Dal 2018 soglie più alte e diversificate per l’obbligo di presentare gli INTRASTAT.
Il provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017 ha previsto la riduzione degli obblighi INTRASTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si precisa che per le operazioni intracomunitarie relative al 2017, invece, è confermato la vigenza dell’attuale disciplina, con le scadenze del 25/10/2017 (3° trimestre) e del 25/01/2018 (4° trimestre).
Dal 2018, come anticipato, la disciplina sarà modificata con:
- l’abolizione dei modelli INTRA relativi acquisti di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater), per gli operatori “trimestrali”;
- il venir meno della valenza fiscale dei modelli INTRA per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, per gli operatori “mensili”.
Il quadro regolamentare sopra descritto è coerente con:
– l’art. 262 direttiva 2006/112/CE, il quale impone la rilevazione delle sole operazioni attive;
– il fatto che l’Italia, tramite la propria Amministrazione fiscale, è già in possesso delle informazioni statistiche rilevanti ex Reg. CE 638/2004, in ragione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 DL 78/2010.
Da quanto sopra quindi i soggetti che, per il 2017, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture (art. 1 comma 3 DLgs. 127/2015), sono esonerati già per quest’anno dall’invio dei modelli INTRA relativi agli acquisti (esonero ex art. 3 lett. b) DLgs. 127/2015) anche per la parte statistica.
Aspetti ancora da definire