PLAFOND IVA: sanzioni fisse e proporzionali

Sono previste sanzioni fisse e proporzionali (a parere di chi scrive alternative tra loro) per le violazioni commesse dai fornitori di esportatori abituali, che hanno applicato la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972:

  • operazioni effettuate in mancanza di dichiarazione d’intento, punite con sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (art. 7 co.3 DLgs. 471/1997); si punisce la violazione sostanziale, cioè l’assenza dei requisiti per applicare il regime di non imponibilità;
  • operazioni effettuate prima di aver ricevuto da parte del cessionario / committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate, punite con sanzione fissa da 250 a 2.000 € (art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, come modificato ex art. 15 DLgs. 158/2015): si punisce la violazione formale, cioè la mancata verifica della ricevuta telematica)

La sanzione fissa riguarda il caso del fornitore che abbia effettuato l’operazione in non imponibilità IVA prima di aver verificato:

  • sul sito dell’Agenzia Entrate l’avvenuta presentazione della dichiarazione intento da parte del cessionario o committente;
  • aver richiesto e ottenuto la dichiarazione intento emessa dal cessionario o committente.

In pratica in entrambe le situazioni si presume che la dichiarazione intento sia esistente, ma che sia stata presentata all’Agenzia Entrate (o trasmesso al fornitore) dopo l’effettuazione dell’operazione (effettuazione ex art. 6 DPR 633/72), quando:

  • il cedente abbia consegnato la merce al cessionario prima che questi trasmetta la dichiarazione intento all’Agenzia (o al fornitore);
  • il cessionario abbia pagato il corrispettivo, per i servizi, prima di trasmettere la dichiarazione intento;
  • sia già stata emessa fattura, prima della trasmissione della dichiarazione all’Agenzia (o al fornitore).

Quindi, se la fornitura si considera effettuata, ex art. 6 DPR 633/72, prima di una dichiarazione intento effettivamente esistente ed emessa nel rispetto dei presupposti di legge, il fornitore commette una violazione di natura formale, con  sanzione fissa.

Invece la sanzione proporzionale è relativa a tutti i casi in cui la dichiarazione intento non esiste e non può essere nemmeno verificata la ricevuta telematica.

Nel mezzo si colloca l’ipotesi in cui la dichiarazione intento sia esistente e sia stata inviata al fornitore, senza però l’invio telematico all’Agenzia Entrate (ad es. file scartato): in tale caso non è del tutto chiaro se si debba applicare la sanzione fissa (art. 7 co. 4-bis DLgs. 471/97) oppure la sanzione proporzionale (art. 7 co.3 DLgs. 471/97), anche se si spera che venga applicata al massimo la fissa dato che l’unica violazione del fornitore sarebbe di non aver effettuato la verifica telematica prima di fatturare in non imponibilità IVA, anche perchè non dovrebbe esserci perdita erariale, considerato che l’operazione è effettuata in presenza dei requisiti di legge.

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INTRA UE: detrazione IVA su acquisti intra UE salva anche con errori formali

Non si perde il diritto alla detrazione IVA in caso di omessa integrazione della fattura o erronea indicazione del titolo di esenzione se i requisiti sostanziali dell’operazione intra UE sono presenti e l’Amministrazione finanziaria può verificarne la sussistenza (Cassazione, sent. n. 3581 del 24/02/2016).

L’Agenzia Entrate (siccome non gli costa nulla) ricorreva in Cassazione per (tra l’altro) l’indicazione di un titolo errato di esenzione IVA su fatture per prestazioni di intermediazione rese alla società IT. Il ricorso del contribuente contro la ripresa a tassazione dell’IVA su tali fatture era stato accolto in CTP e in CTR Marche, che aveva sottolineato che il contribuente aveva applicato un titolo errato di esenzione, ma le fatture contestate erano comunque state oggetto di doppia registrazione per cui il saldo IVA era rimasto inalterato e non aveva originato un debito di imposta; secondo la CTR l’indicazione nelle fatture di un diverso titolo di esenzione ai fini IVA è un mero errore formale che non ha certo originato un debito IVA dal momento che, proprio per la doppia registrazione dell’imposta, il saldo resta inalterato. La Cassazione ha ribadito quanto sopra (similmente aveva fatto con la sent.Cass. n. 7577/2015).

Gli acquisti di beni e servizi intra UE ex DL n. 331/1993, comportano l’integrazione della fattura ricevuta e l’annotazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti, per l’esercizio della detrazione IVA. In assenza di cause di indetraibilità, l’operazione è neutrale (l’IVA a debito coincide con l’IVA a credito). La Cassazione richiama la sentenza Corte di Giustizia UE causa C-590/13, dove si afferma il principio fondamentale di neutralità dell’IVA che impone che la detrazione dell’IVA sugli acquisti sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi.

I Paesi UE possono introdurre particolari obblighi per prevenire frodi, ma senza mettere in discussione il principio della detrazione dell’IVA: basta che gli acquisti siano effettuati da un soggetto passivo IVA, che tale soggetto sia debitore IVA su tali acquisti e che i beni siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili. Se l’Agenzia Entrate dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza di tali requisiti sostanziali, il diritto alla detrazione non può essere negato anche qualora il contribuente non abbia applicato o abbia applicato in modo corretto la procedura dell’inversione contabile. In caso di omissione della doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri IVA vendite e acquisti, se è dimostrato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo dell’IVA e che le merci sono finalizzate a proprie operazioni imponibili, tali inadempienze non determinano alcun danno erariale. Un contenzioso che si poteva e doveva evitare.

INTRASTAT: prova cessione intracomunitaria

La questione della prova cessione intracomunitaria di una merce è un argomento molto importante, che come Studio vediamo in molti casi trascurato dalle aziende che vendono merci nella UE.

La cessione intracomunitaria di una merce usufruisce infatti del beneficio della non imponibilità IVA ex art.41 DL 331/1993, a patto però che il cedente possa provare – su richiesta dell’Amministrazione – l’effettività della cessione stessa.

Se questa necessità di fornire prove ha costretto molte aziende ad organizzarsi, molti invece – incredibilmente – pensano ancora che sia sufficiente la fattura l’adempimento dell’obbligo Intrastat per essere al riparo da contestazioni, oppure sono coscienti della problematica ma non hanno tempo/ modo di seguirla, perchè le aziende sono piccole e già gli adempimenti amministrativi sono troppi e in continuo aumento. E questo accade nonostante il tema sia conosciuto e dibattuto da moltissimo tempo e molti commercialisti e consulenti accorti mettano in guardia da tali comportamenti superficiali…

Tale mancanza non ha un seguito immediato, fino al momento però del duro impatto con la realtà, quando le Amministrazioni (Dogane, Entrate, ecc.) fanno giustamente i controlli; in tale momento vengono al pettine i nodi di una gestione superficiale delle cessioni intracomunitarie, con la possibilità di sanzioni anche pesanti (dal 100% al 200% dell’IVA non applicata, oltre al recupero dell’imposta).

Sarebbe invece il caso di prepararsi per tempo, prendendo il controllo della situazione ed organizzandosi per avere i riscontri documentali della cessione intracomunitaria, specialmente in caso di grossi volumi.

Per i motivi sopra descritti lo Studio ha approntato l’utility INTRASTAT – Prova della cessione intracomunitaria, composta nel seguente modo:

l) Un sintetico e-book (.pdf – 14 pagine) sulla prova della cessione intracomunitaria, sul perchè è così importante e sulle modalità operative, insieme con la normativa e la prassi di riferimento

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2) N.3 moduli editabili (in formato .docx) utili per provare la cessione intracomunitaria di una merce:

  • 1) una dichiarazione di ricevimento merci in fattura (lingua: italiano / english);
  • 2) una lettera di attestazione di ricevimento merci (lingua: italiano / english);
  • 3) un adattamento dell’entry certificate secondo la normativa vigente in Germania (lingua: english).

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I moduli possono essere visualizzati con qualsiasi versione di Word, Openoffice o Libreoffice; essi sono di uso alternativo tra loro, a seconda delle esigenze e delle specificità operative di ciascun contesto.

Trovate il prodotto al seguente link: INTRASTAT – Prova della cessione intracomunitaria

 

INTRASTAT: disponibile software Intr@web 2016 versione 17.0.0.0

Il software Intr@Web 2016 versione 17.0.0.0 è disponibile sul sito dell’Agenzia Dogane : tale software, realizzato dall’Agenzia Dogane in collaborazione con EUROSTAT, fornisce agli operatori una serie di servizi per la gestione degli elenchi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito UE. La caratteristica principale del software Intr@Web 2016 è la sua modularità. I moduli principali sono i seguenti:

  • compilazione per la compilazione degli elenchi Intrastat in maniera semplice ed efficace mediante funzionalità guidate per l’acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
  • controllo per il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software;
  • telematico che fornisce all’operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l’invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L’invio telematico dei dati tra l’Agenzia delle Dogane e l’operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest’ultimo con il sistema informativo doganale. Per maggiori informazioni sull’adesione al servizio telematico doganale consultare la sessione del sitoServizio Telematico Doganale – E.D.I. .

Il software Intr@Web è rivolto:

  • agli operatori economici (soggetti obbligati) che presentano direttamente le dichiarazioni Intrastat,
  • ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, etc.) che presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati sono state predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per loro esigenze.

ed è distribuito come sempre in modalità:

  • stand alone (monoutente), consente l’utilizzo del software sul solo computer nel quale è installato – il database dell’applicazione è locale;
  • client server (multiutente), consente l’utilizzo del software su più computer collegati in rete a un server che ha il database comune; il software gestisce gli accessi  degli utenti al database  comune emettendo messaggi qualora la stessa operazione sia effettuata su più computer.

Particolarità del 2016

La prima versione per l’anno 2016 è disponibile solo come installazione completa in cui è già integrato il pacchetto java. Non vi sono particolari istruzioni per gli utenti che installano per la prima volta il pacchetto Intr@web.

Se, invece l’utente dispone e utilizza una precedente versione:

  • DEVE ugualmente installare la versione completa 2016: Intr@web 17.0.0.0
  • e successivamente utilizzare la nuova funzionalità di importazione completa dei dati da una precedente installazione tramite la funzione di menu utilità /manutenzione archivi/importa da installazione precedente. Tale funzionalità permette di recuperare anche i tracciati di importazione, le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio
  • Una volta completata l’installazione della versione 17.0.0.0 e dei dati dell’installazione precedente è necessario selezionare il soggetto obbligato su cui operare attraverso la funzione Anagrafica/cambia obbligato.

Sono rimaste invariate le funzioni di backup dal menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale e restore dal menu utilità/manutenzione archivi/restore/totale.

Link per il download del software Intr@web 2016

Scopri nella SEZIONE INTRASTAT della pagina UTILITY & DOWNLOAD del nostro sito tutti i tools dedicati alla gestione dell’Intrastat