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INTRASTAT: Soggetti OBBLIGATI e soggetti DELEGATI
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I soggetti obbligati , ex art. 50, co.6, DL 331/1993, alla presentazione degli elenchi INTRASTAT sono:
- soggetti passivi IVA che effettuano acquisti e cessioni intra UE di beni;
- soggetti passivi IVA che effettuano o ricevono prestazioni di servizi, esclusi i servizi in deroga “assoluta” ex art.7 – quater e art.7 – quinquies DPR 633/1972[1]
- enti, associazioni ed altre organizzazioni ex art.4 DPR 633/1972 che siano identificati ai fini IVA[2];
Le persone fisiche sono soggetti obbligati limitatamente alle operazione afferenti l’attività di impresa, arte o professione eventualmente svolta, per cui in caso di persone fisiche UE con P.IVA si potrebbe anche chiedere ad esse una dichiarazione, a favore del soggetto passivo IT, in cui si attesti che l’acquisto del bene o del servizio sia inerente all’attività di impresa, arte o professione svolta dal soggetto UE.
I soggetti obbligati possono avvalersi anche di un terzo soggetto (delegato) per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione degli elenchi, ferma restando la responsabilità del delegante.
I soggetti delegati devono indicare negli elenchi il proprio numero di partita IVA.
Le formalità sono le seguenti[3]:
- Delegante:
- Procura in forma scritta;
- autenticazione della sottoscrizione ex art.38 DPR 445/2000 (in presenza di un funzionario doganale o fotocopia del documento d’identità del delegante allegato alla comunicazione di delega).
La delega presuppone l’esistenza di due soggetti distinti e non ricorre dunque nelle ipotesi di rappresentanza organica, vale a dire quando incaricato dell’adempimento sia un dipendente del soggetto obbligato (CM 39/D/1993)
- Delegato (spedizionieri doganali, CAD, CAF, dottori commercialisti, ecc.)
- forma libera;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa direttamente dal soggetto delegato
Le due modalità (procura scritta del delegante oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del delegato) sono tra loro alternative.
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[1] V. DM 22/02/2010, art.1.
[2] Si tratta sia degli enti che svolgono anche attività commerciale, sia degli enti che svolgono solo attività istituzionale, ma che hanno preso la partita IVA poiché hanno effettuato nell’anno acquistii intra UE per più di 10.000 Eur. Per tali enti sono previsti i modelli INTRA 12 e INTRA 13., recentemente approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 2010/59225.
[3] V. Determinazione Agenzia Dogane 22778 del 22702/2010, art.2
INTRASTAT: modalità e termini di presentazione elenchi INTRASTAT
Le modalità di presentazione elenchi INTRASTAT sono le seguenti:
– Fino al 30/04/2010 le dichiarazioni INTRA possono essere presentate ANCHE in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti. In tal caso gli elenchi riepilogativi dovranno essere predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell’allegato XIII e accompagnati dagli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui all’articolo 1.
– l’altra modalità è l’EDI (Electronic Data Interchange): invio telematico delle dichiarazioni INTRA attraverso internet con le modalità previste nella normativa sull’EDI su www.agenziadogane.gov.it settore EDI – servizio telematico doganale. La modalità telematica è quindi attualmente l’unica in vigore per gli elenchi, dal momento che la modalità elettronica era possibile fino al 30/04/2010.
– a partire dal 7 maggio 2010 è inoltre possibile presentare gli elenchi INTRA anche tramite Entratel o Fisconline, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Determinazione Agenzia Dogane n° 63336 del 7/05/2010)
L’Agenzia delle Dogane ha attivato in merito dei servizi informativi
dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it
www.agenziadogane.gov.it sez. Intrastat > Mailing list;
www.agenziadogane.gov.it sez. Intrastat > assistenza on line;
www.agenziadogane.gov.it sez. Servizio Telematico Doganale
I termini di presentazione sono i seguenti:
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INTRASTAT: periodicità presentazione elenchi
La periodicità di presentazione degli elenchi è la seguente:
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NOTE IMPORTANTI SULLA PERIODICITA’
Con il DM 22/02/2010 (in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2010) , Det. 22778 del 22/02/2010 e successivamente con CM 14/E del 18/03/2010 la periodicità è regolata come segue:
- periodicità trimestrale per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 EUR per ciascuna categoria di operazioni (beni e servizi vanno valutati distintamente), negli ultimi 4 trimestri solari rispetto a quello di riferimento
- periodicità mensile per tutti gli altri
- viene abolita la periodicità annuale
- il cambio di periodicità avviene qualora la soglia (o per i beni o per i servizi) sia superata nel corso del trimestre; in tal caso è obbligatoria la presentazione mensile (sia per i beni che per i servizi) a partire dal mese successivo in cui tale soglia viene superata, e vanno presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi
- è possibile optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile anche se si è tenuti al trimestrale
Esempio
– Gennaio 2010 (cessioni beni 25.000, servizi resi 15.000)
– Febbraio 2010 (cessioni beni 35.000, servizi resi 13.000).
Avendo superato la soglia di 50.000 € (per le cessioni di beni) a febbraio 2010, si diventa operatori mensili da marzo 2010 (per le cessioni di beni e i servizi resi) e si dovrà presentare entro il 25 marzo l’elenco del I trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell’elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010. Al 25 aprile si presenterà il mensile di marzo, e si rimarrà mensili fino alla fine del 1° trimestre 2011. A questa data (31/03/2011) si effettuerà il controllo sul trimestre in corso (1°/2011) e i precedenti (4°/2010, 3°/2010, 2°/2010) e nel caso non si siano mai più superati i limiti si ritornerà trimestrali. Resta salva la possibilità di continuare ad essere mensili
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