INTRASTAT: software periodicità 2018

La periodicità Intrastat è cambiata a partire dal 2018, come già dibattuto ampiamente in precedenti articoli, che possono essere recuperati ai seguenti link:

A questo proposito è stata aggiornata, nell’ambito del prodotto UTILITY PACK INTRASTAT, l’utility in excel Verifica periodicità Intrastat, allo scopo di renderla fruibile agli operatori alla luce delle nuove normative. L’utility può servire anche da promemoria per tenere sotto controllo, in modo semplice ed efficace, gli importi delle operazioni intracomunitarie effettuate (cessioni di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti). Inoltre, rispetto alla versione precedente dell’utility, sono state eliminate tutte le macro in quanto inutili.

L’utility pack contiene quindi:

  1. Scadenzari Intrastat fino al 2018
  2. Modelli facsimile delega
  3. Tabella per la compilazione degli Intrastat servizi.
  4. Verifica periodicità (AGGIORNATO!)
  5. Documentazione di riferimento: normativa e prassi in formato (agg. febbraio 2018)
  6. Rinnovo certificati firma Agenzia Dogane (agg. febbraio 2018)

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>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto aggiornato!)

INTRA UE: Cessione intra UE valida anche senza iscrizione al VIES del cessionario

La Cassazione, con ordinanza n. 10006/2018 del 24/04/2018, ha stabilito che l’assenza di iscrizione al VIES del cessionario non fa venir meno dell’effettività della cessione intra UE, nè il corrispondente regime di non imponibilità IVA, a meno che si tratti di un caso di frode.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE (causa C-21/16 del 9/2/2017): ai fini della realizzazione di una cessione intra UE, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali previste dalla normativa di riferimento, mentre l’iscrizione al VIES del soggetto passivo UE rappresenta solamente un requisito “formale” e non risulta quindi rilevante.

Quali sono i requisiti sostanziali della cessione intra UE?

Essi sono definiti ex art. 138, par. 1 direttiva 2006/112/CE (recepito dall’art. 41 comma 1 DL 331/1993 in Italia) e sono i seguenti:

  1. status di “soggetto passivo IVA” sia del fornitore che dell’acquirente;
  2. i beni devono essere trasportati o spediti al di fuori del territorio dello Stato di partenza verso un altro Stato dell’Unione europea;
  3. carattere oneroso della cessione di beni effettuata.

Dunque, se sono presenti i requisiti sostanziali sopra descritti, la non imponibilità IVA dell’operazione può essere messa in discussione solo se:

  • il cedente abbia intenzionalmente partecipato a una frode fiscale
  • la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del sussistere dei requisiti sostanziali.

Vedi anche:

INTRASTAT: mensili di febbraio alla scadenza

Il 26 marzo 2018 scade l’INTRASTAT per i soggetti mensili relativi al periodo di febbraio 2018.

A partire dal 1° gennaio 2018, si applicano le semplificazioni ex provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017, le cui novità, ampiamente dibattute in precedenza, interessano principalmente i modelli INTRASTAT acquisti (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), ma anche i modelli cessioni (INTRA-1 bis e INTRA-1 quater).

RIEPILOGO DELLE NOVITA’

Di nuovo un veloce riepilogo:

  • gli acquisti intracomunitari di beni  (INTRA-2 bis)e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA UE (INTRA-2 quater) hanno valenza esclusivamente statistica;
  • valenza esclusivamente statistica del modello INTRA-2 bis non significa che questo debba essere compilato con i soli dati “statistici”, ma che, fermo restando l’obbligo di compilare la parte “fiscale” del modello, le informazioni sono richieste solo per finalità statistiche.
  • A causa di tali finalità, gli acquisti intracomunitari di beni non devono più essere riepilogati con riferimento al periodo di registrazione, ma al periodo in cui i beni arrivano nel territorio italiano (v. comunicazione Agenzia Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558);
  • sono quindi escluse dal modello INTRA-2 bis tutte le operazioni di acquisto in cui i beni non entrano nel territorio dello Stato, come le operazioni triangolari con soggetto italiano promotore dell’operazione.

SOGLIE

Sono obbligati alla presentazione coloro che, nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato, su base trimestrale, un ammontare di operazioni superiore alle seguenti soglie:

  • acquisti intracomunitari di beni >= a 200.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione.
  • prestazioni di servizi ricevute >= a 100.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione (l’aspetto della facoltatività è stato chiarito dalle istruzioni alla compilazione degli elenchi, det. Agenzia Dogane 8 febbraio 2018 n. 13799).

Per le operazioni attive:

  • per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010)
  • per le cessioni intracomunitarie di beni, a partire dal 2018 l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie >= a 100.000 euro su base trimestrale; altrimenti possono indicare i soli dati “fiscali” (colonne da 1 a 6) come i trimestrali.

Si ricorda infine nuovamente che dal 2018:

  • la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata in modo distinto per ogni categoria di operazioni;
  • il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Vedi anche

>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto in aggiornamento!)

EXPORT: triangolari e contratto di trasporto

Cassazione 606/2018: nelle operazioni triangolari non è richiesto che il contratto di trasporto sia concluso dal cedente

La Cassazione, in questa sentenza, si è pronunciata su alcune operazioni triangolari tra due società italiane (primo cedente e promotore-secondo cedente) e una società greca (destinatario finale), qualificate come operazioni non imponibili IVA.

L’Agenzia Entrate ha sostenuto che nella giurisprudenza di legittimità fossero rinvenibili due orientamenti:

  • Cass. n. 4098/2000 e  n. 2590/2010: per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non è richiesto che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro UE avvenga “a cura o a nome del cedente” (orientamento meno rigoroso) ;
  • tra le altre, Cass. nn. 21946/2007 e 13507/2008, chiaramente appoggiato dall’Agenzia, che si esprime in senso contrario (orientamento più rigoroso).

Secondo la Cassazione, le sentenze con l’orientamento più rigoroso sono da considerare frutto delle particolarità del caso esaminato e non segnano un dissenso rispetto al principio della sentenza n. 4098/2000, pertanto, per considerare un’operazione triangolare come cessione intra UE non imponibile IVA, l’espressione “a cura” del cedente ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/72:

  • va interpretata in base allo scopo della norma di evitare operazioni fraudolente che sarebbero possibili se il cessionario nazionale potesse decidere autonomamente, ossia senza un preventivo accordo contrattuale con il cedente, di trasferire i beni in un altro Stato membro;
  • non richiede che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza dello stesso, risultando essenziale invece la prova che l’operazione, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto al cessionario residente all’estero (Cass. n. 13951/2011 e Cass. n. 11254/2015).