011\/03\/Regolamento.CE_.282.2011.pdf\"><strong>Reg. (CE)\u00a0282\/2011<\/strong><\/a> del 15\/03\/2011, per quanto riguarda il <strong>luogo delle\u00a0prestazioni di taluni servizi<\/strong>. In particolare si tratta dei <strong>servizi di telecomunicazione,\u00a0teleradiodiffusione e dei servizi erogati tramite mezzi elettronici (di seguito, \u201cservizi\u00a0elettronici\u201d), destinati a persone prive dello status di soggetti passivi ai fini IVA.<\/strong><br \/>\nIl nuovo regolamento interviene, inoltre, sulla <strong>disciplina fiscale dei beni immobili e dei\u00a0servizi ad essi correlati<\/strong>, sia definendo le due categorie dei &#8220;beni immobili&#8221; e dei\u00a0&#8220;servizi relativi a beni immobili&#8221;, sia proponendo un\u2019elencazione dei servizi che\u00a0rientrano e non in quest&#8217;ultima categoria.<\/p>\n<p><strong>La base giuridica delle nuove norme<\/strong><br \/>\nCome gi\u00e0 illustrato dalla Commissione UE nella relazione di accompagnamento alla sua proposta COM (2012) 763\u00a0final del 18\/12\/2012, e come altres\u00ec si rileva dal primo considerando del Reg. (UE) 1042\/2013, la riforma delle\u00a0norme sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici consegue alle innovazioni introdotte, a decorrere\u00a0dal 2010, dalla <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2011\/03\/Direttiva.IVA_.2008.8.CE_.pdf\"><strong>Direttiva 2008\/8\/CE<\/strong><\/a>\u00a0. Quest&#8217;ultima, infatti, all&#8217;articolo 5, ha modificato l\u2019art. 58 <a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2011\/03\/Direttiva.IVA_.2006.LexUriServ.pdf\"><strong>Direttiva\u00a02006\/112\/CE<\/strong><\/a>\u00a0(&#8220;direttiva IVA&#8221;), stabilendo che, <strong>a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2015, il luogo delle\u00a0prestazioni dei suddetti servizi nei confronti di destinatari privi di soggettivit\u00e0 passiva IVA debba essere identificato nel luogo\u00a0in cui il fruitore del servizio \u00e8 stabilito, ha il suo domicilio oppure la sua residenza abituale<\/strong>. Peraltro, \u00e8 opportuno rammentare\u00a0che, ai sensi del nuovo articolo 58, comma 2, il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per\u00a0posta elettronica non implica per ci\u00f2 stesso che il servizio reso sia da considerarsi come elettronico.<\/p>\n<p><strong>La determinazione del luogo di prestazione dei servizi<\/strong><br \/>\nLa direttiva del 2008 ha inciso, inoltre, sull\u2019articolo 59 bis direttiva IVA, prevedendo che <strong>dal 2015<\/strong> gli Stati UE, per\u00a0prevenire casi di doppia imposizione, non imposizione o distorsione della concorrenza nell\u2019ambito dei servizi ex <strong>artt. 44 (<\/strong>luogo prestazioni di servizi resi a soggetti passivi, <strong>\u201cservizi \u201cB2B\u201d)<\/strong>, <strong>45 (<\/strong>luogo prestazioni di\u00a0servizi resi a persone che non sono soggetti passivi, <strong>\u201cservizi B2C\u201d)<\/strong>, <strong>56 (noleggio di mezzi di trasporto)<\/strong>,\u00a0<strong>58 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici a persone che non sono soggetti passivi)<\/strong> e\u00a0<strong>59 (prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori dell\u2019UE)<\/strong> della medesima direttiva Iva, possano\u00a0<strong>determinare il relativo luogo di prestazione ai fini Iva nel modo seguente:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i servizi prestati nel territorio nazionale di uno Stato membro possono essere considerati come localizzati al di fuori\u00a0dell\u2019UE, qualora l\u2019effettiva utilizzazione e fruizione degli stessi siano avvenute in ambito extra UE (art.59 bis, lett. a);<\/li>\n<li>i servizi prestati al di fuori dell\u2019UE essere considerati come prestati all\u2019interno del territorio nazionale di\u00a0uno degli Stati membri, nel caso in cui l\u2019effettiva utilizzazione e fruizione degli stessi sia avvenuta in tale ambito\u00a0(art.59 bis, lett. b).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong> Il criterio di territorialit\u00e0<\/strong><br \/>\n<strong>Diversamente dalla regola generale applicabile ai servizi B2C<\/strong>, secondo la quale il servizio si intende prestato nel luogo in\u00a0cui sussiste la sede dell&#8217;attivit\u00e0 economica del prestatore, ovvero la relativa stabile organizzazione mediante la quale cui \u00e8\u00a0stata eseguita la prestazione, oppure, in mancanza di tali riferimenti, il luogo dell\u2019indirizzo permanente o della residenza\u00a0abituale del prestatore,<strong> nel settore dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici viene quindi adottato\u00a0il medesimo criterio di territorialit\u00e0 vigente per i servizi B2B, ovvero il luogo del destinatario.<\/strong><br \/>\nDa ci\u00f2 consegue, in via generale, per i prestatori di tali servizi che abbiano nel territorio dell\u2019UE i rispettivi clienti,\u00a0l\u2019esigenza di identificarsi ai fini Iva nei diversi Stati di localizzazione dei clienti (denominati &#8220;Stati di consumo&#8221;), ove devono\u00a0assolvere i rilevanti obblighi fiscali. A tal fine, sempre a partire dal 1\u00b0 gennaio 2015, essi potranno avvalersi di speciali\u00a0regimi opzionali previsti dagli artt. 358 segg. della direttiva Iva, nonch\u00e9 dal <strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2012\/11\/Regolamento.CE_.967.2012.servizi.telecomunicazioni.pdf\">Reg. del Consiglio n. 967\/2012<\/a>\u00a0<\/strong>del 9\/10\/2012 (trattasi del c.d. regime del &#8220;mini sportello unico Iva&#8221;).<\/p>\n<p><strong>Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e prestati con mezzi elettronici<\/strong><br \/>\nIn considerazione delle rilevanti innovazioni intervenute nella disciplina fiscale dei servizi in esame, il Consiglio ha provveduto a modificare il Reg. (CE) 282\/2011, innanzitutto introducendo nuove norme che delineano l\u2019estensione delle\u00a0nozioni di \u201cservizi di telecomunicazione\u201d, \u201cservizi di teleradiodiffusione\u201d e \u201cservizi prestati tramite mezzi elettronici\u201d, ovvero:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>l\u2019articolo 6 bis<\/strong>, che elenca in modo esemplificativo le prestazioni considerate come servizi di telecomunicazione;<\/li>\n<li><strong>l\u2019articolo 6 ter,<\/strong>\n<ul>\n<li>che al <strong>paragrafo 1<\/strong> qualifica come servizi di teleradiodiffusione quelli &#8220;consistenti nella fornitura al\u00a0pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di\u00a0comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilit\u00e0 editoriale, per l&#8217;ascolto o la visione\u00a0simultanei, sulla base di un palinsesto&#8221;,<\/li>\n<li>e al <strong>paragrafo 2<\/strong> ne reca un elenco esemplificativo (da notare come gli elementi\u00a0caratterizzanti dei servizi di teleradiodiffusione siano essenzialmente rappresentati dalla responsabilit\u00e0 editoriale in\u00a0capo al prestatore, come definita dalla direttiva 2010\/13\/UE sui servizi di\u00a0media audiovisivi, e dalla simultaneit\u00e0 nell&#8217;ascolto e nella visione. Quest&#8217;ultimo requisito, in particolare, consente di\u00a0qualificare come servizi di teleradiodiffusione i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga\u00a0rete elettronica (IP streaming), qualora tale diffusione avvenga contemporaneamente alla relativa trasmissione o\u00a0ritrasmissione su una rete telefonica o televisiva. Diversamente, la mera diffusione via Internet o in streaming dovr\u00e0\u00a0considerarsi come prestazione di un servizio elettronico (articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera f).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>l&#8217;articolo 7, par. 3<\/strong>, come modificato dal Reg. 1042, che elenca i servizi non rientranti tra quelli &#8220;prestati\u00a0tramite mezzi elettronici&#8221; di cui al precedente paragrafo 1 (questi ultimi, infatti, in base alla definizione fornita dal\u00a0legislatore comunitario al par. 1 art. 7 in commento, sono forniti attraverso Internet o una rete elettronica,\u00a0e si caratterizzano altres\u00ec per il fatto che la loro natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di\u00a0un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell&#8217;informazione);<\/li>\n<li><strong>il punto 4 all.1 al regolamento<\/strong>, anch&#8217;esso riformulato, il quale, in attuazione dell&#8217;allegato 2 alla direttiva Iva\u00a0(ovvero, l\u2019&#8221;elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica, ex art. 58, primo comma, lettera C\u201d),\u00a0chiarisce cosa rientri nella nozione di &#8220;fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d&#8217;azzardo, programmi\u00a0o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Servizi elettronici resi a destinatari privi della qualifica di soggetti passivi<\/strong><br \/>\nNel Reg. 282\/2011 \u00e8 stata, altres\u00ec, inserita una disposizione volta a regolare l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta nell\u2019ipotesi in cui\u00a0i servizi elettronici siano resi a destinatari privi della qualifica di soggetti passivi, per mezzo di una rete di telecomunicazione un&#8217;interfaccia o un portale (come, ad esempio, un mercato delle applicazioni). Trattasi del nuovo art. 9 bis, che\u00a0costituisce norma attuativa dell&#8217;articolo 28 direttiva Iva, in forza del quale, ove un soggetto passivo che agisce in nome\u00a0proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo\u00a0personale (con conseguente responsabilit\u00e0 relativamente agli obblighi in materia di Iva).<\/p>\n<p><strong>Vendite di applicazioni per smartphone, e-books, file musicali o file video<\/strong><br \/>\nL\u2019art. 9 bis mira a disciplinare, dal punto di vista fiscale, le sempre pi\u00f9 diffuse e frequenti transazioni che intercorrono nel\u00a0settore dei prodotti elettronici ed informatici, quali le vendite di applicazioni per smartphone, e-books, file musicali o file video, ove sovente interviene una pluralit\u00e0 di attori, tra cui il venditore del prodotto informatico, il gestore della rete di<br \/>\ntelecomunicazione, dell&#8217;interfaccia o del portale (di seguito, &#8220;infrastruttura tecnologica&#8221;) e il destinatario del servizio.\u00a0La norma sancisce, in via generale, la presunzione secondo la quale la responsabilit\u00e0 per l&#8217;assolvimento dell&#8217;imposta, nelle predette transazioni, ricade sul soggetto passivo che gestisce l&#8217;infrastruttura tecnologica, che deve considerarsi intervenuto nella prestazione in nome proprio ma per conto del prestatore del servizio elettronico (il venditore del prodotto).\u00a0Siffatta presunzione, tuttavia, pu\u00f2 essere superata qualora il gestore dell&#8217;infrastruttura designi esplicitamente il venditore del prodotto informatico come effettivo prestatore del servizio e ci\u00f2 sia riscontrabile negli accordi contrattuali tra le parti. La\u00a0designazione, peraltro, richiede che la fattura, la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifichi sia i servizi prestati, sia il relativo effettivo prestatore.\u00a0La designazione di un terzo soggetto come prestatore, tuttavia, non \u00e8 consentita al soggetto passivo che, in relazione ad una\u00a0determinata prestazione di servizi tramite mezzi elettronici, abbia autorizzato la prestazione o l&#8217;addebito del relativo importo\u00a0al destinatario, ovvero abbia stabilito i relativi termini e condizioni generali (articolo 9 bis, paragrafo 1, comma 3).<\/p>\n<p><strong>I servizi telefonici offerti via Internet<\/strong><br \/>\nA norma par. 4, la presunzione in esame si estende anche ai servizi telefonici offerti via Internet, compresi i servizi\u00a0vocali su protocollo internet (c.d. VoIP), ove gli stessi siano eseguiti attraverso una rete di telecomunicazione, un&#8217;interfaccia o\u00a0un portale, alle medesime condizioni dettate dal paragrafo 1, mentre non trova applicazione nei confronti dei soggetti passivi\u00a0che provvedono solo al trattamento dei relativi pagamenti, senza in alcun modo intervenire nella prestazione dei servizi.<\/p>\n<p><strong>Stabilimento degli enti privi di soggettivit\u00e0 passiva<\/strong><br \/>\nIn considerazione del ruolo determinante attribuito al luogo del destinatario ai fini della tassazione dei servizi, il Reg. 1042\/2013 ha apportato modifiche anche al capo V Reg. 282\/2011, che gi\u00e0 dettava le definizioni dei concetti di &#8220;luogo\u00a0della sede dell&#8217;attivit\u00e0 economica&#8221; (articolo 10), di &#8220;stabile organizzazione&#8221; (articolo 11), di &#8220;indirizzo permanente&#8221; (articolo\u00a012) e di &#8220;residenza abituale&#8221; (articolo 13).<br \/>\nIn particolare, il legislatore UE ha inserito il nuovo art. 13 bis, finalizzato ad individuare il luogo di stabilimento di una persona giuridica priva di soggettivit\u00e0 passiva, cui siano resi servizi di noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto\u00a0(art. 56, par. 2, direttiva Iva), oppure servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (futuro\u00a0art. 58).In tali casi, l\u2019ente si intende stabilito (e, conseguentemente, il servizio si intende prestato) nel luogo in cui sono svolte le\u00a0funzioni della relativa amministrazione centrale (lettera a), oppure nel luogo di qualunque altra sede di attivit\u00e0 caratterizzata\u00a0da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di\u00a0ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze (lettera b). \u00c8 evidente, al riguardo, la similarit\u00e0 di\u00a0quest\u2019ultima definizione con quella che l\u2019art. 11 Reg. 282\/2011 adotta per il concetto di \u201cstabile organizzazione\u201d\u00a0ai fini dell\u2019Iva.<\/p>\n<p><strong> Status del destinatario e criteri di territorialit\u00e0<\/strong><br \/>\nIl recente regolamento interviene poi sulle norme che riguardano lo status del destinatario, che assume rilievo soprattutto<br \/>\nquando le prestazioni di servizi siano assoggettate ai generali criteri di territorialit\u00e0 ex artt. 44 e 45 direttiva\u00a0Iva. Nello specifico, nell&#8217;art. 18, par. 2, Reg. 282\/2011 \u00e8 stato inserito un ulteriore comma, il quale, in\u00a0deroga al comma precedente, consente al prestatore dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici di\u00a0considerare come privo di soggettivit\u00e0 passiva Iva il destinatario del servizio, stabilito in ambito comunitario, che non abbia\u00a0provveduto a comunicare al primo alcun numero individuale di identificazione Iva, indipendentemente dalla presenza di\u00a0eventuali informazioni che attestino invece la soggettivit\u00e0 passiva del destinatario medesimo.<br \/>\nCome chiarito dal considerando n. 6, questa norma \u00e8 funzionale a un\u2019agevole individuazione del soggetto responsabile per\u00a0gli adempimenti Iva sui citati servizi, tenuto conto, tra l\u2019altro, che il luogo di imposizione non muta a seconda della\u00a0soggettivit\u00e0 passiva o meno del destinatario. Se, pertanto, il destinatario non comunica il proprio numero di partita Iva al\u00a0prestatore, quest\u2019ultimo si considerer\u00e0 obbligato a versare l\u2019imposta e a curare i relativi adempimenti contabili e dichiarativi.\u00a0L&#8217;art. 24, \u00e8 tra le norme del Reg. 282\/2011 oggetto di riscrittura che identifica\u00a0il luogo di stabilimento del destinatario nei casi in cui i servizi siano prestati a persone\u00a0prive di soggettivit\u00e0 passiva e stabilite in pi\u00f9 Paesi, oppure con l\u2019indirizzo permanente\u00a0in un Paese e la residenza abituale in un altro.\u00a0In attuazione del principio per cui l&#8217;imposizione deve essere effettuata, ove possibile,\u00a0nel luogo di fruizione effettiva del servizio (considerando n. 7), l&#8217;art. 24 fissa i\u00a0seguenti criteri:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>servizio sia reso a un ente privo di soggettivit\u00e0 passiva<\/strong>, la prestazione si\u00a0presume effettuata nel <strong>luogo della sua amministrazione centrale<\/strong>, di cui all\u2019art. 13\u00a0bis lett. a), a meno che sia provato che l&#8217;utilizzazione del servizio sia avvenuta nel\u00a0luogo della sede secondaria di attivit\u00e0, di cui all\u2019art. 13 bis, lett. b);<\/li>\n<li><strong>servizio erogato ad una persona fisica<\/strong>, si presume che lo stesso sia stato effettuato nel <strong>luogo di residenza abituale di questa<\/strong>, a meno che sia provato che l&#8217;utilizzazione \u00e8 effettivamente avvenuta presso il suo indirizzo permanente.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong> Il luogo di stabilimento del destinatario: casi particolari<\/strong><br \/>\nI nuovi articoli 24 bis e 24 ter, introdotti dal Reg. 1042\/2013, invece, fissano delle presunzioni relative finalizzate all\u2019individuazione del luogo di stabilimento del destinatario in particolari casi. Come evidenziato nei considerando dal n. 8 al\u00a0n. 11, infatti, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno ricorrere ad esse per localizzare facilmente i servizi di noleggio\u00a0non a breve termine di mezzi di trasporto e i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici erogati a persone\u00a0prive di soggettivit\u00e0 passiva IVA, nelle situazioni in cui sia praticamente impossibile determinarne con certezza il luogo di\u00a0stabilimento, l&#8217;indirizzo permanente o la residenza abituale.\u00a0Il Consiglio, peraltro, ha deciso di attribuire alle presunzioni un carattere relativo, tale per cui il prestatore pu\u00f2 superarle\u00a0qualora disponga di informazioni attestanti l&#8217;effettivo luogo di ubicazione del destinatario. L\u2019eventuale introduzione di\u00a0presunzioni assolute, bench\u00e9 teoricamente di pi\u00f9 facile applicazione, infatti, avrebbe creato problemi di compatibilit\u00e0 con la\u00a0direttiva IVA, in particolare con l\u2019art. 44 relativo ai servizi B2B.<br \/>\nI <strong>criteri presuntivi<\/strong> adottati sono, dunque, i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati <\/strong>\n<ul>\n<li><strong>in luoghi aperti al pubblico<\/strong> (ad es. cabine telefoniche, postazioni Wi-Fi, Internet caf\u00e8, hall di albergo, ristoranti), destinati sia a soggetti passivi IVA che\u00a0non, si presume che i destinatari siano stabiliti, ovvero abbiano il rispettivo indirizzo permanente o la residenza\u00a0abituale nello Stato membro di ubicazione di detti luoghi.<\/li>\n<li><strong>a bordo di una nave<\/strong>,<strong> di\u00a0un aereo o di un treno<\/strong> che effettua il trasporto passeggeri all\u2019interno dell\u2019UE, il servizio si intende prestato nello\u00a0Stato membro di partenza del trasporto (art.24 bis);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>per servizi resi a persone che non sono soggetti passivi, mediante una linea terrestre fissa<\/strong>, si presume che gli\u00a0stessi siano stati effettuati nel luogo di installazione di detta linea (art.24 ter, lett. a);<\/li>\n<li><strong>per i servizi erogati attraverso reti mobili<\/strong>, si presume che l\u2019effettuazione sia avvenuta nel paese contrassegnato dal\u00a0prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la relativa ricezione (art.24 ter, lett. b);<\/li>\n<li><strong>per i servizi la cui fruizione richiede l&#8217;utilizzo di un decodificatore o di un analogo dispositivo, ovvero di una scheda d\u00a0ricezione, senza alcun impiego di una linea terrestre fissa<\/strong>, il criterio presuntivo \u00e8, invece, quello del luogo di\u00a0installazione del decodificatore o dell&#8217;analogo dispositivo ovvero, se questo non \u00e8 noto, il luogo in cui la scheda di\u00a0ricezione \u00e8 stata inviata per il relativo utilizzo (art.24 ter, lett. c).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In circostanze diverse da quelle sopra illustrate, infine, il prestatore ha facolt\u00e0 di determinare la localizzazione del\u00a0destinatario avvalendosi di (almeno) due elementi di prova, non contraddittori tra loro, desunti dall&#8217;elenco di cui al nuovo\u00a0art. 24 septies (cfr. art. 24 ter, lett. d). Quest&#8217;ultimo criterio, peraltro, \u00e8 adottato anche dall\u2019art. 24 quater, in\u00a0relazione al luogo di prestazione dei servizi di noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto a destinatari privi di\u00a0soggettivit\u00e0 passiva IVA.<\/p>\n<p><strong>Il trattamento dei dati personali degli utenti<\/strong><br \/>\nIl legislatore comunitario avverte, tuttavia, che in situazioni caratterizzate dall\u2019esecuzione dei servizi in luoghi accessibili al\u00a0pubblico o dalla mancanza dell&#8217;obbligo di rilasciare ricevute fiscali o documenti simili (ad esempio, nelle cabine telefoniche)\u00a0possono insorgere problemi legati al trattamento dei dati personali degli utenti, nonch\u00e9 oneri amministrativi gravanti sui\u00a0prestatori sproporzionati rispetto alla occasionalit\u00e0 di tali servizi ed alla generale esiguit\u00e0 dei corrispettivi addebitati. Per tale\u00a0ragione, il regolamento n. 1042, pur ammettendo il superamento delle suddette presunzioni, richiede per lo stesso la\u00a0presenza di (almeno) tre elementi di prova non contradittori, da cui risulti che il destinatario \u00e8 stabilito, ha il suo indirizzo\u00a0permanente o la residenza abituale altrove (cfr. articolo 24 quinquies, paragrafo 1). Le amministrazioni fiscali degli Stati UE, diversamente, possono confutare le presunzioni fatte valere dal prestatore, ogni qualvolta ne ravvisino un uso<br \/>\nillegittimo.<\/p>\n<p><strong>Le prove per individuare il luogo di stabilimento<\/strong><br \/>\nGli artt. 24 sexies e 24 septies elencano, a titolo meramente esemplificativo, gli elementi di prova utilizzabili per\u00a0l&#8217;individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e per confutare le presunzioni ad esso inerenti.\u00a0In particolare, per i <strong>servizi di noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto<\/strong>, il luogo di stabilimento \u00e8 individuato in base\u00a0ai seguenti elementi:<\/p>\n<ul>\n<li>indirizzo di fatturazione del destinatario;<\/li>\n<li>coordinate bancarie;<\/li>\n<li>dati di immatricolazione del mezzo noleggiato, ovvero altre informazioni analoghe;<\/li>\n<li>altre pertinenti informazioni commerciali (criterio residuale).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quanto riguarda i <strong>servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici<\/strong>, oltre ai citati criteri dell&#8217;indirizzo di\u00a0fatturazione e delle coordinate bancarie, possono utilizzarsi i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario, o qualsiasi altro metodo di\u00a0geolocalizzazione;<\/li>\n<li>il prefisso del paese (Mobile Country Code) della IMSI (International Mobile Subscriber Identity) integrata nella carta\u00a0SIM utilizzata dal destinatario;<\/li>\n<li>l&#8217;ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario, attraverso la quale il servizio \u00e8 erogato;<\/li>\n<li>altre informazioni commerciali pertinenti (criterio residuale).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il nuovo art. 31 quater tratta i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici erogati da un soggetto\u00a0passivo, che agisce in nome proprio, nell&#8217;ambito di una prestazione di alloggio alberghiero o in settori con funzione analoga\u00a0(ad esempio, all\u2019interno di aree attrezzate per il campeggio). In siffatte circostanze, il legislatore comunitario ha stabilito che i\u00a0servizi si considerino ivi localizzati, senza che assuma rilevanza il diverso luogo di stabilimento, di indirizzo permanente o di<br \/>\nresidenza abituale del destinatario.<\/p>\n<p><strong>Manifestazioni culturali e collaterali<\/strong><br \/>\nPer quanto concerne, invece, l\u2019attivit\u00e0 di emissione di biglietti di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o simili, effettuata da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto\u00a0dell&#8217;organizzatore dell&#8217;evento, o comunque da un soggetto passivo diverso dall&#8217;organizzatore, il criterio di territorialit\u00e0 \u00e8<br \/>\ncostituito dal <strong>luogo di svolgimento dell&#8217;evento<\/strong>, ex artt. 53 e 54, paragrafo 1, della\u00a0direttiva IVA.<\/p>\n<p><strong>Il regime transitorio<\/strong><br \/>\nL&#8217;ultima norma riguardante i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici \u00e8 l&#8217;art.2 Reg.\u00a01042\/2013, che regola la transizione dalle attuali regole di territorialit\u00e0 alle nuove. Obiettivo del legislatore UE, infatti, \u00e8\u00a0quello di evitare in quella fase (tra fine 2014 e inizio 2015), ove possibile, il verificarsi di casi di doppia\u00a0imposizione o mancata imposizione (cfr. considerando n. 16).<br \/>\nIl Consiglio ha, dunque, esplicitamente deciso di non attribuire alcuna rilevanza al momento di inizio o di ultimazione della\u00a0prestazione, utilizzando invece il concetto di &#8220;<strong>fatto generatore dell&#8217;imposta<\/strong>&#8221; e, dunque, rinviando alle norme generali in\u00a0materia di esigibilit\u00e0 dell&#8217;imposta ex artt. 62 e segg. direttiva, incentrate sul criterio del <strong>momento del\u00a0<\/strong><strong>pagamento totale o parziale del corrispettivo<\/strong>.<br \/>\nLe possibili situazioni prefigurate dall&#8217;articolo 2 sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>ove il fatto generatore si verifichi <strong>prima del 1\u00b0 gennaio 2015<\/strong>, il servizio si ritiene effettuato nel luogo del\u00a0prestatore, secondo le regole attuali;<\/li>\n<li>ove il fatto generatore si verifichi il <strong>1\u00b0 gennaio 2015 o dopo<\/strong>, il luogo di imposizione sar\u00e0 quello del\u00a0destinatario, conformemente alle nuove regole.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il legislatore, comunque, ha precisato che, qualora un determinato fatto generatore dell&#8217;imposta si sia verificato prima del 1\u00b0 gennaio 2015 nello Stato membro del prestatore, il passaggio alle nuove regole non produrr\u00e0 alcun mutamento dello\u00a0stesso. Ad esempio, ove in relazione ad un servizio avente carattere continuativo ed erogato a cavallo tra 2014 e 2015 il\u00a0corrispettivo sia stato interamente pagato nel 2014, l&#8217;imposta dovuta sullo stesso sar\u00e0 versata esclusivamente nello Stato del\u00a0prestatore, secondo le regole vigenti nel momento di realizzazione di tale fatto generatore.<\/p>\n<p><strong>Beni immobili e servizi correlati<\/strong><br \/>\nCome gi\u00e0 accennato, il Reg. 1042\/2013 si occupa anche dei <strong>beni immobili e dei servizi ad essi correlati<\/strong>, introducendo<br \/>\nnorme che, diversamente da quelle sopra esaminate, diverranno efficaci solo a partire <strong>dal 1\u00b0 gennaio 2017<\/strong>. Tale posticipazione di effetti, secondo il considerando n. 18, nasce dall\u2019esigenza di assicurare agli Stati membri una transizione agevole alle nuove disposizioni, tenuto conto che l&#8217;introduzione di una definizione comune di &#8220;beni immobili&#8221;, sebbene necessaria ad assicurare un trattamento fiscale uniforme dei servizi ad essi correlati, incide in misura rilevante sulla legislazione e sulla prassi amministrativa in vigore nei medesimi.<br \/>\nLa definizione di beni immobili, in particolare, \u00e8 contenuta nel nuovo art. 13 ter, il quale traduce a livello normativo una\u00a0serie di precedenti orientamenti del Comitato IVA.\u00a0L&#8217;art. 31 bis, par. 1, dal canto suo, definisce i &#8220;<strong>servizi relativi a beni immobili<\/strong>&#8220;, ex art. 47 direttiva\u00a0IVA, come i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni, quali i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>i servizi derivati da un bene immobile<\/strong>, se il bene \u00e8 elemento costitutivo del servizio ed \u00e8 essenziale e indispensabile\u00a0per la relativa prestazione (lettera a);<\/li>\n<li><strong>i servizi erogati o destinati ad un bene immobile<\/strong>, aventi per oggetto la relativa alterazione fisica o giuridica (lettera b).<\/li>\n<\/ul>\n<p>A loro volta, i par. 2 e 3 recano, rispettivamente, un elenco di servizi relativi a beni immobili e di servizi non riconducibili\u00a0a tale categoria.<\/p>\n<p><strong>Le attrezzature per lavori sugli immobili<\/strong><br \/>\nL\u2019art. 13 ter, da ultimo, disciplina l&#8217;ipotesi in cui, nell&#8217;ambito di lavori su beni immobili, delle attrezzature vengano messe\u00a0a disposizione del destinatario dei lavori. La messa a disposizione di tali attrezzature \u00e8 considerata fiscalmente come\u00a0servizio relativo a beni immobili, a condizione che il prestatore assuma su di s\u00e9 la responsabilit\u00e0 dell&#8217;esecuzione dei lavori.<br \/>\nA tal fine, e salva l\u2019eventuale prova contraria, si presume che vi sia stata assunzione di responsabilit\u00e0 da parte del prestatore allorch\u00e9 quest\u2019ultimo, oltre alle attrezzature, metta a disposizione anche personale in numero sufficiente all&#8217;esecuzione dei\u00a0lavori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fonte: Fisco Oggi Autore: F. 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