INTRA UE: dichiarazione IVA UE semplificata addio

La Commissione UE ha annunciato l’abbandono del piano di introduzione di una dichiarazione IVA UE standard (EU VAT Return) per i 28 Stati membri.

La dichiarazione IVA UE semplificata era stata proposta dalla Commissione UE ad ottobre 2013 per aiutare le aziende riducendo loro gli oneri burocratici, e unificando le differenti metodologie di informazione e di calcolo in tutta la UE, oltre che a facilitare una maggiore compliance nel rispetto degli obblighi IVA e un aumento delle entrate. La proposta era di avere solo 5 singole caselle da completare, e che si potessero aggiungere ulteriori 26 caselle supplementari. Le dichiarazioni avrebbero dovuto avere una scadenza unica per tutta la UE, mensile (o trimestrale per le microimprese). Il nuovo regime doveva essere introdotto a partire dal 2017.

Ad oggi, gli obblighi di informazione variano enormemente tra gli Stati membri: si va da un minimo di solo 4 voci per l’Irlanda, ad un massimo di 586 voci per l’Italia (siamo sempre i campioni assoluti nella burocrazia fine a sè stessa , basti pensare che al massimo altri Stati UE arrivano a 100 voci).

La Commissione UE ha ora annunciato nel suo programma di lavoro 2016 che il piano ha ottenuto poco sostegno in occasione del Consiglio UE, comprese le richieste eccessive di compromessi. Pertanto si è deciso di abbandonare il proposito in favore di altre proposte di semplificazione IVA, tra cui il regime di esenzione per le importazioni di modico valore e l’introduzione del MOSS per le merci.

INTRASTAT: dal 1° ottobre nuovo modello INTRA 12

L’Agenzia Entrate ha approvato, in sostituzione del modello attualmente in uso (Provv. del 16/04/2010) fino al 30/09/2015, il nuovo modello INTRA 12 e relative istruzioni per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati (provv. del 25/08/2015): tale modello recepisce, con “solo” due anni di ritardo (sarebbe dovuta entrare in vigore dal 01/01/2013), le modifiche apportate all’art. 49 co.1 DL 331/93 dalla L. 228/2012 (Finanziaria 2013), che prevedeva l’obbligo di presentare il modello per gli acquisti registrati con riferimento al 2° mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente.

Vediamo cosa cambia.

Il nuovo modello riguarda:

  • gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 DPR 633/72

che hanno effettuato acquisti intra UE di beni oltre 10.000 euro annui (entro tale importo, infatti, l’IVA non è dovuta in Italia ma nello Stato del cedente), o che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti ex art. 38 co.6 DL 331/93.

Tali soggetti devono presentare il modello INTRA 12 se assumono la veste di debitori d’imposta, in reverse charge, per gli acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti (l’art. 30-bis DPR 633/1972 in materia di enti non commerciali rinvia all’art. 49 DL 331/93 per quanto riguarda le modalità e i termini per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’IVA relativi alle predette operazioni).

Le nuove istruzioni al modello INTRA 12 precisano inoltre che

  • gli adempimenti connessi alle operazioni con l’estero riguardano anche gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, per le sole operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
  • il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, indicando l’ ammontare (novità):
    • degli acquisti intra UE di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
    • degli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 co.2 secondo periodo DPR 633/72);
    • degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato UE, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
    • degli acquisti intra UE per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ex art. 46 co. 5 DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
  • Nel campo “Periodo di riferimento” va indicato, oltre all’anno d’imposta, il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti UE, o di effettuazione degli acquisti da soggetti extra UE.
  • Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 1° ottobre 2015, mentre per gli invii con scadenza 31 agosto e 30 settembre va ancora utilizzata la vecchia modulistica.

INTRA UE: nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015

La Legge europea 2014 (L.115/2015) ha introdotto nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015. Le novità ai fini IVA sono le seguenti:

  • si modifica la disciplina degli scambi intra UE (artt. 38 e 41 DL 331/1993), riguardo le regole sul trasferimento temporaneo di beni sottoposti a lavorazioni o manipolazioni.
  • si modifica la disciplina dei servizi internazionali (art. 9 co. 1 DPR 633/1972) prevedendo l’estensione del regime di non imponibilità a tutti i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile.

LAVORAZIONI 

FINO AL 17/08/2015:

ai sensi della precedente versione dell’art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intra UE l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della UE ovvero al di fuori del territorio della UE.

DAL 18/08/2015:

  • non sono acquisti intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da un soggetto passivo IVA in detto Stato UE solo se il bene, a termine lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;
  • sono invece acquisti intra UE negli altri casi
  • simmetricamente, non sono cessioni intra UE i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo IT, nel territorio dello Stato.
  • sono invece cessioni intra UE negli altri casi , cioè quando il soggetto passivo IT invia beni in lavorazione in altro Stato UE, senza che gli stessi facciano rientro in Italia (vanno in altro Stato UE o Extra UE): in tal caso non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso, e quindi identificarsi a fini IVA nell’altro Stato UE di destinazione, con applicazione del regime di non imponibilità IVA. Tali operazioni concorreranno ai fini dell’assunzione della qualifica di esportatore abituale e per la maturazione del plafond.

Nuovo regime IVA delle cessioni di beni lavorati esclusi dal regime sospensivo

L’art. 13 L. 115/2015 (Legge europea 2014) ha riformulato la disciplina IVA dei trasferimenti intra UE di beni per lavorazioni, senza pronunciarsi sul regime IVA applicabile alle cessioni di beni risultanti dalla lavorazione. A tal fine, si vedano le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE (causa C-446/13 del 2/10/2014):

  • tali cessioni si considerano effettuate nel Paese UE in cui i beni sono stati lavorati, a meno che questi ultimi siano stati inviati nel Paese di origine prima di essere trasportati/spediti nel Paese di destinazione.
  • la cessione di beni trasportati/spediti in altro Paese UE per essere lavorati, per conto del cedente italiano, prima di essere consegnati al cliente identificato ai fini IVA nello stesso Paese membro non ha natura intra UE. La cessione non può, infatti, considerarsi effettuata in Italia, beneficiando del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993, se il contratto di compravendita ha per oggetto i beni risultanti dalla lavorazione, che siano “fisicamente” presenti nel Paese membro del terzista al momento iniziale del trasporto o spedizione a destinazione del cessionario.

Sotto il profilo territoriale, questa conclusione trova conferma nell’art. 32 Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale le cessioni di beni con trasporto/spedizione si considerano territorialmente rilevanti nel luogo in cui il bene si trova nel momento iniziale del trasporto/spedizione a destinazione del cessionario.

Dal punto di vista del cedente IT, l’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993 presuppone che i beni lavorati siano trasportati/spediti al cessionario UE a partire dall’Italia, quindi se le lavorazioni sono:

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INTRA UE: novità scambi intra UE

La legge europea 2014 (L. 115/2015) limita il regime di non imponibilità IVA sui trasferimenti intra UE di beni per perizie, lavorazioni o manipolazioni usuali

Cosa cambia in materia di IVA dal 18/08/2015:

1) SCAMBI INTRA UE (artt. 38 e 41 DL 331/93)

Sono state modificate le previsioni relative al trasferimento, da IT a UE e viceversa da UE a IT, di beni introdotti per perizie, lavorazioni o manipolazioni usuali, al fine di rendere l’ordinamento interno conforme all’art. 17 par. 2, lett. f) Direttiva 2006/112/CE.

  • Ex nuovo art. 38, co.5, lett. a) DL 331/93 sono escluse dalla disciplina degli scambi intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA dell’altro Stato UE solo se il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo dello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato.
  • Ex nuovo art. 41, co.3 DL 331/93 sono escluse dalla disciplina degli scambi intra UE, i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta IT, nel territorio dello Stato.

Situazione precedente (fino al 18/08/2015):

  • ex vecchio art. 38 co. 5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata ad acquisto intra UE (soggetta a IVA in Italia) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni per perizia, lavorazioni o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato UE di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato UE ovvero fuori del territorio UE; veniva riconosciuto il regime sospensivo anche ai beni che, dopo la lavorazione in Italia, erano inviati in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni erano stati originariamente spediti.
  • Analogamente, ex vecchio art. 41, co. 3 DL 331/93 non costituiva operazione assimilata a cessione intra UE, non imponibile IVA, l’invio di beni per perizia, lavorazioni o manipolazioni usuali in altro Stato UE.

Incompatibilità della situazione precedente: confermata dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza Dresser-Rand, cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6/3/2014), che ha stabilito che l’art. 17, par. 2, lett. f) direttiva 2006/112/CE, in materia di scambi Intra UE, deve essere interpretato nel senso che consente di non qualificare come cessione intra UE il trasferimento di un bene in un altro Stato UE solo se tale bene rimanga temporaneamente in questo Stato membro e sia destinato ad essere rispedito, in un momento successivo, nello Stato UE di origine, questo al fine di escludere dal regime delle cessioni intra UE le sole movimentazioni di beni effettuate non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato UE, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato UE di origine.

Per  tale motivo era stato aperto un pre-procedura di infrazione contro l’Italia, ora chiuso.

Conseguenze operative della novità dal 18/08/2015

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