DOGANA: ITV e IVO nuova disciplina

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L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV, oppure BTI – Binding Tariff Information nella sua versione inglese) e l’Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO oppure BOI – Binding Origin Information) sono state modificate con il nuovo Codice doganale UE (Reg. UE 952/2013 – CDU).

COSA SONO

La determinazione dei dazi all’importazione e all’esportazione si basa sulla TDC (tariffa doganale comune): questa tariffa si applica in base a due fattori:

  • l’origine della merce
  • la classificazione tariffaria della merce.

In caso di dubbi su tali fattori gli operatori economici, allo scopo di evitare errori, possono richiedere alle autorità doganali di adottare:

  • decisioni di informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO o BOI ruling): può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.
  • decisioni di informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV o BTI ruling): riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ITV e IVO

Le decisioni ITV e IVO hanno le seguenti caratteristiche comuni:

  • sono valide per tre anni (in passato le ITV erano valide sei anni) a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia; si precisa che le ITV rilasciate dopo il 1° maggio 2016 hanno validità di tre anni, mentre quelle rilasciate precedentemente a tale data mantengono la durata stabilita in tale momento
  • sono adottate (a titolo gratuito) entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta (prorogabile di ulteriori 30 giorni massimo)
  • sono applicabili su tutto il territorio della UE e vincolano i soggetti coinvolti soltanto con riferimento alla classificazione tariffaria o alla determinazione dell’origine delle merci. Più esattamente, le stesse obbligano tutti gli uffici doganali UE a provvedere esclusivamente in ordine alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia, nonché il destinatario della decisione (quest’ultimo a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione).
  • L’applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale richiede che il destinatario della decisione sia in grado di provare che la situazione di fatto corrisponda a quella descritta nella decisione.
  • La validità delle ITV o IVO può inoltre cessare prima dello scadere del relativo periodo (senza tuttavia effetto retroattivo).
  • Tali decisioni possono anche essere annullate, allorché le stesse si basino su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti, o, ancora, revocate (non su richiesta del destinatario delle stesse), ma non modificate.
  • In taluni casi (es. cessazione di validità), una decisione ITV o IVO può essere ancora utilizzata (esistono, tuttavia, delle limitazioni) con riguardo a contratti vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità (c.d. “uso esteso”).

PRESENTAZIONE DOMANDA ITV O IVO

La domanda di decisione relativa a informazione tariffaria vincolante (ITV) corredata da tutta la relativa documentazione si presenta all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o a quella dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate (CM 8/D/2016).

Le istanze di ITV e di IVO devono essere presentate compilando il modello di domanda in formato elettronico stampabile presente nella sezione “Nuovo codice doganale dell’Unione-CDU” del sito dell’Agenzia Dogane.

In relazione alle domande di ITV sono previsti, in attesa che diventi obbligatorio l’utilizzo di procedimenti informatici, due distinti modelli:

  1. valido fino alla data di potenziamento della 1° fase del sistema elettronico, prevista per il 1° marzo 2017 (allegato 2 Reg. UE n. 341/2016);
  2. valido dalla data di potenziamento della 1° fase fino alla data di potenziamento della 2° fase del sistema elettronico (prev. 01/10/2018) (allegato 4 Reg. UE n. 341/2016).

Sia in caso di ITV che di IVO, inoltre, l’autorità doganale, in caso di decisione sfavorevole per il richiedente, non comunica a quest’ultimo le motivazioni della decisione che è intenzionata a prendere né consente a quest’ultimo di esprimere il proprio punto di vista al riguardo (non, tuttavia, nell’ipotesi di revoca o annullamento e di diniego di rilascio della decisione); inoltre in caso di espletamento di formalità doganali da o per conto del destinatario di una decisione ITV per le merci oggetto di tale decisione, deve essere obbligatoriamente data indicazione nella dichiarazione in dogana (casella 44), precisando il numero di riferimento della stessa.

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