{"id":637,"date":"2010-09-23T12:31:07","date_gmt":"2010-09-23T10:31:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/?p=637"},"modified":"2015-09-23T17:52:43","modified_gmt":"2015-09-23T15:52:43","slug":"intrastat-ultimi-chiarimenti-agenzia-entrate-cm-36e2010-e-cm-43e2010-parte-2-quesiti-specifici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/intrastat-ultimi-chiarimenti-agenzia-entrate-cm-36e2010-e-cm-43e2010-parte-2-quesiti-specifici.html","title":{"rendered":"INTRASTAT: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate &#8211; CM 36\/E\/2010 &#8211; parte 2 &#8211; QUESITI SPECIFICI"},"content":{"rendered":"<p><strong>Con le <\/strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/06\/CM.36.E.2010.INTRASTAT.pdf\"><strong>CM 36\/E\/2010<\/strong><\/a><strong> e <\/strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/downloads\/2010\/09\/CM.43.E.2010.INTRASTAT.pdf\"><strong>CM 43\/E\/2010<\/strong><\/a><strong>, l\u2019Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt\u2019altro che consolidate.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Continuiamo in questa seconda parte dell&#8217;articolo la trattazione della CM 36\/E\/2010, sicuramente la pi\u00f9 importante<\/strong>; essa \u00e8 strutturata in due parti:<\/p>\n<p>1) indicazioni di carattere generale;<\/p>\n<p><strong>2) risposte ai quesiti pervenuti nel forum INTRASTAT.<\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-size: medium;\">RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>QUESITO 1. CAMBIO PERIODICITA\u2019 NEL CORSO DI UN TRIMESTRE<\/strong><\/p>\n<p>Comportamento di un soggetto trimestrale che supera il limite di \u20ac 50.000 nel corso del mese di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>gennaio.<\/strong> Entro il 25 febbraio presenta l\u2019INTRA trimestrale, contrassegnando nel frontespizio la casella \u201c<em>primo mese del trimestre<\/em>\u201d.<\/li>\n<li><strong>febbraio.<\/strong> Entro il 25 marzo presenta l\u2019INTRA trimestrale riferito ai mesi di gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella \u201c<em>primo e secondo mese del trimestre<\/em>\u201d.<\/li>\n<li><strong>marzo.<\/strong> Entro il 26 aprile presenta l\u2019INTRA\u00a0trimestrale riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella \u201c<em>trimestre completo<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Scarica il foglio di calcolo (.ODS) per determinare la periodicit\u00e0 [download id=&#8221;0&#8243;] <\/strong><\/p>\n<p><strong>QUESITO 2. OPERAZIONI <\/strong><strong>A CAVALLO<\/strong><strong> D\u2019ANNO<\/strong><\/p>\n<p>Per stabilire <strong>se una prestazione di servizi vada indicata nell&#8217;INTRA<\/strong>, \u00e8 necessario far riferimento al <strong>momento di effettuazione dell\u2019operazione<\/strong> ex art. 6, DPR 633\/1972, ossia al <strong>pagamento del corrispettivo<\/strong> (eccetto per le prestazioni continuative di durata superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali).<\/p>\n<p>Tuttavia, se nel corso del 2009 \u00e8 stata emessa fattura con applicazione dell\u2019IVA (ad esempio, in base al principio di applicazione dell\u2019IVA nello Stato del prestatore), mentre nel 2010 la stessa prestazione soggiace alla nuova regola generale del Paese del committente, l\u2019operazione non \u00e8 da considerarsi rilevante ai fini INTRA nel 2010 anche se in tale anno \u00e8 stato pagato il corrispettivo. Ci\u00f2 per evitare fenomeni di doppia imposizione.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 3.\u00a0TERMINI DI REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTI INTRA UE<\/strong><\/p>\n<p>Ai fini IVA, relativamente ai servizi ricevuti,\u00a0<strong>l\u2019autofattura<\/strong> ex art. 17, co. 2, DPR 633\/1972,<\/p>\n<ul>\n<li><strong>va emessa al momento del pagamento del corrispettivo<\/strong> (momento di effettuazione dell\u2019operazione ex art. 6, DPR 633\/1972).<\/li>\n<li><strong>va registrata<\/strong> nel registro <strong>IVA vendite entro 15 giorni<\/strong> dall\u2019emissione;<\/li>\n<li><strong>va registrata<\/strong> nel registro <strong>IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione<\/strong> relativa al secondo anno successivo a quello in cui \u00e8 sorto il diritto alla detrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La normativa INTRASTAT (art. 5, DM 22\/02\/2010), prevede che il soggetto passivo sia tenuto a riepilogare negli elenchi i dati delle operazioni <strong>registrate o soggette a registrazione<\/strong>. Ad esempio un\u2019<strong>autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.<\/strong><\/p>\n<p>Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019autofattura sia stata emessa in via anticipata rispetto al momento di effettuazione dell\u2019operazione (al pagamento);<\/li>\n<li>nel caso di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario (<strong><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/7f3d8d00426e0545bb79bbc065cef0e8\/Circolare+n++12E+del+12+marzo+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=7f3d8d00426e0545bb79bbc065cef0e8\">CM 12\/E\/2010<\/a><\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>QUESITO 4. OPZIONE PER PERIODICITA\u2019 MENSILE<\/strong><\/p>\n<p>I soggetti trimestrali\u00a0che hanno scelto di presentare nel 2010 i modelli con periodicit\u00e0 mensile sono vincolati a questa periodicit\u00e0 per l\u2019intero anno, a prescindere dal mancato superamento del limite di \u20ac 50.000.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 5.\u00a0SUPERAMENTO DEL LIMITE (NEL 2009) IN UN SOLO TRIMESTRE<\/strong><\/p>\n<p>A regime, il superamento del limite anche in uno solo dei 4 trimestri dell\u2019anno precedente, comporta la presentazione dei modelli con periodicit\u00e0 mensile per almeno 4 trimestri consecutivi. Si potr\u00e0 quindi tornare alla presentazione trimestrale se non si superer\u00e0 la soglia per almeno 4 trimestri consecutivi.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/a8b5e300426e055cbba6bbc065cef0e8\/Circolare_n14.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=a8b5e300426e055cbba6bbc065cef0e8\">CM 14\/E\/2010<\/a><\/strong> stabilisce che nel primo anno (2010) di applicazione della nuova normativa, gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi vanno presentati con periodicit\u00e0 trimestrale fino a quando non viene superato il limite di \u20ac 50.000.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 6. CASO DI ASSENZA DI OPERAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Se per un mese\/trimestre non vengono effettuate operazioni rilevanti ai fini INTRASTAT non si presenta l&#8217;INTRASTAT.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 7.\u00a0INVIO DI BENI IN C\/DEPOSITO E OBBLIGHI INTRASTAT<\/strong><\/p>\n<p>La parte fiscale dell&#8217;INTRASTAT non riguarda l&#8217;ipotesi in cui i <strong>beni vengono spediti in un altro Stato UE senza che si tratti di una cessione intracomunitaria <\/strong>(beni in c\/deposito, c\/prova, c\/visione) di beni <strong>ovvero di una cessione intracomunitaria assimilata, cio\u00e8<\/strong>, ex\u00a0art. 41, co. 2, lett. c), DL 331\/1993, <strong>l\u2019invio di beni in un altro Stato UE effettuato per esigenze dell\u2019impresa che spedisce gli stessi<\/strong>, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale. <strong>In questi casi l\u2018obbligo dell&#8217;INTRASTAT scatta al momento in cui si realizza la cessione intracomunitaria, alla quale fa seguito l\u2019emissione della fattura.<\/strong><\/p>\n<p><strong>QUESITO 8.\u00a0FATTURE DA PAESE NON ADERENTE ALL\u2019EURO<\/strong><\/p>\n<p>Per determinare il <strong>controvalore in euro<\/strong> delle fatture espresse in valuta, si fa riferimento al <strong>cambio<\/strong> pubblicato dalla Banca d\u2019Italia alla\u00a0<strong>data in cui l\u2019operazione si ritiene effettuata<\/strong> (e non alla data in cui viene registrata la fattura).<\/p>\n<p>Per le <strong>rettifiche<\/strong> si fa riferimento al <strong>cambio<\/strong> del giorno di effettuazione dell\u2019<strong>operazione originaria.<\/strong><\/p>\n<p><strong>QUESITO 9.\u00a0FATTURE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI<\/strong><\/p>\n<p>La rilevazione nell&#8217;INTRASTAT di acconti relativi a prestazioni di servizi segue il criterio ex art. 6, DPR 633\/1972 (momento di effettuazione dell\u2019operazione).\u00a0Pertanto, gli acconti relativi a servizi UE vanno nell&#8217;INTRASTAT, poich\u00e9 si considera realizzato il momento impositivo all\u2019atto del pagamento della frazione di corrispettivo.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 10.\u00a0LAVORAZIONI DI BENI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 2010, le lavorazioni<\/strong> di beni in ambito UE, essendo qualificate come <strong>prestazioni di servizi:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>vanno indicate nell&#8217;<strong>INTRASTAT servizi <\/strong><strong>se costituiscono una prestazione autonoma;<\/strong><\/li>\n<li><strong><span style=\"font-weight: normal;\">vanno nell&#8217;<\/span><strong>INTRA acquisti\/cessioni di beni <\/strong>se invece, sono prestazioni accessorie<\/strong> ex art. 12, DPR 633\/1972, all\u2019acquisto o cessione di beni (<strong>il loro valore va incluso in quello dei beni<\/strong> acquistati o ceduti).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>QUESITO 11.\u00a0ERRATA INDICAZIONE NUMERO FATTURA NELL&#8217;INTRA SERVIZI<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui nell&#8217;INTRASTAT servizi si sia indicato il numero e la data della fattura ricevuta dal fornitore, anzich\u00e9 il numero e la data attribuiti dal committente nazionale in sede di emissione dell\u2019autofattura o di integrazione della fattura ricevuta:<\/p>\n<ul>\n<li>non si presenta alcuna rettifica se l\u2019elenco \u00e8 stato presentato prima del 18 marzo 2010 (data in cui \u00e8 stata pubblicata la CM 14\/E\/2010);<\/li>\n<li>si presenta il mod. INTRA 1-<em>quinquies<\/em>\/INTRA 2-<em>quinquies<\/em>, se l\u2019elenco \u00e8 stato presentato dopo tale data.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>QUESITO 12.\u00a0TOUR OPERATOR<\/strong><\/p>\n<p><strong>Pacchetti turistici:<\/strong> il regime IVA speciale previsto per le agenzie viaggio non \u00e8 interessato dalle modifiche introdotte dal 2010 in materia di territorialit\u00e0 e, di conseguenza, alla presentazione dell&#8217;INTRASTAT, quindi\u00a0la <strong>vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non va nell&#8217;INTRASTAT.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Servizi turistici singoli:<\/strong> per quanto riguarda i servizi \u00a0(hotel, ristorante, volo, guida turistica) venduti singolarmente, si distingue:<\/p>\n<ul>\n<li>il <strong>singolo servizio reso dal\u00a0tour operator\u00a0in nome e per conto<\/strong> di un cliente stabilito in altro Paese UE, va considerato <strong>attivit\u00e0 di intermediazione<\/strong> e, quindi,\u00a0se reso a soggetti passivi, segue la regola generale prevista dall\u2019art. 7-ter, DPR 633\/1972, compresa la <strong>presentazione dei mod. INTRASTAT<\/strong>;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>se il <strong>singolo servizio \u00e8 stato previamente acquistato dal\u00a0tour operator<\/strong>, la rivendita dello stesso va assoggettata al regime del margine ex art. 74-ter, c. 5-bis, DPR 633\/1972 e, pertanto, <strong>non va nell&#8217;INTRASTAT<\/strong>;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>gli <strong>acquisti di singoli servizi da parte del\u00a0tour operator\u00a0non vanno nell&#8217;INTRASTAT<\/strong> in quanto gli stessi non rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633\/1972, bens\u00ec tra quelli oggetto di deroghe ai fini della territorialit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>QUESITO 13.\u00a0INTERMEDIAZIONI PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE<\/strong><\/p>\n<p>Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente relative a prenotazioni di alberghi siti in Italia costituiscono prestazioni \u201cgeneriche\u201d ex art. 7-ter, DPR 633\/1972, e, pertanto, vanno indicate nell&#8217;INTRASTAT (tali prestazioni non rientrano tra i servizi relativi ad immobili ex art. 7-<em>quater<\/em>, DPR 633\/1972).<\/p>\n<p><strong>QUESITO 14.\u00a0GUIDE TURISTICHE<\/strong><\/p>\n<p>Il servizio reso da una guida turistica va inquadrato nell\u2019art. 7-quinquies, DPR 633\/1972, in quanto tale attivit\u00e0 presenta, quale carattere preminente, il \u201crequisito culturale\u201d: tali servizi non vanno quindi nell&#8217;INTRASTAT.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 15.\u00a0SERVIZIO PRENOTAZIONI ON LINE<\/strong><\/p>\n<p>Le prestazioni di servizi relative a prenotazioni\u00a0<em>on line<\/em> rese da un\u00a0<em>tour operator<\/em> italiano ad un operatore comunitario sono servizi di intermediazione, quindi rientrano nella regola generale ex art. 7-<em>ter<\/em>, DPR 633\/1972\u00a0e vanno nell&#8217;INTRA\u00a01-<em>quater<\/em> (servizi resi).<\/p>\n<p><strong>QUESITO 16.\u00a0VIAGGI DI LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>Il biglietto del treno acquistato da un operatore italiano per un viaggio di lavoro in un Paese UE ed il pranzo ivi consumato, rientrano tra le prestazioni ex art. 7-quater, DPR 633\/1972, escluse dalla rilevazione nei modelli.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 17.\u00a0TRASPORTO DI BENI<\/strong><\/p>\n<p>Il trasporto intracomunitario di beni effettuato per conto di un committente soggetto passivo rientra tra le prestazioni \u201cgeneriche\u201d ex art. 7-<em>ter<\/em>, DPR 633\/1972. Casistiche:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>trasporto effettuato da un vettore italiano per conto di un committente UE<\/strong>, la fattura emessa dal vettore nazionale non deve riportare l\u2019indicazione dell\u2019IVA. Trattandosi di una prestazione ex art. 7-<em>ter<\/em>, DPR 633\/1972, <strong>l\u2019operazione va nell&#8217;INTRASTAT<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>trasporto effettuato da un sub-vettore italiano per conto di un\u00a0trasportatore (italiano) principale<\/strong>, la fattura del sub-vettore deve essere assoggettata a IVA (rileva ai fini dell\u2019imposta in Italia). <strong>L\u2019operazione non va nell&#8217;INTRASTAT.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>QUESITO 18. RIADDEBITO SPESE TRASPORTO<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui il trasporto viene riaddebitato al cliente comunitario , si distinguono due casi:<\/p>\n<ul>\n<li>se <strong>si tratta di prestazione accessoria alla cessione<\/strong>, la prestazione di trasporto va solo nell&#8217;INTRASTAT cessioni (la prestazione accessoria segue la sorte della principale);<\/li>\n<li>se <strong>non si tratta di prestazione accessoria alla cessione<\/strong>, la prestazione di trasporto va rilevata a parte\u00a0nell&#8217;INTRASTAT servizi<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>QUESITI 20 &#8211; 21.\u00a0SOFTWARE SCARICATO DA INTERNET<\/strong><\/p>\n<p>Ex art. 11, lett. a), Reg. (CE) 1777\/2005, i software scaricati da Internet rientrano tra i c.d. \u201cservizi elettronici\u201d; la fattura emessa da un operatore UE ad un operatore italiano per l\u2019acquisto di\u00a0software scaricato da\u00a0Internet, costituisce restazione di servizi \u201cgenerica\u201d ex art. 7-ter, DPR 633\/1972, e va nell&#8217;INTRASTAT; se\u00a0produttore del\u00a0software e venditore dello stesso sono soggetti differenti, nell&#8217;INTRASTAT\u00a0andr\u00e0 indicato il venditore (ossia il soggetto che fattura \u00a0il software).<\/p>\n<p><strong>QUESITO 22.\u00a0E-BAY<\/strong><\/p>\n<p>Ex art. 11, lett. d), Reg. (CE) 1777\/2005, i servizi\u00a0Internet offerti da\u00a0E-bay rientrano tra i c.d. \u201cservizi elettronici\u201d (\u201c<em>la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer.<\/em>\u201d);\u00a0tali servizi rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-<em>ter<\/em>, DPR 633\/1972, e, quindi, vanno nell&#8217;INTRA 2-<em>quater<\/em> (servizi ricevuti).<\/p>\n<p><strong>QUESITO 23 &#8211; 24.\u00a0RIPARAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Le riparazioni di beni mobili effettuate a titolo oneroso da operatori italiani nei confronti di operatori comunitari vanno indicate nell&#8217;INTRASTAT servizi resi, quindi il prestatore italiano che effettua una riparazione di un macchinario di propriet\u00e0 di una ditta UE, emetter\u00e0 fattura non soggetta ad IVA ex art. 7-<em>ter<\/em>, DPR 633\/1972, e presenter\u00e0 solo l&#8217;INTRA 1-quater, poich\u00e8 il valore dei pezzi di ricambio confluisce nel corrispettivo della prestazione di servizi.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, l\u2019invio dei beni da un operatore italiano ad un operatore UE per riparazione, non costituendo una cessione intracomunitaria di beni (ex art.41, co.3 DL 331\/1993), va indicato nel mod. INTRA 2-<em>quater<\/em> (servizi ricevuti).<\/p>\n<p><strong>QUESITO 25.\u00a0PROVVIGIONI<\/strong><\/p>\n<p>Le prestazioni di intermediazione ricevute nell\u2019ambito di un mandato con rappresentanza (in nome e per conto), rientrano nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633\/1972, e quindi vanno nell&#8217;INTRASTAT (v. <strong>CM 14\/2010<\/strong>).<\/p>\n<p>Le prestazioni\u00a0rese in nome proprio dall\u2019agente di commercio per conto del committente nazionale, si configurano come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante (operatore nazionale) e mandatario (agente UE) assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso.<\/p>\n<p>Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialit\u00e0 (Paese del committente), il relativo riaddebito dall\u2019agente UE al committente nazionale va nell&#8217;INTRA servizi ricevuti (del committente nazionale).<\/p>\n<p>Viceversa, se la prestazione acquistata dall\u2019agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialit\u00e0, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 26.\u00a0DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019acquisto e\/o la cessione di diritti di riproduzione di immagini sono prestazioni di servizi ex art. 3, co. 2, DPR 633\/1972, che in ambito comunitario rientrano nell\u2019ambito dell\u2019art. 7-ter, DPR 633\/1972 (servizi generici) e, pertanto, vanno indicate nell&#8217;INTRASTAT quali servizi ricevuti e\/o resi.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 27.\u00a0DIRITTI D\u2019AUTORE<\/strong><\/p>\n<p>La cessione di diritto d\u2019autore da parte dell\u2019autore (lavoratore autonomo UE) o di un suo erede, costituisce un\u2019operazione fuori campo IVA che non \u00e8 considerata prestazione di servizi ex art. 3, co. 4, lett. a), DPR 633\/1972, e non richiede la presentazione dell&#8217;INTRASTAT.\u00a0Diversamente, la cessione del diritto d\u2019autore resa da un soggetto diverso \u00e8 soggetta a IVA in Italia, va indicata nell&#8217;INTRASTAT\u00a0servizi.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 28.\u00a0CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE<\/strong><\/p>\n<p>Le prestazioni relative a <strong>corsi di formazione e addestramento del personale<\/strong> rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633\/1972, e, pertanto, <strong>vanno nell&#8217;INTRASTAT<\/strong>.<\/p>\n<p>Se le stesse <strong>prestazioni sono esenti IVA<\/strong> ex art. 10, n. 20), DPR 633\/1972, perch\u00e9 rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, <strong>non vanno nell&#8217;INTRASTAT<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 29.\u00a0CESSIONE DI BENI NEL REGIME DEL MARGINE<\/strong><\/p>\n<p>Le <strong>operazioni tra operatori UE rientranti nel regime del margine non vanno indicate nei mod. INTRASTAT ai fini fiscali<\/strong>, mancando il principale requisito corrispondente all\u2019effettuazione di un\u2019operazione di cessione o acquisizione intracomunitaria di beni tra soggetti stabiliti in diversi Stati membri.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 31.\u00a0CESSIONE DI BENI CON RAPPRESENTANTE FISCALE<\/strong><\/p>\n<p>Caso di una societ\u00e0 estera avente sede legale in un Paese UE che dispone di un rappresentante fiscale in Italia e, attraverso quest\u2019ultimo, cede beni ad un operatore italiano: l\u2019operazione <strong>costituisce acquisto intracomunitario<\/strong> di beni ex art. 38, co. 3, lett. b), DL 331\/1993: il <strong>rappresentante fiscale deve compilare l&#8217;Intrastat degli acquisti<\/strong>, il cliente nazionale deve emettere autofattura per documentare l\u2019acquisto.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 32.\u00a0DATA E NUMERO FATTURA DA INDICARE NEI MODELLI<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, con <strong>CM 14\/E\/2010<\/strong>, ha precisato che nel Mod.INTRA 2 &#8211; quater\u00a0(servizi ricevuti) i campi \u201c<em>Numero<\/em>\u201d e \u201c<em>Data<\/em>\u201d della fattura devono contenere il numero e la data attribuiti dal committente nazionale in sede di emissione dell\u2019autofattura (o di integrazione della fattura ricevuta), secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilit\u00e0\u00a0nel registro IVA vendite ex art. 23, DPR 633\/1972.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019operatore annoti le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve al doppio obbligo della registrazione nel registro IVA vendite e in quello IVA acquisti, al documento sar\u00e0 attribuita una numerazione unica.<\/p>\n<p><strong>QUESITI 33 &#8211; 34 &#8211; 35 .<\/strong> <strong>MODALIT\u00c0 DI INCASSO<\/strong><\/p>\n<p>Nel campo \u201c<em>Modalit\u00e0 di incasso<\/em>\u201d degli INTRA servizi, va indicato uno dei seguenti codici:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201cA\u201d (accredito): il versamento sul c\/c viene effettuato utilizzando anche fonti diverse dal c\/c bancario (es. carta di credito);<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\u201cB\u201d (bonifico): il versamento sul c\/c bancario viene effettuato utilizzando un c\/c bancario;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\u201cX\u201d (altro): l\u2019incasso e\/o il pagamento avviene in una modalit\u00e0 diversa rispetto a quelle citate (es. ricevuta bancaria).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se al momento della compilazione dei modelli il pagamento non \u00e8 ancora avvenuto, il campo \u201c<em>Modalit\u00e0 di incasso<\/em>\u201d va compilato inserendo dati presunti.<\/p>\n<p><strong>QUESITI \u00a036 &#8211; 37. <\/strong><strong>PAESE DI PAGAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Nel campo \u201c<em>Paese di pagamento<\/em>\u201d degli INTRA servizi va indicato il codice relativo allo Stato in cui il corrispettivo entra nella disponibilit\u00e0 del beneficiario (non il Paese di partenza del flusso finanziario ma quello ove giunge). Se il pagamento non \u00e8 ancora avvenuto si indicheranno dati presunti.<\/p>\n<p><strong>QUESITO 38.\u00a0COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI<\/strong><\/p>\n<p>La compensazione di debiti e crediti commerciali comporta che:<\/p>\n<ul>\n<li>per ogni operazione va comunque compilato il relativo INTRASTAT;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>nel campo \u201cModalit\u00e0 di incasso\u201d va indicato il codice \u201cX\u201d (altro).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si espone il caso di un\u2019azienda che emette una fattura di cessione di beni ad un operatore UE dal quale riceve, a sua volta, una fattura per provvigioni. Il credito ed il debito vengono poi reciprocamente compensati: in tal caso va\u00a0compilato il mod. INTRA 1-bis\u00a0per la cessione di beni ed il mod. INTRA 2-quater\u00a0per i servizi ricevuti indicando, quale modalit\u00e0 di pagamento, il codice \u201cX\u201d.<\/p>\n<p><strong>QUESITI 39 &#8211; 40 &#8211; 41 &#8211; 42. <\/strong><strong>MODALIT\u00c0 DI EROGAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Nel campo \u201c<em>Modalit\u00e0 di erogazione<\/em>\u201d degli INTRA servizi, va indicato uno dei seguenti codici:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201cI\u201d (istantanea): servizi erogati in un\u2019unica soluzione (ad es. trasporto unitario, singola lavorazione, recupero crediti relativo ad un solo cliente anche se sono emesse diverse fatture);<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\u201cR\u201d (a pi\u00f9 riprese): servizi erogati ciclicamente (ad es. manutenzioni periodiche, contratto di trasporto che prevede molteplici esecuzioni, contratto di agenzia, pubblicit\u00e0 su cataloghi con pi\u00f9 ristampe, rinnovo licenza\u00a0<em>software<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>QUESITI 43 &#8211; 44. INDIVIDUAZIONE DEL \u201cCODICE SERVIZIO\u201d<\/strong><\/p>\n<p>In caso di incertezza, il contribuente deve individuare il codice CPA del servizio che ritiene \u201cpi\u00f9 vicino\u201d all\u2019attivit\u00e0 effettivamente svolta. Ad esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>il servizio ricevuto da\u00a0Google per essere posizionati a capolista nelle ricerche effettuate sul relativo motore di ricerca Google adwords) richiede il codice \u201c631130 \u2013 Spazi pubblicitari in\u00a0<em>Internet<\/em>\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>le provvigioni fatturate su vendita all\u2019ingrosso di tessuti richiedono il codice \u201c464112 \u2013 Servizi di vendita all\u2019ingrosso di tessuti\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>le provvigioni fatturate su vendita in conto terzi di tessuti richiedono il codice \u201c461611 \u2013 Servizi di vendita all\u2019ingrosso per conto terzi di prodotti tessili\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/intrastat-ultimi-chiarimenti-agenzia-entrate-cm-36e2010-e-cm-43e2010-parte-1.html\">&gt;&gt;&gt;&gt;Vai alla PRIMA PARTE DELL&#8217;ARTICOLO<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/intrastat-ultimi-chiarimenti-agenzia-entrate-cm-36e2010-e-cm-43e2010-parte-3-ulteriori-quesiti.html\">&gt;&gt;&gt;&gt;Vai alla TERZA PARTE DELL&#8217;ARTICOLO<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>DEVI APPROFONDIRE?\u00a0UTILIZZA L&#8217;E-BOOK DELLO STUDIO GIARDINI<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.commercialistatelematico.com\/prodotti\/ebook\/operazioni-internazionali-versione-1.08.html\" target=\"_blank\">E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI v. 1.09 &#8211; agg. 05\/2014 &#8211; 400 pag.<\/a>\u00a0, in vendita sul sito del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.commercialistatelematico.com\/\">Commercialista Telematico<\/a> al prezzo di 25 \u20ac + IVA\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiogiardini.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/cover-op-int-e1423133509707.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-5109\" 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