DOGANA: REX nuovo modulo registrazione esportatori

Nuovo modulo di registrazione degli esportatori nel sistema REX. 

Il Reg. UE 2018/604 della Commissione (GUUE L 101 del 20 aprile 2018), che modifica alcune parti del Reg. UE 2015/2447 (modalità di applicazione di talune norme del Codice doganale dell’Unione – CDU), chiarisce alcuni aspetti procedurali dell’applicazione del sistema REX (esportatore registrato) nell’ambito dei regimi preferenziali bilaterali, con la revisione di disposizioni esistenti e l’introduzione di nuove norme in materia di origine preferenziale (Titolo II, Capo 2, Sottosezione 2):

Le novità che si vanno a illustrare rappresentano l’ultimo step di implementazione del nuovo sistema dopo i precedenti:

  • dal 1° gennaio 2017 il REX si applica nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), cioè nei casi in cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo;
  • dal 21 settembre 2017 anche nel contesto delle preferenze bilaterali in occasione della provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE/Canada (CETA).

Le novità sono le seguenti:

modifica dell’art. 68 “Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”:

  • indica le disposizioni delle sottosezioni dedicate all’origine preferenziale in ambito SPG, applicabili agli accordi bilaterali in materia di registrazione (art. 68, par. 1), ove prima vi si rimandava in toto con l’indicazione di un’applicazione mutatis mutandis;
  • elimina le disposizioni transitorie valide sino al 31 dicembre 2017, che permettevano di operare mediante lo status di “esportatore autorizzato” anche al fine di poter attestare l’origine preferenziale secondo le disposizioni REX;
  • riconosce l’esenzione dalla prova dell’origine, nella misura in cui un regime preferenziale lo consenta all’UE e alle condizioni da esso previste (ad es. piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale);
  • ammette la dispensa dal requisito della firma di un documento relativo all’origine, a condizione che essa sia consentita dal protocollo di origine dell’accordo commerciale bilaterale (art. 68 par. 7), ed anche l’art. 92 statuisce che “l’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine”.

Nuovo modulo di domanda REX.

modifica dell’art. 69 “Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito SPG”:

  • è stato inserito il nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda che gli esportatori UE devono utilizzare per potersi registrare nel sistema REX; l’allegato 22-06 era riservato alla registrazione degli esportatori ai fini dell’SPG, mentre negli altri casi (come per il Canada) l’Agenzia Dogane aveva diffuso un allegato 22-06, in una versione adattata e applicabile in via transitoria.

Origine

Nuovo art. 69-bis “Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale”:

  • dispone che, con alcune importanti eccezioni, l’assoggettamento al regime di perfezionamento attivo di merce non UE ma avente carattere di origine preferenziale non pregiudica il trattamento preferenziale dei prodotti trasformati, al momento della loro immissione in libera pratica. La norma, in deroga rispetto all’intero regolamento, ha efficacia retroattiva dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore del CDU): da tale data il regime di trasformazione sotto controllo doganale – che già prevedeva tale possibilità – è stato fuso con il regime di perfezionamento attivo, essa ha lo scopo di evitare agli operatori economici impatti negativi conseguenti alla fusione dei due regimi.

Il regolamento è in vigore dal 21 aprile 2018, e si attendono indicazioni operative dell’Agenzia Dogane.

EXPORT: triangolari e contratto di trasporto

Cassazione 606/2018: nelle operazioni triangolari non è richiesto che il contratto di trasporto sia concluso dal cedente

La Cassazione, in questa sentenza, si è pronunciata su alcune operazioni triangolari tra due società italiane (primo cedente e promotore-secondo cedente) e una società greca (destinatario finale), qualificate come operazioni non imponibili IVA.

L’Agenzia Entrate ha sostenuto che nella giurisprudenza di legittimità fossero rinvenibili due orientamenti:

  • Cass. n. 4098/2000 e  n. 2590/2010: per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non è richiesto che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro UE avvenga “a cura o a nome del cedente” (orientamento meno rigoroso) ;
  • tra le altre, Cass. nn. 21946/2007 e 13507/2008, chiaramente appoggiato dall’Agenzia, che si esprime in senso contrario (orientamento più rigoroso).

Secondo la Cassazione, le sentenze con l’orientamento più rigoroso sono da considerare frutto delle particolarità del caso esaminato e non segnano un dissenso rispetto al principio della sentenza n. 4098/2000, pertanto, per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non imponibile IVA, l’espressione “a cura” del cedente ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/72:

  • va interpretata in base allo scopo della norma di evitare operazioni fraudolente che sarebbero possibili se il cessionario nazionale potesse decidere autonomamente, ossia senza un preventivo accordo contrattuale con il cedente, di trasferire i beni in un altro Stato membro;
  • non richiede che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza dello stesso, risultando essenziale invece la prova che l’operazione, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario residente all’estero (Cass. n. 13951/2011 e Cass. n. 11254/2015).

DOGANA: registrazione esportatori nel sistema REX

Sono state pubblicate le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali al sistema REX con la CM 13/D/2017 e la nota dell’Agenzia Dogane n. 61168 del 16/11/2017.

Cosa è il sistema REX: REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell’origine preferenziale, ma che non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine delle merci (che a livello UE è trattato con differenti normative).

Il sistema REX  è già attivo:

  • dal 1° gennaio 2017, nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie (dazi ridotti o azzerati all’importazione nell’UE) ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. In precedenza la prova dell’origine era il certificato FORM “A” che gli esportatori dei paesi beneficiari presentavano all’importazione alle dogane UE per ottenere i benefici daziari; dal 01/01/2017, in ogni Paese aderente al sistema REX, gli stessi esportatori sono inseriti nella banca dati REX come esportatori “registrati” dalle proprie dogane. Anche gli esportatori UE che spediscono in tali Paesi merci destinate a essere incorporate nei prodotti che verranno poi importati in UE devono essere registrati nel REX, unionale in tal caso.
  • Dal 21 settembre 2017, con la provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE / Canada (CETA), il sistema REX ha preso il via anche nel contesto delle preferenze bilaterali, riconosciute dall’UE e dal Paese partner ai rispettivi prodotti di origine preferenziale; le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE devono essere quindi supportate da una dichiarazione di origine da parte degli esportatori UE registrati (REX), affinché l’importatore canadese goda delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Da allora a fine anno, in via transitoria, la dichiarazione di origine può essere rilasciata da chi abbia lo status di esportatore autorizzato, considerato come se fosse “registrato”.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore – abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale –  tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L’ iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l’unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell’importazione nel Paese destinatario.

Condizioni:

Continue reading

PLAFOND IVA: conferimento azienda e subentro nel plafond

Nel conferimento d’azienda, o di ramo di azienda, il conferitario succede al conferente in tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione dell’IVA e inerenti il complesso aziendale trasferito: il diritto del conferitario di usufruire del plafond IVA maturato dal conferente non è però esplicitamente previsto dalla normativa IVA, per cui si fa riferimento alla prassi dell’Agenzia Entrate ed alla giurisprudenza.

L’Agenzia Entrate spiega con RM 165/E/2008 che nel conferimento d’azienda il conferitario subentra come esportatore abituale solo se:

  • il conferimento ha per oggetto anche i rapporti giuridici relativi al complesso aziendale conferito e
  • il conferitario continua senza soluzione di continuità l’attività svolta dal conferente; per quest’ultima condizione non c’è necessità di subentro “universale”, né di trasferimento di tutte le posizioni attive e passive afferenti l’attività rivolta ai clienti non residenti, in quanto il diritto a fruire dell’agevolazione del plafond ex art. 8, co.2 DPR 633/1972 deriva da una situazione soggettiva del conferitario, determinabile in base alla legge (esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intra UE >= 10% del volume d’affari).

Nel caso di conferimento di ramo d’azienda, se entrambe le parti continuano a effettuare operazioni che attribuiscano lo status di esportatore abituale, la quantificazione del plafond da trasferire avviene come segue:

  • se il conferitario ha una contabilità separata o ha individuato criteri oggettivi per l’attribuzione a ciascun ramo di azienda delle diverse operazioni attive, la ripartizione del plafond si fa sulla base di tali criteri;

Continue reading